Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
La dichiarazione di elezione di domicilio mantiene i suoi effetti anche successivamente all'espulsione dell'imputato, non costituendo quest'ultima circostanza caso fortuito o forza maggiore che, ai sensi dell'art. 161, comma quarto cod. proc. pen., impedisce all'imputato di comunicare l'eventuale mutamento del luogo eletto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2015, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
385 8/ 1 6 58 REPUBBLICA ITALIANA : In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аса Composta da Sent. n. 3523 sez. Amedeo Franco - Presidente - Relatore - Vito Di Nicola -UP 04/11/2015 . R.G.N. 47905/2014 Luca Ramacci : Andrea Gentili Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AS AL IM IK, nato a [...]. Dominicana il 30/12/1974; . SA OS OM, nato in [...] il [...]; RA ND IN, nato in [...] il [...]; EG SÉ AF BI, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 10-12-2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gioacchino Izzo che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante della transnazionalità per il SA e rigetto dei ricorsi nel resto;
udito per i ricorrenti gli avvocati Marco Alessandro Morabito, Andrea Carlo Moro Visconti che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. IK AS AL IM, OM SA OS, IN RA ND e SÉ AF BI EG ricorrono per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 10 dicembre 2013 dalla Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma della decisione resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal giudice dell'udienza preliminare presso del tribunale di Milano, ha escluso, quanto a RA ND, l'aggravante di cui all'articolo 4 della legge 146 del 2006, contestata in relazione - al capo a) della rubrica, e quindi, concesse a quest'ultimo le attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in anni sei di reclusione, confermando nel resto la condanna ad anni otto di reclusione inflitta a IK AS AL IM, ad anni dieci di reclusione inflitta a OM SA OS e ad anni sei di reclusione inflitta a SÉ AF BI F EG per i reati di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, aggravata dalla transnazionalità di essa, con i seguenti ruoli: di partecipe per aver rivenduto diverse partite di droga a numerosi clienti alcuni dei quali identificati ed indicati nel capo di imputazione ven (per IK AS AL IM) e di partecipe per aver rivenduto diverse partite di droga a numerosi clienti non meglio identificati (per OM SA OS), di partecipe per aver rivenduto diverse partite di droga a numerosi clienti non meglio identificati (per IN RA ND), nonché (tutti i predetti, compreso SÉ AF BI EG, unico imputato assolto dal reato di cui al capo a) per il delitto previsto dall'articolo 73 d.p.r. n. 309 del 1990 perché, in concorso tra loro e con altri coimputati separatamente giudicati ed altri in via di identificazione, in esecuzione della medesima risoluzione criminosa, acquistavano dai narcotrafficanti produttori, introducevano in Europa e USA sostanza stupefacente del tipo cocaina e trasportavano dall'Europa agli Stati Uniti sostanza stupefacente del tipo MDMA (Ecstasy), detenevano dette sostanze al fine di cessione a terzi in quantità ingenti. Il Milano ed altrove in periodo precedente al 2002 e fino al 29 marzo 2007. 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza i ricorrenti, tramite i rispettivi difensori, articolano i seguenti motivi di gravame, qui enunciati, i sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. IK AS AL IM deduce, con un primo motivo, la violazione di legge e l'errata interpretazione delle norme processuali relative alle modalità di notifica nei casi di forza maggiore e caso fortuito del decreto di fissazione delll'udienza preliminare nonché l'assoluta mancanza di motivazione sul punto e 2 g la carenza ed illogicità delle argomentazioni a sostegno della decisione (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e) codice di procedura penale in relazione all'articolo 161, comma 4 ultimo periodo, 157 e 159 stesso codice). Con un secondo motivo lamenta l'errata interpretazione della legge e la violazione delle norme che disciplinano la formazione del giudizio nella redazione della necessaria motivazione nonché la mancanza assoluta di motivazione e illogicità di essa con lo specifico riferimento al travisamento degli atti in relazione al contenuto delle conversazioni telefoniche e la carenza della motivazione con riferimento alla valutazione del materiale probatorio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) codice di procedura penale con riferimento agli articoli 192, 533,546 stesso codice). Con un terzo motivo denuncia l'errata interpretazione di legge e la carenza di motivazione con riferimento alla determinazione della pena a causa della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) codice di procedura penale con riferimento agli articoli . 62 bis, 132,133 codice penale).
