Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10041
CASS
Sentenza 24 luglio 2001

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La mancata indicazione, nella procura per il ricorso per cassazione, della elezione di domicilio nel comune di Roma non ne determina la nullità, ma comporta la sola conseguenza che le notificazioni vengano effettuate al ricorrente presso la cancelleria della Corte di cass. ex art. 366, secondo comma, cod. proc. civ..

Il diritto, previsto dal regolamento di una cooperativa in favore del lavoratore cessato dal servizio per inabilità permanente accertata, ad una indennità commisurata agli anni mancanti al raggiungimento, da parte dello stesso, del sessantesimo anno di età, non può essere influenzato, quanto al suo contenuto, dalle successive modifiche della normativa contrattuale della cooperativa stessa, il cui nuovo regolamento preveda la commisurazione di detta indennità agli anni mancanti al raggiungimento della età pensionabile, atteso che ogni contratto esplica i propri effetti in relazione al proprio ambito temporale.

Qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative.

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  • 1La stipula di un contratto di opzione dà diritto alla provvigioneAccesso limitato
    Michele Vanolli · https://www.altalex.com/ · 20 aprile 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10041
Data del deposito : 24 luglio 2001

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