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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/12/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 850/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_1 C.F._1
IN e dell'avv. LUCA PAOLINI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR AD AV e dell'avv. ARLUISA TANCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLOTTA Controparte_2 C.F._2
SE
FI S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDO CAMPO P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
NA IA
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, Parte_1 difesa, domanda ed istanza, anche in via riconvenzionale:
1.dichiarare la nullità, perché in frode alla legge e/o per contrarietà a norme imperative e/o per violazione dell'art. 1135 n° 4 Cod. Civ., della delibera assunta in data 16.2.2021 dall'assemblea dei condomini del e di ogni altro presupposto e/o Parte_2 consequenziale atto dell'amministratore e dell'assemblea dei condomini, nonché per l'effetto del contratto di appalto stipulato in data 20.7.2022 dal predetto DO in qualità di committente con la Riqualifica s.r.l. in qualità di appaltatrice e ogni incarico professionale dallo stesso DO affidato alla in relazione alla progettazione, direzione lavori e ogni CP_3 altra attività relativa intervento edilizio oggetto delle predette delibere e dell'appalto in parola;
2.in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché illegittimo e infondato sia in fatto che in diritto;
3.dichiarare l'Arch. responsabile di gravi violazione dei propri obblighi Controparte_2 professionali e di amministratore nei confronti del e dei condomini e, per l'effetto, CP_1 dichiarare il medesimo tenuto e condannarlo a manlevare il e l'attore e opponente da CP_1 qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dai fatti per cui è causa dovesse derivare, inclusa l'eventuale, pur non creduta, conferma del Decreto Ingiuntivo opposto e/o condanna dell'opponente al pagamento di somme relative alle medesime causali e l'eventuale condanna alle restituzioni connesse alla declaratoria di nullità del contratto di appalto affidato a Riqualifica s.r.l. e degli incarichi professionali affidati ad CP_3
4.Vinte le spese e i compensi di lite.”
Per il “Voglia Ill.mo Tribunale adito, reietta e Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, per tutti i motivi esposti in atto e da intendersi integralmente ritrascritti, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- dichiarare inammissibile la chiamata diretta in causa da parte del Dott. Parte_1 dell'Arch. nonché delle società Riqualifica S.r.l. ed dichiarare la Controparte_2 CP_3 litispendenza della presente azione con conseguente cancellazione della causa dal ruolo;
- dichiarare l'inammissibilità della domanda di nullità della delibera del 16/02/2021, poiché non posta a fondamento del procedimento monitorio qui impugnato;
- dichiarare inammissibile la domanda di annullamento della delibera del 16/02/2021 e di ogni altra delibera citata da controparte, ivi compresa quella del 20/11/2023, per intervenuto decorso del termine decadenziale ex art. 1137 c.c.;
- dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità della domanda di annullamento “di ogni atto presupposto e/o consequenziale” in quanto assolutamente generica;
NEL MERITO, in via principale: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi indicati da intendersi integralmente ritrascritti.
IN VIA DI RECONVENTIO RECONVENTIONIS: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie condannare il dottor a corrispondere €. Parte_1
125.309,47, ovvero quella maggior o minor somma dovesse essere accertata nel corso del giudizio, quale ingiustificato arricchimento per i lavori di miglioramento energetico e sismico di cui ha beneficiato sia come proprietario esclusivo della sua unità immobiliare, sia come comproprietario delle parti comuni ivi compresa l'unità immobiliare originariamente destinata a portineria.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze.
pagina 2 di 12 IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di Riqualifica srl sul capitolo 1, del legale rappresentante di sui capitoli 2-3), nonché prova CP_3 per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che gli unici oneri finanziari da Lei sopportati in relazione all'appalto sottoscritto con il DO , sono quantificati in €. 27.273,18? Controparte_1
2) Vero che Lei è stato designato dal DO P.zza Cappuccini 9, per asseverare la congruità dei prezzi esposti dalla società Riqualifica srl?
3) Vero che ha eseguito l'incombente?
4) Vero che Lei è stato designato dal DO P.zza Cappuccini per apporre visto di conformità sulle pratiche inerenti il DO medesimo?
5) Vero che Lei in particolare ha apposto il visto di conformità sul possesso in capo a Riqualifica dei requisiti previsti dalla normativa in materia di c.d. Superbonus 110%?
6) Vero che ha eseguito l'incombente?
Si indica a testi: Dottor con studio in Sondrio Via Parravicini n.4 sui capitoli Testimone_1
4) 5) 6).”
Per : “Voglia Ill.mo Tribunale adito, reietta e disattesa ogni contraria Controparte_2 istanza, per tutti i motivi esposti in atto e da intendersi integralmente ritrascritti, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità della chiamata in giudizio dell'Arch. da parte del Dottor con conseguente decadenza Controparte_2 Pt_1 dell'opponente dalla chiamata medesima;
IN VIA PREGIUDIZIALE GRADATA: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di inammissibilità e/o nullità svolta, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'Arch. essendo il medesimo estraneo al deliberato Controparte_2 condominiale oltreché per l'asserita necessarietà della certificazione SOA in capo a Riqualifica S.r.l.;
IN VIA PREGIUDIZIALE ULTERIORMENTE GRADATA: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire in capo al Dottor a chiedere la condanna Pt_1 dell'Arch. a manlevare il CP_2 CP_1
IN VIA PRELIMINARE: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra svolte, in via preliminare, dichiarare comunque inammissibile la domanda di manleva dell'arch. nei confronti del per carenza di titolarità attiva in capo al dott. . CP_2 CP_1 Pt_1
Ai sensi dell'art. 106 c.p.c. autorizzarsi la chiamata in garanzia e manleva della società
[...]
.IVA pec: ), in Controparte_4 C.F._3 P.IVA_4 Email_1
pagina 3 di 12 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi 86, differendosi per l'effetto la prima udienza ex art. 269 c.p.c. ad altra udienza per consentirne l'evocazione in giudizio nel rispetto dei termini di legge del chiamato.
NEL MERITO: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e diritto.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale della domanda svolta dall'opponente, dichiarare il terzo società Controparte_4
(C.F./P.IVA ; pec: ), in persona
[...] P.IVA_4 Email_1 del suo legale rappresentante protempore, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi 86, a tenere indenne l'Arch. della somma che dovesse essere tenuto a corrispondere al Dott. CP_2 Pt_1
e/o al DO e, per l'effetto, condannare il terzo società Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante protempore, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi 86, a corrispondere al Dott. e/o al DO la somma che verrà liquidata in favore Pt_1 del medesimo dal Giudicante.
