Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 265
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Il collegio ritiene che l'appellante abbia fornito la prova che le somme sono state corrisposte alla sas Ricorrente_1 e non ad esso appellante, pertanto il Ricorrente_1 non doveva dichiarare quei proventi nella dichiarazione presentata come persona fisica e l'accertamento effettuato nei suoi confronti non ha fondamento. Le circostanze indicate dall'agenzia non incidono sull'oggetto del giudizio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 265
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 265
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo