Sentenza 13 settembre 1999
Massime • 1
Il ricorso per cassazione - in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso - deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere - particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte - a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/09/1999, n. 9734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9734 |
| Data del deposito : | 13 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorso proposto da:
TO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato G MASTROIANNI rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO DE GIROLAMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMITAL Spa già METALPACK SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso ST. DE SANTIS e da ultimo d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ITALICO PERLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 41/97 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 08/01/97 r.g.n.3742/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/99 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato Italico PERLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza dell'8 gennaio 1997, ha rigettato l'appello proposto da LA TO avverso l'impugnata sentenza pretorile che aveva respinto la domanda da lui avanzata (con ricorso del 28 ottobre 1992) nei confronti della società Metalpack s.r.l., alle cui dipendenze aveva lavorato, e dalla quale era stato licenziato con lettera del 16 marzo 1992 a seguito di una pluralità di provvedimenti disciplinari a lui comminati negli ultimi due anni al fine di ottenere declaratoria di illegittimità delle dette sanzioni e l'illegittimità altresi del licenziamento, con le pronunzie conseguenziali.
Ha osservato il giudice del gravame per quel che rileva ai fini del presente giudizio di legittimità che il TO risultava essere stato licenziato per il venir meno della fiducia nei suoi confronti da parte del datore di lavoro conseguente alla gravità del comportamento del predetto in relazione ad episodio contestato il 27 febbraio 1992 (avendo egli presentato certificato medico attestante malattia sofferta il 24 febbraio precedente. allorquando lo stesso lavoratore aveva per quel giorno chiesto di potere usufruire di ferie) e alla sommatoria di provvedimenti disciplinari già inflitti al lavoratore il 15 ottobre 1990 e il 5 aprile 1991; e che il recesso del datore di lavoro trovava legittimità quanto meno sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo. Il Tribunale ha quindi richiamato la decisione pretorile, ritenuta assolutamente condivisibile, e ha preso in esame i vari addebiti precedentemente contestati al TO, ribadendo la gravità dell'ultimo episodio ed il progressivo venir meno della fiducia determinato dalla sommatoria delle manchevolezze del lavoratore nel biennio precedente il recesso, e riconoscendo che la sanzione espulsiva si presentava come congrua e proporzionata.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il TO formulando sei motivi di annullamento.
La società Comital s.p.a. già Metalpack s.r.l. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il licenziamento "trova(va) effettivamente legittimità quanto meno sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo" e lamenta che il Tribunale abbia, in tal modo, deciso "ultra petitum", considerato che la società datrice di lavoro aveva dedotto una giusta causa di licenziamento. Il motivo è infondato.
È invero sufficiente al riguardo ribadire quanto ripetutamente affermato da questa Corte, e ricordare così che "la giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo di licenziamento costituiscono qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso;
ne consegue che deve ritenersi ammissibile, ad opera del giudice ed anche d'ufficio, la valutazione di un licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo qualora, fermo restando il principio della immutabilità della contestazione e persistendo la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto, al fatto addebitato al lavoratore venga attribuita la minore gravità propria di quest'ultimo tipo di licenziamento, atteso che la modificazione del titolo di recesso, basata non già sull'istituto della conversione degli atti giuridici nulli di cui all'art. 1424 c.c. bensi sul dovere di valutazione, sul piano oggettivo, del dedotto inadempimento colpevole del lavoratore, costituisce soltanto il risultato di una diversa qualificazione della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento espulsivo" (così, e per tutte, Cass. 2 aprile 1996 n. 3048).
