Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 1
Il principio secondo il quale l'istituto della compensazione - postulando l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti - non trova applicazione nel caso in cui non sussista la predetta autonomia di rapporti per avere origine i rispettivi crediti nell'ambito di un unica relazione negoziale (ancorché complessa) non esclude la possibilità della valutazione, nell'ambito del medesimo giudizio, delle reciproche ragioni di credito e del consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare - avere derivanti da un unico rapporto, valutazione che, per contro, può sempre aver luogo ed alla quale, anzi, il giudice deve procedere anche d'ufficio, trovando il detto principio applicazione, per converso, al solo fine di escludere che, a tale operazione, possano essere opposti i limiti di carattere tanto sostanziale quanto processuale stabiliti dall'ordinamento per l'operatività della compensazione stessa quale regolata, in senso tecnico - giuridico, negli artt. 1241 ss. cod. civ. (principio affermato in tema di contratto di appalto con riferimento alle pretese creditorie reciprocamente vantate da appaltante ed appaltatore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2002, n. 11943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11943 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO RIGGIO - Presidente -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALL. TECNOIMPIANTI SRL, in persona del curatore Dott. Roberto QUERCI DELLA ROVERE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente agli avvocati ALFREDO BIANCHINI, MARCO CAPPELLETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOP EDIL RESIDENCE EDEN SRL, BERTON ENZO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 450/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 01/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI, per delega dell'avv. L. MANZI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso ed il rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 30.11.85 la Tecnoimpianti Srl - premesso che in data 28.1.82 aveva concluso un contratto d'appalto con la Cooperativa Edilizia a r.l. "Residence Eden", avente ad oggetto la costruzione di 56 appartamenti e 14 ville a schiera in località Marcon (VE); che la committente non aveva provveduto a pagare il corrispettivo pattuito - azionava, avanti al tribunale di Venezia, la cautela ex art. 671 CPC chiedendo disporsi nei confronti della predetta Cooperativa sequestro conservativo sino alla concorrenza di L. 385.000.000, quale credito riveniente dal contratto a titolo di corrispettivo non pagato e risarcimento danni.
Con decreto 10.12.85, il presidente del Tribunale autorizzava il sequestro sino alla concorrenza dell'importo indicato dalla ricorrente la quale, con successivo atto di citazione 17.12.85, conveniva la Cooperativa innanzi al medesimo Tribunale per la convalida e per sentirla condannare al pagamento della maggior somma di L.
4.348.069.000 a titolo di residuo corrispettivo per i lavori eseguiti.
Costituendosi, la Cooperativa contestava le avverse domande chiedendone il rigetto;
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta a far valere i crediti a sua volta vantati nei confronti dell'appaltatrice.
Successivamente all'instaurazione del giudizio di merito, la Tecnoimpianti Srl veniva dichiarata fallita con conseguente interruzione del processo;
la causa veniva, quindi, riassunta dal ME in persona del curatore ed, a seguito della chiamata in causa svolta dalla Cooperativa, interveniva, altresì, l'arch. ZO ER, già amministratore della Srl Tecnoimpianti, aderendo alla posizione dell'attore.
Con sentenza 25.8.93, il tribunale di Venezia convalidava il sequestro ed, operata la compensazione tra i reciproci crediti delle parti, condannava la Cooperativa a pagare al ME la somma di L. 356.791.077, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Avverso tale decisione la Cooperativa proponeva appello chiedendo declaratoria d'inefficacia e/o annullamento del provvedimento di sequestro 10.12.85 e rigetto dell'avversa domanda, deducendo che il ME non aveva terminato i lavori di costruzione nei termini contrattualmente stabiliti ed eccependo che le opere eseguite presentavano gravi vizi e difetti, onde spiegava domanda riconvenzionale per la condanna dell'appellato al pagamento della somma di L. 801.490.000 a titolo di risarcimento danni. Resisteva il ME chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e spiegando, a sua volta, appello incidentale per la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui controparte era stata condannata al pagamento della sola somma di L. 356.791.077, anziché della maggior somma di L. 4.348.069.000, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.
