Cass. pen., sez. I, sentenza 23/07/2015, n. 35955
CASS
Sentenza 23 luglio 2015

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Massime1

La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretto il mancato avviso dell'interrogatorio di garanzia al difensore nominato dalla moglie dell'indagato, quando questi era ancora latitante).

Commentario1

  • 1Art. 96 - Difensore di fiducia
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Difensore di fiducia (art. 96) È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96, in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia in quanto le disposizioni di cui all'art. 96, co. 2 e 3, pur individuando forme e modalità necessarie per la nomina del difensore di fiducia, non hanno natura inderogabile, bensì tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di un'interpretazione ampia ed elastica in bonam partem e non escludono la rilevanza di comportamenti concludenti inequivocabilmente finalizzati ad accreditare il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/07/2015, n. 35955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35955
Data del deposito : 23 luglio 2015

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