IN OGNI CASO: Con condanna ex art. 96 cpc in capo al Dott. al risarcimento dei danni Pt_1 cagionati all'arch. e da determinarsi in via equitativa e comunque entro il limite Controparte_2 di valore della presente causa.
Con vittoria di spese e competenze”
Per FI S.R.L.: “Tutto quanto sopra premesso e considerato, si costituisce in giudizio Riqualifica S.r.l., ut supra individuata e difesa, per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia codesto On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare, poiché infondate in fatto ed in diritto, le domande poste da parte attrice con atto di citazione.
Con vittoria di spese e compensi, come per legge”
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, revocata la Controparte_3 dichiarazione di contumacia di Controparte_5
NEL MERITO in via preliminare:
1) Accertata la mancata richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa come previsto dal combinato disposto ex art. 645 e art. 296 c.p.c. da parte dell'opponente dr. , Parte_1 dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa di per tutti i motivi in Controparte_5 premesse indicati e, per l'effetto, espungere dal presente giudizio ogni riferimento e domanda nei confronti di Controparte_5 in via principale:
2) nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto richiesto al punto 1., dichiarare, comunque, infondate e inammissibili tutte le domande proposte nei confronti di
[...] per infondatezza in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti. CP_5
pagina 4 di 12 Spese di lite integralmente rifuse.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 170/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Lecco in data 01.03.2024 (RG 190/2024), con cui, in accoglimento del ricorso monitorio, veniva ingiunto il pagamento, in favore del Controparte_1
9, dell'importo di € 81.573,34, oltre interessi come da domanda e spese di lite, nella misura ivi
[...] liquidata.
Con la svolta opposizione, parte attrice opponente ha citato in giudizio il ricorrente in sede monitoria, nonché l'Arch. , Controparte_1 Controparte_2
FI RL ed , questi ultimi tutti convenuti nell'odierno giudizio, ma terzi CP_3 rispetto alla fase monitoria, al fine di ottenere i) la declaratoria di nullità della delibera assunta in data 16.02.2021 dall'assemblea del di ogni altro atto Controparte_1 presupposto e/o consequenziale atto dell'amministratore condominiale e dell'assemblea dei condomini, del contratto di appalto stipulato in data 20.07.2022 dal con la CP_1 società FI RL e dell'incarico professionale affidato dal medesimo CP_1 alla società ; ii) la revoca del decreto ingiuntivo opposto e iii) l'accertamento della CP_3 responsabilità dell'amministratore condominiale, Arch. , per violazione Controparte_2 degli obblighi professionali e di amministrazione, con condanna a manlevare il e CP_1
l'opponente da ogni “conseguenza pregiudizievole che dai fatti per cui è causa dovesse derivare”.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il il quale Controparte_1 ha chiesto, in via pregiudiziale, i) la pronuncia di litispendenza dell'azione con altra causa pendente dinanzi al Giudice di Pace di Lecco, all'esito della quale è stata pronunciata la sentenza n.229/2024 (RG 1096/2023), ii) la declaratoria di inammissibilità delle domande attoree di nullità e annullamento della delibera assembleare del 16.02.2021 e/o di ogni successiva delibera, la prima in quanto non oggetto del procedimento monitorio e del decreto ingiuntivo impugnato e la seconda in quanto l'attore sarebbe decaduto dall'azione ai sensi dell'art. 1137 c.c., e, infine iii) la declaratoria di inammissibilità delle domande di nullità / annullamento di ogni altro atto consequenziale alla delibera del 16.02.2021. in quanto domanda generica.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché, in via riconvenzionale (reconventio reconventionis), in ipotesi di accoglimento delle domande dell'opponente, ha formulato domanda di condanna di quest'ultimo al pagamento dell'importo di Euro 125.309,47, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento.
Si è costituito tempestivamente in giudizio anche l'Arch. , il quale ha Controparte_2 chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità e/o nullità della sua chiamata in giudizio, e, in subordine, del suo difetto di legittimazione passiva, o, in via di ulteriore subordine, la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo al sig. con Parte_1 rifermento alla domanda di manleva dell'amministratore in favore del . CP_1
pagina 5 di 12 Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree, con richiesta, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'opponente, di condanna della terza chiamata
– della quale ha chiesto autorizzazione alla Controparte_6 chiamata in giudizio – a tenerlo indenne da quanto dovesse essere condannato a corrispondere in favore del CONDOMINIO o del sig. . Pt_1
Si è infine costituita nei termini di rito FI RL, la quale ha chiesto il rigetto delle domande tutte svolte dall'attore.
Con decreto del 06.09.2024 in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. il giudice ha dichiarato la contumacia di;
ha inoltre evidenziato l'eccezione pregiudiziale CP_3 sollevata dalla difesa dell'Arch. di inammissibilità della chiamata Controparte_2 diretta nei suoi confronti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ed ha rilevato d'ufficio che la medesima questione di diritto si pone anche con riferimento alle chiamate in causa di FI RL e , sollecitando il contraddittorio delle parti sul punto nelle CP_3 memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza del 10.12.2024 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi insistendo, rispettivamente, per la non concessione l'opponente e per la concessione il CONDOMINIO opposto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Le difese dell'Arch. e del hanno chiesto altresì la CP_2 CP_1 pronuncia di sentenza non definitiva sulle rispettive domande pregiudiziali.
Si è successivamente costituita , la cui costituzione è tardiva, ma pienamente CP_3 legittima e il suo contenuto non contrasta con le norme del codice di rito, laddove il contumace si è limitato contestare i fatti e le argomentazioni dell'attore opponente.
Il Giudice, con ordinanza del 14.02.2025, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 170/2024 del 01.03.2024, e, ritenute le istanze istruttorie orali formulate irrilevanti e superflue ai fini del decidere e rilevato che ogni questione potesse essere decisa unitamente al merito, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Preliminarmente, si dà atto che il materiale probatorio depositato dalle parti è idoneo e sufficiente a fondare il convincimento del giudice e, quindi, una decisione motivata sulle domande tutte formulate. Per l'effetto, in sede decisionale, si dichiarano inammissibili le istanze istruttorie orali articolate dal convenuto opposto, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, CP_1 per le medesime ragioni indicate nell'ordinanza assunta in data 14.02.2025.
Si osserva, inoltre, che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del pagina 6 di 12 giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass., n. 363/2019).
