Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2013, n. 24896
CASS
Sentenza 10 maggio 2013

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In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza di secondo grado, i termini di durata della custodia cautelare ricominciano a decorrere dalla decisione di annullamento, ma non potranno protrarsi oltre il doppio del termine massimo di fase, computando l'intero periodo trascorso "in vinculis" dall'originaria decorrenza e cioè dalla sentenza di primo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato essere inapplicabile al giudizio di appello la regola stabilita per la fase di cassazione dalla lett. d) del comma primo dell'art. 303 cod. proc. pen., secondo la quale, in caso di doppia condanna nei gradi di merito, si tiene conto soltanto dei termini massimi complessivi di cui al comma quarto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2013, n. 24896
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24896
    Data del deposito : 10 maggio 2013

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