Sentenza 5 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, è priva di efficacia la nomina del difensore effettuata dal prossimo congiunto dopo che alla stessa abbia già provveduto l'indagato, designando un diverso difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2009, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 05/02/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 285
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 002253/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CIULICA NICOLAE N. IL 09/02/1968;
avverso SENTENZA del 18/11/2008 CORTE APPELLO di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Asta P., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza 18/11/2008, ravvisata la ricorrenza di tutte le condizioni richieste dalla legge n. 69 del 2005, disponeva la consegna all'Autorità Giudiziaria rumena di
Nicolae CA, nei cui confronti era stato emesso, in data 25/9/2008, dalla medesima Autorità mandato di arresto europeo, perché condannato, con sentenza n. 705 del 12/11/2004 del Tribunale di Segarcea, divenuta irrevocabile il 5/9/2005 (sentenza n. 780 della Corte d'Appello di Craiova), alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in relazione ai reati di violazione di domicilio e di lesioni volontarie gravi, commessi il 24/9/2002.
Va precisato che il CA, in relazione alla presente procedura, trovasi in stato di restrizione dal 20/9/2008, giorno in cui venne tratto in arresto dai Carabinieri di Tricarico in esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 1364/2005 emesso il 12/9/2005 dal Tribunale di Segarcea con riferimento alla sentenza di condanna innanzi citata, arresto regolarmente convalidato dal Presidente della Corte d'Appello di Potenza e seguito dall'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Ha proposto ricorso per cassazione il CA, deducendo la violazione del diritto di difesa, per non essere stato notificato al proprio difensore di fiducia, avv. Moramarco Francesco (nominato in data 24/9/2008 dalla propria consorte), il decreto di fissazione dell'udienza camerale, alla quale - quindi - il predetto difensore non aveva potuto partecipare.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte che la procedura camerale dinanzi al Giudice distrettuale è stata correttamente espletata, nel senso che non v'è stata la denunciata violazione del diritto di difesa. Va premesso che il ricorrente, con dichiarazione resa in data 23/9/2008 a mod. I.P.
1. n. 66 presso l'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Matera, dov'era ristretto, nominò, quale proprio difensore di fiducia per il presente procedimento, l'avv. Indolfi Angela Carmela, esercitando così personalmente il corrispondente diritto riconosciutogli dall'art. 96 c.p.p., comma 1. È vero che, il giorno successivo, NA CA, moglie del detenuto, evidentemente ignara dell'iniziativa già assunta in via autonoma dal marito, conferì mandato per la difesa di costui all'avv. Francesco Moramarco, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 96 c.p.p., comma 3. Rileva, però, la Corte che quest'ultima previsione normativa attribuisce legittimazione sostitutiva, per la nomina del difensore di fiducia, al prossimo congiunto della persona in vinculis "finché la stessa non vi ha provveduto".
Dal tenore letterale e logico della citata disposizione traspare chiaramente il carattere eccezionale della legittimazione sostitutiva riconosciuta al prossimo congiunto, la quale non può sovrapporsi alla diversa volontà eventualmente già espressa, com'è accaduto nella specie, dal diretto interessato.
Ciò posto, deve ritenersi priva di efficacia la nomina del difensore fatta dalla moglie del ricorrente, con l'effetto che correttamente il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza camerale del 18/11/2008 fu notificato, nel rispetto dei termini di legge, al difensore di fiducia, avv. A. C. Indolfi, direttamente nominato dalla persona richiesta in consegna.
Tale difensore non comparve all'udienza camerale e fu designato come sostituto, ex art. 97 c.p.p., comma 4, l'avv. Antonio Casucci, che assicurò l'adeguata assistenza tecnica.
Nessuna altra censura è stata mossa alla sentenza impugnata, che, con motivazione puntuale ed esaustiva, evidenzia la ricorrenza di tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta di consegna.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2009