Anche questo Tribunale condivide infatti, il principio che la controversia debba essere definita sulla base delle considerazioni che, per esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento. Con l'effetto di ritenere implicitamente disattesi gli altri argomenti ed elementi che sono logicamente incompatibili con la decisione adottata, anche ove non espressamente disattesi.
Giova, inoltre, premettere il principio di diritto in forza del quale nel giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una formale inversione della posizione processuale delle parti, dove l'opponente, sebbene onerato di introdurre il procedimento mediante atto di citazione, assume in realtà la qualifica di convenuto in senso sostanziale, rivestendo invece la parte opposta il ruolo di attore in senso sostanziale.
Una delle conseguenze di natura processuale più rilevante e che deriva direttamente da suddetta inversione dei ruoli è quindi il contenuto che l'atto di opposizione dovrà assumere, in quanto nella sostanza trattasi di una comparsa di costituzione e risposta: tra queste, nel caso di specie, la chiamata in causa del terzo, avanzata dall'opponente in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La Corte di Cassazione, oltre che la giurisprudenza di merito, secondo la propria costante e assolutamente maggioritaria interpretazione (ex plurimis, Cass., nn. 41383/2021, 16336/2020, 22113/2015), ha dichiarato che l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a tal fine autorizzato, in quanto, nel procedimento di opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale che le parti hanno assunto nella fase monitoria, nel senso che il creditore opposto mantiene la veste di attore ed debitore l'opponente quella di convenuto in senso sostanziale, e ciò anche in ordine ai poteri e, soprattutto, alle preclusioni processuali previsti dal codice di rito per ciascuna delle parti.
In altri termini, in forza di quanto emerge dall'opinione assolutamente maggioritaria espressa dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, è preclusa all'opponente l'immediata citazione del terzo congiuntamente all'opposto a pena di nullità della chiamata e di inammissibilità della richiesta, per intervenuta decadenza.
Per l'effetto, l'opponente è onerato di citare in giudizio la sola parte opposta e, nel proprio atto di citazione, a pena di decadenza, deve chiedere espressamente al giudice di essere autorizzato a pagina 7 di 12 chiamare in causa il terzo, esplicitandone le motivazioni, sia in fatto che in diritto, poste alla base di suddetta evocazione in giudizio.
Qualora ritenuta fondata tale richiesta, sarà eventualmente il giudice a disporre il differimento dell'udienza di modo che l'opponente possa procedere all'integrazione del contraddittorio nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, l'opponente ha citato Parte_1 direttamente in giudizio con il proprio atto introduttivo, oltre al creditore
[...]
9, anche i terzi Arch. , FI RL ed Controparte_1 Controparte_2
, senza chiedere autorizzazione in tal senso al giudice sicché, in via pregiudiziale, CP_3 deve essere dichiarata nulla, e quindi inammissibile, la chiamata in causa svolta dall'attore opponente nei confronti di tutti i terzi chiamati e, per l'effetto, l'attore opponente deve altresì essere dichiarato decaduto dalla medesima chiamata in causa dei terzi.
Priva di pregio è l'argomentazione dell'attore opponente secondo la quale, con la citazione in opposizione, questi avrebbe svolto una autonoma domanda riconvenzionale trasversale con conseguente necessità di soddisfare il cd. simultaneus processus, tale da giustificare la citazione diretta in giudizio del terzo, laddove dimentica che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti processuali sono solo ed esclusivamente il creditore (ricorrente in sede monitoria e opposto nel giudizio di opposizione) ed il debitore (l'attore opponente) e, quindi, il ed il sig. . Ed invero, la stessa Controparte_1 Parte_1 ordinanza della Suprema Corte richiamata dalla difesa dell'opponente (cfr. pag. 19 memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c.), si riferisce a fattispecie distinta, nella quale la domanda riconvenzionale viene svolta nei confronti di altri convenuti, già parti processuali ab origine, quali certamente non sono i terzi Arch. , FI RL e . Controparte_2 CP_3
Altrettanto pacifico deve ritenersi il principio in forza del quale la costituzione in giudizio dei terzi chiamati non sana il vizio de quo. Invero l'orientamento della Corte di legittimità, ormai consolidato, si basa sul principio, affermato sin dalla pronuncia della Cass., n. 4894/1997, secondo il quale, “la sanatoria per avvenuto raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme”: pertanto, in mancanza di autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo, si determina una decadenza rilevabile d'ufficio, non suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia sollevato eccezioni (principio ribadito anche da Cass., n. 23965/2023).
Conseguenza della nullità della citazione in giudizio dei terzi chiamati è che il thema decidendum del presente giudizio è circoscritto alle sole domande svolte nei confronti del
[...]
dovendosi ritenere inammissibili tutte le domande svolte da Controparte_1 [...]
nei confronti dell'Arch. , di FI RL e di Pt_1 Controparte_2
. CP_3
Passando quindi al merito, il giudizio di opposizione involge esclusivamente la domanda svolta da parte opponente di nullità della delibera assembleare del Controparte_1
pagina 8 di 12 del 16.02.2021 e “di ogni atto presupposto e conseguenziale”, tra i quali Parte_2
l'attore opponente indica il contratto di appalto del 20.07.2022 e l'incarico professionale conferito a , e la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_3
Si ritiene opportuno premettere che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è unanime nell'affermare che debbano qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume ndr.), le delibere con oggetto che non rientra tra le competenze dell'assemblea dei condomini, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini e le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; devono, invece, qualificarsi come annullabili le delibere affette da vizio relativo alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione (ex plurimis Cass., sez. un., n. 9839/2021).
Altrettanto pacifico è il principio secondo il quale l'autorità giudiziaria non ha alcun potere decisionale o alcun sindacato sulle delibere assembleari adottate con le maggioranze di legge, in quanto il giudice non ha il potere di valutare le stesse nel merito e, per l'effetto, non ha alcun potere sulla discrezionalità di cui dispone, in via esclusiva, l'assemblea dei condomini. Lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è mai finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma è strumento che consente di far stabilire al giudice se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Prima di entrare nel merito dei motivi di impugnazione, il giudice evidenzia che, come rilevato al opposto, il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione di una delibera CP_1 assembleare (quella del 16.02.2021) che è distinta da quella, successiva, del 20.11.2023, quest'ultima posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Invero il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della prova documentale dell'approvazione all'unanimità dei presenti in assemblea (del 20.11.2023 ndr.) dei piani di riparto dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico in corso nel DO, in specie del I° e II° SAL dei lavori di miglioramento sismico e del I° SAL dei lavori di miglioramento energetico (cfr. docc. 1 e da 2 a 7 del fascicolo monitorio).
