Sentenza 19 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 201 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà luogo a nullità.
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Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, ma l'eventuale omissione non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità. L'omessa traduzione della documentazione trasmessa dallo stato richiedente ai fini estradizionali può incidere sui profili di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, qualora il mancato espletamento dell'incombente sia tale da pregiudicare la possibilità stessa di effettuare il necessario vaglio delibativo sulle ragioni per le quali le Autorità dello Stato richiedente hanno ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata a carico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2016, n. 9896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9896 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2016 |
Testo completo
EHR 9 8 9 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA Composta da Sent. n. sez. 236 Giorgio Fidelbo Presidente - Stefano Mogini CC 19/02/2016- Angelo Capozzi R.G.N. 2316/2016 Emanuele Di Salvo Gaetano De Amicis -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HYSA GANI, n. il 20/03/1969 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 88/2015 del 13/11/2015 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Loy, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Daniela Fava, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 novembre 2015 la Corte d'appello di Milano ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica d'Albania nei confronti di HYSA Gani per l'esecuzione del provvedimento di cattura emesso il 17 luglio 2015 dal Tribunale di primo grado di Saranda per i reati di concorso in omicidio premeditato, fabbricazione illegale e possesso di armi e munizioni militari (artt. 78, 25 e 278 cod. pen. albanese).
2. Avverso la su indicata sentenza ha personalmente proposto ricorso per cassazione HYSA Gani, che ha dedotto i seguenti motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione degli artt. 700, secondo comma, lett. b), cod. proc. pen., 6 della legge 11 luglio 2003, n. 204, 201, disp. att., cod. proc. pen., con riferimento alla mancata traduzione del testo dell'art. 78 cod. pen. albanese, relativo all'omicidio con premeditazione, che pur risultando allegato alla richiesta di estradizione, come il testo degli artt. 25 (concorso di persone), 76 (omicidio volontario) e 278 (produzione e porto abusivo di armi e munizioni), è presente, a differenza degli altri, nella sola lingua albanese, con la conseguente mancanza di un chiaro elemento normativo relativamente ad uno dei reati contestati dalle Autorità albanesi. La traduzione in lingua italiana, pertanto, si rendeva necessario ai sensi del su citato art. 201, oltre che in base all'art. 6 della legge n. 204/2003, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-albanese aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, che la prevede nella lingua dello Stato di esecuzione cui sono indirizzati gli atti.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza, inoltre, si deducono violazioni di legge con riferimento all'Accordo italo-albanese aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificato in Italia con legge 14 giugno 2011, n. 97, per essere stata la richiesta di estradizione inviata tramite l'Autorità consolare, direttamente dal Ministero della Giustizia e dal Ministro, contravvenendo a quanto prescritto dalla Convenzione italo-albanese, poiché nella documentazione trasmessa non appare la Direzione centrale per le questioni di giustizia, che invece dovrebbe essere investita di tale procedura secondo l'art. 18, terzo comma, di quell'Accordo.
2.3. Con il terzo motivo si denunciano vizi della motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento al fatto che nei ле 1 provvedimenti giudiziari posti alla base della richiesta estradizionale (sentenza pronunciata il 18 luglio 2015 dal Tribunale distrettuale di primo grado di Saranda e relativo decreto di esecuzione) non è stato nominato alcun difensore a tutela dell'indagato, con il conseguente pericolo di violazione dei suoi diritti fondamentali, anche alla luce della disposizione di cui all'art. 705, secondo comma, lett. a) e b), cod. proc. pen.. E' stata altresì omessa qualsiasi motivazione in merito a quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 296, secondo comma, cod. proc. pen. italiano in favore del cittadino latitante, tenuto conto della contraddittoria equiparazione dalla Corte d'appello operata fra la sentenza del Tribunale di Saranda e l'ordinanza italiana di custodia cautelare.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta la mancata analisi, da parte della Corte distrettuale, delle considerazioni svolte nella memoria depositata ex art. 704 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza prospettati dalle Autorità albanesi e all'estraneità del ricorrente ai fatti che gli vengono addebitati, assumendosi il difetto di un motivato accertamento del contributo causale che egli avrebbe prestato alla i realizzazione delle relative condotte.
3. Con memoria e motivi nuovi depositati nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 18 febbraio 2016 il difensore di HYSA Gani, Avv. Daniela Fava, ha svolto ulteriori considerazioni a sostegno delle ragioni già esposte nel primo motivo di ricorso, insistendo sul suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2. Della memoria su indicata nel par. 3 della narrativa non può tenersi conto in questa Sede, perché depositata al di fuori dei termini previsti dall'art. 704 1 Co. 611 (terzo inciso) cod. proc. pen. .
