Sentenza 23 luglio 2015
Massime • 1
La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretto il mancato avviso dell'interrogatorio di garanzia al difensore nominato dalla moglie dell'indagato, quando questi era ancora latitante).
Commentario • 1
- 1. Art. 96 - Difensore di fiduciahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Difensore di fiducia (art. 96) È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96, in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia in quanto le disposizioni di cui all'art. 96, co. 2 e 3, pur individuando forme e modalità necessarie per la nomina del difensore di fiducia, non hanno natura inderogabile, bensì tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di un'interpretazione ampia ed elastica in bonam partem e non escludono la rilevanza di comportamenti concludenti inequivocabilmente finalizzati ad accreditare il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/07/2015, n. 35955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35955 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2015 |
Testo completo
35 95 5/1 5 ** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 2294/2015- Presidente SENTENZA Dott. SEVERO CHIEFFI Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI N. 24857/2015 Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI - - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NC N. IL 07/02/1979 avverso l'ordinanza n. 238/2015 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 25/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Autolio Golovelly 10che ha divento el rigette dei z As fforts: Z Udibildifensor Avv. fo Grado Contestabile due ho unitits fr l'occoopliments del ricorss. uf Д Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza emessa in data 26 marzo 2015 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palmi del 6 settembre 2013 con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ES PP, gravemente indiziato di concorso nell'omicidio di US RE, nel tentato omicidio di RD PR e nei connessi reati in materia di armi.
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale, respinta l'eccezione preliminare di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per nullità dell'interrogatorio di garanzia in ragione della mancata partecipazione del difensore dell'indagato, avv.to Rotundo, premetteva che in data 2 settembre 2013 in c.da Forestale di S. Eufemia d'Aspromonte verso le ore 16.30 alcuni congiunti avevano rinvenuto il corpo senza vita di US RE nei pressi di un edificio rustico sito nella sua proprietà ove era allestito un maneggio ed era condotta l'attività di allevamento di animali. Dall'analisi congiunta delle dichiarazioni testimoniali di RD PR, OL IA RE, NE IA, IE RE e delle immagini registrate dall'impianto di videocamera che aveva inquadrato lo spazio ove era stato perpetrato l'omicidio, gli avvenimenti che avevano condotto a morte l'RE erano ricostruiti nel modo seguente: FF UR, subito il furto di un vitello dalla sua proprietà tra il 23 ed il 24 agosto 2013 e maturato il convincimento che autore della sottrazione fosse stato RD PR grazie alla visione delle riprese filmate dall'impianto di videosorveglianza installato presso il ristorante Donna OL, gestito dalla famiglia RE, il giorno 2 settembre 2013 aveva contatto il PR per telefono per concordare un incontro presso il maneggio situato nei pressi del ristorante;
alle ore 16.10 il UR si era presentato da solo sul luogo, raggiunto a bordo della sua autovettura e, ricevuto dal PR, aveva con questi fatto ingresso nel locale sito accanto al maneggio;
-dopo circa un minuto erano sopraggiunti altri quattro uomini a bordo di autovettura Lancia Y di colore grigio, riconosciuti nel genero del UR, ES PP, in TE PP, AB RE e ES DI, dei quali tutti tranne il RE in rapida successione avevano fatto ingresso nell'edificio; -il UR aveva quindi colpito per primo il PR con uno schiaffo all'occhio, quindi ES PP lo aveva colpito a sua volta ed anche gli altri lo avevano percosso, secondo quanto riferito dall'aggredito e da OL RE, sopraggiunta nell'edificio dopo avere udito degli spari mentre era in corso l'aggressione; il PR, sentito il UR manifestare l'intenzione di ucciderlo e di gettarne il corpo lungo un sentiero ed avendo visto anche ES PP armato di un coltello, aveva quindi reagito, aveva colpito quest'ultimo con un calcio, che l'aveva fatto cadere a terra ed aveva aperto la porta, riuscendo a portarsi all'esterno; -a quel punto il UR aveva esploso contro la sua persona due colpi di pistola senza t attingerlo ed aveva incitato gli altri a prenderlo perché stava scappando;
