Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 721 pronunciata il 28/02/2023
Oggetto: Malattia professionale – rendita vitalizia CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n.
115/2023 del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, in persona del pro-tempore per la Puglia, domiciliato in CP_1 Parte_1
Lecce presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta Pt_2 procura generale in atti, dall'Avv. Maria Rosaria Papalato,
APPELLANTE
, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo De Blasi, Controparte_2
APPELLATO
All'udienza del 07/03/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato in data 28/09/2020 CP_2
riferiva di avere svolto attività di muratore-carpentiere alle dipendenze di varie
[...]
quale malattia professionale, che gli era stata rigettata per mancanza del nesso causale.
Deduceva che detta patologia aveva determinato una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica pari al 12%, rimettendosi in ogni caso alla determinazione del grado che sarebbe emerso all'esito della causa. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale il riconoscimento della indicata patologia quale malattia professionale comportante una inabilità permanente pari al 12%, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennizzo in capitale del danno biologico previsto per postumi pari o superiori al
6% ed inferiori al 16% e/o la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale prevista per postumi uguali o superiori al 16%, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' contestando l'origine professionale CP_1 della dedotta malattia e sostenendo l'assoluta carenza di prova in ordine al nesso causale tra attività lavorativa e patologia denunciata. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Giudice di I grado riconosceva l'origine professionale della malattia contratta dal ed un danno biologico in misura pari CP_2 all'8%, condannando l' al pagamento del relativo indennizzo, oltre alla rifusione CP_1
delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia l' , con ricorso depositato il 14/03/2023, proponeva CP_1
impugnazione sostenendone l'erroneità per avere riconosciuto la natura professionale della dedotta malattia con l'attribuzione di un danno biologico pari all'8%. Secondo
l'Ente appellante la patologia in questione non rientrava nel novero di quelle tabellate, per cui il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in modo rigoroso la sussistenza del nesso eziologico tra la stessa e le lavorazioni svolte, prova che, invece, era mancata avendo il
Tribunale adito fondato la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della disposta
CTU che non costituisce un mezzo di prova. Circa l'esito di tale strumento istruttorio contestava che il Consulente non avesse dato riscontro alle osservazioni ed obiezioni mosse dal CTP di parte resistente rispetto alla bozza peritale, essendosi limitato a
2 confermare le conclusioni già espresse nell'elaborato inviato alle parti. Affermava che, in considerazione di ciò, il Tribunale avrebbe dovuto disporre il rinnovo della consulenza medica. Conseguentemente, impugnava il capo di sentenza che condannava all'erogazione della connessa prestazione ex lege nonché quello di condanna dell' CP_1
al pagamento delle spese di lite e concludeva chiedendo, previo rinnovo della CTU, la riforma della pronuncia oggetto di gravame in riferimento ai capi impugnati.
Nel presente grado di giudizio si costituiva sostenendo l'infondatezza Controparte_2
dei motivi di impugnazione e la correttezza della pronuncia di primo grado, di cui chiedeva l'integrale conferma.
Con ordinanza del 12/07/2023 questa Corte disponeva nuova CTU al fine di verificare l'eziologia professionale della patologia dedotta e procedere alla quantificazione del danno biologico, in caso di risposta affermativa al primo quesito. Dall'elaborato peritale, depositato in data 19/03/2024, emergeva il riconoscimento di un grado di menomazione pari al 4% a titolo di danno biologico, decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa.
In data 30/12/2024 parte appellata depositava comunicazione dell' datata CP_1
26/06/2024 dalla quale emergeva il riconoscimento in suo favore di una rendita a decorrere dall'01/06/2024 rapportata ad una menomazione di integrità psico-fisica pari al pari al 20% riveniente da ulteriori patologie, diverse da quella oggetto del presente giudizio.
