Ordinanza collegiale 5 febbraio 2025
Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 23/04/2026, n. 7317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7317 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07317/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01002/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ricorso numero di registro generale 1002 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato DA JS, con domicilio eletto presso lo studio DA PO in Milano, via Borromei 2.
contro
Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, (MAECI) nelle persone dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
- del provvedimento - emesso dall’Ambasciata d'Italia a Brazzaville - n. 2244 del 15/10/2024 notificato al ricorrente il 22/10/2024, recante il rigetto dell’istanza di rilascio del visto per “studio” presentata dal ricorrente;
- di ogni altro atto – ancorchè ignoto - con esso in rapporto di presupposizione, consequenzialità e, comunque, connessione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’attodi costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. BE AR NO.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Ritenuto che
-con la precedente Ordinanza n. 2669/2025 , il Collegio ha disposto la regolarizzazione della procura speciale alle liti . Nondimeno - nell’ udienza camerale del 14/4/2026 - ha constatato che il ricorrente non ha depositato alcunchè.
Considerato che
-pertanto, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco AR, Presidente
BE AR NO, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| BE AR NO | Francesco AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.