Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00547/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2021, proposto da
Pubblia Group S.r.l., Pubblicrea di Sitzia Raffaele, Ditta Sardara Angelo, Full Media Service 2002 S.r.l., Gierre Snc di OR NZ & C, Pubbliluna di TO AT ZO, Sarda Advertising S.r.l., Olbia Neon S.r.l., Wayap S.r.l., Publiciak Italia S.r.l.s, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Angela Pirrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Russo, Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi, Alberto Sechi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Abaco Spa, non costituito in giudizio;
nei confronti
Studiocinque Outdoor S.r.l.u, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-della Delibera di Consiglio Comunale, n. 92 del 29.12.2020, entrata in vigore il giorno 1°.1°.2021, di approvazione del: “REGOLAMENTO COMUNALE per l'APPLICAZIONE del CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE o ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE di CONCESSIONE per l'OCCUPAZIONE delle AREE PUBBLICHE DESTINATE a MERCATI”, con particolare riguardo agli artt. 3, 5, 10, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 53 e 73;
-degli Allegati a tale Deliberazione, n. 92 del 29.12.2020, declinati alle lettere A, B e C;
-della Delibera di Giunta Municipale n. 51 del 25.02.2021, di approvazione delle tariffe del canone patrimoniale, unitamente ai relativi allegati;
nonché
-di ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o successivo a quelli impugnati e/o comunque connesso a questi ultimi, ancorché non conosciuto e/o notificato alle ricorrenti), ivi compreso, ove occorra, quale misura applicativa degli atti deliberativi tutti, nella loro interezza avversati, il preavviso di scadenza di pagamento n. 29/2021- ICP, notificato il giorno 05.05.2021, su cui, in ogni caso, si riservano motivi aggiunti;
nonché, infine, per l'accertamento e la declaratoria
-del diritto delle ricorrenti medesime a vedere regolamentato il settore pubblicitario in cui si trovano ad operare, in base ai principi di razionalità, giustizia, chiarezza, equità e coerenza, senza lesione della propria sfera giuridica in relazione alla nuova disciplina impositiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa DA VA, nominata relatore con provvedimento del 10.10.2025, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti più puntualmente indicati in epigrafe, proponendo avverso di essi articolati motivi di censura.
Il Comune di Sassari si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dell’impugnazione.
Con memoria depositata in data 10.12.2025 le ricorrenti hanno dichiarato che non sussiste più, allo stato, alcun attuale interesse alla prosecuzione del giudizio e alla decisione del ricorso.
All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026, celebratasi da remoto, la causa è passata in decisione.
2. In ragione di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Quanto al regolamento delle spese di lite, pur preso atto della richiesta del Comune di Sassari di liquidazione delle stesse in proprio favore, il Collegio ritiene che la natura in rito della presente decisione ne giustifichi la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
DA VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA VA | IT AR |
IL SEGRETARIO