Sentenza 16 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2018, n. 9364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9364 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2018 |
Testo completo
nto ritenendo maturata la prescrizione dell'azione di responsabilità.La curatela, che aveva fatto riserva di impugnazione contro la prima pronuncia, ha impugnato per cassazione entrambe le sentenze, complessivamente deducendo sei motivi: uno avverso la non definitiva e cinque avverso la definitiva. L'intimato si è difeso con controricorso. La ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione 1. - La curatela fallimentare impugna la sentenza non definitiva deducendo, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. 17-1-2003, n. 5, recante le norme del cd. processo societario. Si duole del rigetto della censura sollevata col secondo motivo di appello, involgente la questione della asserita intempestività dell'eccezione di prescrizione. La ricorrente in particolare censura la sentenza per aver operato una impropria rimessione in termini del convenuto col sostenere che il fallimento non aveva reiterato la contestazione della mancata tempestività dell'eccezione nell'istanza di fissazione di udienza. Il motivo è infondato. 1.1. - Dalla sentenza non definitiva si apprende, stante il rinvio a quella del tribunale sullo specifico punto, che il convenuto "aveva proposto l'eccezione di prescrizione (dell'azione sociale e di quella dei creditori sociali) tardivamente", in quanto l'eccezione non era stata formulata nella comparsa di risposta notificata a mezzo fax;
tuttavia il fallimento "non aveva eccepito la preclusione derivante dalla sua tardività", ma aveva confutato l'eccezione "nel merito". 1.2. - Ciò stante la corte d'appello ha confermato la valutazione del tribunale secondo la quale la mancata riproposizione dell'eccezione di tardività nell'istanza di fissazione di udienza (art. 9 del d.lgs. n. 5 del 2003) doveva comportare l'implicito rinvio alle (sole) conclusioni di cui al primo atto difensivo del fallimento istante;
atto che ovviamente non la conteneva. 1.3. - La censura del ricorrente è affidata al rilievo che la tardività della costituzione di NO - e con essa la tardività dell'eccezione di prescrizione - era stata eccepita nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa, con la conseguenza che tale contestazione avrebbe dovuto essere considerata valente anche ai fini del merito. 1.4. - Tuttavia codesto rilievo a niente serve, dal momento che la ratio decidendi della corte territoriale rimanda al principio per cui qualunque eccezione - di rito come di merito -, ove non definitivamente prospettata nell'istanza di fissazione di udienza, resta fuori dal processo societario;
nel quale difatti la notifica dell'istanza impone di provvedere alla precisazione delle conclusioni che si reputino da sottoporre al collegio. Tale principio assume importanza proprio in considerazione (delle risultanze e) dell'andamento della fase preparatoria, che pertiene solo alle parti. Donde l'espressione per cui "in mancanza, si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante", va intesa in coerenza col criterio generale che, nel processo societario, devolve al collegio solo le questioni infine prospettate nell'istanza di fissazione di udienza. La Corte può dunque passare a esaminare i profili consegnati al ricorso avverso la sentenza definitiva. 2. - La curatela fallimentare innanzi tutto denunzia, col secondo e col quinto motivo, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2394, secondo comma, e all'art. 2949, secondo comma, cod. civ. Censura la sentenza per aver confuso, col ritenere il termine di prescrizione dell'azione dei creditori sociali decorrente dalla messa in liquidazione della società (deliberata il 20- 10-2000 e pubblicata al registro delle imprese il 19-1-2001), il profilo della perdita del capitale sociale con quello della manifestazione dell'insufficienza patrimoniale. Attesa invece la necessità di tenere ben distinti i due aspetti, la manifestazione di insufficienza patrimoniale si sarebbe dovuta apprezzare soltanto con la dichiarazione di fallimento della società. I motivi sono inammissibili perché basati su un'interpretazione non corretta della statuizione di merito e perché implicanti un sindacato di fatto. 2.1. - L'impugnata sentenza, lungi dall'asserire che il termine di prescrizione dovesse necessariamente decorrere dalla perdita del capitale sociale, ha respinto la domanda considerando le specifiche risultanze del caso concreto. Ha sottolineato che già dalla pubblicazione (nell'aprile 2000) dell'anteriore bilancio chiuso al 31- 12-1999 era emerso lo stato di difficoltà patrimoniale della società e che a distanza di pochi mesi (ad agosto 2000) era stata pubblicata in gazzetta ufficiale la convocazione dell'assemblea a' termini dell'art.2447 cod. civ. Valutando tali circostanze, la corte d'appello ha osservato che il repentino trend negativo era già al momento percepibile da ciascun creditore, fino a palesare l'insufficienza patrimoniale della società a gennaio 2001, "allorché la delibera di scioglimento e di messa in liquidazione e l'annesso bilancio esaminato dall'assemblea furono iscritti nel registro delle imprese". 2.2. - Contrariamente a quanto sostenuto dalla curatela ricorrente, la corte territoriale ha in questo senso reso un accertamento di fatto a proposito della estrinsecazione dell'insufficienza patrimoniale. Ha cioè valutato che le evidenze sintomatiche - anche per il ceto creditorio - dell' insufficienza patrimoniale della società erano state rappresentate dalla delibera e dall'annessa documentazione contabile, donde la notifica della citazione (a marzo 2006) era avvenuta dopo che il termine di prescrizione era già decorso. L'accertamento di fatto è notoriamente insindacabile in cassazione. 3. - Col terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2941, n. 8, cod. civ. nella parte in cui l'impugnata sentenza ha ritenuto che il doloso occultamento delle perdite e dei danni non potesse determinare la sospensione del termine di prescrizione. Pure il terzo motivo è inammissibile;
e in ogni caso è infondato. 3.1. - L'assunto della ricorrente è che l'errore di diritto del giudice a quo sarebbe derivato dal non aver ritenuto che il doloso occultamento delle perdite e dei danni, causato dal comportamento (per quanto qui rileva) dei sindaci, determinasse la sospensione dei termini di prescrizione, stante che la causa di sospensione, prevista dall'art. 2941, n. 8, cod. civ. in generale viene meno - secondo la giurisprudenza - "dal momento della mera scoperta del dolo da parte del creditore, senza che sia necessario l'accertamento giudiziale del dolo con sentenza passata in giudicato" (Cass. n. 12422-95).