2 - Con il secondo e il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1324 c.c., degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966, dell'art. 2119 cod. civ. e del principio della immodificabilità della contestata causa di licenziamento, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), il ricorrente lamenta che il Tribunale, non correttamente interpretando la lettera di licenziamento, abbia ad essa attribuito un significato diverso da quello voluto dalla società datrice di lavoro quale risultante dal contesto e dal complesso della lettera stessa, posto che in essa si affermava che i fatti contestati in data 27 febbraio 1992 erano da soli sufficienti a costituire motivo di licenziamento e non si indicava come causa autonoma di licenziamento la sommatoria dei precedenti provvedimenti disciplinari. Assume poi che, comunque, neppure era configurabile una sommatoria di provvedimenti disciplinari, avendo lo stesso Tribunale ritenuto non tempestiva, e quindi inefficace, una delle precedenti sanzioni. Muove critiche alla sentenza impugnata assumendo che questa abbia ritenuto la gravità dell'episodio di assenza ingiustificata, del 24 febbraio 1992, tale da legittimare il licenziamento, senza avvedersi che questo provvedimento era stato invece intimato per avere il lavoratore giustificato l'assenza il giorno dopo con certificato medico. E rileva altresì incertezze e perplessità nella motivazione, non potendosi da questa evincere se il giudice avesse convalidato il licenziamento in relazione alla assenza ingiustificata ovvero in relazione alla tardiva giustificazione.
Questi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro evidente connessione, devono essere disattesi.
E ciò perché, anzitutto, il ricorrente, nell'enunciarli, non ha riportato in maniera completa e testuale, nel contesto del ricorso per cassazione, il contenuto della lettera di licenziamento in ordine al quale ha ampiamente argomentato (limitandosi invece a trascriverne solo un breve brano, per il resto essenzialmente esponendo la propria versione interpretativa): con ciò non osservando il principio, pure costantemente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, stante la previsione di cui all'art.366 n. 4 c.p.c., deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere particolarmente nel caso in cui, come quello di specie, si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. tra le molte, sul principio di c.d. "autosufficienza" del ricorso per cassazione, Cass. 17 giugno 1995 n. 6863, 25 maggio 1995 n. 5742, 12 agosto 1994 n. 7392). Il che preclude, quindi, la possibilità di un esame diretto e completo della scrittura in questione al fine di poter valutare e decidere sulla fondatezza, o meno, delle censure svolte con riferimento ad essa.
D'altra parte va pure evidenziato che i rilievi attinenti ai criteri legali di interpretazione degli atti negoziali privatistici appaiono, nella specie, svolti dal ricorrente in maniera inadeguata e insufficiente, con un riferimento a tali criteri sommario ed alquanto impreciso: mentre va ribadito che la censura basata sulla violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. non può risolversi in un astratto e generico richiamo a tali articoli di legge, dovendo invece la parte, per assolvere all'onere di specificazione dei motivi del ricorso per cassazione (ex cit. art. 366 n. 4), indicare le precise ragioni dell'asserita violazione specificando, oltre al contenuto dei singoli canoni che si assumono violati, in qual modo e in quali punti e sotto quale profilo l'impugnato ragionamento del giudicante abbia deviato dalle anzidette vincolanti regole legali di ermeneutica. E giova pur ricordare, allorquando la censura riguardi anche come è pure il caso di specie un denunziato vizio di motivazione della sentenza impugnata, che detta censura, perché risponda ai requisiti di cui all'art. 360 c.p.c., deve investire l'obiettiva insufficienza o la intrinseca contraddizione del ragionamento sul quale si fonda l'interpretazione del giudicante, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa (Cass. 18 marzo 1997 n. 2354). Sicché non è idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica, del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito, che si risolva esclusivamente nella contrapposizione, all'interpretazione dal detto giudice enunciata, della diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (cfr. Cass. 4 luglio 1994 n. 6321; 4 febbraio 1993 n. 1375). Le censure svolte nei due motivi in esame appaiono dunque, nel loro complesso, prevalentemente inficiate dai rilevati difetti ed inadeguatezze giacché, malgrado la formale titolazione dei motivi, esse si risolvono in vera sostanza nell'affermazione dell'erroneità dell'interpretazione dell'atto di licenziamento quale esposta nella sentenza impugnata, e nella contestuale affermazione dell'esattezza della contrapposta interpretazione sostenuta dallo stesso ricorrente, ed involgono, così un sindacato di merito non consentito nella presente sede di legittimità.