2.2. OM SA OS, con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà va della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo con particolare riferimento all'incidente probatorio del 7 novembre ' 2011 (articolo 606, comma 1 lettere b) ed e) codice penale con riferimento all'articolo 74 d.p.r. n. 309 del 1990). Assume il ricorrente che la Corte d'appello lo ha ritenuto responsabile di avere partecipato all'associazione in qualità di "acquirente all'ingrosso" di sostanze stupefacenti erroneamente considerando significativi dell'adesione del ricorrente all'associazione elementi di fatto, quali la conoscenza del soggetto con altri connazionali o comunque il compimento da parte dello stesso di attività intese solo genericamente come ausiliatrici per la realizzazione degli scopi dell'associazione. Al contrario, i giudici del merito avrebbero dovuto fornire la dimostrazione dello stabile, consapevole e volontario inserimento dell'imputato nel gruppo. La Corte d'appello avrebbe dovuto dunque selezionare nell'ambito delle relazioni commerciali tenute dal ricorrente con membri dell'organizzazione quali di esse potessero assurgere al rango di relazioni associative e quali fossero quindi in grado di dimostrare la partecipazione al sodalizio dei personaggi coinvolti. Con un secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aggravante di cui all'articolo 4 legge 146 del 2006, avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto che esclusivamente il coimputato RA si fosse doluto della sussistenza dell'aggravante, laddove anche il ricorrente a pagina 8 dei motivi di 3 appello aveva eccepito l'insussistenza dell'aggravante della transnazionalità, con la conseguenza che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi su un punto decisivo per il giudizio. Con un terzo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato con riferimento all'articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 e all'articolo 192 del codice di procedura penale, non avendo la Corte d'appello considerato come i colloqui tra l'imputato e taluni soggetti fossero del tutto sporadici nonostante l'enorme numero complessivo delle conversazioni intercettate, né è stato sequestrato alcun quantitativo, neppure minimo, di sostanza stupefacente che potesse essere riconducibile al ricorrente. Con un quarto motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata derubricazione dell'ipotesi di reato di cui al quinto comma dell'articolo 73 d.p.r. n. 309 del 1990 in relazione al capo a1) della rubrica e della conseguente intervenuta prescrizione del reato. Con un quinto motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 133 e 62 bis codice penale nonché la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione per l'erroneo calcolo a v della pena. Con un sesto motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 86 d.p.r. n. 309 del 1990 nonché la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento.
2.3. IN RA ND lamenta, con un primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'articolo 74 d.p.r. 309 del 1990 sul rilievo che, dovendo ritenersi sporadici gli acquisti effettuati dal RA, la condotta addebitata sarebbe di fatto insufficiente a sostenere l'attività dell'associazione criminosa, rimanendo del tutto inesplorato, sotto tale aspetto, : l'elemento soggettivo del reato associativo non essendo provato che il ricorrente ai sia continuativamente avvalso delle risorse dell'organizzazione con la coscienza e la volontà di farne parte. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell'impugnata sentenza quello giudicato con la sentenza del tribunale di Milano del 23 ottobre 2009. 2.4. SÉ AF BI EG lamenta, con un primo motivo, la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alla sentenza irrevocabile ex articolo 238 bis codice di procedura penale nonché la manifesta illogicità e la 4 contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, sul rilievo che erroneamente la Corte d'appello ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'articolo 603 codice di procedura penale, al fine di acquisire la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in data 5 novembre 2008 nei confronti del coimputato EN ZC in relazione all'episodio dell'11 aprile 2004. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto motivo di gravame sono identici rispettivamente al terzo, al quarto, al quinto ed al sesto motivo sollevati da OM SA OS.
