Sentenza 19 marzo 2001
Massime • 1
Qualora in sede di legittimità vengano denunciati vizi della sentenza impugnata in merito all'interpretazione di clausole della contrattazione collettiva il ricorrente ha l'onere (in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di riportare il contenuto delle previsioni collettive. (Nella specie il ricorrente si è limitato a trascrivere solo una parte della clausola la cui interpretazione ha contestato).
Commentario • 1
- 1. La stipula di un contratto di opzione dà diritto alla provvigioneAccesso limitatoMichele Vanolli · https://www.altalex.com/ · 20 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A M REPUBBLICA ITALIANA IN N DE OP ITA ANO5039 12/20 1 LA CORTE SUPREMADI SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18177/98 Dott. Michele ANNUNZIATA ConsigliereCron. 8344 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Pietro CUOCO Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore Rep. Dott.Camillo FILADORO Consigliere Ud. 09/01/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del legale domiciliatarappresentante pro-tempore, elettivamente in Roma, via delle Tre Madonne n. 8, presso l'avv. Maurizio Marazza, che con l'avv. Lanfranco Mancini la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
F.L.M.U. Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti, in persona del coordinatore provinciale Riccardo Zani, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bennicelli n. 27, presso l'avv. Giulio Cevolotto, che ncesco Mori la rappresenta e difende, 32 con l'avv. Fra 1 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 463 del Tribunale di Firenze depositata il 29 ottobre 1997 (R.G. n. 273/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 1991 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Maurizio Marazza e Francesco Mori;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 9 febbraio 1996, emesso su ricorso della Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti, il Pretore di Firenze dichiarava antisindacale il comportamento della Telecom IT, la quale aveva ordinato a taluni suoi dipendenti di astenersi dallo sciopero in orari diversi da quelli previsti dalla disciplina collettiva del settore congiuntamente al cambio di turno, e disponeva perciò l'immediata cessazione di tale comportamento e il ripristino della turnazione precedente. 2 L'opposizione a tale provvedimento proposta dalla Telecom IT era rigettata dal Pretore con sentenza del 7/11 giugno 1996, poi confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 22/29 ottobre 1997. Nel respingere l'appello della società soccombente, il giudice del gravame ha ritenuto che, analogamente a quanto evidenziato dal primo giudice, la regolamentazione nel settore delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di scioperi, quale prevista con l'appendice al ccnl 30 giugno 1992, doveva, in base alla lettera ed alla clausole contrattuali, essereratio delle interpretata nel senso di una differenziazione fra le diverse ipotesi: e precisamente se l'astensione dal lavoro fosse stata di durata non superiore alle due ore, i presidi minimi avrebbero dovuto essere disposti solo dal lunedì al venerdì nell'arco orario 8-17 e con un solo addetto in ciascun Centro regionale di sicurezza, mentre per scioperi di durata compresa fra le due e quattro ore doveva essere assicurata la presenza di un'unità addetta amministrativa in ciascun Centroad attività regionale di sicurezza con orario 0-24 d al lunedì alla domenica. 3 Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società Telecom IT con un solo motivo, illustrato con memoria. L'altra parte resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 cod. civ. e difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) e si critica la sentenza impugnata per avere nell'interpretazione delle disposizioni contrattuali trascurato a) il loro tenore letterale, in quanto esse definivano indispensabili un addetto in ciascun centrole prestazioni di regionale di sicurezza, da intendersi cioè senza alcuna limitazione della presenza dell'addetto; b) la clausola nel suo complesso, comprensiva cioè anche delle premesse dell'accordo sulle prestazioni minime, che dovevano portare a ritenere l'intento delle parti di assicurare la continuità della prestazione dell'addetto al cent ro regionale suddetto;
c) il senso più conveniente della clausola in relazione alla natura e all'oggetto del contratto, in quanto per la stessa funzione dei centri regionali di sicurezza e per la infungibilità delle relative funzioni, la disposizione contrattuale doveva essere letta privilegiando il suo momento dispositivo, essendo evidente che si tratta di una attività che non consente alcuna interruzione e che presenta le caratteristiche in tutte le ore dellastesse giornata ed in tutti i giorni della settimana. La doglianza non può essere accolta. Come è noto l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito ed è sindacabile in sede di soltanto per violazione dei canonilegittimità legali di ermeneutica e per vizi di motivazione e si è sottolineato che entrambe le ipotesi esigono specifiche indicazioni e, in particolare, la precisazione, per la prima, dei singoli canoni ermeneutici