Sentenza 7 marzo 2006
Massime • 1
La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, proposta dal difensore nominato dalla moglie dell'indagato latitante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2006, n. 13501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13501 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 07/03/2006
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 00689
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 002065/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IJ UR, N. IL 07/10/1979;
avverso l'ORDINANZA del 07/12/2005 del TRIB. della LIBERTÀ di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMANO FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 7 dicembre 2005 il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile il ricorso di IJ Flamur, siccome proposto dall'avv. Gianfranco Abate "in forza di nomina fiduciaria conferita da PE JE, moglie di IA Flamur, il quale si è ad oggi sottratto all'esecuzione della misura carceraria (signora se ne sia stata formalmente dichiarata la latitanza)".
Avverso detta ordinanza lo IA ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che il difensore nominato dalla moglie di un latitante è legittimato a presentare ricorso nell'interesse di quest'ultimo. Osserva il Collegio che l'impugnazione deve, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lettera a), ritenersi inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato.
A tale conclusione questo Collegio perviene in conformità della prevalente giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisa: (ex plurimis Sez. 1^, 24/10/1994, Conversano) secondo cui "la ratio dell'art. 96 c.p.p., comma 3 - che consente la nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto in favore di "persone arrestate, fermate o in custodia cautelare", fino a che esse non vi abbiano provveduto - consiste nell'ovviare alla situazione di impossibilità o difficoltà di comunicazione in cui possono trovarsi le predette persone nell'operare una libera scelta: conseguentemente la norma in questione non è suscettibile di applicazione analogica. (Fattispecie nella quale il mandato a proporre istanza di riesame avverso un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere era stato conferito dalla moglie dell'indagato latitante;
affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da difensore così nominato)";
nonché di recente la sentenza della Sez. 1^, 6/6/2003, Mavilla), secondo cui "la facoltà dei prossimi congiunti di nominare ai sensi dell'art. 96 c.p.p., comma 3, un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone in vinculis e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica". Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del proponente segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto delle natura dei motivi, della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006