Tale delibera non è stata oggetto di impugnazione, sicché, di per sé, il riparto delle spese ivi adottato non potrebbe essere più impugnato per intervenuta decadenza ex art. 1337 c.c., con l'effetto che la domanda attorea dovrebbe essere dichiarata inammissibile in quanto avente ad oggetto, appunto, una delibera assembleare diversa da quella che ha costituito in capo al il diritto di credito azionato in via monitoria. Controparte_1
Sennonché la domanda attorea è comunque infondata, nel merito.
pagina 9 di 12 L'attore eccepisce – a monte – la nullità della delibera del 16.02.2021 e, per l'effetto, – a valle – dell'approvazione in sede all'assemblea dell'anno 2023 del riparto delle spese scaturite dalla delibera assembleare del 2021: ma, anche concedendo l'ammissibilità di tale domanda in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nessuno dei motivi addotti dall'attore inerisce profili di nullità della delibera assembleare de qua, laddove è icto oculi evidente che nessuno verta su un'asserita contrarietà a norme imperative o su comportamenti in frode alla legge, come si legge invece dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio.
Certamente non la asserita mancanza dei requisiti professionali in capo all'amministratore, che nulla inerisce laddove la delibera viene approvata dall'assemblea dei condomini e non dall'amministratore e può validamente costituirsi anche in assenza dell'amministratore di condominio.
Altrettanto pacifico è che non possa costituire motivo di nullità della deliberazione assembleare l'asserita assenza della certificazione SOA in capo alla società in favore della quale è stato deliberato il conferimento dell'appalto dei lavori de quibus. Eccezione, peraltro, del tutto inconferente con l'oggetto del presente giudizio.
La doglianza sull'omessa presa in considerazione in sede assembleare della richiesta formulata dal sig. in seno all'assemblea oggetto di impugnazione affinché altri condomini si Pt_1 accollassero la quota di spesa di sua competenza, è destituita di fondamento (laddove, comunque, la stessa non assurge a motivo di nullità di una delibera assembleare), poiché non esiste alcuna norma che imponga ai condomini tale obbligo. Ad abundantiam, si rileva che la stessa risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 11 atto di citazione) indichi la mera facoltà per i condomini che intendano procedere con i lavori di accollarsi la quota dei condomini dissenzienti: all'evidenza la ratio è quella di consentire ai condomini favorevoli alla spesa straordinaria il raggiungimento del quorum necessario per la relativa delibera.
L'eccezione sulla mancata costituzione del fondo speciale è stata invece disattesa, laddove in atti v'è prova documentale (cfr. docc.
8-9 allegati alla comparsa del Controparte_1
) dell'avvenuta costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135, primo comma
[...]
n. 4 c.c. per le opere di manutenzione straordinaria e innovazioni. Si consideri, inoltre, che sul punto già si è pronunciato il Giudice di Pace di Lecco con la sentenza n. 229/2024 del 23.08.2024 (cfr. doc. 2 bis allegato alla medesima comparsa), con conseguente inammissibilità quantomeno di tale doglianza – comunque infondata per il motivo ut supra argomentato – per litispendenza.
I motivi di cui al punto 5 sono del tutto inconferenti, anche in considerazione della circostanza che l'attore neppure argomenta sotto quale profilo gli stessi potrebbero inficiare di nullità la delibera assembleare del 16.02.2021. Si rileva inoltre che, in forma del tutto generica, l'opponente scrive di intervenute “violazioni di natura tributaria”, sennonché nel paragrafo non v'è alcun riferimento a norme di diritto tributario.
Per le ragioni ut supra argomentate, la domanda di nullità della delibera condominiale del 16.02.2021 deve essere integralmente rigettata.
pagina 10 di 12 Per l'effetto, deve intendersi rigettata anche la domanda di nullità (derivata ndr.) di “ogni altro presupposto e o consequenziale dell'amministratore e dell'assemblea dei condomini”, e ciò a prescindere dalla evidenziata genericità della domanda attorea tale da determinarne comunque sul punto l'inaccoglibilità
Del pari inaccoglibile è la domanda di nullità – anch'essa derivata, laddove l'attore ne chiede la declaratoria in forza dell'argomentata nullità della delibera del 16.02.2021 a monte – dei contratti stipulati dal con le imprese FI RL e . Ad CP_1 CP_3 abundantiam si evidenzia che, in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui fosse stata accertata la nullità della delibera condominiale, questa non avrebbe comunque potuto inficiare i contratti stipulati con i terzi in buona fede – quest'ultima non contestata dallo stesso opponente – e pregiudicarne i relativi diritti.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni ulteriore domanda – ivi compresa la domanda di garanzia proposta in via subordinata dall'Arch. nei confronti della propria compagnia di assicurazione Controparte_2 previa autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4 quest'ultima – deve intendersi disattesa e assorbita con il rigetto dell'opposizione.
Non si ritiene invece accoglibile la domanda di condanna dell'attore soccombente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. svolta dall'Arch. , in quanto formulata senza Controparte_2 adeguato supporto probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, quindi poste a carico della parte opponente ed in favore di ogni altra parte costituita, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite (importo liquidato in decreto) e in applicazione dei paramenti medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per le fasi di trattazione (in considerazione dell'assenza di effettiva attività istruttoria e dello svolgimento di una sola udienza) e decisionale (di fatto svoltasi senza il deposito di comparse conclusionali e di replica).
Non viene liquidata la fase istruttoria in favore delle parti FI S.R.L. e
[...]