3 - Con il quarto motivo, denunziando violazione dell'art. 112 c.p.c. e "del principio del doppio grado di giudizio", il ricorrente lamenta che il Tribunale, nel decidere sulla contestazione di addebito del 19 marzo 1991, condividendo la decisione pretorile, abbia "rigettato il motivo di appello sub 3/B" senza pronunciarsi su di esso per essersi limitato a condividere quanto sul punto deciso dal primo giudice.
È evidente l'inammissibilità del motivo, mancando totalmente, nel contesto dello stesso, l'indicazione del contenuto del richiamato motivo d'appello (sul quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato con autonoma decisione), e risultando quindi la relativa censura del tutto inidonea ad integrare valido motivo d'impugnazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. stante, anche in tal caso, la inosservanza del principio di c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione, che preclude alla Corte di valutare la fondatezza della lagnanza.
4 - Con il quinto e il sesto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., 1 e 3 della legge n.604 del 1966 e dei principi generali in tema di giusta causa di licenziamento, nonché insufficienza di motivazione ed omesso esame di risultanze istruttorie su punti decisivi (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), il ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia affermato la gravità del comportamento del TO senza spiegare le ragioni di tale affermazione. Richiama, in relazione alla contestazione del 25 febbraio 1992 concernente la sua assenza ingiustificata nel giorno precedente, il contenuto delle deposizioni dei testi AG e ON;
e censura, con varie argomentazioni, il ragionamento seguito al riguardo dal Tribunale nel ritenere che la prova testimoniale aveva smentito l'assunto dell'esistenza di una prassi aziendale di richiedere, nel caso di malattia di un solo giorno, la fruizione di un giorno di ferie. Deduce inoltre che il Tribunale abbia "sorvolato" su alcune circostanze dedotte a sostegno della effettività della malattia nel giorno di assenza, e ribadisce che tale stato sussisteva invece effettivamente;
rileva pure che il procedimento penale contro il medico autore del certificato utilizzato nell'occasione dal TO si era concluso con provvedimento di archiviazione (per essersi il sanitario limitato a certificare la malattia riferita dal lavoratore, costituita da episodi di vertigine) e che tali circostanze avrebbero dovuto meritare attenzione nella decisione sulla congruità della sanzione e quanto meno attenuare sensibilmente la responsabilità di esso ricorrente.
Anche questi due motivi, suscettibili di trattazione congiunta per la loro connessione, devono essere disattesi. Essi invero consistono essenzialmente in censure aventi ad oggetto valutazioni ed apprezzamenti di fatto operati dal giudice del merito, il quale ha pure motivato in maniera sufficiente anche sulla ritenuta gravità del comportamento manchevole e reiterato del dipendente, riferibile nel suo complesso ad un biennio precedente il licenziamento, e considerato idoneo a determinare un progressivo deterioramento del vincolo fiduciario che deve improntare il rapporto di lavoro subordinato.
Nè sono ammissibili critiche e rilievi in ordine all'interpretazione delle acquisite risultanze quale operata dal Tribunale siccome sostanzialmente volti ad ottenere un riesame ed una nuova valutazione delle risultanze stesse sull'assunto della correttezza dell'interpretazione sostenuta dalla parte ricorrente. È noto infatti che è compito specifico del giudice del merito, ed a lui solo spettante, quello di dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova, di individuare le fonti del proprio convincimento, e quindi di valutare a tal fine gli elementi raccolti, di controllarne la attendibilità e la concludenza, e di scegliere, in definitiva, le risultanze istruttorie ritenute più idonee e attendibili ai fini della decisione della controversia. Così come neppure possono essere presi in considerazione, al fine di ritenere sussistente alcuni dei vizi denunziabili come ragione del ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c., la maggiore o la minor rispondenza della ricostruzione dei fatti al convincimento della parte, ovvero un migli¢7,coordinamento dei molteplici dati acquisiti, od un loro collegamento più opportuno ed appagante:
perché tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e nell'ambito della discrezionalità di valutazione delle prove, ed appartiene quindi al libero convincimento del giudice senza renderlo viziato sotto alcuno dei profili di cui al medesimo art. 360.
4 - Il ricorso in conclusione, per quanto sin qui detto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza (art. 385 primo co. C.P.C.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Lire 25.500 oltre a lire due milioni per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 1999