Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2002, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 01 578 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 8451/99 Consigliere Cron. 4036 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. UI VIDIRI Rel. Consigliere Ud. 20/11/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CE RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente2001 4468 avverso la sentenza n. 972/99 del Tribunale di ROMA, -1- depositata il 21/01/99 R.G.N. 29775/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. UI VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ritualmente depositato il Ministero Con ricorso dell'Interno ha impugnato la sentenza con il quale il Pretore di Roma ha dichiarato il diritto di ER CE a percepire l'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, condannando il Ministero alla relativa erogazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Dopo la instaurazione del contraddittorio il Tribunale di Roma con sentenza del 21 gennaio 1999 dopo avere premesso che il Ministero aveva nel della UI DA gravame dedotto la erroneità della decisione di primo grado per non essere stati accertati i requisiti socio-economici per il riconoscimento prestazione richiesta CE - osservava che il aveva dimostrato di non avere svolto alcuna attività lavorativa sin dalla data in cui aveva presentato domanda per il riconoscimento della prestazione nell'agosto 1992 (certificazioni del collocamento del Comune di Roma del 1992 e del 1998). In relazione poi alla sussistenza delle condizioni reddituali, stabilite dall'art. 26 della legge n. 153 del 1969 e successive modificazioni (1. n. 33/1980;1. n. 54/1982) la censura del Ministero risultava infondata alla luce delle dichiarazioni di responsabilità del CE rese in 1 data 3 febbraio 1994 e 4 giugno 1998, idonee a dimostrare, sino alla prova del falso nella specie neppure dedotta, il mancato superamento del tetto stabilito dalla legge n. 118 del 1971 e successive medifiche. Avverso tale sentenza il Ministero dell'interno propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso ER CE. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 Guislo OL della legge 30 marzo 1971 n. 118. Più specificamente il ricorrente sostiene che la domanda dell'assicurata non può trovare accoglimento , per insussistenza del socio-economico, costituente elemento requisito necessario insieme a quello sanitario, della fattispecie costitutiva del diritto, il cui mancato accertamento è deducibile per la prima volta anche in sede di legittimità, non risultando a tale fine sufficiente la sola esibizione di una autocertificazione attestante la sussistenza delle richieste condizioni reddituali, occorrendo di contro la certificazione, rilasciata dai competenti uffici di collocamento, attestante l'iscrizione del 2 ricorrente nelle liste di collocamento speciale a far data dall'istanza amministrativa, nonchè l'incollocazione al lavoro del ricorrente stesso.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che si vengono ad indicare. L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 1. 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta al pari della capacità lavorativa e del requisito economico e - unreddituale ( art. 13 e 12 della legge citata) elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione Guide OLn del beneficio che possa essere accertata in sede extra-giudiziale. In tale senso si è più volte espressa questa Corte (cfr. ex plurimis: Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203; Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556;Cass. 25 giugno 2001 n. 8653), la quale, a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di 3 disoccupazione o non occupazione, nel quale versi ma, essendo iscritto (o avendo presentatosolo quando domanda d'iscrizione) nelle speciali liste di collocamento obbligatorio non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Orbene, per una corretta impostazione dei termini del problema da affrontare nel presente giudizio, è opportuno richiamare alcuni passaggi logici contenuti nella citata decisione delle Sezioni Unite, chiamata è opportuno ricordarlo il contrastoa risolvere - insorto nella giurisprudenza di legittimità, dato che EL ID in alcune sentenze si era ritenuto che la incollocabilità andava dimostrata attraverso una qualificata prova costituita dalla certificazione degli organi pubblici competenti, mentre in altre si era affermato che siffatta prova potesse essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio. Nell'affrontare il problema le Sezioni Unite, dopo avere operato un raccordo tra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, hanno in particolare ritenuto che : a) incollocato- secondo la dizione dell'art. 13 della legge 118 - non è il "disoccupato" o " non occupato", bensì colui che, essendo stati attivati i meccanismi previsti dalla legge 482 del 1968, non abbia rinvenuto un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche; b) tale situazione integra uno dei requisiti previsti dalla disciplina del settore, donde la conseguenza che la mancata iscrizione non dà luogo ad una mancanza di prova, ma di un elemento costitutivo della fattispecie;
c) posto che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir LO LU meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, è sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione.