3.2. Codesto assunto si infrange, però, col disposto di cui all'art. 2394 cod. civ. (applicabile al caso della responsabilità concorrente dei sindaci in base all'art. 2407 cod. civ.), secondo cui l'azione di responsabilità "può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti". E si infrange poi con la specifica affermazione della corte territoriale - anch'essa risolta in un corrispondente accertamento di fatto non sindacabile, poiché la decisione non è stata censurata sul versante della motivazione nei limiti in cui un simile vizio è ancora deducibile in cassazione (v. Cass. Sez. U n. 8053-14) - secondo cui i creditori sociali, per le ragioni sopra dette, erano stati posti in grado di conoscere l' insufficienza patrimoniale della società - così da risultarne consapevoli - a far data dalla messa in liquidazione. 3.3. - Una tale positiva consapevolezza toglie ogni rilevanza all'argomentazione incentrata sul doloso occultamento del debito risarcitorio ai fini di una eventuale sospensione del termine di prescrizione. In vero e in ogni caso il dolo perde di significato effettuale quante volte la situazione dolosamente occultata risulti disvelata. 4. - Col quarto motivo, è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui l'impugnata sentenza ha ritenuto insussistenti gli estremi per l'applicazione del più lungo termine prescrizionale in presenza di fatti considerati dalla legge come reato. Così decidendo la corte d'appello sarebbe incorsa nell'errore di non considerare che i fatti de quibus - e in particolare i mancati accantonamenti di importi per sanzioni afferenti l'Iva e l'Irap, gli ammortamenti eseguiti in misura inferiore all' "aliquota normalmente praticata" e le contabilizzazioni a bilancio di "lavori in corso su ordinazione" senza alcuna traccia nelle scritture contabili - integravano il reato di bancarotta fraudolenta documentale, essendosi distinti per sottrazione o falsificazione di libri e scritture contabili, o comunque per la tenuta in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione dei movimenti patrimoniali. Il motivo è inammissibile. 4.1. - La corte territoriale, dopo aver valutato come dubbia, nella specie, "la sussistenza stessa dell'illecito penale", ha svolto un accertamento di fatto a proposito della mancata acquisizione di elementi idonei a configurare l'elemento soggettivo del reato di bancarotta ("in assenza della descrizione di condotte specificamente dirette ad esporre una situazione diversa da quella reale"). 4.2. - Tale specifica affermazione non è stata censurata, mentre è noto che, in tema di prescrizione dell'azione di danni da illecito configurabile come reato, l'applicazione del più favorevole termine di prescrizione per il reato, se non richiede una previa sentenza di condanna, presuppone almeno l'accertamento incidentale del fatto di reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (cfr. Cass. n. 12738-16, Cass. n. 24988-14, Cass. n. 14644-09). 5. - Col sesto motivo, infine, la curatela deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ. in considerazione del carattere permanente dell'illecito contestato a NO, con conseguente necessità di far decorrere la prescrizione dall'esaurimento della permanenza coevo alla sentenza dichiarativa del fallimento della società (18-4-2001). Il sesto motivo è inammissibile per genericità di formulazione, e in ogni caso è infondato. 5.1. - Per quanto evocandola "in relazione alla prescrizione dell'azione sociale di responsabilità", la curatela ha correlato la denunzia all'affermazione della corte territoriale secondo cui NO aveva "tardivamente disvelato ai soci (..) la reale situazione patrimoniale della società". Così delineato, l'ambito della censura è tuttavia generico, in quanto, in base alla sentenza, la reale situazione (di insufficienza patrimoniale) della società si era palesata, finanche all'esterno, e dunque - devesi ritenere - a maggior ragione in rapporto ai soci, sin dal gennaio 2001, in coincidenza con l'iscrizione al registro delle imprese della delibera di scioglimento e di messa in liquidazione unita alle risultanze del bilancio esaminato dall'assemblea. 5.2. - In mancanza di ulteriori e più puntuali deduzioni tale profilo dell'accertamento di fatto è dirimente, in quanto postula la possibilità di azione indipendentemente dal connotato di permanenza della condotta, omissiva o negligente, del sindaco, al quale è stata addebitata la mancata esecuzione dei dovuti controlli sulla gestione e sul comportamento degli amministratori. Sicché in definitiva la natura permanente della condotta - omissiva o negligente - del sindaco non ne sposta i termini della questione, né li sposterebbe ove la denunzia del vizio in iure fosse stata correlata all'azione proposta dai creditori sociali. Non risulta specificato in qual senso un tal tipo di condotta, omissiva o negligente, sarebbe proseguita fino alla dichiarazione di fallimento con rilevanza effettuale rispetto a quella reale condizione della società (di insufficienza patrimoniale) che in ogni caso era già pienamente evincibile, nella sua materialità, dal momento sopra detto. Né risulta specificato in qual senso, e in base a quale specifica prospettazione, codesta ipotetica prosecuzione, postulandosi una responsabilità concorrente dei sindaci, avrebbe inciso sul danno già derivato dai fatti o dalle omissioni degli amministratori. 6. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricor