Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 2
Va esclusa l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito di copia autentica del provvedimento impugnato (art. 369, secondo comma, n. 2), quando la copia autentica della sentenza prodotta manchi di alcune pagine e tuttavia sia possibile ricostruirne in maniera sufficiente il contenuto.
La determinazione della retribuzione annua pensionabile secondo i criteri di cui all'art. 26, terzo comma, della legge n. 160 del 1975, invece di quelli dell'art. 3, commi ottavo e seguenti, della legge n. 297 del 1982, in base alla dichiarazione di illegittimità del citato ottavo comma, nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, la perdurante applicabilità dei criteri precedenti Corte costit. n. 822 del 1987), non preclude la concorrente applicazione della regola dettata dall'undicesimo comma dello stesso art. 3 della legge n. 297/1982 riguardo alla rivalutazione secondo gli indici Istat delle retribuzioni rilevanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5771 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - rel. Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL TT OV ZO, domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 269 presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO TRENTINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 145/96 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 04/07/96 R.G.N. 11388/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/99 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato CEVOLOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso;
in subordine accoglimento.
Svolgimento del giudizio
A seguito della condanna del datore di lavoro del proprio defunto marito LD MA al pagamento di differenze retributive, la vedova IS PO chiese al pretore di Bologna che l'Inps fosse condannato alla riliquidazione della pensione del marito e, di conseguenza, alla riliquidazione della propria pensione di reversibilità.
Espletata consulenza tecnica, il pretore accolse la domanda ed il tribunale ha confermato la sentenza, avverso la quale l'Inps ha proposto ricorso per cassazione con un motivo.
Resiste l'intimata con controricorso.
Motivi della decisione
Va preliminarmente osservato che, sebbene la copia autentica della sentenza dall'Istituto ricorrente manchi di alcune pagine, è tuttavia possibile ricostruirne il contenuto in maniera sufficiente per cui il ricorso si sottrae alla sanzione della improcedibilità 8art. 369, comma secondo, c.p.c.). Ciò posto, con il motivo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 297 del 29 giugno 1982 e dell'art. 26 della legge n. 160 del 3 giugno 1975, deducendo che il sistema di calcolo della pensione adottato dal consulente tecnico e recepito dal giudici di merito è errato, in quanto si è inesattamente ritenuto di applicare un metodo misto, cioè basato sia sul sistema di calcolo della retribuzione valutabile stabilito dalla legge n. 160 del 1975 (art. 26, commi secondo e terzo), sia sulla rivalutazione delle retribuzioni introdotta dalla legge 297 del 1999, mentre l'uno esclude l'altro.
Il ricorso è infondato.
Premesso che non constano precedenti in termini (essendosi occupata la sentenza n. 344 del 16 gennaio 1998 di questa Corte, che pure ha preso in esame la normativa in parola, di altra fattispecie)va rilevato che il tribunale sì è limitato ad applicare la unica norma vigente, che è l'art. 3 della legge n. 297 cit., così come risulta formulata a seguito della sentenza n. 822 del 1988 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ottavo comma di tale articolo nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione medesima, dei precedenti criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della legge n. 160 del 1975. Quindi esattamente il tribunale ha, essendo più favorevoli, applicato i criteri di cui al suddetto articolo 26 ed ha poi utilizzato l'art. 3, comma undicesimo, per la rimanente parte, relativa alla rivalutazione delle poste.
Nè si comprende come il ricorrente possa contestare questo metodo di calcolo definendolo "misto", volendo così affermare che nella specie si viene a conseguire tiri doppio beneficio. Infatti la Corte Costituzionale ha voluto proprio evitare che coloro che erano prossimi alla pensione potessero pretenderla solo attraverso un calcolo meno favorevole benché tale prossimità legittimasse un'aspettativa meritevole di tutela.
Neanche si comprende come il ricorrente possa prospettare un privilegio di chi è prossimo alla pensione rispetto a chi non si trova in questa condizione, in quanto la Corte Costituzionale ha inteso precisamente ammortizzare, per i primi, gli effetti di una nuova disciplina meno favorevole che non prevedeva norme transitorie. Ne segue che il ricorso va disatteso, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 15.000, oltre a L.
3.000.000 per onorario, che vengono distratte in favore degli avvocati di parte resistente Vittorio Trentini e Giulio Cevolotto, che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999