2.1. La rigorosità di tali principi - la cui ratio va individuata nell'esigenza del riconoscimento dell'assegno come prestazione sociale attribuibile solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne la collocazione nel mondo lavorativo non poteva che essere attenuata in più recenti pronunzie di questa agli invalidi Corte con riguardo ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) 5 non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge all'iscrizione nelle listen. 482 del 1968, predette (cfr. tra le varie conformi: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 agosto 1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310; Cass. 23 febbraio 2001 n. 2628), essendosi osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è UI OL preclusa, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della stessa legge, per il superamento del cinquantacinquesimo anno di età (ipotesi alla quale detto comma assimila quella del soggetto che, a causa della sua invalidità, possa "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti"(sul punto cfr. Cass. 1 agosto 1998 n.7552). Ciò premesso, è evidente che nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di età ma non i sessantacinque - limite preclusivo per l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971) - a detto invalido non può essere disconosciuto l'assegno mensile di 6 invalidità per il solo fatto che lo stesso non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982. In questa ipotesi, relativa - si ripete ancora una volta alla richiesta di assegno da parte dell'invalido ultracinquantacinquenne, all'espressione "incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 non può attribuirsi lo stesso come si è visto significato ad essa assegnato - dalla citata decisione delle Sezioni unite con la sentenza n. 203 del 1992, ma un significato diverso, " quale cioè stato di effettiva disoccupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido"," Nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non può, dunque, pretendersi, come una specie di onere alternativo o sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, che trova fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido ad essere avviato, sulla base di un canale privilegiato, ed ad essere destinato ad una attività lavorativa compatibile con le sue ridotte condizioni fisiche (cfr. tra le più recenti: Cass. 19 gennaio 1993 n. 473).
2.2. Per concludere, in osservanza di quanto un., n. 203 del 1992, va stabilito da Cass., Sez. ribadito in questa sede il principio secondo il quale per gli invalidi infracinquantacinquenni è da ritenersi "incollocato" al lavoro non l'invalido che sia disoccupato о non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, non abbia trovato un'occupazione acompatibile con le sue condizioni psico-fisiche, nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto GU UE il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessario, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione. Va ribadito, infatti, come l'invalido in questo caso per trovare un lavoro compatibile con le sue residue capacità debba utilizzare i canali istituzionali diretti ad agevolarne la ricerca ed a rendere possibile anche la revoca dell'assegno dietro segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione(cfr. art. 13, comma 2, 1. 8 n. 118 del 1971).
2.3. Al fine di accreditare una interpretazione più flessibile della disposizione dell'art. 13 1. n. 118/1971 idonea ad escludere che l'iscrizione (0 la relativa domanda) alle liste speciali ex art. 19 della legge n. 482/1968 configuri un passaggio obbligato per il riconoscimento dell'assegno mensile si è affermato in una ottica diversa di invalidità da quella seguita dalla decisione delle Sezione Unite n. 203 del 1992 (operante uno stretto collegamento tra la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie e quella sui mutilati ed invalidi civili) che la normativa della legge 2 aprile 1968 n. 482 e Gen Le DE quella della legge 30 marzo 1971 n. 118 operano su piani complementari, intervenendo "l'art. 13 della legge del 1971 nei casi in cui si sono rivelate vane le provvidenze della legge del 1968, così come complementari sono il primo ed il terzo comma dell'art. 38 Cost, dei quali le due leggi citate costituiscono, rispettivamente, attuazione" (cfr. in tali sensi :Cass. 25 ottobre 1997 n. 10520). Una siffatta opzione ermeneutica viene, però, impedita dalla lettera dell'art. 13 della 1. n. 118/1971 che con la significativa espressione di "incollocati al lavoro" mostra di fare esplicito 9 riferimento alle procedure del "collocamento obbligatorio" ed agli speciali elenchi in cui gli invalidi devono essere iscritti al fine di trovare occupazione. E la necessità di un raccordo tra le due normative deriva da evidenti esigenze di razionalità del sistema non potendosi negare che l'assegno di invalidità, quale prestazione da riconoscersi solo in presenza di ben individuati presupposti(limiti di reddito;
riduzione della capacità lavorativa, fissata ora al 74% a partire dal 12 marzo 1992), non può essere riconosciuta all'invalido che, con il non Gus to DE iscriversi nelle liste (e non facendone domanda), non solo non agevola gli accertamenti della presenza di detti presupposti, ma soprattutto altera quel rapporto tra domanda ed offerta di lavoro che sta alla base del collocamento e che assume particolare rilevanza sul piano socio-economico proprio in relazione alle fasce dei lavoratori più deboli. Collegamento la cui necessità è stata ancora più accentuata dalla recente legge 12 marzo 1999 n. 68 (contenente la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie), che da un lato abolisce il limite di età per usufruire del collocamento obbligatorio e dall'altra tende all'attuazione di un collocamento mirato>, la cui buona riuscita presuppone l'iscrizione alle liste di 10 collocamento ed il rifiuto di un ottica di incontro> non istituzionalizzato tra domanda ed offerta di lavoro.
