Sentenza 18 novembre 1999
Massime • 1
La comunicazione al difensore del giorno e dell'ora fissati per l'interrogatorio di garanzia della persona ristretta in carcere in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, pur non richiedendo una particolare forma (ad esempio, notifica), deve tuttavia avvenire in forma che, consenta di avere certezza della ricezione, deve riguardare entrambi i difensori (se essi sono due), non essendo sufficiente l'avviso ad uno solo, atteso che non è previsto, in capo al difensore che ha ricevuto la comunicazione, l'obbligo di avvertire il collega, e deve, infine, essere effettuata in tempo ragionevole, giacché, se è vero che il sistema impone al difensore di programmare i propri impegni professionali in modo da privilegiare quello di assistenza al cliente detenuto, è anche vero che tale considerazione vale con riferimento ad un impegno già fissato, non essendo, invece, imposto al difensore di rendersi sempre reperibile per le brevi vie al fine di ricevere l'avviso per un incombente, sol perché a tale incombente egli sa che dovrà farsi luogo entro i tempi processuali previsti; il mancato avviso al difensore, con conseguente svolgimento dell'interrogatorio in sua assenza, comporta la nullità dell'interrogatorio medesimo (nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c cod. proc. pen. e a regime intermedio, in quanto non riferentesi ad ipotesi di presenza obbligatoria del difensore) nonché, a fortiori, la perdita di efficacia della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/1999, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 18/11/1999
1. Dott. Francesco ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " Raffaele LEONASI " N. 3786
3. " Giangiulio AMBROSINI " REGISTRO GENERALE
4. " NI IL " N. 21685/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RA AS nato a [...] il [...]
avverso ordinanza del 15/2/1999 del Tribunale di Napoli Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale Dott. A. Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso -
Rilevato:
AR AS venne tratto in arresto il 12 dic.97 per misura custodiale disposta dal GIP presso il Tribunale di Napoli per il reato di cui all'art. 416bis C.P.- L'interrogatorio di garanzia, fissato per la prima volta alle ore 9,30 del 16 dicembre non ebbe luogo perché il difensore di fiducia avv.Caterino (non preavvertito e raggiunto telefonicamente solo alle ore 9,40) fece sapere di trovarsi a Rebibbia per colloquio con altro detenuto suo assistito;
il Giudice dispose, di conseguenza, differimento alle 16 dello stesso giorno, rendendone edotto a verbale l'altro difensore avv. Trofino, presente;
l'interrogatorio di fatto si svolse, assenti entrambi i difensori, con inizio dalle 16, 20, dandosi atto a verbale che era stata disposta trasmissione dell'avviso ex art. 294, 4^ co. C.P.P. all'avv. Caterino e che i carabinieri incaricati lo avevano inutilmente cercato per tre volte al domicilio.
La Corte d'assise di S.Maria Capua Vetere - al cui giudizio il AR era stato nel frattempo rinviato - rigettò la di lui istanza tendente alla declaratoria di inefficacia della misura per la nullità dell'interrogatorio espletato senza avviso all'avv. Caterino: ritenne, in sostanza, quel Collegio che il difensore validamente avvertito con la telefonata aveva l'obbligo di rendersi disponibile, in vista dell'imminente incombente, e di attivarsi eventualmente ricorrendo a un sostituto processuale. Su appello dell'imputato il Tribunale di Napoli, competente ex art. 310 C.P.P., confermò, ritenendo che la nullità, pur sussistente (per mancanza dell'avviso relativo all'incontro pomeridiano), non era stata eccepita, siccome a regime intermedio, nei termini di cui all'art. 181 C.P.P.- Con impugnazione per cassazione il difensore avv. Trofino denunzia la erroneità della decisione circa la ritenuta sanatoria, dovendosi applicare nel caso il più ampio termine decadenziale di cui all'art. 180 C.P.P.- SI OSSERVA
che il ricorso è fondato e va accolto.
I. È certo in fatto che l'unico contatto Ufficio-Difensore fu quello della mattina del 16 (l'incaricato parlò a telefono quando il giudice era già in carcere e si apprestava all'interrogatorio) e non riguardò il rinvio altrimenti non ci sarebbero stati i successivi tentativi di comunicazione per il pomeriggio.