n 1 еe -allarmato dalle grida di alcuni ragazzini che avevano avvertito il rumore degli spari era accorso anche il suocero del PR, US RE armato di bastone, seguito dal lavorante rumeno NE IA, i quali si erano imbattuti negli aggressori postisi all'inseguimento del PR;
il UR, affrontato dall'RE col bastone, gli aveva quindi sparato contro un primo colpo di pistola direzionato verso il basso ed altro al petto che lo aveva attinto, mentre i due PP lo avevano colpito da tergo con un calcio e con una bastonata sino a che questi era caduto al suolo ferito mortalmente per poi decedere pochi minuti dopo, mentre gli assalitori si erano dati alla fuga a bordo delle autovetture lasciate in sosta nei pressi, contrastati da IE RE, fratello della vittima a sua volta sopraggiunto, che aveva tentato di fermarli, aggrappandosi allo specchietto retrovisore dell'autore del UR che aveva divelto. Il Collegio del riesame rilevava che in ordine al pieno coinvolgimento del PP nei delitti ascrittigli nell'imputazione provvisoria andavano considerate le seguenti circostanze: -l'azione era frutto di un previo accordo tra il UR e gli altri partecipanti alla spedizione punitiva dal momento che le due autovetture erano sopraggiunte sul posto "a brevissima distanza temporale" l'una dall'altra; -dopo il UR, altri tre complici, escluso il RE, erano entrati nel locale in rapida successione;
-il UR si era munito di pistola, ES PP di un coltello, che entrambi avevano brandito contro il PR ed il UR anche
contro
OL RE sopraggiunta durante l'aggressione; -il UR, dopo i primi convenevoli, aveva manifestato l'intenzione di uccidere PR e, non appena erano sopraggiunti gli altri, aveva dato corso al suo pestaggio e quando la vittima era riuscita a fuggire aveva esploso due colpi di pistola contro la sua persona. In particolare, quanto al concorso nel delitto di omicidio, veniva evidenziato che il PP, non soltanto aveva preso parte attiva al pestaggio del PR, gli aveva puntato contro il coltello e dopo avere avuto certa conoscenza della presenza della pistola del suocero e del suo uso contro il predetto PR, aveva continuato ad inseguirlo ed a supportare l'aggressione portata anche contro l'RE, colpito mentre il UR gli aveva sparato contro. In tal modo, secondo i giudici cautelari, PP aveva accettato il rischio della verificazione dell'evento omicidiario come altamente probabile in quel contesto e, pertanto, dovevano escludersi i presupposti per configurare il suo concorso anomalo nel delitto. In ordine al delitto di tentato omicidio in danno del PR, il Tribunale riteneva di dover confermare tale qualificazione alla luce del dato oggettivo, non disponibile all'atto della diversa decisione assunta per la posizione processuale del UR, del rinvenimento del foro di arma da fuoco sul montante della porta della casa rurale al cui interno il PR era stato aggredito, come peraltro riferito anche dalla teste oculare OL RE, e del relativo bossolo, in un punto esattamente corrispondente alla descrizione operatane dal predetto PR;
riteneva poi che il secondo colpo fosse stato esploso all'esterno e che i residui si fossero dispersi nel terreno. 2 e w付 In punto di esigenze cautelari veniva ravvisato il pericolo di recidivazione specifica, desunto dalla particolare gravità del fatto, alimentato da futile motivo legato al furto del vitello subito dal UR e nella negativa personalità dell'indagato, che subito dopo il delitto si è dato alla fuga rendendosi irreperibile per un lungo lasso di tempo, il che dimostra anche la sussistenza del pericolo di fuga.
2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto due atti di ricorso a mezzo dei suoi difensori.