2.5. Il quale ha presentato memoria difensiva con la quale ha reiterato le doglianze sollevate con primo ed il secondo motivo del ricorso, allegando anche i motivi d'appello con i quali si era espressamente doluto della ritenuta A aggravante della transnazionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' infondato il primo motivo d'impugnazione proposto da IK AS AL IM. ven Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, nel rispondere alle censure mosse con il motivo di appello, aveva ritenuto, richiamando impropriamente alcune pronunce di legittimità, non fondata l'eccezione di nullità della sentenza omettendo di considerare che la questione sollevata concerneva la mancata applicazione dell'ultimo periodo dell'articolo 161, comma 4, codice di procedura penale in quanto l'espulsione dello straniero e l'allontanamento dallo Stato dovevano essere ritenute cause di forza maggiore impeditive perciò della possibilità di procedere alla comunicazione di variazione del domicilio. La Corte del merito avrebbe dovuto quindi fornire una interpretazione costituzionalmente (articolo 111 cost.) e convenzionalmente (articolo 6 della convenzione europea) orientata del caso di specie e perciò ritenere che la disposizione prevista dall'ultimo periodo del comma quarto dell'articolo 161 codice di procedura penale avrebbe dovuto essere valutata come rimedio previsto dall'ordinamento interno a garanzia di tutti i casi nei quali, tenuto conto delle circostanze concrete, la comunicazione della variazione del domicilio fosse divenuta impossibile per cause estranee alla volontà dell'imputato, e non perché . · lo stesso avesse volontariamente e inequivocabilmente rinunciato a partecipare al processo. Appare evidente dunque come l'espulsione dal territorio dello Stato, in quanto provvedimento di natura coercitiva che si impone sulla volontà del destinatario, senza margine di scelta, rappresenti un'ipotesi di forza maggiore cosicché, valutata la condizione in cui si è trovato l'imputato, che aveva subito 5 un allontanamento forzoso dal domicilio eletto, doveva essere applicata nel caso di specie la disciplina prevista per gli irreperibili. Quest'ultima osservazione è, in linea di principio errata, perché il ricorso alla procedura dell'irreperibilità presuppone necessariamente che alcun procedimento notifcatorio possa essere legalmente espletato per portare a conoscenza : dell'interessato l'atto del processo che gli deve essere comunicato. In realtà, il ricorrente "costruisce" un caso di forza maggiore perché isola, con operazione logico giuridica non consentita, un dato storico fattuale (l'espulsione dal territorio dello Stato) astraendolo dal complesso degli elementi processuali nei quali il dato stesso andava doverosamente inserito. Tra questi elementi vi era una elezione di domicilio precedente all'espulsione e non rimossa, né all'atto dell'espulsione stessa e neppure successivamente. Deve pertanto ritenersi corretta la motivazione con la quale la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio di diritto secondo il quale la dichiarazione di elezione di domicilio non viene meno a causa della successiva espulsione dell'imputato, che pertanto non può costituire un motivo di forza maggiore che impedisce di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o ven eletto, giacché, a norma dell'art. 164 cod. proc. pen., gli effetti della elezione o dichiarazione di domicilio durano in ogni stato e grado del procedimento, salvi casi, che qui non ricorrono, di cui all'art. 156 cod. proc. pen. e art. 613, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 34174 del 10/07/2008, Mostari, Rv. 240749). Lo stesso ricorrente ha ammesso di essere stato a conoscenza dell'esistenza del procedimento e della sua evoluzione e ciò risulta anche aliunde posto che - egli ha rilasciato al difensore di fiducia la procura speciale per essere giudicato con il rito abbreviato e dunque poteva procedere, diversamente da quanto affermato, in qualsiasi momento alla variazione del domicilio in precedenza eletto, risultando anche per tale verso smentita la sussistenza di una causa di forza maggiore impeditiva delle comunicazioni per la modificazione del domicilio e legittimando ciò la regolarità delle notifiche al difensore di fiducia, con il quale l'imputato stesso era in contatto per aver rilasciato allo stesso la procura speciale in precedenza richiamata.
