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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2701/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0090205F20240012735 BONIFICA TERREN 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il giudice, letti gli atti, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato – deducendo plurimi motivi di illegittimità – l'atto in epigrafe con il quale il
Consorzio di Bonifica resistente ha richiesto il pagamento di contributi consortili dovuti per le annualità indicate in relazione a terreni di sua proprietà.
Si sono costituite le controparti resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base del disposto dell'art. 2697 del codice civile, a mente del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, è indubbio che l'ente impositore, nella instaurata controversia, sia obbligato a dimostrare i fatti costitutivi della sua richiesta assumendo, in sostanza, la posizione processuale di parte che avanza una pretesa. Detto principio generale, che informa il sistema processuale civile e quindi anche il procedimento tributario, può trovare deroga, con attribuzione alla parte privata del relativo onere probatorio, solo qualora la norma di imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione di obbligo processuale.
Orbene, dall'esame delle disposizioni della L.R. n. 4 del 2012 titolata “ Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”, che in concreto disciplina la materia, non si ricava alcun precetto che imponga al proprietario degli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza di dover provare egli la sussistenza – ed, in ipotesi, l'insussistenza - dei nominati fatti costitutivi la pretesa contributiva.
In tema di distribuzione dell'onere della prova, anche nel processo tributario vale dunque la regola generale dettata dall'art. 2697 cod. civ., sicché, in applicazione della stessa, “l'ente che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa” (ex multis, Cass.
n.955/2016, n. 1946/2012, n. 13665/2001).
La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull'ente impositore, ricadendo sullo stesso la facoltà di assolvere al relativo onere.
Siffatta prova presuppone che l'ente impositore o il concessionario dimostri anzitutto la comprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all'ambito operativo del corrispondente piano di classifica, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell'ambiente. Sul punto la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha avuto modo di precisare che “ ......... il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n.11722/2010).
Ebbene, nella fattispecie il nominato onere di allegazione risulta soddisfatto.
Il Consorzio, infatti, espressamente annovera tra i documenti prodotti, anche il piano di classifica per il riparto delle spese consortili, legittimamente approvato e vigente.
Va evidenziato che la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia ha avuto modo di affermare che
“…come rilevato dal giudice delle leggi (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. In ragione di tale qualificazione, il necessario “beneficio” non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'e' un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
(…) Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.” (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).” (Corte di cassazione n.29668/2021)
Pertanto, “deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del “beneficio” che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
Nella specie non si profila dunque superata la delineata presunzione di beneficio fondiario.
Discende, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si stima equo compensare le spese tra le parti in considerazione delle perplessità giurisprudenziali che hanno caratterizzato le questioni dibattute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2701/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0090205F20240012735 BONIFICA TERREN 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il giudice, letti gli atti, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato – deducendo plurimi motivi di illegittimità – l'atto in epigrafe con il quale il
Consorzio di Bonifica resistente ha richiesto il pagamento di contributi consortili dovuti per le annualità indicate in relazione a terreni di sua proprietà.
Si sono costituite le controparti resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base del disposto dell'art. 2697 del codice civile, a mente del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, è indubbio che l'ente impositore, nella instaurata controversia, sia obbligato a dimostrare i fatti costitutivi della sua richiesta assumendo, in sostanza, la posizione processuale di parte che avanza una pretesa. Detto principio generale, che informa il sistema processuale civile e quindi anche il procedimento tributario, può trovare deroga, con attribuzione alla parte privata del relativo onere probatorio, solo qualora la norma di imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione di obbligo processuale.
Orbene, dall'esame delle disposizioni della L.R. n. 4 del 2012 titolata “ Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”, che in concreto disciplina la materia, non si ricava alcun precetto che imponga al proprietario degli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza di dover provare egli la sussistenza – ed, in ipotesi, l'insussistenza - dei nominati fatti costitutivi la pretesa contributiva.
In tema di distribuzione dell'onere della prova, anche nel processo tributario vale dunque la regola generale dettata dall'art. 2697 cod. civ., sicché, in applicazione della stessa, “l'ente che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa” (ex multis, Cass.
n.955/2016, n. 1946/2012, n. 13665/2001).
La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull'ente impositore, ricadendo sullo stesso la facoltà di assolvere al relativo onere.
Siffatta prova presuppone che l'ente impositore o il concessionario dimostri anzitutto la comprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all'ambito operativo del corrispondente piano di classifica, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell'ambiente. Sul punto la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha avuto modo di precisare che “ ......... il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n.11722/2010).
Ebbene, nella fattispecie il nominato onere di allegazione risulta soddisfatto.
Il Consorzio, infatti, espressamente annovera tra i documenti prodotti, anche il piano di classifica per il riparto delle spese consortili, legittimamente approvato e vigente.
Va evidenziato che la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia ha avuto modo di affermare che
“…come rilevato dal giudice delle leggi (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. In ragione di tale qualificazione, il necessario “beneficio” non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'e' un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
(…) Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.” (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).” (Corte di cassazione n.29668/2021)
Pertanto, “deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del “beneficio” che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
Nella specie non si profila dunque superata la delineata presunzione di beneficio fondiario.
Discende, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si stima equo compensare le spese tra le parti in considerazione delle perplessità giurisprudenziali che hanno caratterizzato le questioni dibattute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.