2.1 Col ricorso a firma dell'avv.to Guido Contestabile ha dedotto: a) l'omessa valutazione delle doglianze difensive contenute in memoria prodotta in sede di discussione e quindi l'apparenza della motivazione. Secondo la difesa, la qualificazione giuridica del delitto di cui al capo B) era stata modificata per la posizione del UR in tentativo di lesioni personali con conseguente annullamento della misura custodiale per tale imputazione. Tali esiti vanno estesi anche alla posizione del PP, dal momento che costui aveva inteso soltanto offrire appoggio al suocero nell'azione di punizione del PR per il furto del vitello e non era stato a conoscenza in via preventiva del possesso della pistola da parte del UR, posto che aveva raggiunto il luogo con altro veicolo ed aveva fatto ingresso nel locale in un secondo momento e che l'orario diurno, il mancato travisamento dei volti, la presenza di persone vicine e la consapevolezza del funzionamento delle telecamere escludono la preventiva volontà omicidiaria, sicchè anche il delitto di cui al capo A) avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie del concorso anomalo. La presenza del coltello non deponeva per tale volontà, essendo idonea alla difesa personale e condotta con sé per abitudine. Pertanto, gli eventi vanno considerati quale sviluppo dell'iniziale volontà del UR di arrecare lesioni personali al PR e di un'azione degenerata a causa dell'improvvisa irruzione dell'RE armato di bastone e della concitazione seguitane, che aveva indotto il UR a far uso della pistola. Del resto dalle immagini filmate emerge che il PP era soltanto intervenuto in difesa del suocero, aggredito dall'RE col bastone e non aveva fatto uso del coltello, che pure aveva avuto a disposizione. Il ritrovamento del foro nello stipite della porta dell'edificio ove era iniziata l'aggressione costituisce elemento già presente agli atti e valutato quale dato neutro per la posizione del UR, non è accompagnato dalla presenza di un bossolo e conferma un volontà di ledere e non di uccidere;
pertanto, non si rinviene alcun elemento nell'ordinanza del Tribunale che dimostri la consapevolezza in capo al PP della presenza di un'arma da fuoco per essere egli intervenuto in un momento successivo e l'assenza di prova della sparatoria avvenuta in sua presenza. b) Violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in ordine all'omessa valutazione delle doglianze difensive prospettate mediante memoria ed illogicità contraddittorietà ed apparenza della motivazione in punto di esigenze cautelari. La difesa aveva argomentato che la latitanza trovava origine nella prospettiva di una qualificazione giuridica del fatto talmente grave da comportare una condanna severa, mentre avrebbe dovuto 3 е мод valutarsi l'avvenuto arresto e la successiva possibilità di miglior comprensione della vicenda processuale il che consentiva di applicare misura meno afflittiva. Per contro il Tribunale si è limitato a considerare la latitanza in sé e la gravità dei fatti, che in realtà risulta molto ridimensionata e non ha considerato la biografia del ricorrente, l'adeguatezza di altre misure e le prospettive processuali.
2.2 Col ricorso a firma dell'avvocato Sergio Rotundo si è dedotto con unico motivo la violazione degli artt. 178 comma 1 lett. c) e degli artt. 180 e 294 cod. proc. pen., comma 4. Deduce la difesa che durante lo stato di latitanza del ricorrente la di lui moglie aveva provveduto a nominare quale difensore lo stesso avv.to Rotundo, atto di nomina ritenuto valido ed efficace dal G.I.P. tant'è che lo stesso era divenuto destinatario della notifica di atti endoprocedimentali. Dopo l'arresto il PP aveva confermato la nomina dell'avv.to Contestabile senza revocare la designazione effettuata dalla moglie nei confronti dell'avv.to Rotundo, di cui non era stato a conoscenza;
in seguito della fissazione della data per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia era stato notiziato il solo avv.to Contestabile, nei cui riguardi il PP aveva nuovamente confermato la nomina. Pertanto, la nullità dell'interrogatorio di garanzia per l'omessa partecipazione di tale difensore, la cui nomina non era a conoscenza dell'indagato e dell'altro legale avv.to Contestabile, il che esclude la sanatoria della nullità verificatasi, ha determinato la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen.. In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte con la sentenza nr. 47374 del 6/10/2014 in riferimento alla partecipazione all'interrogatorio di garanzia del difensore d'ufficio in luogo di quello di fiducia, designato ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen., comma 3. Considerato in diritto I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, respinti.
1.Per la sua natura potenzialmente dirimente va esaminato in via prioritaria il motivo di gravame proposto col ricorso a firma dell'avv.to Rotundo, col quale si prospetta la questione di nullità dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato e la conseguente inefficacia della misura custodiale, cui è sottoposto, per l'omessa notificazione allo stesso difensore dell'udienza fissata per il predetto interrogatorio.
