Art. 54. (Proroga dei termini)
Il termine di cui all'ultimo comma dell' articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e' prorogato al 31 ottobre 1978.
Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della medesima legge 8 agosto 1977, n. 513 , prorogato dalla legge 27
febbraio 1978, n. 44 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.
Il termine stabilito al secondo comma dell'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1974, e' prorogato al 31 dicembre 1978.
Il termine di cui all'ultimo comma dell' articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e' prorogato al 31 ottobre 1978.
Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della medesima legge 8 agosto 1977, n. 513 , prorogato dalla legge 27
febbraio 1978, n. 44 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.
Il termine stabilito al secondo comma dell'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1974, e' prorogato al 31 dicembre 1978.