2. E' inammissibile invece il primo motivo d'impugnazione proposto da SÉ AF BI EG, il quale lamenta che la Corte d'appello avrebbe immotivatamente respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'articolo 603 codice di procedura penale, al fine di acquisire la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in data 5 novembre 2008 nei confronti del coimputato EN ZC in relazione all'episodio dell'11 aprile 2004. 6 La richiesta, che è stata proposta con i motivi nuovi, è stata correttamente ritenuta dalla Corte del merito tardiva, in quanto la sentenza da acquisire era addirittura precedente alla sentenza di primo grado emessa nel presente procedimento, ed irrilevante in quanto l'assoluzione del coimputato, in presenza di una imputazione plurisoggettiva complessa, non poteva ritenersi sufficiente ad inficiare la responsabilità degli altri. La Corte territoriale ha dunque rigettato la richiesta istruttoria con adeguata motivazione, priva di illogicità, rispetto alla quale il motivo di ricorso non prende alcuna specifica posizione se non affermando assertivamente che il coimputato avrebbe svolto il ruolo di cedente della sostanza ed il ricorrente quello di intermediario, ruolo interdetto in assenza di una accertata cessione, laddove dall'imputazione elevata nel presente procedimento risulta per tabulas (pag. 8 della sentenza di primo grado) che il ricorrente aveva ricevuto la sostanza stupefacente del tipo cocaina, in quantità non inferiore a 70 grammi, non solo dal coimputato assolto man anche da ME EZ e da ME AL, con ciò confermandosi la corretta soluzione adottata dalla Corte territoriale.
3. I motivi sul merito delle accuse (secondo motivo AS, primo e terzo va motivo SA, secondo motivo EG, primo motivo RA ND), in quanto tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. Essi sono inammissibili per manifesta infondatezza e perché presentati nei casi non consentiti. :
3.1. Con doppia conforme motivazione, del tutto congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità, i Giudici del merito hanno spiegato come la configurazione dell'associazione per delinquere vocata al narcotraffico sia stata desunta dalla struttura dei reati - fine, dall'identità dei rispettivi autori e dalle modalità di esecuzione di essi. Il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, il numero dei soggetti coinvolti nell'illecita attività di veicolazione e la loro dislocazione in aree geografiche differenti hanno evidenziato l'ampiezza dello : struttura associativa rivelandone la adeguatezza per l'attuazione di un progetto delinquenziale su scala internazionale. L'esistenza di un preciso programma criminoso destinato ad essere attuato nell'ambito del mercato illecito dello stupefacente è stata desunta dal contenuto delle intercettazioni e dalla frequenza dei contatti tra gli imputati. La conferma della sussistenza di un apparato criminale organizzato in forma associativa è data, secondo i giudici di merito, : dalla consistente presenza di plurime strutture al servizio dell'organizzazione, deputate sia allo spaccio della droga e sia destinate al reimpiego degli illeciti proventi. La discoteca milanese "Santo Domingo è risultata essere luogo 7 abituale di cessione della stupefacente. Ulteriori strutture, di cui si è avvalso il : sodalizio criminoso, sono le società di "money transfer" utilizzate per la circolazione degli illeciti flussi finanziari. La strumentalità di tali società allo svolgimento dell'attività illecita dell'associazione è emersa sia dalla ricostruzione dei flussi finanziari, quale risultante dalle consulenze tecniche contabili disposte dal pubblico ministero ed affidate a funzionari dell'ufficio italiano cambi che hanno confermato l'avvenuto utilizzo di tali società quali canali di trasmissione di capitali in violazione delle norme antiriciclaggio, e sia dagli elementi acquisiti nel coso delle intercettazioni che hanno consentito di trovare traccia inequivoca di tale impiego. Anche il ricorso ad una terminologia convenzionale e criptica è stata ritenuta indicativa dell'esistenza di un vincolo associativo tra gli interlocutori, essendo stato riscontrato frequentemente l'uso di espressioni anomale nel contesto di conversazioni dal contenuto apparentemente amicale, in cui tuttavia risultavano inserite domande e richieste del tutto prive di significato e comunque svincolate dal contesto colloquiale in cui si inserivano e spesso accompagnate dall'esortazione da parte di uno degli interlocutori a non discutere va apertamente di certi argomenti nel timore di un'attività intercettativa in corso. Tutti questi elementi, di indiscutibile valenza indiziaria, hanno consentito di ritenere provata la sussistenza della finalità di compravendita di sostanze stupefacenti nei contatti monitorati, come è risultato peraltro confermato da alcune frasi esplicite degli interlocutori e dalle stesse ammissioni di colpevolezza di alcuni degli imputati. SA OS (riconosciuto responsabile degli episodi in data 11 aprile, 13 maggio, 14 giugno, 18 giugno e 22 agosto 2003) è stato descritto, sulla base delle risultanze probatorie (e soprattutto delle intercettazioni telefoniche) come "personaggio sicuramente ben accreditato nel circuito criminale cui risulta aver operato", con "un rapporto di conoscenza approfondita e consolidata nel tempo con alcuni partecipanti all'organizzazione ed in particolare con ME EZ che si presenta quali suo abituale fornitore di stupefacenti". Il suo inserimento nell'organizzazione è stato ritenuto in ragione della sua partecipazione a numerosi e significativi episodi di cessione, circostanza apparsa sintomatica sia del livello del suo coinvolgimento, sia della sua piena consapevolezza dell'apporto che i suoi acquisti abituali fornivano alla realizzazione del progetto comune;