, non avendo le stesse depositato le memorie integrative ed essendosi Controparte_3
costituita in giudizio successivamente alla celebrazione Controparte_3 della prima (e unica) udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
170/2024 del 01/03/2024 emesso dal Tribunale di Lecco che, per l'effetto, conferma integralmente e dichiara definitivamente esecutivo nei suoi confronti;
2) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
pagina 11 di 12 ; Controparte_1
3) Dichiara inammissibile ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, FI S.R.L. e;
Controparte_2 Controparte_3
4) Condanna a rifondere in favore del Parte_1 Controparte_1
9 e di le spese di lite per il presente giudizio di
[...] Controparte_2 opposizione, che liquida, per ciascuna delle parti, in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna a rifondere in favore di FI S.R.L. e di Parte_1 [...]
le spese di lite per il presente giudizio di opposizione, che liquida, Controparte_3 per ciascuna delle parti, in € 6.307,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 19 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 850/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_1 C.F._1
IN e dell'avv. LUCA PAOLINI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR AD AV e dell'avv. ARLUISA TANCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLOTTA Controparte_2 C.F._2
SE
FI S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDO CAMPO P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
NA IA
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, Parte_1 difesa, domanda ed istanza, anche in via riconvenzionale:
1.dichiarare la nullità, perché in frode alla legge e/o per contrarietà a norme imperative e/o per violazione dell'art. 1135 n° 4 Cod. Civ., della delibera assunta in data 16.2.2021 dall'assemblea dei condomini del e di ogni altro presupposto e/o Parte_2 consequenziale atto dell'amministratore e dell'assemblea dei condomini, nonché per l'effetto del contratto di appalto stipulato in data 20.7.2022 dal predetto DO in qualità di committente con la Riqualifica s.r.l. in qualità di appaltatrice e ogni incarico professionale dallo stesso DO affidato alla in relazione alla progettazione, direzione lavori e ogni CP_3 altra attività relativa intervento edilizio oggetto delle predette delibere e dell'appalto in parola;
2.in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché illegittimo e infondato sia in fatto che in diritto;
3.dichiarare l'Arch. responsabile di gravi violazione dei propri obblighi Controparte_2 professionali e di amministratore nei confronti del e dei condomini e, per l'effetto, CP_1 dichiarare il medesimo tenuto e condannarlo a manlevare il e l'attore e opponente da CP_1 qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dai fatti per cui è causa dovesse derivare, inclusa l'eventuale, pur non creduta, conferma del Decreto Ingiuntivo opposto e/o condanna dell'opponente al pagamento di somme relative alle medesime causali e l'eventuale condanna alle restituzioni connesse alla declaratoria di nullità del contratto di appalto affidato a Riqualifica s.r.l. e degli incarichi professionali affidati ad CP_3
4.Vinte le spese e i compensi di lite.”
Per il “Voglia Ill.mo Tribunale adito, reietta e Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, per tutti i motivi esposti in atto e da intendersi integralmente ritrascritti, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- dichiarare inammissibile la chiamata diretta in causa da parte del Dott. Parte_1 dell'Arch. nonché delle società Riqualifica S.r.l. ed dichiarare la Controparte_2 CP_3 litispendenza della presente azione con conseguente cancellazione della causa dal ruolo;
- dichiarare l'inammissibilità della domanda di nullità della delibera del 16/02/2021, poiché non posta a fondamento del procedimento monitorio qui impugnato;
- dichiarare inammissibile la domanda di annullamento della delibera del 16/02/2021 e di ogni altra delibera citata da controparte, ivi compresa quella del 20/11/2023, per intervenuto decorso del termine decadenziale ex art. 1137 c.c.;
- dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità della domanda di annullamento “di ogni atto presupposto e/o consequenziale” in quanto assolutamente generica;
NEL MERITO, in via principale: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi indicati da intendersi integralmente ritrascritti.
IN VIA DI RECONVENTIO RECONVENTIONIS: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie condannare il dottor a corrispondere €. Parte_1
125.309,47, ovvero quella maggior o minor somma dovesse essere accertata nel corso del giudizio, quale ingiustificato arricchimento per i lavori di miglioramento energetico e sismico di cui ha beneficiato sia come proprietario esclusivo della sua unità immobiliare, sia come comproprietario delle parti comuni ivi compresa l'unità immobiliare originariamente destinata a portineria.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze.
pagina 2 di 12 IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di Riqualifica srl sul capitolo 1, del legale rappresentante di sui capitoli 2-3), nonché prova CP_3 per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che gli unici oneri finanziari da Lei sopportati in relazione all'appalto sottoscritto con il DO , sono quantificati in €. 27.273,18? Controparte_1
2) Vero che Lei è stato designato dal DO P.zza Cappuccini 9, per asseverare la congruità dei prezzi esposti dalla società Riqualifica srl?
3) Vero che ha eseguito l'incombente?
4) Vero che Lei è stato designato dal DO P.zza Cappuccini per apporre visto di conformità sulle pratiche inerenti il DO medesimo?
5) Vero che Lei in particolare ha apposto il visto di conformità sul possesso in capo a Riqualifica dei requisiti previsti dalla normativa in materia di c.d. Superbonus 110%?
6) Vero che ha eseguito l'incombente?
Si indica a testi: Dottor con studio in Sondrio Via Parravicini n.4 sui capitoli Testimone_1
4) 5) 6).”
Per : “Voglia Ill.mo Tribunale adito, reietta e disattesa ogni contraria Controparte_2 istanza, per tutti i motivi esposti in atto e da intendersi integralmente ritrascritti, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità della chiamata in giudizio dell'Arch. da parte del Dottor con conseguente decadenza Controparte_2 Pt_1 dell'opponente dalla chiamata medesima;
IN VIA PREGIUDIZIALE GRADATA: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di inammissibilità e/o nullità svolta, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'Arch. essendo il medesimo estraneo al deliberato Controparte_2 condominiale oltreché per l'asserita necessarietà della certificazione SOA in capo a Riqualifica S.r.l.;
IN VIA PREGIUDIZIALE ULTERIORMENTE GRADATA: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire in capo al Dottor a chiedere la condanna Pt_1 dell'Arch. a manlevare il CP_2 CP_1
IN VIA PRELIMINARE: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra svolte, in via preliminare, dichiarare comunque inammissibile la domanda di manleva dell'arch. nei confronti del per carenza di titolarità attiva in capo al dott. . CP_2 CP_1 Pt_1
Ai sensi dell'art. 106 c.p.c. autorizzarsi la chiamata in garanzia e manleva della società
[...]
.IVA pec: ), in Controparte_4 C.F._3 P.IVA_4 Email_1
pagina 3 di 12 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi 86, differendosi per l'effetto la prima udienza ex art. 269 c.p.c. ad altra udienza per consentirne l'evocazione in giudizio nel rispetto dei termini di legge del chiamato.
NEL MERITO: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e diritto.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale della domanda svolta dall'opponente, dichiarare il terzo società Controparte_4
(C.F./P.IVA ; pec: ), in persona
[...] P.IVA_4 Email_1 del suo legale rappresentante protempore, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi 86, a tenere indenne l'Arch. della somma che dovesse essere tenuto a corrispondere al Dott. CP_2 Pt_1
e/o al DO e, per l'effetto, condannare il terzo società Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante protempore, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi 86, a corrispondere al Dott. e/o al DO la somma che verrà liquidata in favore Pt_1 del medesimo dal Giudicante.