2.4. Di recente questa Corte ha affermato : a) che il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 va inteso come stato di fatto di "disoccupazione" o "non occupazione" anche con riguardo agli invalidi civili di età inferiore ai cinquantacinque anni che, pur avendo presentato domanda di assegno di invalidità, non abbiano ancora ottenuto dalla competente commissione sanitaria dall'autorità giudiziaria l'accertamento di un grado di GU LU sufficiente alla presentazionedi invalidità domanda di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482"; b) che solo dopo la comunicazione all'interessato del verbale di visita della commissione sanitaria, o dopo la pubblicazione della sentenza, che riconoscono un grado di invalidità sufficiente all'iscrizione nelle predette liste speciali di collocamento, sorge per l'invalido, per continuare a fruire dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della citata legge n. 118 del 1971, l'obbligo di iscriversi nelle liste di 11 collocamento obbligatorio(cfr. in tali esatti termini : Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844). Siffatte statuizioni si basano sull'espresso assunto che non solo non è possibile l'iscrizione ma non si può presentare neppure la domanda relativa (in quanto la presentazione di una domanda presuppone la configurabilità normativa del diritto richiesto nei confronti della pubblica amministrazione) perchè l'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482, con lo statuire che la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento sia "munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei Кови requisiti" imporrebbe, appunto, per l'iscrizione nelle liste di collocamento il preventivo accertamento dello stato di invalidità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'art. 8 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e succ. modifiche (cfr. ancora Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.). La considerazione, già di per sè decisiva, che le suddette commissioni sono state istituite successivamente all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1968 ed il fatto che la domanda idonea a ottenere l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge stessa va presentata agli Uffici di collocamento (e può corredataessere dalla 12 documentazione apprestata dalla parte richiedente a dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nelle liste speciali) inducono a sempre con le precisazioni innanzicondividere enunciate - le statuizioni della citata sentenza n. 203 del 1992 delle Sezioni Unite, che ritiene indispensabile l'iscrizione (o la relativa domanda) nelle liste speciali di collocamento obbligatorio al fine dell'ottenimento dell'assegno mensile di invalidità. D'altra parte, il fatto che l'art. 11 della legge n. 118 del 1971, nel regolare la della domanda, preveda che debbanopresentazione Gus lololen essere indirizzate alle commissioni sanitarie provinciali istituite come detto con la legge stessa - solo quelle finalizzate ad ottenere le provvidenze - di cui agli artt. 12,13,23 e 24 e non menzioni anche quella per l'accertamento delle minorazioni psico- fisiche nella misura utile all'iscrizione nelle liste speciali, conferma ancora una volta che, nell'intento del legislatore, è possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni. A diverse conclusioni deve, di contro, pervenirsi per l'invalido ultracinquantacinquenne (non ancora 13 sessantacinquenne ai fini di cui al citato art. 13 legge n. 118 del 1971 ma di già, appunto, della ultracinquantacinquenne ai fini dell'art. 1 della legge 482/1968), non iscrivibile nelle liste speciali collocamento obbligatorio per superamento del di limite di età. In tale caso va, infatti, ribadito che lo stato di incollocamento deve intendersi come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa e deve dall'invalido stesso, attore in giudizio, essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni (ex art. 2729 c.c.)(cfr. al riguardo : Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit.). Per Guite Valu l'ultracinquantacinquenne non può neanche pretendersi, come requisito sussidiario, l'iscrizione (0 la domanda di iscrizione) nelle liste di collocamento ordinario, atteso che il lavoratore invalido ha diritto di essere avviato al lavoro con un meccanismo che tenga conto della sua menomata capacità lavorativa, non soltanto per beneficiare della "obbligatorietà" delle assunzioni, nei limiti dell'aliquota fissata dalla legge, da parte delle aziende private e delle amministrazioni pubbliche (aliquota ora variata per effetto dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999), ma anche per la garanzia - che il sistema di cui alla legge n. 482 14 del 1968( ed ora della legge n. 68 del 1999) può -offrirgli di conseguire una occupazione in mansioni compatibili con il suo stato fisico (art. 20, comma 3, della citata legge n. 482/1968; ed ora art. 2 della legge n. 68 del 1999, per effetto del collocamento dell'invalido mirato nel posto adatto> in ragione delle sue capacità lavorative) (per tali considerazioni alla luce della legge n. 482 del 1968 : Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.).
