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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5736/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 81/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 29
e pubblicata il 03/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEPTEPM000082 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEPTEPM000082 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEPTEPM000082 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7933/2025 depositato il
23/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale della sentenza
Resistente/Appellato: cinferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate emise nei confronti di Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. TEPTEPM000082 relativo all'anno di imposta 2018 rilevando che il contribuente non aveva dichiarato le somme che gli erano state corrisposte dalla spa Società_1 e sulle quali la società aveva operato le ritenute quale sostituto di imposta.
Il Ricorrente_1 presentò ricorso alla CGT di primo grado sostenendo che la Società_1 aveva commesso un errore nella compilazione del mod. 770 in quanto aveva indicato esso ricorrente come persona fisica alla quale erano state corrisposte le somme, mentre, in relata, le aveva versate in qualità di amministratore della sas
Ricorrente_1 alla quale la Società_1 aveva conferito mandato l'1 marzo 2028. Peraltro la stessa Società_1 aveva ammesso che la certificazione unica conteneva questo errore.
Costituitasi in giudizio, l'agenzia chiese il rigetto del ricorso.
La Corte in composizione monocratica con sentenza n. 81 emessa all'udienza del 2.12.2024 e depositata il 3.1.2025 respinse il ricorso, compensando le spese.
Il primo giudice ritenne che l'agenzia avesse correttamente accertato, secondo quanto risultava dall'Anagrafe
Tributaria, i redditi del ricorrente siccome erogati dal sostituto d'imposta il quale, pur successivamente dichiarando di aver commesso un errore, non aveva modificato la certificazione unica anno 2018.
La sentenza è stata appellata dal Ricorrente_1 che ne ha chiesto la integrale riforma della sentenza con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
Costituitasi in giudizio, l'agenzia ha chiesto il rigetto dell'appello.
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha dedotto e documentato che la società Società_1 aveva provveduto il 26 giugno 2025 ad annullare la certificazione unica rilasciata per l'anno 2018 a nome di Ricorrente_1 e ne aveva emesso altra nella quale era indicata la sas Ricorrente_1. Sulla base di uesta circostanza l'appellante ha chiesto che c fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'agenzia ha contrastato l'appello evidenziando che la correzione è avvenuta dopo la scadenza dei termini previsti dall'articolo 43 del dpr 600/73, con ciò precludendo la possibilità di effettuare eventuali controlli nei confronti del soggetto percipiente. Né risulta presentata alcuna dichiarazione integrativa da parte della
Ricorrente_1 sas ad integrazione dei redditi percepiti né l'appellante ha dimostrato che i redditi indicati nella CU abbiano concorso alla determinazione del reddito già dichiarato dalla suddetta società.
Il collegio ritiene che l'appello sia fondato.
Il thema decidendum è costituito dalla percezione da parte di Ricorrente_1, persona fisica, di somme corrisposte dalla Società_1 indicate nella certificazione unica 2018.
Il contribuente ha fornito la prova che le somme sono state corrisposte alla sas Ricorrente_1 e non ad esso appellante.
Ciò è sufficiente per affermare che il Ricorrente_1 non doveva dichiarare quei proventi nella dichiarazione presentata come persona fisica e che, quindi, l'accertamento effettuato nei suoi confronti non ha fondamento.
Le circostanze indicate nelle controdeduzioni che sarebbero ostative alla riforma della sentenza secondo l'agenzia non incidono, ad avvviso di questo giudice sull'oggetto di questo giudizio che è costituito dalla verifica del se le somme in un primo momento indicate nella CU della Società_1 fossero state versate a persona fisica, scrutinio che non può che avere esito negativo.
L'appello va accolto.
Le spese per la peculiarità della questione vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa le spese del doppio grado
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5736/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 81/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 29
e pubblicata il 03/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEPTEPM000082 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEPTEPM000082 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEPTEPM000082 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7933/2025 depositato il
23/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale della sentenza
Resistente/Appellato: cinferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate emise nei confronti di Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. TEPTEPM000082 relativo all'anno di imposta 2018 rilevando che il contribuente non aveva dichiarato le somme che gli erano state corrisposte dalla spa Società_1 e sulle quali la società aveva operato le ritenute quale sostituto di imposta.
Il Ricorrente_1 presentò ricorso alla CGT di primo grado sostenendo che la Società_1 aveva commesso un errore nella compilazione del mod. 770 in quanto aveva indicato esso ricorrente come persona fisica alla quale erano state corrisposte le somme, mentre, in relata, le aveva versate in qualità di amministratore della sas
Ricorrente_1 alla quale la Società_1 aveva conferito mandato l'1 marzo 2028. Peraltro la stessa Società_1 aveva ammesso che la certificazione unica conteneva questo errore.
Costituitasi in giudizio, l'agenzia chiese il rigetto del ricorso.
La Corte in composizione monocratica con sentenza n. 81 emessa all'udienza del 2.12.2024 e depositata il 3.1.2025 respinse il ricorso, compensando le spese.
Il primo giudice ritenne che l'agenzia avesse correttamente accertato, secondo quanto risultava dall'Anagrafe
Tributaria, i redditi del ricorrente siccome erogati dal sostituto d'imposta il quale, pur successivamente dichiarando di aver commesso un errore, non aveva modificato la certificazione unica anno 2018.
La sentenza è stata appellata dal Ricorrente_1 che ne ha chiesto la integrale riforma della sentenza con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
Costituitasi in giudizio, l'agenzia ha chiesto il rigetto dell'appello.
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha dedotto e documentato che la società Società_1 aveva provveduto il 26 giugno 2025 ad annullare la certificazione unica rilasciata per l'anno 2018 a nome di Ricorrente_1 e ne aveva emesso altra nella quale era indicata la sas Ricorrente_1. Sulla base di uesta circostanza l'appellante ha chiesto che c fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'agenzia ha contrastato l'appello evidenziando che la correzione è avvenuta dopo la scadenza dei termini previsti dall'articolo 43 del dpr 600/73, con ciò precludendo la possibilità di effettuare eventuali controlli nei confronti del soggetto percipiente. Né risulta presentata alcuna dichiarazione integrativa da parte della
Ricorrente_1 sas ad integrazione dei redditi percepiti né l'appellante ha dimostrato che i redditi indicati nella CU abbiano concorso alla determinazione del reddito già dichiarato dalla suddetta società.
Il collegio ritiene che l'appello sia fondato.
Il thema decidendum è costituito dalla percezione da parte di Ricorrente_1, persona fisica, di somme corrisposte dalla Società_1 indicate nella certificazione unica 2018.
Il contribuente ha fornito la prova che le somme sono state corrisposte alla sas Ricorrente_1 e non ad esso appellante.
Ciò è sufficiente per affermare che il Ricorrente_1 non doveva dichiarare quei proventi nella dichiarazione presentata come persona fisica e che, quindi, l'accertamento effettuato nei suoi confronti non ha fondamento.
Le circostanze indicate nelle controdeduzioni che sarebbero ostative alla riforma della sentenza secondo l'agenzia non incidono, ad avvviso di questo giudice sull'oggetto di questo giudizio che è costituito dalla verifica del se le somme in un primo momento indicate nella CU della Società_1 fossero state versate a persona fisica, scrutinio che non può che avere esito negativo.
L'appello va accolto.
Le spese per la peculiarità della questione vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa le spese del doppio grado