Sentenza 18 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di reati conseguenti a violazioni edilizie, è legittimo il sequestro preventivo circoscritto solo ad alcuni dei locali dell'intero manufatto, se da questo scindibili, quando gli interventi abusivi non interessano le strutture portanti dell'edificio e comportano un aggravio del carico urbanistico con riferimento alla sola parte eccedente non autorizzata. (Fattispecie in tema di sopraelevazione abusiva di un immobile preesistente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2015, n. 43614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43614 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2015 |
Testo completo
43 6 1 4/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Аел TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/02/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. CLAUDIA SQUASSONI - N. 381/2015 - Rel. Consigliere - Dott. RENATO GRILLO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. EN ORILIA N. 33510/2014 - Consigliere - Dott. VITO DI NICOLA - Consigliere - Dott. LUCA RAMACCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI EN AD N. IL 23/04/1987 LL GI N. IL 25/01/1988 avverso l'ordinanza n. 613/2014 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 13/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G.3220 мев шей zeeze r is Pozzone di n alle m und le user interessate dell'abuso. Rigetto vel restoРідеть ، Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza del 13 giugno 2014 il Tribunale di Napoli - Sezione per il Riesame - in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del GIP di quella città del 2 aprile 2014 con la quale era stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo dell'immobile sito in Napoli, località "Pianura" Via Parco Simeoli n. 11 nei confronti di DI EN AD e LL UL, indagati per i reati di cui agli artt. 44/c del D.P.R. 380/01 e 181 D. Lgs. 42/04, disponeva il sequestro preventivo dell'intero immobile come sopra descritto.
1.2 Avverso il detto provvedimento propongono ricorso entrambi gli indagati a mezzo del loro difensore fiduciario deducendo carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari atte a giustificare la misura adottata. Rileva, in proposito, la difesa che, tenuto conto della preesistenza di una porzione di immobile regolarmente edificato, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali in riferimento alle esigenze cautelari, aveva ritenuto di estendere il sequestro preventivo all'intero immobile e non alla sola parte sopraelevata oggetto dell'indagine penale, CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Per una migliore intellegibilità della vicenda va ricordato che, in seguito ad un controllo edilizio sul territorio della città di Napoli, erano stati accertati lavori in corso d'opera su un immobile esistente nella Via Parco Simeoli n. 11 di pertinenza dei coniugi DI EN-LL: si trattava di lavori che riguardavano la realizzazione di un solaio di copertura dell'immobile preesistente che veniva, quindi, assoggettato a sequestro preventivo nella sua interezza. Disposto il dissequestro parziale da parte del Tribunale del Riesame di Napoli che lo circoscriveva al solo solaio con esclusione dell'immobile sottostante, nel corso di un successivo sopralluogo, si accertava che gli indagati avevano proseguito i lavori effettuando la costruzione di un intero piano esteso mq. 50, completo in ogni sua parte ed abitato. Veniva avanzata dal Pubblico Ministero richiesta di sequestro preventivo dell'intero immobile (comprensivo, cioè, anche della parte sottostante regolarmente assentita) che il Giudice per le : Indagini Preliminari rigettava, ritenendo adeguato alla salvaguardai delle esigenze cautelari il sequestro del solaio. Il Pubblico Ministero proponeva appello avverso tale decisione e il Tribunale del Riesame, in accoglimento del gravame, disponeva il sequestro preventivo dell'intero immobile, ritenendo sussistenti sia il fumus criminis che le esigenze cautelari e rilevando, in particolare, che a seguito della esecuzione dei lavori abusivi di sopraelevazione, il carico urbanistico veniva ulteriormente esposto al rischio di aggravio che doveva, quindi, essere impedito attraverso la misura cautelare richiesta dal Pubblico Ministero.
1.1 Così ricostruita la vicenda de qua, appare fondata la censura basata sull'assenza di motivazione relativamente alle esigenze cautelari. Appare utile ricordare in questa sede che in в 1 riferimento a misure cautelari di carattere reale è possibile ricorrere in Cassazione esclusivamente per inosservanza (od erronea applicazione) della legge penale e mancanza assoluta della motivazione, ovvero per motivazione meramente apparente: conseguentemente il ricorso di legittimità contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è consentito quando la motivazione del provvedimento impugnato, oltre che mancante del tutto, sia meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (in termini Sez. 6 10.1.2013 n. 6589, Gabriele, Rv. 254893).