1.1 Premesso che effettivamente dagli atti processuali, cui per la natura della questione dedotta questa Corte ha accesso diretto, risulta essere stata data comunicazione di tale adempimento al solo avv.to Contestabile, nominato dal PP all'atto dell'arresto, e non anche all'avv.to Rotundo, già designato suo difensore dalla di lui moglie ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cod. proc. pen., comma 3, all'accoglimento dell'eccezione di nullità ostano due rilievi.
1.2 Come osservato in modo corretto e pertinente dal Tribunale, "la facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., un difensore 4 елд nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, proposta dal difensore nominato dalla moglie dell'indagato latitante". (Cass. sez. 6, n. 13501 del 07/03/2006, Spahija, rv. 234271; sez. 1, n. 30150 del 6/6/2003, Mavilla, rv. 225562; sez. sez. 1, n. 2176 del 08/05/1991, D'Urso, rv. 187395). La legittimazione sostitutiva, riconosciuta dall'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen. al prossimo congiunto, ha carattere eccezionale e temporaneo e il presupposto della stessa è rigorosamente legato alle difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore in dipendenza della condizione di limitazione della libertà personale conseguente all'arresto, al fermo o alla sottoposizione a custodia cautelare. Inoltre, la norma conferisce tale facoltà "finché la stessa (parte, n.d.r.) non vi ha provveduto": le espressioni letterali ed il senso logico della citata disposizione indicano senza richiedere sforzi interpretativi il carattere eccezionale della legittimazione sostitutiva riconosciuta al prossimo congiunto, la quale non può sovrapporsi alla diversa volontà eventualmente espressa dal diretto interessato una volta che le difficoltà, considerate dal legislatore, siano venute meno e l'indagato, privato della libertà personale, abbia nominato un diverso difensore per effetto della propria scelta (Cass. sez. 1, n. 4701 del 24/10/1994, Conversano, rv. 200322; sez. 1, n. 25323 del 29/04/2003, Fotia ed altro, rv. 229673; sez. 6, n. 5495 del 05/02/2009, Ciulica, rv. 242646). Non ignora questo Collegio il diverso indirizzo espresso da sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri, rv. 259930, ma alla luce dei superiori rilievi lo ritiene non convincente ed in contrasto col chiaro dato testuale della norma.
1.3 L'applicazione al caso di specie di tali principi induce a ritenere che effettivamente, da un lato la nomina dell'avv.to Rotundo da parte della moglie del PP non fosse valida ed efficace perché intervenuta in un momento in cui questi era latitante, dall'altro o suoi eventuali effetti, che qui si negano, sono definitivamente cessati allorchè il diretto interessato, tratto in arresto, ha designato l'avv.to Contestabile e ne ha confermato la nomina in sede d'interrogatorio di garanzia, essendosi con ciò integrata la condizione che priva di operatività il mandato conferito al predetto diverso legale, che non doveva ricevere alcun avviso della data fissata per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia.
1.4 Oltre a tali già in sé decisive considerazioni, va ricordato che la sopravvenuta inefficacia della custodia cautelare, quale conseguenza ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen. della nullità dell'interrogatorio di garanzia per omesso avviso ad uno dei due difensori dell'indagato, costituisce questione non rilevabile d'ufficio, ma da proporsi ad iniziativa della parte interessata, trattandosi, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, di nullità generale a regime intermedio, secondo la disciplina degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen., che resta sanata se non tempestivamente dedotta da chi accetti l'assistenza dell'altro difensore, anche se nominato d'ufficio, il quale nulla obbietti (Cass. sez. 6, n. 17267 del 5 ему 16/04/2010, Gabriele, rv. 247086; sez. 2, n. 535 del 12/12/2008, Dimodugno, rv. 242721; sez. 6, n. 17629 del 27/03/2008, Di Biasi, rv. 239558; sez. 6, n. 19674 del 30/03/2004, Seminario Roncal, rv. 228337; sez. 6, n. 18220 del 11/03/2003, Carolei, rv. 227378; sez. 6, n. 3786 del 18/11/1999, Ferraro, rv. 216629; si veda altresì Sez. U., n. 2 del 26/3/1997, Procopio, rv. 208269; Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, rv. 244188, nonché Sez. U. n. 22242 del 27/1/2011, Scibè, rv. 249651, che ha affrontato la questione negli stessi termini in riferimento al giudizio principale, celebrato in camera di consiglio).