All'udienza del 10/01/2025, con ulteriore ordinanza, questa Corte disponeva che il nominato CTU provvedesse alla quantificazione della percentuale di inabilità maturata dal per effetto del cumulo tra la menomazione già dallo stesso riconosciuta in CP_2 riferimento alla patologia dedotta in ricorso (4%) e quella riconosciuta dall' nella CP_1
comunicazione depositata (20%). Il perito concludeva affermando che il grado di invalidità prodotto dal cumulo era pari al 16% per il periodo decorrente da novembre
2019 e sino al maggio 2024, mentre da giugno 2024 era divenuto pari al 23%.
All'udienza del 07/03/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Come riportato in sede di svolgimento del processo, l'Ente appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia oggetto di gravame per avere accolto la domanda riconoscendo la natura professionale della dedotta patologia. E tanto, osservando che non poteva ritenersi tabellata la acclarata tendinite della cuffia dei rotatori delle spalle perché contratta da lavoratore che non aveva svolto le mansioni espressamente previste dalla tabella di riferimento.
Sulla base delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, questa Corte ha ritenuto indispensabile procedere a nuova CTU incaricando uno specialista di Medicina del Lavoro al fine di verificare la sussistenza di eziologia professionale della patologia da cui il è affetto. CP_2
Dall'elaborato peritale, depositato in data 19/03/2024, risulta che il Consulente incaricato per l'espletamento del proprio compito ha disaminato la documentazione presente nel fascicolo di causa ed ha eseguito la valutazione clinico-anamnestica del CP_2
confermando nei seguenti termini la diagnosi: “Entesopatia della cuffia dei rotatori”.
Dopo avere descritto le occupazioni proprie dei settori in cui è stata posta in essere l'attività lavorativa ed evidenziato che il ha svolto principalmente attività di CP_2
manovale edile, carpentiere e ferraiolo, alternando periodi di bracciante agricolo ed altre mansioni per brevi periodi, ha specificato che “i compiti lavorativi esponevano il Sig.
a più rischi per gli arti superiori: elevato sforzo muscolare richiesto nello CP_2 svolgimento dell'ampia variabilità dei compiti (es. sollevamento e trasporto), utilizzo di strumenti vibranti, assunzione e mantenimento di posture incongrue per gli arti superiori.
Gli effetti cumulativi di tali caratteristiche lavorative hanno contribuito, almeno come concausa, all'incremento degli indici di rischio per l'insorgenza delle patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori correlabili all'attività lavorativa dando luogo alla lesione accertata: Entesopatia della cuffia dei rotatori.
Orbene, atteso che non vi è contestazione tra le parti in ordine alla tipologia di attività svolta negli anni dall'appellato, per cui devono ritenersi provate le mansioni espletate, va riconfermata l'origine professionale della patologia da cui l'appellato è affetto come
4 conseguenza, quanto meno in termini di concausa, del rischio di sovraccarico biomeccanico cronico dei distretti delle spalle, esposti alle sollecitazioni lavorative.
Riconosciuta, dunque, la sussistenza del nesso causale tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa svolta, il Consulente d'Ufficio ha fatto applicazione delle tabelle di cui al D.M. 12/07/2000, adottate in esecuzione dell'art. 13, D. Lgs. 38/2000, per attribuire alla patologia stessa esiti permanenti di invalidità pari al 4% ai sensi della Voce 224
(Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, fino al
3%) e della Voce 227 (Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino al 4%) di dette tabelle.
Nessuna osservazione è stata formulata dall' in ordine alla bozza di elaborato CP_1
inviata dal ctu, mentre il ha fatto pervenire proprie osservazioni contestando la CP_2 riconduzione del danno biologico a voci tabellari ritenute non corrispondenti all'entità della limitazione subita dall'articolazione della spalla. In particolare, ha invocato una valutazione complessiva del grado di inabilità che tenesse conto della precedente inabilità del 13% documentata dall' . In mancanza di evidenze strumentali e documentali CP_1
che supportassero tali assunti, il ctu ha riconfermato le proprie conclusioni.