3. Le conseguenze degli enunciati principi,più volte riaffermati da ultimo da questa Corte(cfr. al DEGuila Violin riguardo ex plurimis: Cass. 8 giugno 2000 n. 7820;Cass. 3 giugno 2000 n. 7432), espletano un ulteriore effetto anche sotto altro versante. Si è più volte ripetuto come per l'invalido ultracinquantacinquenne lo stato di incollocazione si debba intendere come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa ( e quindi come stato dal quale non è dato ricavare alcun reddito impeditivo del riconoscimento dell'assegno di invalidità) e che detto stato deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova e, quindi, anche con presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.) (cfr. ancora Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit). Il che è opportuno precisare deve BY la mancanza di pensioni,anche per essere fatto 15 assegni ulteriori redditi impeditivi dell'attribuzione o dell'assegno mensile (cfr. per il requisito economico art. 11, comma 2, ed art. 12, comma 2, 1. n. 118 del 1971). Da qui anche la necessità di stabilire quale portata debba assegnarsi atto di autocertificazionead un attestante la sussistenza delle richieste condizioni reddituali, e la cui efficacia è stata contestata dal Ministero ricorrente. non può 3.1. Orbene, il requisito socio-economico essere provato sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della GuileLU legge 4 gennaio 1968 n. 15, atteso che in difetto di diversa specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda о dell'eccezione (cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153). La piena equiparazione, a fini probatori, tra dichiarazione resa dallo stesso soggetto la interessato e le dichiarazioni asseverate da terzi, sancita dall'art. 4 1. 15/68 e ribadita dall'art. 30, 16 comma 2, 1. 7 agosto 1990 n. 241, opera, per espressa previsione legislativa, nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra la pubblica amministrazione ed i privati, allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati stessi, i quali devono fornire la prova dei fatti, stati o qualità personali alla sussistenza dei quali è subordinata l'adozione di determinati provvedimenti a favore dell'interessato (cfr. in motivazione : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). La suddetta equiparazione non è, invece, configurabile in sede processuale perchè riconoscere efficacia alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (atto quest'ultimo assimilabile alle dichiarazioni scritte provenienti da terzi e, come tale, valutabile ai fini processuali) comporterebbe riconoscere a detta dichiarazione una efficacia probatoria(anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, di avvalersene o meno) in contrasto con la regola generale in virtù della quale la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni (cfr. in tali sensi ancora Cass., Sez. 17 Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). Un simile indirizzo trova conforto anche in autorevole dottrina che ha evidenziato come non possa - ove si fattispecie regolate dall'art.escludano le 2734 c.c. (cui può aggiungersi anche il caso delle dalle scritturedichiarazioni pro se emergenti -tra imprenditori : art 2710 contabili C.C.) attribuirsi alcuna efficacia probatoria alle dichiarazioni pro se rese al di fuori del processo, di contro quelle rese nel corso del assumendo giudizio fonte di prova legale, solo se rivestite delle forme particolari del giuramento decisorio(art. 2736 c.c. e 233 ss c.p.c.), o efficacia di argomento Gaile kichen di prova, se rese in sede di interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. Ne consegue che la mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sopperisce unicamente alla mancanza di documenti al fine di ottenere provvedimenti in sede amministrativa e non a carenze probatorie in sede giudiziaria che altererebbero un sistema processuale incentrato in linea di massima ed al di fuori di ipotesi insuscettibili di interpretazioni estensive sul generale rifiuto di - prove, che per provenire da parti direttamente interessate alla giudizio, non soluzione del 18 dipresentino quei caratteri di obiettività> e attendibilità>, capaci di supportare adeguatamente la decisione del giudice.