1.4.1 Si pone quindi il tema dell'individuazione del momento entro il quale l'eccezione va sollevata per non incorrere nella sanatoria della relativa nullità dell'atto ai sensi della prima parte del secondo comma dell'art. 182 cod. proc.pen., posto che nel caso di specie è pacifico la stessa non essere stata dedotta nel corso dell'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, nè dall'interesso, né dal difensore di fiducia presente. Al riguardo le Sezioni Unite n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, rv. 244188, hanno rilevato che "La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non è possibile far valere successivamente l'interesse dell'imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, in quanto tale interesse non è riconoscibile in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice)".
1.4.2 Al riguardo l'avv.to Rotundo per superare la preclusione nella quale è certamente incorso con la tardiva deduzione dell'eccezione con memoria indirizzata al Tribunale del riesame richiama la decisione assunta da questa Corte, sez. 5, nr. 47374 del 2014, Torcasio, rv. 261007, che, pur avendo ribadito in una fattispecie concreta similare i principi già richiamati sulla natura generale a regime intermedio della nullità denunciata, ha altresì rilevato che la sanatoria non può operare nei casi in cui dell'intervenuta nomina di altro difensore ad opera di un congiunto l'interessato non sia stato edotto e quindi non abbia avuto la conoscenza del vizio da eccepire che è necessario presupposto per poter assegnare alla mancata formulazione dell'eccezione prima dell'espletamento dell'interrogatorio il valore di rinuncia implicita ad avvalersi dell'assistenza di entrambi i difensori.
1.4.3 Rileva però questo Collegio che il principio di diritto è stato formulato nei termini citati in riferimento ad una situazione concreta nella quale si era acquisita la prova certa che l'indagato sottoposto ad interrogatorio di garanzia non avesse avuto la materiale possibilità di prendere conoscenza della nomina di altro difensore, effettuata dal congiunto, dal momento che l'atto era stato depositato presso l'ufficio di Procura procedente ed era stato trasmesso al g.i.p. soltanto il giorno stesso di effettuazione dell'interrogatorio, venendo ignorato dal difensore d'ufficio ed anche dal giudice che aveva curato l'adempimento. Non altrettanta certezza si è acquisita nel procedimento in esame, nel quale la nomina dell'avv.to Rotundo, per 6 R _ quanto rappresentato in ricorso, era stata effettuata dalla moglie del PP in data 2/12/2013 con atto depositato presso la Procura della Repubblica di Palmi il 31/01/2014 ossia nel periodo in cui l'indagato era latitante e lo sarebbe rimasto ancora per oltre un anno sino al 7/3/2015. Inoltre, egli era stato comunque assistito dall'avv.to Contestabile, il quale aveva avuto la possibilità di consultare gli atti e di avvedersi della nomina dell'avv.to Rotundo e della sua omessa convocazione per presenziare all'interrogatorio di garanzia, trovandosi quindi nelle condizioni materiali e nel possesso della necessaria preparazione giuridica per sollevare l'eccezione, che deve quindi ritenersi effettivamente sanata. Va dunque respinta perché inammissibile sotto ogni profilo considerato la doglianza formulata dal predetto difensore.
2. Il ricorso a firma dell'avv.to Contestabile si basa su motivi infondati.
2.1 In primo luogo è affetta da genericità la censura che addebita al Tribunale l'omessa disamina dei rilievi critici all'ordinanza applicativa, articolati con memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., dal momento che non si indicano in modo specifico i temi trattati e pretermessi e la loro rilevanza ai fini della decisione assunta.