IN OGNI CASO: Con condanna ex art. 96 cpc in capo al Dott. al risarcimento dei danni Pt_1 cagionati all'arch. e da determinarsi in via equitativa e comunque entro il limite Controparte_2 di valore della presente causa.
Con vittoria di spese e competenze”
Per FI S.R.L.: “Tutto quanto sopra premesso e considerato, si costituisce in giudizio Riqualifica S.r.l., ut supra individuata e difesa, per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia codesto On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare, poiché infondate in fatto ed in diritto, le domande poste da parte attrice con atto di citazione.
Con vittoria di spese e compensi, come per legge”
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, revocata la Controparte_3 dichiarazione di contumacia di Controparte_5
NEL MERITO in via preliminare:
1) Accertata la mancata richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa come previsto dal combinato disposto ex art. 645 e art. 296 c.p.c. da parte dell'opponente dr. , Parte_1 dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa di per tutti i motivi in Controparte_5 premesse indicati e, per l'effetto, espungere dal presente giudizio ogni riferimento e domanda nei confronti di Controparte_5 in via principale:
2) nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto richiesto al punto 1., dichiarare, comunque, infondate e inammissibili tutte le domande proposte nei confronti di
[...] per infondatezza in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti. CP_5
pagina 4 di 12 Spese di lite integralmente rifuse.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 170/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Lecco in data 01.03.2024 (RG 190/2024), con cui, in accoglimento del ricorso monitorio, veniva ingiunto il pagamento, in favore del Controparte_1
9, dell'importo di € 81.573,34, oltre interessi come da domanda e spese di lite, nella misura ivi
[...] liquidata.
Con la svolta opposizione, parte attrice opponente ha citato in giudizio il ricorrente in sede monitoria, nonché l'Arch. , Controparte_1 Controparte_2
FI RL ed , questi ultimi tutti convenuti nell'odierno giudizio, ma terzi CP_3 rispetto alla fase monitoria, al fine di ottenere i) la declaratoria di nullità della delibera assunta in data 16.02.2021 dall'assemblea del di ogni altro atto Controparte_1 presupposto e/o consequenziale atto dell'amministratore condominiale e dell'assemblea dei condomini, del contratto di appalto stipulato in data 20.07.2022 dal con la CP_1 società FI RL e dell'incarico professionale affidato dal medesimo CP_1 alla società ; ii) la revoca del decreto ingiuntivo opposto e iii) l'accertamento della CP_3 responsabilità dell'amministratore condominiale, Arch. , per violazione Controparte_2 degli obblighi professionali e di amministrazione, con condanna a manlevare il e CP_1
l'opponente da ogni “conseguenza pregiudizievole che dai fatti per cui è causa dovesse derivare”.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il il quale Controparte_1 ha chiesto, in via pregiudiziale, i) la pronuncia di litispendenza dell'azione con altra causa pendente dinanzi al Giudice di Pace di Lecco, all'esito della quale è stata pronunciata la sentenza n.229/2024 (RG 1096/2023), ii) la declaratoria di inammissibilità delle domande attoree di nullità e annullamento della delibera assembleare del 16.02.2021 e/o di ogni successiva delibera, la prima in quanto non oggetto del procedimento monitorio e del decreto ingiuntivo impugnato e la seconda in quanto l'attore sarebbe decaduto dall'azione ai sensi dell'art. 1137 c.c., e, infine iii) la declaratoria di inammissibilità delle domande di nullità / annullamento di ogni altro atto consequenziale alla delibera del 16.02.2021. in quanto domanda generica.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché, in via riconvenzionale (reconventio reconventionis), in ipotesi di accoglimento delle domande dell'opponente, ha formulato domanda di condanna di quest'ultimo al pagamento dell'importo di Euro 125.309,47, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento.
Si è costituito tempestivamente in giudizio anche l'Arch. , il quale ha Controparte_2 chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità e/o nullità della sua chiamata in giudizio, e, in subordine, del suo difetto di legittimazione passiva, o, in via di ulteriore subordine, la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo al sig. con Parte_1 rifermento alla domanda di manleva dell'amministratore in favore del . CP_1
pagina 5 di 12 Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree, con richiesta, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'opponente, di condanna della terza chiamata
– della quale ha chiesto autorizzazione alla Controparte_6 chiamata in giudizio – a tenerlo indenne da quanto dovesse essere condannato a corrispondere in favore del CONDOMINIO o del sig. . Pt_1
Si è infine costituita nei termini di rito FI RL, la quale ha chiesto il rigetto delle domande tutte svolte dall'attore.
Con decreto del 06.09.2024 in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. il giudice ha dichiarato la contumacia di;
ha inoltre evidenziato l'eccezione pregiudiziale CP_3 sollevata dalla difesa dell'Arch. di inammissibilità della chiamata Controparte_2 diretta nei suoi confronti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ed ha rilevato d'ufficio che la medesima questione di diritto si pone anche con riferimento alle chiamate in causa di FI RL e , sollecitando il contraddittorio delle parti sul punto nelle CP_3 memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza del 10.12.2024 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi insistendo, rispettivamente, per la non concessione l'opponente e per la concessione il CONDOMINIO opposto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Le difese dell'Arch. e del hanno chiesto altresì la CP_2 CP_1 pronuncia di sentenza non definitiva sulle rispettive domande pregiudiziali.
Si è successivamente costituita , la cui costituzione è tardiva, ma pienamente CP_3 legittima e il suo contenuto non contrasta con le norme del codice di rito, laddove il contumace si è limitato contestare i fatti e le argomentazioni dell'attore opponente.
Il Giudice, con ordinanza del 14.02.2025, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 170/2024 del 01.03.2024, e, ritenute le istanze istruttorie orali formulate irrilevanti e superflue ai fini del decidere e rilevato che ogni questione potesse essere decisa unitamente al merito, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Preliminarmente, si dà atto che il materiale probatorio depositato dalle parti è idoneo e sufficiente a fondare il convincimento del giudice e, quindi, una decisione motivata sulle domande tutte formulate. Per l'effetto, in sede decisionale, si dichiarano inammissibili le istanze istruttorie orali articolate dal convenuto opposto, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, CP_1 per le medesime ragioni indicate nell'ordinanza assunta in data 14.02.2025.
Si osserva, inoltre, che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del pagina 6 di 12 giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass., n. 363/2019).
