Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5771
CASS
Sentenza 11 giugno 1999

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Va esclusa l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito di copia autentica del provvedimento impugnato (art. 369, secondo comma, n. 2), quando la copia autentica della sentenza prodotta manchi di alcune pagine e tuttavia sia possibile ricostruirne in maniera sufficiente il contenuto.

La determinazione della retribuzione annua pensionabile secondo i criteri di cui all'art. 26, terzo comma, della legge n. 160 del 1975, invece di quelli dell'art. 3, commi ottavo e seguenti, della legge n. 297 del 1982, in base alla dichiarazione di illegittimità del citato ottavo comma, nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, la perdurante applicabilità dei criteri precedenti Corte costit. n. 822 del 1987), non preclude la concorrente applicazione della regola dettata dall'undicesimo comma dello stesso art. 3 della legge n. 297/1982 riguardo alla rivalutazione secondo gli indici Istat delle retribuzioni rilevanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5771
    Data del deposito : 11 giugno 1999

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