2. Le censure proposte sul punto dalla difesa del ricorrente, rivolte ad evidenziare l'assenza, o in ogni caso, l'apparenza della motivazione in ordine al periculum in mora, colgono nel segno, in quanto il Tribunale non ha spiegato affatto le ragioni per le quali, in presenza di lavori abusivi interessanti una sola porzione dell'immobile, fosse necessario estendere il sequestro preventivo alla intera costruzione sulla base di non meglio precisate esigenze cautelari riguardanti l'aggravio del carico urbanistico.
3. Pur affermando in linea astratta principi condivisibili in materia di esigenze cautelari rivolte ad impedire l'aggravio di carico urbanistico legato alla presenza di una sopraelevazione priva di permesso di costruire e della autorizzazione della competente autorità preposta alla tutela dell'ambiente paesaggistico, il Tribunale non ha fatto buon governo di tali principi nell'applicazione al caso concreto.
3.1 Con riguardo, in particolare, all'elemento del carico urbanistico, va ricordato che in tema di sequestro preventivo per reati commessi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è vero che la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell'attualità del pericolo persino nel caso in cui l'edificazione sia stata ultimata, in quanto il rischio di offesa al territorio e all'equilibrio ambientale, indipendentemente dall'effettivo danno al paesaggio e dall'incremento del carico urbanistico, perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata (Sez. 3^ 18.9.2013 n. 42363, Colicchio, Rv. 257226). In coerenza con tali principi è stato ripetutamente chiarito da questa Corte che, anche nel caso di immobili ultimati, si profila sempre il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato connesso all'aumento del carico urbanistico derivante dall'uso dell'immobile al di fuori di ogni controllo prescritto in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti (così, Sez. 3^ 22.1.2003 n. 9058, P.M. in proc. Sferratore, Rv. 224173).
3.2 Tuttavia nel caso in esame il problema che il Tribunale era chiamato a risolvere consisteva nello stabilire se nella fattispecie de qua fosse, o meno, ammissibile un sequestro preventivo parziale come ritenuto dal Giudice per le indagini Preliminari. Sul punto l'affermazione del Tribunale, secondo il quale il sequestro andava esteso al manufatto nella sua interezza, si traduce in una considerazione apodittica, peraltro parzialmente infondata. La possibilità di un sequestro preventivo parziale deve, infatti, essere esclusa quando, per le caratteristiche dell'illecito urbanistico, non sia possibile scindere la parte legittimamente 2 realizzata da quella illegittima, senza vanificare le esigenze cautelari per le quali il sequestro è stato disposto. Per converso, tutte le volte in cui tale separazione sia possibile, il sequestro preventivo non deve essere inutilmente vessatorio (in termini Sez. 3^24.6.2009 n. 33539, Repetti, Rv. 244567; idem 11.2.2009 n. 15717, Bianchi ed altri, Rv. 243250 in cui si afferma la necessità che la misura cautelare debba essere limitata alla cosa o parte di essa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposta nei limiti in cui il vincolo imposto serva a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato Fattispecie di intervenuto sequestro, per abusi edilizi, di intere unità abitative a fronte di difformità riguardanti le sole mansarde delle stesse).
3.3 In via meramente esemplificativa, mentre non sarebbe possibile disporre un sequestro parziale nella ipotesi che i lavori intrapresi riguardino le intere strutture portanti dell'edificio, nel caso di illeciti urbanistici riguardanti ben precisati locali delimitati in termini spaziali e volumetrici e scindibili dall'intero manufatto, non ricorre la necessità di sequestrare l'intero complesso. Trattasi, ovviamente, di una valutazione rimessa al giudice di merito che, nel caso in esame, si è sottratto al relativo compito non spiegando le ragioni circa l'esistenza di un aggravio del carico urbanistico interessante l'intero immobile e non la sola parte eccedente non autorizzata.
4. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Napoli che, in quella sede, dovrà valutare se sia possibile, alla luce dei lavori di sopraelevazione eseguiti, circoscrivere il sequestro alla sola parte ritenuta illegittima senza compromettere le esigenze cautelari poste a base del provvedimento ablatorio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Claudia Squassoni Renator Cleide folton DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 OTT 2015 IL CANCE DICERE 3تنا