Anche questo Tribunale condivide infatti, il principio che la controversia debba essere definita sulla base delle considerazioni che, per esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento. Con l'effetto di ritenere implicitamente disattesi gli altri argomenti ed elementi che sono logicamente incompatibili con la decisione adottata, anche ove non espressamente disattesi.
Giova, inoltre, premettere il principio di diritto in forza del quale nel giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una formale inversione della posizione processuale delle parti, dove l'opponente, sebbene onerato di introdurre il procedimento mediante atto di citazione, assume in realtà la qualifica di convenuto in senso sostanziale, rivestendo invece la parte opposta il ruolo di attore in senso sostanziale.
Una delle conseguenze di natura processuale più rilevante e che deriva direttamente da suddetta inversione dei ruoli è quindi il contenuto che l'atto di opposizione dovrà assumere, in quanto nella sostanza trattasi di una comparsa di costituzione e risposta: tra queste, nel caso di specie, la chiamata in causa del terzo, avanzata dall'opponente in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La Corte di Cassazione, oltre che la giurisprudenza di merito, secondo la propria costante e assolutamente maggioritaria interpretazione (ex plurimis, Cass., nn. 41383/2021, 16336/2020, 22113/2015), ha dichiarato che l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a tal fine autorizzato, in quanto, nel procedimento di opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale che le parti hanno assunto nella fase monitoria, nel senso che il creditore opposto mantiene la veste di attore ed debitore l'opponente quella di convenuto in senso sostanziale, e ciò anche in ordine ai poteri e, soprattutto, alle preclusioni processuali previsti dal codice di rito per ciascuna delle parti.
In altri termini, in forza di quanto emerge dall'opinione assolutamente maggioritaria espressa dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, è preclusa all'opponente l'immediata citazione del terzo congiuntamente all'opposto a pena di nullità della chiamata e di inammissibilità della richiesta, per intervenuta decadenza.
Per l'effetto, l'opponente è onerato di citare in giudizio la sola parte opposta e, nel proprio atto di citazione, a pena di decadenza, deve chiedere espressamente al giudice di essere autorizzato a pagina 7 di 12 chiamare in causa il terzo, esplicitandone le motivazioni, sia in fatto che in diritto, poste alla base di suddetta evocazione in giudizio.
Qualora ritenuta fondata tale richiesta, sarà eventualmente il giudice a disporre il differimento dell'udienza di modo che l'opponente possa procedere all'integrazione del contraddittorio nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, l'opponente ha citato Parte_1 direttamente in giudizio con il proprio atto introduttivo, oltre al creditore
[...]
9, anche i terzi Arch. , FI RL ed Controparte_1 Controparte_2
, senza chiedere autorizzazione in tal senso al giudice sicché, in via pregiudiziale, CP_3 deve essere dichiarata nulla, e quindi inammissibile, la chiamata in causa svolta dall'attore opponente nei confronti di tutti i terzi chiamati e, per l'effetto, l'attore opponente deve altresì essere dichiarato decaduto dalla medesima chiamata in causa dei terzi.
Priva di pregio è l'argomentazione dell'attore opponente secondo la quale, con la citazione in opposizione, questi avrebbe svolto una autonoma domanda riconvenzionale trasversale con conseguente necessità di soddisfare il cd. simultaneus processus, tale da giustificare la citazione diretta in giudizio del terzo, laddove dimentica che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti processuali sono solo ed esclusivamente il creditore (ricorrente in sede monitoria e opposto nel giudizio di opposizione) ed il debitore (l'attore opponente) e, quindi, il ed il sig. . Ed invero, la stessa Controparte_1 Parte_1 ordinanza della Suprema Corte richiamata dalla difesa dell'opponente (cfr. pag. 19 memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c.), si riferisce a fattispecie distinta, nella quale la domanda riconvenzionale viene svolta nei confronti di altri convenuti, già parti processuali ab origine, quali certamente non sono i terzi Arch. , FI RL e . Controparte_2 CP_3
Altrettanto pacifico deve ritenersi il principio in forza del quale la costituzione in giudizio dei terzi chiamati non sana il vizio de quo. Invero l'orientamento della Corte di legittimità, ormai consolidato, si basa sul principio, affermato sin dalla pronuncia della Cass., n. 4894/1997, secondo il quale, “la sanatoria per avvenuto raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme”: pertanto, in mancanza di autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo, si determina una decadenza rilevabile d'ufficio, non suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia sollevato eccezioni (principio ribadito anche da Cass., n. 23965/2023).
Conseguenza della nullità della citazione in giudizio dei terzi chiamati è che il thema decidendum del presente giudizio è circoscritto alle sole domande svolte nei confronti del
[...]
dovendosi ritenere inammissibili tutte le domande svolte da Controparte_1 [...]
nei confronti dell'Arch. , di FI RL e di Pt_1 Controparte_2
. CP_3
Passando quindi al merito, il giudizio di opposizione involge esclusivamente la domanda svolta da parte opponente di nullità della delibera assembleare del Controparte_1
pagina 8 di 12 del 16.02.2021 e “di ogni atto presupposto e conseguenziale”, tra i quali Parte_2
l'attore opponente indica il contratto di appalto del 20.07.2022 e l'incarico professionale conferito a , e la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_3
Si ritiene opportuno premettere che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è unanime nell'affermare che debbano qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume ndr.), le delibere con oggetto che non rientra tra le competenze dell'assemblea dei condomini, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini e le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; devono, invece, qualificarsi come annullabili le delibere affette da vizio relativo alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione (ex plurimis Cass., sez. un., n. 9839/2021).
Altrettanto pacifico è il principio secondo il quale l'autorità giudiziaria non ha alcun potere decisionale o alcun sindacato sulle delibere assembleari adottate con le maggioranze di legge, in quanto il giudice non ha il potere di valutare le stesse nel merito e, per l'effetto, non ha alcun potere sulla discrezionalità di cui dispone, in via esclusiva, l'assemblea dei condomini. Lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è mai finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma è strumento che consente di far stabilire al giudice se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Prima di entrare nel merito dei motivi di impugnazione, il giudice evidenzia che, come rilevato al opposto, il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione di una delibera CP_1 assembleare (quella del 16.02.2021) che è distinta da quella, successiva, del 20.11.2023, quest'ultima posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Invero il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della prova documentale dell'approvazione all'unanimità dei presenti in assemblea (del 20.11.2023 ndr.) dei piani di riparto dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico in corso nel DO, in specie del I° e II° SAL dei lavori di miglioramento sismico e del I° SAL dei lavori di miglioramento energetico (cfr. docc. 1 e da 2 a 7 del fascicolo monitorio).