2. Non essendo discutibile in diritto che il difensore presente al mattino non aveva obbligo di avvertire il collega (nè - per quanto possa valere - risulta che ne fosse stato incaricato), il disposto dell'art. 494/4 CPP risulta certamente violato.
3. Anche se si ritiene, a questi fini, non necessaria formale notifica di un atto (SS.UU. 12/10/1993, Morteo e prima ancora Sez. VI 2/2/1992, Ioime e Sez. I 22/3/1993, Vitale), una notizia che in qualunque forma dia certezza di ricezione, deve essere data e in tempo ragionevole (che se poi si voglia fare ricorso alla categoria della conoscenza legale, è indispensabile usare le forme della notificazione).
4. La circostanza che i carabinieri incaricati non abbiano trovato l'avv. Caterino nel suo domicilio nei tentativi fatti nell'arco di qualche ora, non consente di superare il problema nel senso deciso dalla Corte d'assise. Il sistema può imporre al difensore, come impone, di programmare i propri impegni professionali in modo da privilegiare quello di assistenza al cliente detenuto (specie in presenza di adempimento officioso previsto a pena di caducazione dello stato custodiale) ma non dispone affatto che il legale resti in attesa dell'avviso e comunque in una sorta di disponibilità operativa sol perché è consapevole che all'adempimento processuale dovrà pur farsi luogo. Tanto meno potrebbe esigersi simile comportamento in situazioni nelle quali, come nel caso, il legale si trovi già fuori sede e a una certa distanza, mentre alla scadenza del termine di legge (art. 294, I^ co. C.P.P.) manca ancora più di un giorno.
5. Secondo giurisprudenza largamente prevalente di questa suprema Corte, all'essenzialità del ruolo che il difensore svolge (o può svolgere) nell'interrogatorio di garanzia non può che essere conseguente, in mancanza dell'avviso, la nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) CPP, nullità a regime attenuato o intermedio perché non riferita a ipotesi di presenza obbligatoria del difensore (art. 179, I^ co.ult.p. CPP). La conseguenza ulteriore e immediata è la perdita di efficacia della misura custodiale (per tutte si ricorda SS.UU. 26/3/1997, Procopio, decisione che pur centrata per gran parte sul diverso problema della operatività immediata della nomina del difensore fatta in carcere, ribadisce i principi che qui interessano nella parte conclusiva, richiamando i precedenti della Corte).
6. Il quadro normativo non cambia se l'omissione dell'avviso rigaurda uno solo dei due difensori, noto essendo che la estrinsecazione del diritto di difesa è garantita solo quando entrambi sino stati posti in grado di esercitare il mandato (cfr. SS.UU. 25/6/1997, Gattellaro - C.E.D. 208163). 7. È da rammentare a questo punto che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli, la nullità in questione - proprio perché a regime intermedio e prevista dall'art. 178 (ma non tra quelle più gravi menzionate dall'art. 179) - segue la regola dettata dall'art. 180 C.P.P. coi più ampi termini di deducibilità ivi previsti e nel caso largamente rispettati.
8. Non essendo infine discusso con riguardo al vigente assetto normativo (art. 294 co. I C.P.P., come risultante dopo le sentenze n. 77 del 1997 e n. 32 del 1999 della Corte Costituzionale e con le modifiche adeguatrici a D.L. 22/2/1999 n. 9 convert. Con legge n.109/1999) che nono si era ancora superata al fase degli preliminari e che perciò permaneva il diritto dell'imputato detenuto all'interrogatorio di garanzia, va dichiarata, con l'annullamento del provvedimento impugnato, la inefficacia della misura cautelare e resa ogni altra pronunzia di rito.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la inefficacia della misura cautelare disposta dal GIP - Tribunale Napoli con ordinanza del 25/11/1995 nei confronti di AR AS di cui ordina la liberazione se non detenuto per altra causa.
Ordina che a cura della Cancelleria sia data immediata comunicazione del dispositivo della presente sentenza al Procuratore Generale - sede per gli effetti di cui all'art. 626 CPP nonché alla Segreteria del P.M. presso il tribunale di S.Maria Capua Vetere e di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2000