Con sentenza 1.4.99, la corte d'appello di Venezia - ritenuto che l'entità del corrispettivo liquidato dal tribunale al ME fosse esatto, in quanto il CTU aveva contabilizzato soltanto le opere realmente realizzate, effettuando detrazioni per quelle non eseguite o parzialmente eseguite;
che l'appellante non avesse adempiuto all'onere di specificare quali ulteriori carenze, a parte quelle rilevate dal CTU, dovessero ancora imputarsi all'appaltatore; che anche l'appello incidentale su tale punto (determinazione del corrispettivo) fosse infondato, poiché la contabilizzazione delle opere poteva essere eseguita solo in base ai prezzi contrattuali e, comunque, il CTU aveva provveduto a calcolare a parte la maggiorazione per revisione dei medesimi ed il giudice di prime cure aveva riconosciuto anche la rivalutazione;
che, dei due possibili metodi di calcolo delle cubature, quello della perimetrazione data dai pilastri fosse più aderente al testo contrattuale;
che anche le altre differenze di cubatura, contestate dal ME, fossero state congruamente motivate dal CTU;
che il consulente avesse individuato le opere extra-contratto, presuntivamente commissionate dalla Cooperativa Eden, in base a parametri pienamente condivisibili, con conseguente esclusione dall'elenco dei lavori risultanti evidentemente connessi a specifiche esigenze di singoli assegnatari di alloggi, nonché di quelli dovuti dall'appaltatore in base al contratto;
che l'unico punto sul quale dovesse disattendersi l'elaborato peritale fosse quello concernente l'accredito in favore dell'appellato del compenso di L. 17.457.000 per pavimenti realizzati in parchetto anziché nel più economico materiale ceramico previsto in contratto;
che, in difetto di prova della commissione, il CTU avesse correttamente proceduto sulla base di presunzioni alla ricognizione delle opere imputabili alla committente ed alla quantificazione del relativo corrispettivo;
che fosse applicabile alla fattispecie l'art. 1664 CC, onde la revisione dei prezzi, già riconosciuta dal primo giudice in misura eccessiva, dovesse accordarsi solo per le maggiorazioni eccedenti il decimo e dunque nella misura, indicata dal CTU, di L. 250.861.000; che dovesse confermarsi l'indennizzo di L. 231.600.000 riconosciuto dalla sentenza di primo grado in favore dell'appaltatrice; che la tesi dell'appellante secondo cui l'appaltatrice aveva rinunciato a detto indennizzo con la transazione 24.5.84 fosse priva di fondamento, sia perché non se ne rinveniva traccia in tale contratto, sia perché l'efficacia della transazione era subordinata al puntuale adempimento di pagamenti parziali da parte della Cooperativa Eden e tale adempimento non era stato allegato ne', tanto meno, provato;
che fosse corretta la decisione del tribunale di disporre la compensazione dei rispettivi crediti e di riconoscere la rivalutazione sulla differenza residua a credito;
che fosse parimenti condivisibile la decisione del primo giudice di riconoscere alla Cooperativa l'indennizzo di sole L. 129.511.482, avendo il CTU rilevato decadenze per denunce di vizi non eccepite;
che, in virtù della convenzione 30.10.84, spettassero alla committente gli interessi nella misura del 20,80% annuo sull'importo di L. 300.000.000; che, stante l'inefficacia della transazione 24.5.84, non potesse applicarsi la penale previstavi all'art. 4 (rectius 5) - determinava in L. 58.665.009 il credito capitale residuo del ME nei confronti della Cooperativa, confermando nel resto l'impugnata sentenza e condannando il ME alla rifusione di un quarto delle spese del grado in favore della Cooperativa. Avverso tale sentenza il ME della Tecnoimpianti Srl proponeva ricorso per cassazione con cinque articolati motivi. La Cooperativa Edilizia a r.l. "Residence Eden" ed ZO ER non svolgevano attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente - denunziando omessa, insufficiente, contraddittoria ed apparente motivazione - si duole che la corte territoriale abbia omesso di motivare in merito al mancato aggiornamento dei prezzi pattuiti in contratto all'epoca della liquidazione;
che, al fine di determinare la cubatura complessiva delle opere realizzate, abbia acriticamente fatto propria la soluzione contraria a quella prospettata al riguardo da esso ricorrente, omettendo di motivare al riguardo e rendendo impossibile individuare le ragioni dell'adesione alla tesi di controparte. Il motivo non merita accoglimento.
Nel formulare la prima censura il ricorrente non tiene, infatti, conto che la corte territoriale, dopo aver correttamente evidenziato come la contabilizzazione delle opere non potesse essere eseguita se non in base ai prezzi stabiliti in contratto, ha evidenziato, altresì, come la doglianza relativa al mancato aggiornamento dei prezzi non avesse ragion d'essere, dal momento che era stata riconosciuta la revisione prezzi, calcolata a parte e sul cui ammontare era stata riconosciuta anche la rivalutazione. Non solo, dunque, non sussiste il denunziato vizio d'omessa motivazione, ma le ragioni sulle quali la decisione sul punto è fondata non risultano, non che contestate, neppure poste in discussione.
