Sentenza 12 marzo 2004
Massime • 2
In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 201 disp.att. cod. pen., secondo cui le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà a luogo a nullità. Ne consegue che è legittima la decisione favorevole all'estradizione richiesta da uno Stato estero, ancorché la domanda e la relativa documentazione non risultino essere stati tradotti nella lingua italiana (nel caso di specie, relativo ad estradizione richiesta dalla Serbia, la Corte ha rilevato che la traduzione degli atti nella sola lingua inglese, in luogo di quella italiana, doveva ritenersi consentita dall'art. 23 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957).
In tema di estradizione per l'estero, quando dagli atti del procedimento risulti compiutamente identificato l'estradando come la persona destinataria del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall'autorità giudiziaria straniera, a nulla rileva che l'autorità richiedente non abbia fornito i dati segnaletici o gli altri requisiti di identificazione previsti dall'art. 700 comma secondo lett. c) cod. proc. pen. (nella specie, la Corte ha affermato che la mancata allegazione delle impronte delle linee papillari, dedotta dal ricorrente, incidendo piuttosto sulla riferibilità del fatto-reato all'estradando, era attinente al merito della vicenda processuale, sulla quale il giudice italiano non può interloquire).
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Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, ma l'eventuale omissione non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità. L'omessa traduzione della documentazione trasmessa dallo stato richiedente ai fini estradizionali può incidere sui profili di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, qualora il mancato espletamento dell'incombente sia tale da pregiudicare la possibilità stessa di effettuare il necessario vaglio delibativo sulle ragioni per le quali le Autorità dello Stato richiedente hanno ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata a carico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2004, n. 18306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18306 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 12/03/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - N. 659
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carla - Consigliere - N. 5005/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore, avv. Antonio Lucio Abbondanza, di TI OR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 17.12.2003 della Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del P.G. Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Abbondanza, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano con sentenza 17.12.2003 dichiarava esistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione proposta dalla Comunità degli Stati di Serbia e Montenegro di estradizione del cittadino serbo OR TI, colpito da ordine di cattura del Tribunale distrettuale di Belgrado perché indiziato del reato di omicidio.
La sentenza richiama la Convenzione europea di estradizione 13.12.1957 sussistendo il requisito della doppia incriminabilità e non trattandosi di reato politico (l'omicidio era avvenuto nel corso di un litigio in una festa d'appartamento). Respinge inoltre le eccezioni difensive circa la tardiva presentazione della domanda e la mancata produzione di atti relativi all'identificazione nell'estradando dell'autore dell'attività illecita contestata, rilevando a quest'ultimo proposito che non vi è problema di identificazione di TI OR come destinatario del provvedimento restrittivo della libertà, mentre il problema della sua identificazione quale sospetto autore del reato non concerne l'autorità giudiziaria italiana.
Ricorre la difesa dell'estradando per violazione di legge e difetto di motivazione in particolare con riguardo alla carenza dei requisiti di identificazione previsti dall'art. 700, c. 2, lett. c) c.p.p. e alla mancata esibizione della domanda di estradizione e dei relativi documenti in originale o in copia autentica e della traduzione nella lingua del paese richiesto, in luogo di quella inglese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso non ha pregio ed appare comunque ripetitivo di una questione proposta dalla difesa nella procedura di estradizione, cui la Corte d'appello ha dato adeguata e compiuta risposta.
Non vi è, infatti, problema circa la identificazione dell'estradando TI OR e, conseguentemente, a nulla rileva che l'autorità richiedente non abbia fornito i dati segnaletici e in particolare le impronte delle linee papillari. Al contrario la questione concerne la riferibilità del fatto-reato per cui è richiesta la estradizione al TI;
ma ciò attiene al merito della vicenda processuale in relazione alla quale il giudice italiano non può interloquire. Altrettanto è a dirsi per il secondo motivo. Pur ammesso che gli atti trasmessi dall'autorità serba richiedente non siano stati tradotti - come richiesto dall'art. 201 disp. att. c.p.p. - la mancata traduzione in lingua italiana non è prevista da alcuna norma a pena di nullità, come più volte si è espressa la giurisprudenza di questa Corte. Peraltro la lingua può essere, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione europea di estradizione sottoscritta a Parigi il 13.12.1957 (l. 30.1.1963, n. 300), quella ufficiale del Consiglio d'Europa, ossia quella inglese come nel caso.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta 11 ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2004