Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00626/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2025, proposto da
NO AN, rappresentato e difeso dagli avvocati IO Rinaldi, LA Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- al giudicato di cui alla sentenza n. 422, pubblicata il 17 febbraio 2023, del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. TI De IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte istante ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 422/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, recante n. R.G. 54/2023, pubblicata il 17.5.2023, con la quale è stato così disposto: “ Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli as.ss. 2017/2018 e 2018/2019; - condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 1.000,00; - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 279,50, di cui € 21,50 per spese ed € 258,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente .”.
Rilevato che:
- la sentenza è stata notificata all’Amministrazione resistente in data 16 novembre 2023 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo “ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ”, completa di codice fiscale e annualità, ed è passata in giudicato, come da attestazione resa il 26 marzo 2024;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto pertanto che:
- l’intimato Ministero debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis T.A.R. Calabria, Sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 300,00, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO EA, Presidente
LA Ciconte, Referendario
TI De IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI De IO | DO EA |
IL SEGRETARIO