Nel formulare la seconda censura, poi, il ricorrente sembra ignorare che la corte territoriale, nel decidere della questione rimessa al suo giudizio dal consulente tecnico d'ufficio, si è attenuta a quella delle soluzioni sottopostele che lo stesso consulente le aveva, comunque, prospettata come la più aderente al testo contrattuale e, per il resto, ha recepito le indicazioni dello stesso consulente ritenendole supportate da congrua motivazione. Nè giova alla comprensione, prima ancora che ad un favorevole esame della censura, il riferimento a "risultanze processuali" anzi tutto non identificate, ciò che non consente la verifica della loro rispondenza ad un atto determinato e della loro rituale acquisizione al giudizio, ed, inoltre, riportate senza commento alcuno ne' confronto con le solo presumibilmente contestate risultanze della consulenza d'ufficio, ciò che non consente, a sua volta, una valutazione della decisività delle argomentazioni svoltevi ai fini d'un'eventuale nuova valutazione degli elementi di giudizio prospettati ai fini di una soluzione della controversia sul punto difforme da quella adottata dal giudice a quo.
Per il che la censura risulta inammissibile in difetto della specificità richiesta dall'art. 366 n. 4 CPC. Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 CC nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - si duole che la corte territoriale non gli abbia riconosciuto il compenso di 17.457.000 per l'extracontratto pavimenti in parchetto violando le norme in tema di presunzioni e rendendo, sul punto, una motivazione insufficiente e contraddittoria. Il motivo non merita accoglimento.
La motivazione fornita dalla corte territoriale all'assunta decisione sul punto risulta ampia e tutt'altro che illogica, basata com'è su di una dettagliata disamina dei vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su di una razionale valutazione comparata dell'idoneità o meno degli stessi a legittimare la pretesa di pagamento dell'appaltatore nei confronti del committente per determinate opere extracontratto la cui esecuzione ed i cui costi fossero imputabili a quest'ultimo o piuttosto ai singoli assegnatari;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva del ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa.
Nè, com'è pure da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché ne' l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo;
in altri termini, perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prospettategli o comunque acquisite, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse, come appunto operato nella specie con la sentenza impugnata. Con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando violazione ed errata applicazione dell'art. 1664 CC nonché insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame di documenti si duole che la corte territoriale gli abbia riconosciuto, a titolo di revisione prezzi, lo importo di L. 250.861.000, anziché quello di 469.566.068 liquidato dal tribunale, facendo erroneamente applicazione dell'art. 1664 CC senza considerare gli accordi inter partes, in base ai quali era stata contrattualmente pattuita una diversa alea pari al 5%, in ciò limitando il proprio esame al testo del contratto d'appalto, senza tener conto delle pattuizioni aggiuntive ed erroneamente valutando documenti rilevanti per la decisione.
Il motivo non merita accoglimento.
Va, infatti, rilevato in limine come, imputandosi alla corte territoriale errori, nell'applicazione delle norme regolatrici del caso sub iudice e nella motivazione dell'assunta decisione, in tema d'applicazione delle convenzioni intervenute tra le parti, non solo la censura non sia articolata, come avrebbe dovuto, con riferimento agli artt. 1362 ss. CC, ma neppure siano riportate, ne' nell'esposizione in fatto ne' nel motivo di censura in esame, le clausole contrattuali la correttezza o meno della cui applicazione si richiede a questa Corte di valutare.
