Sentenza 24 luglio 2001
Massime • 3
La mancata indicazione, nella procura per il ricorso per cassazione, della elezione di domicilio nel comune di Roma non ne determina la nullità, ma comporta la sola conseguenza che le notificazioni vengano effettuate al ricorrente presso la cancelleria della Corte di cass. ex art. 366, secondo comma, cod. proc. civ..
Il diritto, previsto dal regolamento di una cooperativa in favore del lavoratore cessato dal servizio per inabilità permanente accertata, ad una indennità commisurata agli anni mancanti al raggiungimento, da parte dello stesso, del sessantesimo anno di età, non può essere influenzato, quanto al suo contenuto, dalle successive modifiche della normativa contrattuale della cooperativa stessa, il cui nuovo regolamento preveda la commisurazione di detta indennità agli anni mancanti al raggiungimento della età pensionabile, atteso che ogni contratto esplica i propri effetti in relazione al proprio ambito temporale.
Qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative.
Commentario • 1
- 1. La stipula di un contratto di opzione dà diritto alla provvigioneAccesso limitatoMichele Vanolli · https://www.altalex.com/ · 20 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10041 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC IO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO SANTI, GIORGIO BERNARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GRUPPO DEGLI ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA, Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO MUNARI, UMBERTO ZOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 280/00 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 16/03/00 R.G.N. 1742/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato BERNARDI;
udito l'Avvocato ZOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 1999,LI NI proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Civitavecchia delV8 gennaio 1999, con la quale veniva rigettata la propria domanda diretta alla condanna del Gruppo Ormeggiatori del Porto di Civitavecchia soc. coop. a r.l. al pagamento in proprio favore della somma di lire 17.669.422, oltre accessori e spese del giudizio, quale differenza dovuta sull'indennità corrispostagli dalla cooperativa resistente in occasione della cessazione del rapporto tra le parti, avendo quest'ultima calcolata detta indennità (prevista per il caso della cessazione del rapporto per accertata permanente inabilità al servizio) commisurandola non già agli anni mancanti alla data del raggiungimento, da parte del lavoratore, dell'eta pensionabile, bensì al solo raggiungimento del 60% anno di età.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 16 marzo 2000, rigettava l'appello e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osservava che l'indennità di cui si discuteva costituiva il risultato di una decisione negoziale liberamente assunta dai componenti la cooperativa, incidente su materia integralmente disponibile dalla libertà negoziale privata e del tutto svincolata dall'obbligatoria realizzazione di finalità di carattere pubblicistico o generale. In particolare, attraverso la previsione di detto istituto indennitario, gli organi della cooperativa avevano inteso liberamente disciplinare l'erogazione di una ulteriore provvidenza economica in favore dei lavoratori cessati dal servizio per ragioni di salute, ad integrazione ed aggiunta a quanto già previsto e disciplinato da altre fonti obbligatorie a tutela delle ragioni previdenziali ed assistenziali del lavoratore. Per di più nessuna norma inderogabile, di rango superiore all'esercizio della libertà negoziale dei privati, imponeva l'adozione di particolari modalità di determinazione quantitativa dell'indennità in esame ne' alcun vincolo alla obbligatoria commisurazione della stessa al raggiungimento da parte del lavoratore di una età o anzianità di servizio particolari. Nè, per andare in contrario avviso, poteva addursi la circostanza che la normativa contrattuale approvata in epoca successiva alla cessazione del rapporto con la cooperativa fosse diretta a ricollegare la indennità in esame al raggiungimento dell'età pensionabile, atteso che non era consentito riconoscere alla suddetta regolamentazione una efficacia retroattiva. Avverso tale sentenza LI NI propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso il Gruppo degli Ormeggiatori del Porto di Civitavecchia società cooperativa a responsabilità limitata. MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va esaminata l'eccezione sollevata nel controricorso dalla società cooperativa, che ha dedotto la nullità della procura rilasciata a margine del ricorso ex art. 360 c.p.c., evidenziando che la stessa non risponde al requisito della specificità, non contiene la data nella quale il mandato è stato sottoscritto, è priva dell'elezione di domicilio nel comune di Roma, ed infine non fa alcun riferimento al giudizio di legittimità. L'eccezione è infondata. Questa Corte ha più volte statuito che la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, restando, pertanto, irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata faccia cenno ai poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (cfr. in tali sensi: Cass. 29 aprile 1999 n. 4299 cui adde Cass. 19 gennaio 1999 n. 463). Questa stessa Corte ha anche evidenziato come non costituisca motivo di invalidità della procura il fatto che, in calce al conferimento di essa a margine dell'atto su cui figura apposta, non venga indicata la data del rilascio, perché da nessuna disposizione di legge la data è richiesta a pena di nullità, richiedendosi soltanto che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, circostanza questa desumibile dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso (cfr. in tali sensi:
Cass. 23 aprile 1999 n. 4038). Per concludere sul punto, va anche aggiunto come nessuna norma impone a pena di nullità che la procura per il ricorso per cassazione contenga l'indicazione dell'elezione di domicilio nel comune di Roma, derivando dalla mancata indicazione di detto domicilio da parte del ricorrente soltanto la conseguenza di cui al comma 2 dell'art. 366 c.p.c., e cioè che le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
L'infondatezza della dedotta eccezione comporta l'esame del ricorso dello NI.
