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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. CROVI RICCARDO (c.f. C.F._2 con studio in
EL AS (c.f. ) C.F._3
Difeso dall'avv. CROVI RICCARDO (c.f. , C.F._2 con studio in Indirizzo Telematico
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 1370/2024 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e AN AS hanno contratto matrimonio civile Parte_1 il 28 febbraio 2010 (atto 1, parte I, anno 2010). Hanno due figli: Per_1
(6 febbraio 2013) e (7 aprile 2012). La famiglia viveva a Riola Per_2
Sardo in via Carbonia 3/a.
Con ricorso del 22 aprile 2024 hanno chiesto cumulativamente la separazione e il divorzio a condizioni concordate che prevedono:
1) affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso il padre e l'assegnazione a lui della casa familiare;
2) frequentazioni calendarizzate con la madre.
Pronunciata sentenza di separazione il 5 ottobre 2024, la causa è stata rimessa in istruttoria per la decisione della domanda di divorzio. All'udienza del 2 aprile 2025 i coniugi hanno confermato di voler divorziare alle condizioni concordate.
La sig.ra lavora part-time, percependo tra gli 800 e i 1.000 Pt_1
€ per dodici mensilità, mentre il sig. AS percepisce 2.300 € circa per tredici mensilità.
Nonostante la collocazione prevalente dei figli presso il padre, i genitori non hanno concordato alcun mantenimento in loro favore a ca- rico della sig.ra se non tramite la cessione della sua quota di Pt_1 assegno unico al sig. AS. Ciò si giustifica in ragione delle condizioni economiche del sig. AS, notevolmente superiori a quelle della sig.ra le cui condizioni sono invece più difficili. Pt_1
Essendo trascorso il termine di legge senza che sia intervenuta riconciliazione, il ricorso può senz'altro essere accolto.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e AN AS (Cuglieri, atto 1 del 2010, parte I), incari- Parte_2 cando l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza. 2. I figli restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno la residenza anagrafica presso il padre nel domicilio coniugale
— 2 — di Riola Sardo, Via Carbonia, n.3A, che viene assegnato al padre.
3. I figli dovranno continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione e mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale rapporti significativi.
4. I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la pote- stà genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui quelle riguardanti le scelte edu- cative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, le gite d'istru- zione e scolastiche e svago, le attività sportive e ricreative;
mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la pote- stà separatamente.
5. I tempi di permanenza dei minori presso la madre saranno sta- biliti in due giorni infrasettimanali il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 08.00 dell'indomani (quando verranno accompa- gnati a scuola) nei weekend in cui resteranno con la madre, in tre giorni infrasettimanali il martedì, il giovedì ed il venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 08.00 dell'indomani (quando verranno accompagnati a scuola) nei weekend in cui resteranno con il padre. Nei weekend di competenza della madre, i figli resteranno con la stessa dall'uscita di scuola del sabato fino all'ingresso a scuola del lunedì successivo. Nel periodo natalizio alternativamente, un anno la Vigilia di Natale e l'1/1, l'anno successivo il 25/12 ed il 31/12, sempre alternativamente, un anno Pasqua e l'anno successivo Pasquetta. Le restanti festività (inclusi even- tuali ponti festivi) verranno equamente divise secondo il principio dell'alternanza. Dopo la fine dell'anno scolastico (intorno al 10-12 giu- gno), i figli di regola iniziano a frequentare un camp estivo che li tiene impegnati la mattina dalle 08.30 alle 13.30. Per il mese di giugno, i tempi di permanenza dei figli con i genitori resteranno invariati. Nei mesi di luglio e agosto, compatibilmente con i rispettivi impegni lavo- rativi e secondo accordi che verrano previamente definiti, i figli reste- ranno alternativamente 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre.
6. Prende atto che, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la si obbliga a cedere in favore dell'AS la metà dell'assegno Pt_1 unico (attualmente pari a circa euro 554,00 complessivi), oltre al 50% delle spese medico-specialistiche non coperte dal S.S.N., scolastiche (anche straordinarie) ed a quelle sportive e ricreative che verranno so- stenute per il minore. Il contributo al mantenimento sarà dunque di circa
— 3 — 277.00 euro. Eventuali oscillazioni per difetto o in eccesso non mute- ranno il tenore dell'accordo purché l'importo complessivo dell'assegno non si riduca al di sotto dei 500,00 euro perché, in tal caso, la Pt_1 dovrà integrare la differenza fino al raggiungimento di una quota mi- nima di euro 250,00.
7. Il domicilio coniugale sito coniugale di Riola Sardo, Via Car- bonia, n.3A, di proprietà esclusiva dell'AS, viene assegnato al padre. A riguardo i coniugi danno reciprocamente atto del fatto che, dalla sti- pula fino alla rata di luglio 2024 compresa, al pagamento del mutuo acceso per la casa coniugale ha sempre contribuito anche la in Pt_1 misura pari al 35% e pertanto la stessa vanta un credito nei confronti dell'AS pari al 35% delle rate versate. Dalla rata di agosto 2024 fino a definitiva estinzione la rata del mutuo sarà a carico esclusivo dell'AS.
8. Prende atto, quanto al finanziamento personale (la cui rata mensile viene addebitata sullo stipendio dell'AS tramite cessione del quinto), che la contribuirà al pagamento in misura di euro 150,00 Pt_1 che verserà ogni mese in favore dell'AS. La vettura modello Hyundai Tucson targata FX330YK resterà nella disponibilità dell'AS (che ne è anche intestatario). Si dà atto, inoltre, che le parti hanno già provveduto a dividersi a metà le somme residue del detto finanziamento depositate presso un conto postale. 9. Prende atto che la avrà come domicilio l'abitazione sita Pt_1 in Oristano, Via Cagliari, 278. Eventuali variazioni future di domicilio e/o residenza dovranno essere tempestivamente comunicate.
10. Prende atto che i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto anche in favore dei minori.
11. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 8 aprile 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
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