violati e del modo in cui si è realizzata l'asserita violazione, e per la seconda, delle ragioni dell'obiettiva deficienza ° contraddittorietà del ragionamento seguito dal giudice di merito per giungere a quella interpretazione, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata 5 (cfr. Cass. 5 aprile 2000 n. 4222, Cass. 22 febbraio 2000 n. 2001 e numerose altre). In entrambi i casi la censura richiede altresì, per il principio di autosufficienza del ricorso, la trascrizione della clausola (Cass. 12 aprile 2000 n. 4717, Cass. 30 dicembre 1999 n. 14738, Cass.27 febbraio 1998 n. 2198), O delle parti di esse, della cui interpretazione il ricorrente si dolga, dovendo il ricorso contenere la specifica indicazione delle ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere al giudice di legittimità la verifica della loro decisività, senza che sia necessario dovere ricorrere ad altri atti. La società ricorrente non ha riportato per intero la clausola con riferimento alla quale lamenta l'interpretazione data dalla sentenza impugnata, ma si è limitata a trascriverne parte. Ma siffatto adempimento dell'onere cui era tenuto il ricorrente consente l'esame della doglianza soltanto in ordine alla violazione del criterio letterale e con riferimento alle espressioni riportate della clausola, ma non anche del criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole e del criterio relativo alle espressioni con più 6 sensi, censure per entrambe le quali, come ha evidenziato il Procuratore Generale nel corso della discussione svolta a sostegno della richiesta di inammissibilità del ricorso, è necessario procedere alla individuazione della ratio delle clausole. Ed è proprio sulla dedotta totalità ermeneutica che la ricorrente pone l'accento per poi affermare che dell'accordo sulle prestazionidalle premesse minime emergerebbe la continuità del servizio che il ciascun centro regionale di sicurezza è preposto a svolgere. Né, comunque, può farsi carico al Tribunale di non avere utilizzato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1363 e 1369 cod. civ., in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nella interpretazione del contratto si deve privilegiare l'elemento letterale quale primo e fondamentale criterio per accertare la volontà dei contraenti, con conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando tale volontà, come qui ha ritenuto il Tribunale, emerga con sufficiente chiarezza delle espressioni testuali (v. fra le tante Cass. aprile 2000 n. 4278). Riguardo alla violazione del criterio letterale, il giudice del merito ha affermato che 7 in base al tenore letterale della convenzione (l'appendice al ccnl 30 giugno 1992), ove con puntuale rigorosità erano definiti gli orari e le giornate di riferimento delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, dovevano distinguersi due ipotesi. E riportando testualmente le parti delle clausole che le prevedevano in modo specifico, la sentenza impugnata è pervenuta all'affermazione che per le astensioni dal lavoro di durata anche cumulativa fino a due ore e comprese nell'arco orario 8/17 del periodo dal lunedì al venerdì doveva essere garantita la presenza di un addetto in ciascun centro regionale di sicurezza, mentre per scioperi di durata fra due e quattro ore, la protezione aziendale doveva essere assicurata con una unità addetta ad attività amministrativa in ciascuno dei suddetti centri con orario 0/24 dal lunedì alla domenica. Sul significato dato dal Tribunale alle espressioni richiamate in sentenza la società ricorrente non muove alcuna critica, insistendo invece sulla connotazione di indispensabilità delle prestazioni, che anche per la prima delle due ipotesi previste nella convenzione (astensioni dal lavoro fino a due ore nell'arco orario 8/17 e per i 8 giorni dal lunedì al venerdì) non escluderebbe, ad avviso della ricorrente, l'esigenza del presidio in orari e giorni diversi da quelli specificamente stabiliti, così pervenendo ad una sostanziale equiparazione delle due ipotesi di astensioni dal lavoro sotto il profilo della entità dei presidi, contro l'esplicita differenziazione in proposito convenzionalmente stabilita. Né, infine, sembra che la ridotta presenza del personale durante le astensione dal lavoro fino a due ore, in cui era doveva essere assicurata la presenza di un addetto in ciascun centro regionale di sicurezza, potesse comportare, come invece asserisce la società ricorrente senza aver fornito a tale riguardo alcuna dimostrazione, la interruzione del servizio espletato dal medesimo centro. Alla stregua delle suesposte considerazione, il ricorso deve essere rigettato, e in applicazione del principio della soccombenza, la Telecom IT va condannata alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la 9 società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 27.000 oltre a lire 3.000.000=(tremilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001. M. Annunziate Il Consigliere est. Il Presidente Антоловаиорен Shillin IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1.9 MAR 2001. CANCELLIERE , DI LLO , TASSA I BO 10 RT. D NI SPESA 533 STA ELL'A PO . N G IM D O 11-8-73 SI A ISTRO, E DA D SEN ESENTE I A E TTO G REG G LE DIS ELLA O D 1 10 0