Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2015, n. 43952
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Sentenza 13 ottobre 2015

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È inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero per il mutamento della formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" in quella "perché il fatto non sussiste", in quanto l'interesse del P.M. ad impugnare sussiste non ogni qualvolta sia ravvisabile la violazione o l'erronea applicazione della legge, ma solo quando risulti concreto ed attuale l'interesse per l'accusa all'impugnazione. (In motivazione, la Corte ha escluso la concretezza e l'attualità dell'interesse del P.M. ad impugnare, osservando che lo stesso é soggetto estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel giudizio penale tra il danneggiato dal reato e l'imputato, con conseguente sua indifferenza rispetto ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2015, n. 43952
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43952
    Data del deposito : 13 ottobre 2015

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