3.1. Nè per andare in contrario avviso vale addurre il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, e sostenere che uno strumento previsto con efficacia probatoria ai fini amministrativi non può non assumere valenza probatoria anche in sede giudiziaria. Nè ancora assumono, ai fini della le problematica in oggetto, rilevanza alcuna conseguenze di carattere penale in cui incorre il GU DE non dovesse dichiarante allorquando il dichiarato rispondere al vero. Ed infatti, sotto il primo profilo è sufficiente obiettare come il principio dell'unicità dell'ordinamento non può valere a giustificare l'estensione al processo di regole capaci per il loro contenuto di scardinarne i tratti caratterizzanti, ivi compresa quella regola in virtù della quale la parte non può ricavare elementi di prova ai fini del - soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. a proprio favore da proprie dichiarazioni>(cfr. in - tali sensi : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10553 cit.). Sotto il secondo profilo è, poi, agevole la 19 considerazione che il richiamo alla sanzione penale non può costituire di per sè passaggio ermeneutico idoneo a determinare l'ambito applicativo di una specifica disposizione, che va definito alla stregua del principio letterale e di quello della voluntas legis secondo i dettati dell'art. 12 preleggi. Infine, l'attribuzione di valore, anche sul piano indiziario, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può giustificarsi neppure sulla base della negatività del fatto da accertare o comunque Gui do OLn della difficoltà della prova, non potendosi neanche in tali casi invertire l'onere probatorio(cfr. al riguardo ex plurimis : Cass. 20 febbraio 1998 n. 1790;Cass. 20 maggio 1973 n. 5744). Ed anche in relazione al campo giuslavoristico è stato sottolineato come il criterio di facilità della prova non abbia mai operato a discapito dei principi fissati dall'art. 2697 c.c., anche in considerazione del fatto che sono suscettibili di ridimensionare la portata dell'onere gravante sul lavoratore i poteri di acquisizione d'ufficio del materiale probatorio, che il giudice di merito può esercitare in ossequio principio di tendenziale ricerca della verità al materiale cui è improntato il rito del lavoro(artt. 421, 2 comma, e 431, 2 comma, c.p.c.) (cfr. in tali 20 sensi: Cass. 10 novembre 1999 n. 12492).
3.2. E' evidente che ad una diversa risposta induce l'accertamento sulla rilevanza processuale di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, (vertente su fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda), posta in essere non dal diretto interessato alla controversia ma da un terzo possibilità questa espressamente prevista dal d.p.r.- 403/1998 - dovendo a detta dichiarazione attribuirsi la stessa rilevanza assegnata alla scrittura Guide Klu proveniente da un terzo (cfr. su tale scrittura : Cass. 2 febbraio 1999 n. 852; Cass. 27 novembre 1998 n. 12066; Cass. 9 maggio 1987 n. 4295). Ne consegue che la dichiarazione in esame diversamente, dunque, da quella proveniente dalla parte, pur non assumendo l'efficacia probatoria propria delle prove documentali, può costituire un indizio atto a concorrere alla formazione del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
4. Per i motivi esposti e in conformità a quanto questa Corte ha già più volte statuito (cfr. da ultimo Cass. 23 febbraio 2001 n. 2628), la sentenza impugnata va, dunque, cassata, ed alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice 21 d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Perugia, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia tenendo presenti i principi innanzi enunciati, anche in relazione all'età che si accerterà essere del CE.
5. Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma il 20 novembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE mito OL Putin. . Congofevelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 6 FEB.2002 M oggi, E R P SU CANCELLIERE O indre fie l DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA 533 ESENTE DA N. REGISTRO, E DA 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA 22