Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/1999, n. 3786
CASS
Sentenza 18 novembre 1999

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La comunicazione al difensore del giorno e dell'ora fissati per l'interrogatorio di garanzia della persona ristretta in carcere in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, pur non richiedendo una particolare forma (ad esempio, notifica), deve tuttavia avvenire in forma che, consenta di avere certezza della ricezione, deve riguardare entrambi i difensori (se essi sono due), non essendo sufficiente l'avviso ad uno solo, atteso che non è previsto, in capo al difensore che ha ricevuto la comunicazione, l'obbligo di avvertire il collega, e deve, infine, essere effettuata in tempo ragionevole, giacché, se è vero che il sistema impone al difensore di programmare i propri impegni professionali in modo da privilegiare quello di assistenza al cliente detenuto, è anche vero che tale considerazione vale con riferimento ad un impegno già fissato, non essendo, invece, imposto al difensore di rendersi sempre reperibile per le brevi vie al fine di ricevere l'avviso per un incombente, sol perché a tale incombente egli sa che dovrà farsi luogo entro i tempi processuali previsti; il mancato avviso al difensore, con conseguente svolgimento dell'interrogatorio in sua assenza, comporta la nullità dell'interrogatorio medesimo (nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c cod. proc. pen. e a regime intermedio, in quanto non riferentesi ad ipotesi di presenza obbligatoria del difensore) nonché, a fortiori, la perdita di efficacia della misura cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/1999, n. 3786
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3786
    Data del deposito : 18 novembre 1999

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