Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2016, n. 9896
CASS
Sentenza 19 febbraio 2016

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In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 201 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà luogo a nullità.

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    Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, ma l'eventuale omissione non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità. L'omessa traduzione della documentazione trasmessa dallo stato richiedente ai fini estradizionali può incidere sui profili di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, qualora il mancato espletamento dell'incombente sia tale da pregiudicare la possibilità stessa di effettuare il necessario vaglio delibativo sulle ragioni per le quali le Autorità dello Stato richiedente hanno ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata a carico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2016, n. 9896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9896
Data del deposito : 19 febbraio 2016

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