Con unico articolato motivo il suddetto NI deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto(ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c). In particolare sostiene che la sentenza impugnata configura una ingiustificata lesione dei suoi diritti, per violare la normativa pensionistica dettata dalla legge n. 503 del 1992 (contenente norme per il riordino del sistema previdenziale e dei lavoratori pubblici e privati) nonché i principi fissati nella gerarchia delle fonti. La soluzione seguita dal Tribunale con l'affermare che l'istituto indennitario in questione poteva essere attribuito al raggiungimento del 60^ anno di età e non, come voluto dalla legge, al 65^ anno, violava un principio riconducibile all'ordine pubblico contro il quale non poteva richiamarsi la libertà dispositiva dei privati. Più precisamente il giudice d'appello non poteva a suo piacimento sulla base di una disposizione negoziale del tutto svincolata da limiti di carattere pubblicistico regolamentare in peius rispetto alla normativa nazionale diritti intangibili appartenenti al lavoratore, atteso che la regolamentazione per via legislativa si pone come un minimo inderogabile, e che la regolamentazione di grado inferiore, collettiva o individuale, può derogare solo in melius per il lavoratore.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Come si è già ricordato, il Tribunale nella impugnata decisione ha sostenuto che l'indennità per la quale è causa configura un istituto di derivazione squisitamente contrattuale ed ha al riguardo precisato come, essendo detta indennità stata riconosciuta da un regolamento interno della società, l'autonomia privata non era in alcun modo limitata da disposizioni legali di natura inderogabile. A conforto di tale assunto, il Tribunale ha sottolineato che l'indennità in questione assumeva carattere integrativo ed aggiuntivo del trattamento assicurato dalla normativa legale a tutela delle ragioni previdenziali ed assistenziali del lavoratore e che, conseguentemente, non poteva sostenersi l'esistenza di norme legali capaci di imporre particolari modalità di determinazione quantitativa della suddetta indennità ne' di commisurarla al raggiungimento, da parte del lavoratore, di una particolare età o anzianità di servizio.
La sentenza impugnata per risultare fondata su una motivazione congrua, priva di salti logici e corretta sul piano giuridica, non merita le censure che le sono state mosse.
Nè, per andare in contrario avviso, vale addurre che non era possibile nel caso di specie incidere sulla sfera dei lavoratori rendendo il loro trattamento deteriore attraverso la limitazione o il sacrifico di diritti da essi acquisiti.
Ed invero, al di là della già evidenziata e già di per sè decisiva considerazione che il Tribunale ha configurato l'indennità in questione come integrativa del trattamento legale goduto daì lavoratori (sicché può nel caso di specie parlarsi più fondatamente di un miglioramento della posizione dei lavoratori rispetto al trattamento legale da essi goduto e non, di contro, di un deterioramento di tale trattamento), su di un piano più generale è sufficiente richiamare al fine di attestare l'infondatezza del ricorso l'indirizzo costante di questa Corte, secondo cui, in caso di successione di contratti collettivi postcorporativi, il principio regolatore dei c.d. "diritti quesiti" risiede esclusivamente nella libera volontà delle parti, con la conseguenza che la disciplina collettiva che succede può modificare anche in peius quella precedente, atteso che ogni contratto opera ed esplica i propri effetti in relazione al proprio ambito temporale(cfr. ex plurimis:
Cass. 27 agosto 1997 n. 8098;Cass. 24 agosto 1996 n. 7818; Cass. 20 marzo 1996 n. 2361, che ribadisce che i diritti attribuiti dal contratto ancorché si concretino in una prestazione erogata periodicamente non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto salvo che i lavoratori cessati dal servizio non abbiano conferito specifico mandato alle organizzazioni sindacali stipulanti o ratificato la relativa attività negoziale oppure abbiano prestato acquiescenza alle nuove normative).
Da qui l'irrilevanza ai fini decisori della circostanza che successivamente alla cessazione del servizio da parte dello NI, un nuovo regolamento della cooperativa abbia quantificato l'indennità in oggetto nei termini pretesi dal ricorrente, atteso che a detto regolamento analogamente a quanto si è visto accadere in caso di successione di contratti collettivi non può attribuirsi carattere retroattivo.
Va, infine, aggiunto, per quanto riguarda l'interpretazione data dal Tribunale in relazione alla indennità in questione ed alla sua portata, che il ricorrente si è limitato a contestare le conclusioni cui è pervenuto il giudice d'appello, senza però riportare il testo della fonte pattizia che detta indennità disciplina, disattendendo in tal modo il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, in base al quale, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), è necessario che il ricorrente precisi ove ricorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la circostanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che per il suddetto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione, sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. tra le altre: Cass. 15 giugno 1999 n. 5945; Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161). Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2001