Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8653
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Sentenza 25 giugno 2001

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In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, salva restando la possibilità di chiamare in causa anche il Ministero del Tesoro qualora sia specificamente in contestazione l'accertamento del requisito sanitario (che deve essere effettuato in contraddittorio con tale ultimo Ministero). La chiamata in causa del Ministero del Tesoro si impone, invece, ove l'attore o il Ministero dell'Interno convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi escludere che, in tale caso, l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge - delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8653
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8653
    Data del deposito : 25 giugno 2001

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