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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 541/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19/12/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono:
- per il ricorrente l'Avv. FUMAROLA GIOVANNI BATTISTA,
- per la parte resistente l'Avv. Gammieri, in sostituzione dell'avv. IMPARATO ALFONSINO.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori dichiarano che è cessata la materia del contendere. Parte ricorrente chiede la refusione delle spese e chiede che venga disposta la compensazione CP_1 delle spese almeno parziale.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 541/2025 R.G. promossa da
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FUMAROLA GIOVANNI BATTISTA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
, (C.F. Controparte_2
), in persona del Presidente e leg. Rappr. pro tempore Prof. P.IVA_1 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonsino Imparato, elett. dom. presso l'Ente in Monza in Via Morandi 1 angolo Via Correggio,
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Le parti congiuntamente hanno dichiarato cessata la materia del contendere e parte ricorrente ha avanzato istanza di liquidazione di spese giudiziali.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità condiviso da questo Giudice la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del
2 giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Nel caso di specie sussistono tali elementi, sicché può essere accolta la domanda congiunta delle parti.
2. Dalla documentazione prodotta risulta che nelle more del processo ha CP_1 provveduto al riesame della posizione del ricorrente procedendo alla liquidazione della prestazione oggetto di causa.
Ne consegue che l' è soccombente virtualmente ed è tenuto alla refusione delle CP_1 spese di lite nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto dello scaglione di valore indeterminabile (5.200,01 - 26.000,00). Detti parametri si applicano nella misura media per le prime due fasi (in considerazione della complessità delle questioni trattate) e nella misura minima per la fase di trattazione stante la definizione in rito della causa:
Fase di studio: €929
Fase introduttiva: €777
Fase trattazione: € 832 totale € 2.538,00.
Non viene applicato alcun aumento per i collegamenti ipertestuali in quanto non presenti.
E' disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1 liquida in €2.538,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 19/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19/12/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono:
- per il ricorrente l'Avv. FUMAROLA GIOVANNI BATTISTA,
- per la parte resistente l'Avv. Gammieri, in sostituzione dell'avv. IMPARATO ALFONSINO.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori dichiarano che è cessata la materia del contendere. Parte ricorrente chiede la refusione delle spese e chiede che venga disposta la compensazione CP_1 delle spese almeno parziale.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 541/2025 R.G. promossa da
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FUMAROLA GIOVANNI BATTISTA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
, (C.F. Controparte_2
), in persona del Presidente e leg. Rappr. pro tempore Prof. P.IVA_1 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonsino Imparato, elett. dom. presso l'Ente in Monza in Via Morandi 1 angolo Via Correggio,
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Le parti congiuntamente hanno dichiarato cessata la materia del contendere e parte ricorrente ha avanzato istanza di liquidazione di spese giudiziali.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità condiviso da questo Giudice la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del
2 giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Nel caso di specie sussistono tali elementi, sicché può essere accolta la domanda congiunta delle parti.
2. Dalla documentazione prodotta risulta che nelle more del processo ha CP_1 provveduto al riesame della posizione del ricorrente procedendo alla liquidazione della prestazione oggetto di causa.
Ne consegue che l' è soccombente virtualmente ed è tenuto alla refusione delle CP_1 spese di lite nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto dello scaglione di valore indeterminabile (5.200,01 - 26.000,00). Detti parametri si applicano nella misura media per le prime due fasi (in considerazione della complessità delle questioni trattate) e nella misura minima per la fase di trattazione stante la definizione in rito della causa:
Fase di studio: €929
Fase introduttiva: €777
Fase trattazione: € 832 totale € 2.538,00.
Non viene applicato alcun aumento per i collegamenti ipertestuali in quanto non presenti.
E' disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1 liquida in €2.538,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 19/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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