3. La prima doglianza è infondata poiché, in tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 201, disp. att., cod. proc. pen., secondo cui le domande provenienti da un'autorità straniera, nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in Alen 2 lingua italiana, non dà a luogo ad alcuna ipotesi di nullità (v. Sez. 6, n. 18306 del 12/03/2004, dep. 20/04/2004, Rv. 229414). Siffatta omissione, eventualmente, potrebbe incidere sui profili di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, qualora il mancato espletamento dell'incombente fosse tale da pregiudicare la possibilità stessa di effettuare il necessario vaglio delibativo sulle ragioni per le quali le Autorità dello Stato richiedente hanno ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata a carico dell'estradando. Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente, cittadino albanese, lamenta solo genericamente la mancata traduzione in italiano del testo di una disposizione del codice penale albanese (l'art. 78, riguardante l'omicidio premeditato), senza eccepire l'impossibilità di comprenderne il contenuto e senza spiegarne l'eventuale incidenza sulla coerenza logica dei passaggi argomentativi delineati nella sentenza impugnata, la cui motivazione, di contro, contiene ampi richiami ai fatti che hanno dato luogo alla citazione testuale della su indicata disposizione normativa nella domanda di estradizione. Non pertinente deve ritenersi, al riguardo, il richiamo dal ricorrente operato alla disposizione di cui all'art. 6 della legge n. 204/2003, avente ad oggetto una forma di collaborazione giudiziaria del tutto diversa da quella qui considerata, poiché attinente alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo- albanese aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983. 4. Parimenti infondato deve ritenersi, poi, il secondo motivo di ricorso, poiché l'art. XVIII, par. 3, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007 e ratificato nel nostro ordinamento con la legge 14 giugno 2011, n. 97, si limita ad indicare il ricorso ad una forma di trasmissione delle richieste di estradizione - ivi esplicitata nel senso che "sono effettuate direttamente fra le autorità centrali: per la Repubblica Italiana la Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II, presso il Ministero della Giustizia;
per la Repubblica Albanese la Direzione Centrale per le Questioni di Giustizia, presso il Ministero della Giustizia" senza escluderne altre, egualmente efficaci al fine di raggiungere l'obiettivo di reciproca collaborazione dalle Parti convenuto, e, soprattutto, senza ли 3 contemplare alcuna sanzione di nullità in caso di inottemperanza alla relativa formalità. Nel caso in esame, peraltro, è proprio l'organo di vertice dell'amministrazione richiedente, ossia il Ministro della Giustizia, ad avere formalmente provveduto al prescritto adempimento trasmettendo la richiesta di estradizione, mentre nessun dubbio è stato sollevato dal ricorrente sull'autenticità formale degli atti e della documentazione pervenuti attraverso il ricorso a tale forma di trasmissione, ovvero sulla certezza della loro provenienza dall'Autorità estera (arg. ex Sez. 2, n. 26588 del 01/04/2011, dep. 07/07/2011, Rv. 250883).
5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità della formulazione, limitandosi a reiterare acriticamente in questa Sede un'eccezione di rito (v., in narrativa, il par. 2.3.) già valutata e correttamente : disattesa dalla Corte d'appello, che ha motivatamente escluso al riguardo ogni profilo di contrarietà ai principii fondamentali del nostro ordinamento giuridico, sulla base del dirimente rilievo incentrato sulla sostanziale equiparazione dei tratti costitutivi del modello processuale di riferimento dell'atto straniero (solo formalmente denominato "sentenza") alla natura ed al contenuto dell'omologa ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere prevista nel nostro ordinamento dall'art. 292 cod. proc. pen., la cui emissione, come è noto, avviene sulla base della sola richiesta avanzata dal P.M. .
6. Inammissibile, perché genericamente formulato, deve infine ritenersi l'ultimo motivo di ricorso, che rimanda agli argomenti esposti in una memoria difensiva presentata dinanzi alla Corte d'appello ex art. 704 cod. proc. pen., senza considerare che il provvedimento impugnato ne ha ampiamente dato conto, provvedendo ad una completa disamina delle obiezioni e dei rilievi critici prospettati dalla difesa, che hanno costituito oggetto di congruo vaglio delibativo in alcuni passaggi motivazionali, ove la Corte distrettuale ha espressamente indicato (v. pagg. 4-7) le ragioni per cui ha ritenuto di doverne disattendere le connesse implicazioni ai fini del controllo operato sulla idoneità degli elementi indiziari individuati a carico dell'estradando nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, così uniformandosi al quadro di principii al riguardo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, v. Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, dep. ли 4 15/10/2014, Rv. 260042; Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014, dep. 13/10/2014, Rv. 260431). Deve sul punto richiamarsi, dunque, il principio, più volte stabilito da questa Suprema Corte, secondo cui è inammissibile per genericità il motivo che si limiti ad enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al Giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, Rv. 244181), ossia senza porne specificamente in relazione gli aspetti critici e i passaggi contestati con le contrarie deduzioni difensive di volta in volta formulate nell'atto richiamato.
7. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.. La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti di cui agli . artt. 94, comma 1-ter e 203, disp. att., cod. proc. pen. . I
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94, comma 1-ter e 203, disp. att., cod. proc. pen. . Così deciso il 19 febbraio 2016 . I Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Gaetano De Amicis "Huniei!" filh DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO -+ Piera Esposito 5