EG JO ha ammesso di aver eseguito diverse cessioni di stupefacente per conto del coimputato EZ;
quanto a RA ND (ritenuto responsabile per gli episodi del 13 maggio, 11 giugno, 5 luglio e 11 luglio 2003, 28 febbraio e 8 aprile 2004 ) il suo inserimento nell'associazione è stato ritenuto alla luce delle conversazioni 8 telefoniche, da cui è emerso che intratteneva "con numerosi membri del sodalizio plurimi significativi contatti, dei quali traspare l'esistenza di un rapporto di natura assolutamente fiduciaria", ed atteso che attraverso le sue periodiche richieste di stupefacenti egli si è "posto al servizio dell'apparato associativo in maniera stabile costante"; AS AL ha "ammesso l'attività di spaccio condotto all'interno della discoteca Santo Domingo" ma le prove della sua responsabilità per gli episodi del 15 marzo, 2 maggio e 13 dicembre 2003 emergevano comunque dalle intercettazioni telefoniche: il suo inserimento nell'organizzazione è stato desunto dai plurimi contatti intrattenuti con gli altri esponenti della stessa "rivelatisi in grado di assicurargli un costante approvvigionamento di cocaina all'interno della discoteca in uso all'organizzazione criminale", onde anche gli apparso "acquirente stabile e fidato che - utilizzando proprio una delle strutture dell'associazione, quale abituale luogo di cessione si è posto al servizio del consorzio criminoso in maniera funzionale durevole favorendone la sopravvivenza attraverso un'attività di spaccio condotta professionalmente". Le conversazioni telefoniche hanno poi offerto elementi diretti ad escludere il carattere asseritamente saltuario, episodico ed occasionale della partecipazione ven dei ricorrenti all'attività illecita contestata, smentendo che essi avessero agito come acquirenti di modiche quantità di stupefacenti. In questo senso, ed in quanto sintomatico della loro conoscenza della partecipazione di altri soggetti alla medesima attività illecita, e dunque del loro consapevole inserimento nell'ambito di un contesto organizzato, fatta eccezione per il EG per il quale è stata ritenuta la sola consapevole partecipazione a specifici reati, la Corte territoriale ha riportato il contenuto di alcune conversazioni telefoniche dalle quali è stato desunto in modo inequivocabile la partecipazione associativa e la destinazione a terzi dello stupefacente illegalmente detenuto.
3.2. Al cospetto di tali significative acquisizioni, qui solo riassunte, i motivi di ricorso tendono, attraverso una soggettiva lettura degli atti processuali finalizzata al conseguimento di approdi alternativi rispetto a quelli conseguiti dai giudici di merito, ad ottenere da parte del giudice di legittimità una non consentita rivalutazione del materiale probatorio. Va allora ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione è diretto ad accertare che, a base della pronuncia del giudice di merito, esista un concreto apprezzamento delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano perciò escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi probatori sia anche le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente 9 incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi fondati su una diversa prospettazione dei fatti né su altre spiegazioni formulate dal ricorrente, per quanto plausibili o logicamente sostenibili alla pari di quelle accolte dal giudice. Irrilevanti risultano, pertanto, in questa sede, le differenti valutazioni di fatto che i ricorrenti prospettano in relazione agli apprezzamenti operati dal giudice di merito, con riferimento all'affermata sussistenza del reato e responsabilità penale degli imputati, ed espressi nella sentenza con motivazione esauriente ed indenne da vizi logici.
4. Infondati devono pertanto ritenersi anche il quarto motivo del ricorso SA ed il terzo motivo del ricorso EG, praticamente sovrapponibili, che censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto l'ipotesi del fatto di lieve entità. Ritenuti non isolati gli episodi di traffico delle sostanze stupefacenti ed ven esclusa quindi l'ipotesi della minima offensività delle condotte, è di tutta evidenza come la Corte territoriale abbia escluso la fattispecie del fatto di lieve entità, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite penali in base al quale fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911).
