Sentenza 25 giugno 2001
Massime • 1
In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, salva restando la possibilità di chiamare in causa anche il Ministero del Tesoro qualora sia specificamente in contestazione l'accertamento del requisito sanitario (che deve essere effettuato in contraddittorio con tale ultimo Ministero). La chiamata in causa del Ministero del Tesoro si impone, invece, ove l'attore o il Ministero dell'Interno convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi escludere che, in tale caso, l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge - delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8653 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) LI AR - 2) LI NT - 3) LI AR - 4) PA GI - 5) LI GI
tutti quali eredi di UT RA, rapp.ti e difesi dall'avv. Franco Barbera, del Foro di Barcellona, con il quale elett.te domiciliano in Roma, piazza Bainsizza, n. 01, presso lo studio dell'on. avv. Mauro Mellini, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO
in persona del Ministro p.t., ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa dom.to in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- controricorrente -
e contro
MINISTERO DEL TESORO
in persona del Ministro p.t., ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa dom.to in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina n. 00090/98 del 20.03/17.04.1998, R.G. n. 00913/95, notificata il 18 giugno 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. GI Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 0211/95 del 30 marzo 1995 il Pretore di Barcellona P.G. rigettava la domanda di RA UT contro i Ministeri dell'Interno e del Tesoro per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il Tribunale di Messina rigettava l'appello.
Osservava il Tribunale che "il C.T.U. nominato in questo grado del giudizio ha espresso, fornendo congrua e convincente motivazione del proprio convincimento, un parere di invalidità in relazione allo stato patologico accertato costituito da 'vasculopatia cerebrale sclerotica....etc.', che non impedisce, comunque. il compimento degli atti quotidiani di vita". Il parere formulato dal C.T.U. merita di essere condiviso dal Tribunale in quanto la diagnosi espressa è fondata su accurati esami clinici e strumentali e la valutazione della misura dell'incidenza delle infermità riscontrate sulla capacità di lavoro e di guadagno tiene esatto conto dell'attuale grado di menomazione nonché della idoneità dell'infermità ad impedire alla ricorrente l'autonoma soddisfazione dei più elementari bisogni di vita. L'appello di UT RA va conseguentemente rigettato con la conferma della sentenza impugnata. Ricorrono per cassazione IL AR, NT, AR, GI e GI, quali eredi di UT RA, con unico motivo di censura.
Il Ministero dell'Interno si è costituito con controricorso. Il Ministero del Tesoro si è costituito con controricorso a seguito di rinnovata notifica del ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso IL AR, NT, AR, GI e GI, quali eredi di UT RA, denunziano contraddittorietà della decisione rispetto alla motivazione enunciata, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.: il giudice di appello in motivazione indicava che le conclusioni del C.T.U meritavano di essere condivise anche nella parte in cui tenevano esatto conto "della idoneità dell'infermità ad impedire alla ricorrente l'autonoma soddisfazione dei più elementari bisogni di vita", e tuttavia, in aperta contraddizione, rigettava l'appello della UT.
Il ricorso è fondato.
La opposta contraddizione nell'iter motivazionale della sentenza impugnata appare evidente dalle stesse argomentazioni espresse dal giudice di appello, allorché, da un lato, dichiara di far proprie le argomentazioni della relazione medico-legale del consulente tecnico di ufficio, il quale si esprime per la "idoneità dell'infermità ad impedire alla ricorrente l'autonoma soddisfazione dei più elementari bisogni di vita", e, dall'altro, rigetta l'appello della UT diretto alla riforma della sentenza di primo grado che aveva negato il diritto dell'assistito alla indennità di accompagnamento. E tale contraddizione emerge ancor più evidente in considerazione delle conclusioni del medesimo consulente circa il suo convincimento, sul presupposto "che la perizianda abbia bisogno di assistenza continua", che "l'indennità di accompagnamento possa essere concessa a decorrere da un anno dalla visita da me effettuata. E, pertanto, dal mese di febbraio 1996". È evidente, quindi, che, non solo, dalla detta relazione non risulta la circostanza (pur riportata nella sentenza impugnata) circa l'affermazione dell'ausiliario del giudice secondo cui lo stato patologico della perizianda "non impedisce, comunque, il compimento degli atti quotidiani della vita", ma anche che, in sintonia con le argomentazioni della relazione, lo stesso consulente esprime parere favorevole alla concessione della prestazione assistenziale richiesta. Nè, il giudice di appello, prospetta un qualche motivo o elemento di dissenso dalle conclusioni del proprio ausiliario come sopra trascritte.
Va, infine, rilevata l'infondatezza dell'eccezione del Ministero del Tesoro circa il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, ancora una volta ribadita in questa sede.
In realtà, questa Corte a sezioni unite, pronunciandosi sul contrasto giurisprudenziale circa l'obbligo o meno di esercitare una duplice azione diretta al conseguimento della prestazione assistenziale nella diverse fasi dell'accertamento del requisito sanitario e della condanna all'erogazione del dovuto, nei confronti, prima, del Ministero del Tesoro, e poi, del Ministero dell'Interno, si è espresso nel senso che "in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al
Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli artt. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro si impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello status di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge - delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost." (Cass. S.U. 03 agosto 2000, n. 00 529). Tale indirizzo, che questo Collegio ritiene senza riserva alcuna condivisibile, non esclude, tuttavia, la chiamata in causa di entrambi i Ministeri, nei casi in cui l'accertamento del requisito sanitario, da accertarsi in contraddittorio del Ministero del Tesoro, sia sub iudice. Ne consegue che la proposta eccezione deve essere disattesa.
La sentenza impugnata, pertanto, merita la censura di contraddittorietà della decisione adottata rispetto alla motivazione enunciata, come formulata in ricorso;
essa va cassata, e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Messina, il quale provvederà, con il riesame della controversia, anche alla liquidazione, ai sensi dell'art. 385, secondo comma, c.p.c., delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2001