Come riferito in sede di svolgimento del processo, parte appellata ha provveduto a depositare in giudizio comunicazione dell' dalla quale risulta la costituzione in suo CP_1
favore di una rendita, avente decorrenza 01/06/2024, come conseguenze di altre menomazioni accertate, alle quali è stato attribuito, ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 38/2000, un grado di menomazione pari al 20%. In ragione di tanto, con apposite deduzioni formulate nel verbale di causa, ha domandato il riconoscimento del cumulo CP_2
dell'invalidità acclarata nel presente giudizio con quella accertata e riconosciuta dall' . CP_1
Questa Corte ha ritenuto necessario procedere alla quantificazione del grado di menomazione totale dell'integrità psicofisica del anche in considerazione della CP_2 mancata formulazione di qualsivoglia obiezione a tanto da parte dell'
[...]
, ed ha così incaricato il ctu già nominato di procedere al calcolo della CP_3 percentuale di inabilità dell'appellato derivante dal detto cumulo.
5 Il perito, disaminata la documentazione fornita dall'Istituto Assicuratore (accertamenti effettuati il 23/11/2017 e il 06/04/2024) ha proceduto all'espletamento dell'incarico ricevuto facendo correttamente applicazione del c.d. “cumulo calcolo riduzionistico a scalare”, metodo utilizzato per valutare la percentuale di invalidità quando una persona ha più menomazioni, alcune delle quali potrebbero influire su altre. In sostanza, la formula tiene conto del fatto che la somma delle singole percentuali di invalidità parziali non riviene semplicemente dalla somma delle percentuali attribuite per ciascuna singola patologia, ma deve essere ridotta per evitare di contare la stessa invalidità due volte. In attuazione di tale metodo egli è pervenuto alla quantificazione di un grado complessivo di danno biologico pari al 16% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (12/11/2019) sino a maggio 2024; dal giugno 2024, epoca del riconoscimento da parte dell' della richiamata rendita vitalizia, in ragione del CP_1
cumulo con la menomazione accertata nel presente giudizio e con il grado della stessa, ha quantificato un grado del 23%.
Questa Corte non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il ctu, logiche e coerenti con la storia clinica osservata in rapporto a quella lavorativa, con la documentazione versata in atti e con le risultanze dell'istruttoria processuale.
Ritiene questa Corte che nulla osti, da un punto di vista giuridico, all'applicazione del cumulo tra il grado di menomazione riconosciuto per la patologia dedotta nel presente giudizio e quello attribuito al dall' per altre patologie riscontrate. Ed CP_2 CP_1
invero, nel caso in esame la domanda di unificazione dei postumi, formulata dall'appellato e non contestata da controparte, trova la sua ragione d'essere in una esigenza di economia processuale riconosciuta dalle stesse parti, interessate ad evitare un ulteriore contenzioso finalizzato unicamente alla unificazione dei postumi riconosciuti, ancorché nelle diverse sedi (giudiziale ed amministrativa).
In conclusione l'appello va ritenuto fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione, atteso che l'esito della perizia espletata nel presente grado di giudizio ha portato al dimezzamento della percentuale di menomazione riconosciuta in primo grado.
In ragione dell'accoglimento parziale del gravame, e dunque, della reciproca soccombenza delle parti, si ritiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, co. 2, c.p.c. di
6 compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14/03/2023 dall' nei confronti di avverso la sentenza del 28/02/2023 n. 721 CP_1 Controparte_2
del Tribunale di Lecce così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara che ha Controparte_2
diritto alla rendita, derivante dal cumulo del danno biologico del 4% riconosciuto nel presente giudizio con le preesistenze riconosciute dall' il 20.6.2024 pari al 20%, CP_1
nella misura del 16% da novembre 2019 a maggio 2024 e del 23% da giugno 2024; condanna l' al pagamento in suo favore della relativa prestazione, oltre CP_1
rivalutazione monetaria o interessi legali dal giorno della maturazione del diritto;
b) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/03/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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