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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 310-1/2024 per la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 297 C.C.I.I. nei confronti di
(C.F.: – P. Iva: Controparte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Cologno Monzese (MI), Via Trento n. 93. P.IVA_2
*****
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
premesso che:
• con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024, ha chiesto dichiararsi lo Parte_1
stato di insolvenza di;
Controparte_1
• fissata l'udienza al 10 dicembre 2024, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 comma 8 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019 (di seguito: “C.C.I.I.”) perfezionatasi mediante deposito presso la Casa Comunale di Cologno
Monzese in data 19 novembre 2024; • all'udienza del 10 dicembre 2024 il ricorrente ha insistito nella domanda Parte_1
di dichiarazione dello stato di insolvenza alla quale hanno aderito Parte_2 CP_2
, e intervenuti nel procedimento con ricorso depositato in data
[...] CP_3 Controparte_4
18 novembre 2024;
• entro la data dell'udienza la società debitrice non si è costituita;
ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
Cologno Monzese, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente il quale vanta un credito Parte_1
derivante da rapporto di lavoro subordinato come risulta dal decreto ingiuntivo n. 35/2023 del
Tribunale di Monza – Sez. Lavoro dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ.; sussiste, altresì, la legittimazione attiva degli intervenuti , Parte_2 CP_2 CP_3
e i quali vantano crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato anch'essi
[...] Controparte_4
portati da titoli esecutivi;
• è stato acquisito il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il quale ha comunicato che “dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa in oggetto non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile e che, pertanto, ad essa non si applica la disciplina fallimentare, così come enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
32992/2023 del 28/22/2023: “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art.1 comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso di insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545-terdecies primo comma
c.c..” Ciò premesso, per quanto di competenza di questo Ministero, nulla osta a che codesto
Tribunale dichiari lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 297 CCII, qualora ne ravvisi i presupposti”;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, C.C.I.I. non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 L.Fall.. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza:
“l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria complessivamente maturata nei confronti del ricorrente (€
36.834,52) e degli intervenuti (per complessivi € 86.495,71);
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dal ricorrente e dagli intervenuti e cioè crediti di lavoro, peraltro assistiti da titoli esecutivi, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dagli infruttuosi tentativi di esecuzione forzata esperiti nei suoi confronti dal ricorrente e dall'intervenuto ; CP_3
- dall'esistenza, altresì, di debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate, peraltro di ingente ammontare (per oltre € 700.000,00), risultanti dal prospetto debiti tributari acquisito ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2020.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Controparte_1
versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza;
P.Q.M.
1) dichiara lo stato di insolvenza di Controparte_1
(C.F.: – P. Iva: , con sede legale in Cologno Monzese (MI),
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Via Trento n. 93; 2) dispone che la Cancelleria provveda a notificare la presente sentenza al debitore nonché ad eseguire gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 297, comma 5, C.C.I.I..
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dell'11 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Alessandro Longobardi dott.ssa Caterina Giovanetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 310-1/2024 per la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 297 C.C.I.I. nei confronti di
(C.F.: – P. Iva: Controparte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Cologno Monzese (MI), Via Trento n. 93. P.IVA_2
*****
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
premesso che:
• con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024, ha chiesto dichiararsi lo Parte_1
stato di insolvenza di;
Controparte_1
• fissata l'udienza al 10 dicembre 2024, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 comma 8 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019 (di seguito: “C.C.I.I.”) perfezionatasi mediante deposito presso la Casa Comunale di Cologno
Monzese in data 19 novembre 2024; • all'udienza del 10 dicembre 2024 il ricorrente ha insistito nella domanda Parte_1
di dichiarazione dello stato di insolvenza alla quale hanno aderito Parte_2 CP_2
, e intervenuti nel procedimento con ricorso depositato in data
[...] CP_3 Controparte_4
18 novembre 2024;
• entro la data dell'udienza la società debitrice non si è costituita;
ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
Cologno Monzese, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente il quale vanta un credito Parte_1
derivante da rapporto di lavoro subordinato come risulta dal decreto ingiuntivo n. 35/2023 del
Tribunale di Monza – Sez. Lavoro dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ.; sussiste, altresì, la legittimazione attiva degli intervenuti , Parte_2 CP_2 CP_3
e i quali vantano crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato anch'essi
[...] Controparte_4
portati da titoli esecutivi;
• è stato acquisito il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il quale ha comunicato che “dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa in oggetto non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile e che, pertanto, ad essa non si applica la disciplina fallimentare, così come enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
32992/2023 del 28/22/2023: “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art.1 comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso di insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545-terdecies primo comma
c.c..” Ciò premesso, per quanto di competenza di questo Ministero, nulla osta a che codesto
Tribunale dichiari lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 297 CCII, qualora ne ravvisi i presupposti”;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, C.C.I.I. non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 L.Fall.. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza:
“l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria complessivamente maturata nei confronti del ricorrente (€
36.834,52) e degli intervenuti (per complessivi € 86.495,71);
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dal ricorrente e dagli intervenuti e cioè crediti di lavoro, peraltro assistiti da titoli esecutivi, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dagli infruttuosi tentativi di esecuzione forzata esperiti nei suoi confronti dal ricorrente e dall'intervenuto ; CP_3
- dall'esistenza, altresì, di debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate, peraltro di ingente ammontare (per oltre € 700.000,00), risultanti dal prospetto debiti tributari acquisito ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2020.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Controparte_1
versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza;
P.Q.M.
1) dichiara lo stato di insolvenza di Controparte_1
(C.F.: – P. Iva: , con sede legale in Cologno Monzese (MI),
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Via Trento n. 93; 2) dispone che la Cancelleria provveda a notificare la presente sentenza al debitore nonché ad eseguire gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 297, comma 5, C.C.I.I..
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dell'11 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Alessandro Longobardi dott.ssa Caterina Giovanetti