Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 122
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Onere della prova a carico dell'ente impositore

    La Corte ha affermato che l'ente impositore ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa contributiva, inclusa la dimostrazione del beneficio diretto e specifico derivante dall'attività di bonifica. Tuttavia, ha ritenuto che tale onere sia stato soddisfatto dal Consorzio mediante la produzione del piano di classifica, che giustifica la presunzione di beneficio fondiario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 122
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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