Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 1
L'omesso avviso della data dell'interrogatorio di garanzia ad uno dei due difensori di fiducia integra una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., se la parte o uno dei suoi difensori presenti all'atto non la eccepiscono prima del suo compimento. (Fattispecie nella quale l'eccezione non è stata formulata, ed è rimasta quindi preclusa, nonostante la presenza dell'indagato e dell'altro difensore di fiducia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2008, n. 17629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17629 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/03/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 805
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 520/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AS AT;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 30 ottobre 2007;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto da MA Di IA avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Ufficio giudiziario in data 4 giugno 2007 con la quale era stata rigettata la richiesta del medesimo di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere fondata sull'assunto difensivo secondo cui non era stato dato avviso della data dell'interrogatorio di garanzia a uno dei due difensori di fiducia, avvocato MA D'Alessandro.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Di IA, tramite il difensore, che deduce la inesatta applicazione alla specie dei precedenti giurisprudenziali richiamati dal Tribunale, e sottolinea che comunque il Collegio non aveva risposto con adeguata motivazione in ordine alla deduzione difensiva secondo cui per poter proporre l'eccezione relativa al mancato avviso a uno dei due difensori l'indagato deve essere messo a conoscenza di tale mancato avviso al difensore assente al fine di poter esercitare consapevolmente il suo diritto di difesa. Deduce altresì che, nella specie, il difensore presente non sapeva della nomina del secondo difensore.
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che sulla base della giurisprudenza di gran lunga prevalente di questa Corte di legittimità, l'omesso avviso a uno dei difensori da luogo a una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita dal difensore presente o dall'indagato che non intenda sottoporsi all'interrogatorio in assenza di uno dei due difensori. Eccezione nella specie non formulata, e quindi rimasta preclusa, nonostante la presenza dell'indagato e dell'altro difensore di fiducia, con conseguente sanatoria della nullità (v., tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 2204 del 31/03/1998 Cc - dep. 04/06/1998, Rv. 211179), Questa Corte non ha strumenti per accertare la mancata conoscenza da parte dell'indagato dell'omesso avviso al difensore assente e la mancata conoscenza di una nuova nomina da parte del difensore di fiducia presente.
Il ricorso va pertanto rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2008