Ciò che costituisce una patente ragione d'inammissibilità del motivo stesso, in quanto, in violazione dell'espresso disposto dell'art. 366 n. 3 CPC, non vi si riportano proprio quegli elementi di fatto in considerazione dei quali la richiesta valutazione, sia della conformità a diritto dell'interpretazione operatane dalla corte territoriale, sia della coerenza e sufficienza delle argomentazioni motivazionali sviluppate a sostegno della detta interpretazione, avrebbe dovuto essere effettuata. Non senza considerare, altresì, come l'impossibilità di rapportare le svolte censure in tema d'interpretazione della volontà negoziale delle parti all'esatto dato testuale nel quale quella volontà si è tradotta, ovviamente non surrogabile dalla lettura soggettiva datane dalla parte, comporti anche una violazione dell'art. 366 n. 4 CPC sotto il diverso profilo del difetto di specificità del motivo. L'esegesi dell'art. 366 CPC, nelle sue singole disposizioni e nel suo complesso precettivo e sanzionatorio, come operata da questa Corte, ha ripetutamente evidenziato, sulla premessa del carattere limitato del mezzo d'impugnazione ex art. 360 CPC, la necessità che il ricorso con il quale questo viene proposto risulti autosufficiente, sottolineando come l'estraneità dell'accertamento del fatto al giudizio di legittimità determini l'esigenza che gli elementi necessari alla decisione risultino tutti da tale atto introduttivo - non rientrando nella funzione istituzionale del giudice di tale fase il sopperire alle eventuali sue lacune con indagini integrative, pur ove sollecitate da riferimenti per relationem agli atti del processo od a quelli di parte della pregressa fase di merito, compresa la stessa sentenza impugnata - e risultino integralmente idonei allo scopo, non potendosi distinguere, in relazione alla sanzione d'inammissibilità comminata dalla norma in esame, tra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente, id est carente se pure in ordine ad un solo elemento ma essenziale ai fini della comprensione e valutazione delle censure.
Si è, di conseguenza, ritenuto che, poiché l'interesse ad impugnare in sede di legittimità si traduce nella possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, sia necessario - così in caso di denunzia d'un errore di diritto ex art. 360 n. 3 CPC, come in caso di denunzia di vizio della motivazione ex art. 360 n. 5 CPC - che la parte, nel rispetto del posto principio d'autosufficienza del ricorso, prospetti in maniera adeguata gli elementi di giudizio in fatto dei quali chiede o un determinato apprezzamento giuridico diverso da quello compiuto dal giudice a quo in quanto asseritamente erroneo, ovvero un controllo in relazione alla sufficienza ed alla logicità della valutazione operatane dal detto giudice. Per il che, censurandosi, nella specie, la pronunzia del giudice del merito per omessa valutazione di accordi negoziali e per vizio di motivazione nell'indagine sulla comune volontà contrattuale delle parti, era indispensabile - particolarmente considerato che la corte territoriale aveva persino espressamente escluso essere stato anche soltanto "allegato che al rapporto tra le parti fosse applicabile, per la revisione prezzi, altra normativa che quella ex art. 1664 CC" - che il ricorrente non solo contestasse anzi tutto specificamente tale affermazione contenuta nella sentenza fornendo i dati della rituale allegazione delle invocate pattuizioni, ma anche riportasse nell'atto introduttivo il testo integrale tanto della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, o della parte di esso in contestazione, quanto delle eventuali successive manifestazioni di volontà delle parti che su di essa potessero avere in seguito influito.
Per contro, a tanto non essendosi provveduto, non si è posto il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito istituzionale e si è dato luogo alle surrichiamate ragioni d'inammissibilità del motivo ex art. 366 nn. 3 e 4 CPC (e pluribus, da ultimo, Cass. 24.7.01 n. 10041, 19.3.01 n. 3912, 30.8.00 n. 11408, 13.9.99 n. 9734, 29.1.99 n. 802). Con il quarto motivo, il ricorrente - denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1246 CC - si duole che la corte territoriale abbia confermato la riduzione dell'indennizzo, da L.
1.084.900.000 a L. 231.600.000, già decisa dal primo giudice per i danni subiti in conseguenza della sospensione dei lavori e dei condizionamenti dell'attività di cantiere, erroneamente ritenendo detti danni in parte evitabili mentre era evidentemente impossibile prevedere la durata delle sospensioni;
che abbia parimenti errato nel confermare la decisione del giudice di prime cure di compensare i contrapposti crediti, in quanto questi non traevano origine da rapporti autonomi ma da un unico rapporto, onde la valutazione delle reciproche pretese avrebbe dovuto comportare un semplice accertamento contabile di dare ed avere.
Il motivo non merita accoglimento.
Quanto alla prima censura va, infatti, ricordato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere, in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti usati e l'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma de qua. Diversamente, il motivo di ricorso si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est d'un nuovo giudizio sul fatto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità com'è, appunto, per la censura in esame, con la quale il ricorrente si limita a prospettare un'ipotesi soggettiva di valutazione dei fatti diversa da quella risultante nella sentenza impugnata, ipotesi, tra l'altro, del tutto generica, in quanto semplicemente enunciata e non formulata sulla base di riscontri concreti e d'una puntuale sua dimostrazione.
