Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
La dichiarazione od elezione di domicilio non viene meno a seguito della espulsione dell'imputato dallo Stato, permanendo gli effetti di essa in ogni stato e grado del procedimento ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 156 e 613, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2008, n. 34174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34174 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/07/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1135
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 034315/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BE AM TA, N. IL 27/04/1973;
avverso SENTENZA del 20/09/2005 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
udito il P.G. in persona del Dr. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Savona nei confronti di BE AM TA in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per avere illegalmente detenuto a fine di spaccio gr.10,300 circa di sostanze stupefacenti del tipo eroina con principio attivo del 4% circa e gr.7 circa di analoga sostanza del tipo hashish con un principio attivo del 4% circa.
Nel rispondere alle censure mosse dall'imputato nell'atto di gravame, la Corte territoriale nel rito ha escluso qualsiasi nullità del decreto dispositivo del giudizio sia di primo, che di secondo grado, osservando, quanto al giudizio di primo grado, che l'elezione di domicilio presso il difensore attuale Avv. Siccardi effettuata da UL BR OH, da identificarsi nella persona di BE AM TA, attuale imputato, in data 3/3/96, e cioè in epoca anteriore alla celebrazione del giudizio di primo grado, non solo aveva reso superflua l'attività compiuta dal Tribunale in tema di ricerche ex art. 159 c.p.p., di cui all'ordinanza dibattimentale del 7/10/98 e la stessa dichiarazione di irreperibilità, atteso che la notifica andava subito effettuata presso lo studio del difensore, ma esonerava anche ogni giudizio sulla ritualità della declaratoria di irreperibilità, la cui astratta validità non poteva comunque porsi in discussione, non potendosi estendere le ricerche nello Stato estero di provenienza dell'imputato, di cui sì ignorava la località di dimora e di esercizio della abituale attività lavorativa. Quanto al giudizio di secondo grado ha evidenziato che, pur essendo vero che la notifica del decreto di citazione a giudizio non era da effettuarsi ex art. 161 c.p.p., n. 4 bis, attesa la menzionata elezione di domicilio, tuttavia l'errore non inficiava di nullità la notifica, che comunque andava effettuata presso il difensore domiciliatario a prescindere dall'esattezza del titolo formale della notifica.
Nel merito ha escluso che le risultanze processuali potessero configurare l'ipotesi dell'uso personale della droga, avuto riguardo alla diversità merceologica dello stupefacente, ai diversi confezionamenti della sostanze e al rinvenimento in sede di perquisizione domiciliare di una patente di guida intestata ad un probabile acquirente e consegnata all'imputato come garanzia di pagamento per una cessione.
Avverso tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore e a sostegno della richiesta di annullamento denunzia con il primo motivo la nullità del decreto che dispone il giudizio di primo grado, e del decreto di irreperibilità, emesso a seguito di annullamento della prima notifica, essendo irritali e incomplete le ricerche, effettuate senza alcun accertamento presso il domicilio reale dell'imputato nello Stato di origine, nonché del decreto di citazione al giudizio di appello, che avrebbe dovuto essere preceduto da un nuovo decreto di irreperibilità, essendo cessata con la pronuncia di primo grado la validità del precedente decreto, e non avendo più efficacia l'asserita pregressa elezione di domicilio a seguito dell'espulsione dell'imputato dallo Stato;
con il secondo motivo l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in riferimento alla mancanza di prove della destinazione allo spaccio della droga repertata e alla conferma del giudizio di colpevolezza;
con il terzo motivo la violazione della legge penale e il difetto di motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
Il ricorso è destituito di ogni fondamento e va pertanto dichiarato inammissibile.
Ed invero con il primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione già formulata nei motivi di appello, sulla quale ha già risposto il giudice del gravame, rilevando la ritualità e la validità del decreto di irreperibilità, comunque superata dal rinvenimento dell'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia Avv.Siccardi - lo stesso che lo ha difeso in entrambi i gradi del giudizio -, effettuata dall'imputato sotto le diverse, e non contestate, generalità di UL BR OH in epoca precedente alla celebrazione del giudizio di primo grado. Non ha mancato di rispondere alla censura della incompletezza delle ricerche, non estese al domicilio reale del prevenuto nello stato di origine, sottolineando, in linea con la consolidata giurisprudenza in materia, come difettasse la individuazione di una precisa località dello Stato Estero, ove l'imputato avesse la dimora ovvero esercitasse abitualmente la sua attività (Cass. 5/12/01 Lu Zhong Rv.221521). Nè per gli stessi motivi poteva frasi ricorso alla procedura di cui all'art. 169 c.p.p. (Cass. Sez. 5, 15/3-14/9/05 n. 33647 Rv.232329). Non è poi censurabile, sotto il profilo della illogicità, la motivazione della Corte distrettuale, che ha respinto la stessa eccezione di nullità in riferimento al decreto di citazione del giudizio di appello, avvenuta presso il difensore a norma del soppresso art. 161 c.p.p., n. 4 bis, correttamente osservando che comunque la notifica andava fatta al difensore fiduciario con sostanziale identità di procedura. Nè può dirsi che tale dichiarazione sia venuta meno dalla successiva espulsione dell'imputato, giacché, a norma dell'art. 164 c.p.p., gli effetti della elezione o dichiarazione di domicilio durano in ogni stato e grado del procedimento, salvi casi - che qui non ricorrono- - di cui all'art. 156 c.p.p. e art. 613 c.p.p., comma 2. Ineccepibile si rivela poi la motivazione a sostegno dell'esclusione dell'uso personale della droga, correttamente fondata sulla diversità merceologica dello stupefacente repertato (eroina e hashish), sull'assenza di prova della tossicodipendenza e sulle altre risultanze del verbale di sequestro.
L'ultima censura, a prescindere dalla sua genericità, tende a sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali in ordine alla determinazione della pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei parametri suggeriti dall'art. 133 c.p.p. e ha implicitamente giustificato il diniego delle generiche, facendo leva sulla eccessiva mitezza della pena inflitta.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2008