2.2 Quanto al tema della riqualificazione giuridica del delitto di cui al capo B) da tentativo di omicidio a tentativo di lesioni personali, l'ordinanza impugnata ha già evidenziato come la decisione assunta dallo stesso Tribunale per la posizione del UR con provvedimento del 15/10/2014, emesso a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, non fosse replicabile per il PP in ragione di una circostanza di fatto non valutata in precedenza, costituita dal rinvenimento all'interno del fabbricato ove si era verificata l'aggressione al PR di un foro prodotto da un colpo di arma da fuoco e del relativo bossolo nel punto corrispondente alla descrizione degli spari effettuata dallo stesso PR. Tale elemento oggettivo è stato valorizzato a riscontro della versione della persona offesa della convergente narrazione proveniente dalla teste OL IA RE sulla minaccia rivoltale dal UR armato di pistola allorchè si era presentata presso l'edificio ed aveva visto i quattro aggressori malmenare il PR, cosa che l'aveva indotta a fuggire per chiedere aiuto;
la valutazione coordinata di tale emergenze ha giustificato secondo un corretto procedimento inferenziale la conclusione raggiunta dai giudici cautelari che anche il PP e gli altri presenti erano stati consapevoli, quanto meno in quel momento, che il UR era dotato di pistola e l'aveva usata contro il PR in fuga dal locale con chiaro intento persecutorio ed offensivo, non meramente difensivo.
2.3 Ebbene, dall'aggressione portata con armi dal UR, dalla minaccia attuata anche dal PP mediante il coltello di cui era in possesso e che aveva brandito contro il PR proprio allorchè il UR aveva esortato i correi a “scannare” la vittima, venendo impedito dal farne uso per la pronta reazione di quest'ultima, che con un calcio l'aveva fatto cadere a terra, nonché dall'inseguimento del PR, nonostante lo stesso fosse stato già pesantemente percosso, il che avrebbe consentito di ritenere sin da quel momento realizzato un mero intento lesivo non omicidiario, si è dedotta la partecipazione del ricorrente al tentativo di omicidio in danno del PR e l'ausilio prestato al UR nell'azione compiuta in danno dell'RE, 7 M sorretta dalla previsione come altamente probabile di una reazione di quanti si erano trovati nei pressi, la RE sopraggiunta per prima e poi il di lei zio US ed il lavorante IA, nonché dell'esigenza di un ulteriore impiego delle armi per respingere detta reazione.
2.4 Deve, pertanto, escludersi che nell'ordinanza impugnata siano ravvisabili i denunciati vizi: la sentenza di annullamento nr. 32870 del 20/06/2014 da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza resa dal Tribunale del riesame nei confronti del UR non ha affatto valutato la rilevanza probatoria del foro prodotto dal colpo di pistola sul montante della porta del fabbricato dal momento che alcun accenno è dato rilevare a tale elemento, sulla cui valenza neutra alcuna osservazione è stata resa. Inoltre, il Tribunale ha puntualmente giustificato in aderenza ai dati probatori: il giudizio di piena credibilità espresso quanto alle dichiarazioni del PR e degli altri testi presenti ai fatti;
la ritenuta preventiva organizzazione della spedizione punitiva con ripartizione dei compiti fra i partecipanti col UR giunto per primo per non insospettire il PR ed il RE lasciato a guardia all'esterno mentre gli altri si davano al pestaggio;
la dotazione di darmi certamente letali;
la manifestazione da parte del UR della volontà di uccidere il PR e l'esortazione, rivolta ai complici, a scannarlo per gettarne il corpo nelle campagne tanto da averlo inseguito anche all'esterno del fabbricato rurale quando questi era riuscito a guadagnare l'uscita.
2.4.1 Per contro le obiezioni difensive ripetono questioni sulla ricostruzione dei fatti che sono state già disattese con motivazione ampia, analitica e razionale, priva di qualsiasi profilo di illogicità o incoerenza. Invero, la pretesa ignoranza in capo al ricorrente del possesso della pistola da parte del UR prima che questi ne avesse fatto uso contro l'RE è smentita da quanto riferito dal PR e da OL IA RE;
la deduzione dell'arrivo sul luogo in una fase successiva rispetto al UR non tiene conto che il distacco era contenuto in appena un minuto, come risultante dai filmati dell'impianto di videosorveglianza e l'utilizzo di un mezzo diverso si era imposto per l'esigenza di non manifestare immediatamente intenti aggressivi che avrebbero potuto insospettire la vittima;
l'esplosione di colpi di pistola prima dell'arrivo sul luogo di US RE è dimostrato dalle attendibili dichiarazioni del PR, non smentite da contrarie risultanze e confermate dal foro di un colpo di pistola già descritto;
la disponibilità di una propria arma, il coltello descritto dal PR, è stata plausibilmente collegata alla volontà omicida, posto che l'oggetto non era stato soltanto detenuto sulla persona del PP per abitudine, ma era stato estratto, aperto e portato contro il PR con chiaro intento offensivo nell'ambito della medesima azione coordinata con i correi e dell'uso per gli stessi fini della pistola del UR. Né sul piano logico convince l'obiezione sulla consapevolezza della presenza nel luogo di telecamere di videosorveglianza, dal momento che al UR ed ai complici era noto come l'impianto fosse direzionato sul piazzale esterno al fabbricato rurale, all'interno del quale si era consumata l'aggressione e si era attentato alla vita del PR.