Quanto, poi, alla seconda censura, il ricorrente, nel richiamare non precedenti giurisprudenziali in materia, non tiene evidentemente conto che - pur dovendosi correggere sul punto la motivazione dell'impugnata sentenza ex art. 384/2^ CPC poiché, in effetti, nella specie non può correttamente parlarsi di compensazione in senso tecnico-giuridico - tuttavia nessun utile risultato gliene deriva, dacché nella determinazione del saldo debitorio della Cooperativa nei confronti del ME la decisione della corte territoriale è, comunque, tanto esatta sotto il profilo contabile quanto legittima sotto quello giuridico.
È ben vero, infatti, che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'istituto della compensazione, postulando l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, non può trovare applicazione nel caso in cui tale autonomia non sussista per avere origine i rispettivi crediti e debiti delle parti nell'ambito d'un unico rapporto ancorché complesso, ma è anche vero che il principio è stato affermato - com'è agevole rilevare alla lettura delle motivazioni delle sentenze in materia, pur ove il senso non ne traspaia adeguatamente anche nella formulazione delle relative massime - non per escludere la possibilità della valutazione, nell'ambito del medesimo giudizio, delle reciproche ragioni di credito e del consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare derivanti da un unico rapporto, valutazione che, per contro, può sempre aver luogo ed alla quale, anzi, il giudice deve procedere anche di ufficio, ma, al contrario, proprio per escludere che a tale operazione possano essere opposti i limiti di carattere tanto sostanziale quanto processuale stabiliti dall'ordinamento per l'operatività della compensazione quale regolata, in senso tecnico-giuridico, negli artt. 1241 ss. CC (e pluribus, Cass. 23.4.98 n. 4174, 23.11.96 n. 479, 5.5.95 n. 4873, 21.5.93 n. 5758, 11.4.90 n. 3067, 4.7.87 n. 5874, 18.3.87 n. 2758, 6.2.87 n. 1245). Nella specie, dunque, avendo ottenuto entrambe le parti il riconoscimento concreto e determinato dei reciproci diritti di credito quali fatti valere con le rispettive domande basate entrambe sull'unico rapporto contrattuale dedotto in giudizio, la corte territoriale si è limitata ad operare un mero calcolo tra le partite di dare ed avere in tal guisa risultate detraendo dalla somma complessiva spettante al ME quella complessiva spettante alla Cooperativa, onde, pur avendo impropriamente richiamato l'istituto della compensazione - per il che sul punto la motivazione dev'essere e viene corretta come già evidenziato - è non di meno pervenuta ad un risultato valido e ad una decisione conforme a diritto per essersi sostanzialmente uniformata ai principi sopra richiamati. Con il quinto motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1325 n. 2 e 1988 CC - si duole che la corte territoriale abbia erroneamente riconosciuto alla controparte gli interessi pari al 20,80% annuo sulla somma di L. 300.000.000 versata a titolo di acconto;
che abbia omesso di rilevare la natura di "promessa di pagamento" della lettera 30.10.84 e, dunque, l'inidoneità di tale dichiarazione unilaterale a costituire un rapporto giuridico obbligatorio.
Il motivo non merita accoglimento.
La questione, infatti, non risulta abbia formato oggetto di trattazione nel giudizio d'appello, secondo quanto emerge dall'esame della sentenza impugnata - conclusioni delle parti riportate nell'epigrafe, esposizione del fatto, motivazione - contro la quale non è stata formulata censura per omesso esame della questione stessa ma solo per pretesa violazione di norme di diritto nella decisione sul punto;
in altri termini, non risulta dall'impugnata sentenza che, avendo l'appellante censurato la decisione di primo grado per non esserle stati riconosciuti il diritto alla restituzione della somma di L. 300.000.000 versata in acconto ed il diritto agli interessi convenzionali sulla stessa, l'appellato avesse eccepito quell'invalidità del titolo ex adverso posto alla base della domanda che, contestando la misura degli interessi riconosciuta in forza del detto titolo, deduce in questa sede senza, tuttavia, dedurre anche, anzi preliminarmente, l'omessa valutazione da parte del giudice di secondo grado d'un'eccezione in tal senso espressamente proposta. Ne consegue l'inammissibilità della censura in quanto concernente una questione nuova, giacché, come questa Corte ha avuto ripetutamente occasione d'evidenziare, i motivi del ricorso per cassazione debbono investire statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modifichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase (e pluribus, Cass.
9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852, 15.4.99 n. 3737, 15.5.98 n. 4910). Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002