5. Infondato è anche il secondo motivo d'impugnazione RA ND, laddove la Corte territoriale ha ritenuto l'insussistenza del vincolo della continuazione tra i reati sub iudice e quello giudicato con la sentenza del tribunale di Milano del 23 ottobre 2009. Il ricorrente struttura il motivo di "gravame" sull'erroneo presupposto che la Corte territoriale abbia fondato il proprio convincimento soltanto sulla base del tempo trascorso tra i diversi episodi criminosi mentre ha affermato come le condotte illecite fossero il frutto "di una scelta di vita improntata allo svolgimento di attività illecite" e ciò consente correttamente di escludere il : : vincolo della continuazione tra episodi distanti nel tempo (nel caso di specie si trattava di reati commessi a distanza di oltre cinque anni) in mancanza peraltro di indicazione degli elementi da quali desumere l'esistenza di un disegno criminoso unico che includesse, nelle sue linee essenziali, i singoli episodi. 10 6. Il quarto motivo di impugnazione proposto dal EG è manifestamente infondato in quanto aspecifico. Con esso il ricorrente si limita genericamente a contestare la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e l'esito del giudizio di comparazione tra circostanze nella misura in cui le circostanze attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti sulle aggravanti. La Corte territoriale ha peraltro ritenuto il precedente specifico impeditivo, stante il giudizio di pericolosità, di un giudizio di bilanciamento con prevalenza delle attenuanti generiche e, sul punto, la motivazione deve ritenersi non soltanto ampiamente adeguata ma nei suoi confronti il ricorrente non ha preso alcuna specifica posizione.
7. Sono infondati il quinto motivo d'impugnazione sollevato dal EG ed il sesto motivo, omologo al precedente, articolato con l'impugnazione SA. Con essi i ricorrenti lamentano l'illegittima emanazione dell'ordine di espulsione ai sensi dell'art. 86 d.p.r. n. 309 del 1990 assumendo che sarebbe ven stata omessa la necessaria motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale, che invece è stata specificamente ritenuta dalla Corte del merito tanto per la posizione del EG (pagine 21 e 32), quanto per la posizione del SA (pagina 32).
8. E' invece fondato il secondo motivo di impugnazione proposto dal SA, produttivo di effetto estensivo anche in relazione alla posizione AS (non anche per le altre in quanto per il RA già esclusa e per il EG non contestata). Il rilievo del ricorrente (SA) è corretto avendo egli sollevato uno specifico motivo d'appello (pag. 8) diretto ad ottenere l'esclusione dell'aggravante della transnazionalità (art. 4 legge 146 del 2006) che la Corte territoriale non ha esaminato. Il profilo attiene al rapporto temporale tra episodi contestati (periodo rientrante nella partecipazione associativa e durata dell'associazione), da un lato, e l'entrata in vigore della legge n. 146 del 2006, dall'altro, che, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe ratione temporis non applicabile, ex art. 2 : cod. pen. e 25 Cost., circostanza estensibile anche al ricorrente AS, come del resto la Corte territoriale ha già statuito rispetto ad altre analoghe posizioni. L'esame del profilo coinvolge accertamenti di merito, preclusi al giudice di legittimità, circa la determinazione ratione temporis dei singoli episodi delittuosi e della durata dell'associazione. 11 Ne consegue che, assorbiti i motivi sollevati, con riferimento al trattamento sanzionatorio (terzo motivo AS e quinto motivo SA), la sentenza impugnata va annullata nei confronti di SA OS OM e AS AL IM IK limitatamente all'aggravante della transnazionalità di cui al capo a) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Vanno nel resto rigettati i ricorsi del SA e del AS nonché i ricorsi di RA ND e EG SÉ con conseguente condanna per questi ultimi due al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA OS OM e AS AL IM IK limitatamente all'aggravante della transnazionalità di cui al capo a) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi del SA e del AS nonché i ricorsi di RA ND e EG SÉ e condanna questi ultimi due al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Amedeo FrancoFranco ито смаче 2 9 GEN 2016 FILIERE"theLavani 12