2.4.2 Le censure difensive mosse in riferimento alla partecipazione concorsuale all'omicidio dell'RE non colgono parimenti nel segno. L'ordinanza in verifica con ricchezza 8 емр _ di argomenti e fedeltà alle risultanze indiziarie ha escluso un intervento del PP in chiave difensiva a protezione del UR, quale era stato colpito dall'RE col bastone al fine di disarmarlo dopo che questi aveva brandito la pistola contro la di lui persona in cui contesto fattuale nel quale era altamente probabile che l'arma fosse usata contro il contendente. Del resto anche in questo frangente il PP aveva agito in sinergia col suocero, percuotendo da tergo l'RE, aggredito su più fronti da tre correi, allorchè questi era stato attinto dal colpo di pistola direzionato dal UR contro il petto della stessa vittima in un momento successivo alla già avvenuta esplosione di altri colpi contro il PR. L'esclusione della configurabilità del concorso anomalo del PP riceve solida e plausibile giustificazione motivazionale, che rispetta i criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza di questa Corte, dal momento che egli ha offerto al complice un contributo attivo alla realizzazione dell'evento in una situazione di violenta aggressione, rivelatrice dell'omicidio quale concreto sviluppo previsto a titolo di dolo eventuale della condotta posta in essere.
3. Anche il motivo col quale si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari non merita accoglimento. Il ricorrente sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento del dato oggettivo della latitanza, protrattasi per un anno e mezzo, perché indotta dalla serietà delle imputazioni, da ridimensionare alla luce dei rilievi difensivi, ma tale allegazione, oltre a non essere fondata sul fronte della gravità indiziaria per quanto già esposto ed essere estranea al perimetro cognitivo del giudice di legittimità, anche sul solo piano logico non può smentire il giudizio altamente negativo espresso dai giudici cautelari sulla personalità del ricorrente, sottrattosi per lungo tempo all'esecuzione della misura ed il concreto pericolo di fuga per impedire l'esecuzione di prevedibile severa punizione. La negazione della gravità dei fatti contestati si affida poi a generiche obiezioni che non possono contraddire la puntualità e la correttezza logica dei rilievi contenuti nel provvedimento impugnato, basati sulle modalità dell'azione e sulla banalità del movente ispiratore, rivelatrici di elevata pericolosità sociale dell'indagato. Parimenti non valutabili le generiche doglianze sulla biografia del PP e sull'adeguatezza di altre misure, solo enunciate, ma non illustrate nel loro dettagliato contenuto: il Tribunale, per contro, con pertinenti e plausibili argomentazioni ha ritenuto che misura di minore gravosità non potrebbe contenere il pericolo di recidivazione e di fuga per la dimostrata incapacità del ricorrente di contenere spinte criminogene la tendenza a ricorrere alla violenza per la soluzione dei conflitti personali. In tal modo il provvedimento in esame presenta un percorso motivazionale che dimostra il rispetto anche delle prescrizioni introdotte nel testo dell'art. 274 cod. proc. pen. dalla recente legge nr 47/2015, avendo giustificato il giudizio di inadeguatezza di altre forme di cautela ed il mantenimento della custodia carceraria anche in ragione della natura concreta dei pericoli ravvisati e dell'entità prevedibile della sanzione irrogabile. Per le considerazioni svolte, i ricorsi vanno respinti con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9 лоб
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 luglio 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Severo Chieffi 1 Chiefh DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 10