Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2004, n. 18306
CASS
Sentenza 12 marzo 2004

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In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 201 disp.att. cod. pen., secondo cui le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà a luogo a nullità. Ne consegue che è legittima la decisione favorevole all'estradizione richiesta da uno Stato estero, ancorché la domanda e la relativa documentazione non risultino essere stati tradotti nella lingua italiana (nel caso di specie, relativo ad estradizione richiesta dalla Serbia, la Corte ha rilevato che la traduzione degli atti nella sola lingua inglese, in luogo di quella italiana, doveva ritenersi consentita dall'art. 23 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957).

In tema di estradizione per l'estero, quando dagli atti del procedimento risulti compiutamente identificato l'estradando come la persona destinataria del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall'autorità giudiziaria straniera, a nulla rileva che l'autorità richiedente non abbia fornito i dati segnaletici o gli altri requisiti di identificazione previsti dall'art. 700 comma secondo lett. c) cod. proc. pen. (nella specie, la Corte ha affermato che la mancata allegazione delle impronte delle linee papillari, dedotta dal ricorrente, incidendo piuttosto sulla riferibilità del fatto-reato all'estradando, era attinente al merito della vicenda processuale, sulla quale il giudice italiano non può interloquire).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2004, n. 18306
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18306
Data del deposito : 12 marzo 2004

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