Tale delibera non è stata oggetto di impugnazione, sicché, di per sé, il riparto delle spese ivi adottato non potrebbe essere più impugnato per intervenuta decadenza ex art. 1337 c.c., con l'effetto che la domanda attorea dovrebbe essere dichiarata inammissibile in quanto avente ad oggetto, appunto, una delibera assembleare diversa da quella che ha costituito in capo al il diritto di credito azionato in via monitoria. Controparte_1
Sennonché la domanda attorea è comunque infondata, nel merito.
pagina 9 di 12 L'attore eccepisce – a monte – la nullità della delibera del 16.02.2021 e, per l'effetto, – a valle – dell'approvazione in sede all'assemblea dell'anno 2023 del riparto delle spese scaturite dalla delibera assembleare del 2021: ma, anche concedendo l'ammissibilità di tale domanda in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nessuno dei motivi addotti dall'attore inerisce profili di nullità della delibera assembleare de qua, laddove è icto oculi evidente che nessuno verta su un'asserita contrarietà a norme imperative o su comportamenti in frode alla legge, come si legge invece dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio.
Certamente non la asserita mancanza dei requisiti professionali in capo all'amministratore, che nulla inerisce laddove la delibera viene approvata dall'assemblea dei condomini e non dall'amministratore e può validamente costituirsi anche in assenza dell'amministratore di condominio.
Altrettanto pacifico è che non possa costituire motivo di nullità della deliberazione assembleare l'asserita assenza della certificazione SOA in capo alla società in favore della quale è stato deliberato il conferimento dell'appalto dei lavori de quibus. Eccezione, peraltro, del tutto inconferente con l'oggetto del presente giudizio.
La doglianza sull'omessa presa in considerazione in sede assembleare della richiesta formulata dal sig. in seno all'assemblea oggetto di impugnazione affinché altri condomini si Pt_1 accollassero la quota di spesa di sua competenza, è destituita di fondamento (laddove, comunque, la stessa non assurge a motivo di nullità di una delibera assembleare), poiché non esiste alcuna norma che imponga ai condomini tale obbligo. Ad abundantiam, si rileva che la stessa risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 11 atto di citazione) indichi la mera facoltà per i condomini che intendano procedere con i lavori di accollarsi la quota dei condomini dissenzienti: all'evidenza la ratio è quella di consentire ai condomini favorevoli alla spesa straordinaria il raggiungimento del quorum necessario per la relativa delibera.
L'eccezione sulla mancata costituzione del fondo speciale è stata invece disattesa, laddove in atti v'è prova documentale (cfr. docc.
8-9 allegati alla comparsa del Controparte_1
) dell'avvenuta costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135, primo comma
[...]
n. 4 c.c. per le opere di manutenzione straordinaria e innovazioni. Si consideri, inoltre, che sul punto già si è pronunciato il Giudice di Pace di Lecco con la sentenza n. 229/2024 del 23.08.2024 (cfr. doc. 2 bis allegato alla medesima comparsa), con conseguente inammissibilità quantomeno di tale doglianza – comunque infondata per il motivo ut supra argomentato – per litispendenza.
I motivi di cui al punto 5 sono del tutto inconferenti, anche in considerazione della circostanza che l'attore neppure argomenta sotto quale profilo gli stessi potrebbero inficiare di nullità la delibera assembleare del 16.02.2021. Si rileva inoltre che, in forma del tutto generica, l'opponente scrive di intervenute “violazioni di natura tributaria”, sennonché nel paragrafo non v'è alcun riferimento a norme di diritto tributario.
Per le ragioni ut supra argomentate, la domanda di nullità della delibera condominiale del 16.02.2021 deve essere integralmente rigettata.
pagina 10 di 12 Per l'effetto, deve intendersi rigettata anche la domanda di nullità (derivata ndr.) di “ogni altro presupposto e o consequenziale dell'amministratore e dell'assemblea dei condomini”, e ciò a prescindere dalla evidenziata genericità della domanda attorea tale da determinarne comunque sul punto l'inaccoglibilità
Del pari inaccoglibile è la domanda di nullità – anch'essa derivata, laddove l'attore ne chiede la declaratoria in forza dell'argomentata nullità della delibera del 16.02.2021 a monte – dei contratti stipulati dal con le imprese FI RL e . Ad CP_1 CP_3 abundantiam si evidenzia che, in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui fosse stata accertata la nullità della delibera condominiale, questa non avrebbe comunque potuto inficiare i contratti stipulati con i terzi in buona fede – quest'ultima non contestata dallo stesso opponente – e pregiudicarne i relativi diritti.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni ulteriore domanda – ivi compresa la domanda di garanzia proposta in via subordinata dall'Arch. nei confronti della propria compagnia di assicurazione Controparte_2 previa autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4 quest'ultima – deve intendersi disattesa e assorbita con il rigetto dell'opposizione.
Non si ritiene invece accoglibile la domanda di condanna dell'attore soccombente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. svolta dall'Arch. , in quanto formulata senza Controparte_2 adeguato supporto probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, quindi poste a carico della parte opponente ed in favore di ogni altra parte costituita, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite (importo liquidato in decreto) e in applicazione dei paramenti medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per le fasi di trattazione (in considerazione dell'assenza di effettiva attività istruttoria e dello svolgimento di una sola udienza) e decisionale (di fatto svoltasi senza il deposito di comparse conclusionali e di replica).
Non viene liquidata la fase istruttoria in favore delle parti FI S.R.L. e
[...]
, non avendo le stesse depositato le memorie integrative ed essendosi Controparte_3
costituita in giudizio successivamente alla celebrazione Controparte_3 della prima (e unica) udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
170/2024 del 01/03/2024 emesso dal Tribunale di Lecco che, per l'effetto, conferma integralmente e dichiara definitivamente esecutivo nei suoi confronti;
2) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
pagina 11 di 12 ; Controparte_1
3) Dichiara inammissibile ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, FI S.R.L. e;
Controparte_2 Controparte_3
4) Condanna a rifondere in favore del Parte_1 Controparte_1
9 e di le spese di lite per il presente giudizio di
[...] Controparte_2 opposizione, che liquida, per ciascuna delle parti, in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna a rifondere in favore di FI S.R.L. e di Parte_1 [...]
le spese di lite per il presente giudizio di opposizione, che liquida, Controparte_3 per ciascuna delle parti, in € 6.307,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 19 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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