TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/07/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1012/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEPORE Parte_1 C.F._1
MARIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LEPORE MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2
FALCO ROSALIA elettivamente domiciliato in VIA TURATI, 30 57025 PIOMBINO presso il difensore avv. DI FALCO ROSALIA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale, in cui il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie per le condotte violente avute dalla stessa nei di lui confronti e per i ripetuti tradimenti commessi dalla donna in suo danno. La resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, ma ha chiesto il rigetto della richiesta di addebito e, quale forma di mantenimento, l'assegnazione della casa coniugale o, in subordine, un contributo di € 400,00 al mese.
pagina 1 di 3 2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, le parti non vivono più insieme da circa due anni, la resistente occupa ancora la casa coniugale, ma il ricorrente vive altrove e conduce una vita autonoma dalla moglie.
3. Venendo a trattare della domanda di addebito della separazione va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. n. 2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). Inoltre, il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo e non reversibile, può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, specialmente se investa la sfera psichica della persona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa, un elemento di così grave alterazione dell'equilibrio coniugale, da determinare di per sé stesso un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza;
la sola patologia psichiatrica di cui sia affetto uno dei coniugi, laddove non comporti una effettiva incapacità di intendere e di volere, non esime il giudice, ai fini della chiesta pronuncia sull'addebito della separazione personale tra i coniugi, dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali in rapporto alla eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ed alla loro efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale ( cfr. Cass. Ordinanza n. 10711 del 20/04/2023).
Tanto premesso, deve darsi atto del fatto che la resistente, secondo le certificazioni mediche in atti, una del 2021 e una del 2024, è affetta Disturbo di personalità di cluster B (borderline) con spiccati tratti di impulsività, nonché vive una condizione di forte destabilizzazione sul piano psichico che compromette la sua capacità di giudizio. Tuttavia, deve escludersi che da tali certificati possa trarsi la conclusione che la resistente sia del tutto incapace di intendere e volere;
ed infatti, tale condizione psichica della donna non è attestata dallo psichiatra di riferimento e la resistente si è anche costituita in giudizio, facendo valere le sue ragioni nel processo. In particolare, in base alla documentazione prodotta dalle parti e alla deposizione della teste, vicina di casa dei coniugi, è emerso quanto segue: la resistente, durante la Tes_1 convivenza, aveva un atteggiamento violento e aggressivo, tanto che il ricorrente ha prodotto il certificato rilasciatogli dal PS a luglio del 2023, dopo che lo stesso aveva subito dalla donna delle percosse alla testa ed essere stato rinvenuto in strada svenuto ( cfr. certificato PS e querela); la coppia coniugale litigava anche di notte, disturbando il vicinato per le urla che si sentivano dalla abitazione;
la resistente spesso era in evidente stato di ubriachezza, tanto da essere aggressiva e molesta, oltre che verso il marito, verso i vicini, che più volte dovettero chiedere intervento infine, la resistente, anche prima della fine della convivenza, era Pt_2
pagina 2 di 3 solita ricevere in orario notturno uomini in casa, in chiara violazione del dovere di fedeltà coniugale. Deve ritenersi, dunque, che le plurime condotte tenute dalla resistente e neppure puntualmente contestate dalla stessa, siano state la causa della crisi del rapporto di coniugio e la causa dell'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale. In ragione di ciò, la domanda di addebito va accolta. Da tale conclusione deriva il rigetto delle domande della resistente in punto di mantenimento. Il ricorrente ha chiesto che dopo la pronuncia di separazione la causa sia rimessa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Tale richiesta può essere accolta e le spese saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi Parte_1
e , con addebito alla resistente;
[...] Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di PIOMBINO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in PIOMBINO il giorno 17/09/2018 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 42 parte 1 anno 17/09/2018; rigetta le domande della resistente;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
Livorno, 01/07/2025
Il Presidente
Dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1012/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEPORE Parte_1 C.F._1
MARIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LEPORE MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2
FALCO ROSALIA elettivamente domiciliato in VIA TURATI, 30 57025 PIOMBINO presso il difensore avv. DI FALCO ROSALIA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale, in cui il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie per le condotte violente avute dalla stessa nei di lui confronti e per i ripetuti tradimenti commessi dalla donna in suo danno. La resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, ma ha chiesto il rigetto della richiesta di addebito e, quale forma di mantenimento, l'assegnazione della casa coniugale o, in subordine, un contributo di € 400,00 al mese.
pagina 1 di 3 2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, le parti non vivono più insieme da circa due anni, la resistente occupa ancora la casa coniugale, ma il ricorrente vive altrove e conduce una vita autonoma dalla moglie.
3. Venendo a trattare della domanda di addebito della separazione va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. n. 2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). Inoltre, il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo e non reversibile, può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, specialmente se investa la sfera psichica della persona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa, un elemento di così grave alterazione dell'equilibrio coniugale, da determinare di per sé stesso un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza;
la sola patologia psichiatrica di cui sia affetto uno dei coniugi, laddove non comporti una effettiva incapacità di intendere e di volere, non esime il giudice, ai fini della chiesta pronuncia sull'addebito della separazione personale tra i coniugi, dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali in rapporto alla eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ed alla loro efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale ( cfr. Cass. Ordinanza n. 10711 del 20/04/2023).
Tanto premesso, deve darsi atto del fatto che la resistente, secondo le certificazioni mediche in atti, una del 2021 e una del 2024, è affetta Disturbo di personalità di cluster B (borderline) con spiccati tratti di impulsività, nonché vive una condizione di forte destabilizzazione sul piano psichico che compromette la sua capacità di giudizio. Tuttavia, deve escludersi che da tali certificati possa trarsi la conclusione che la resistente sia del tutto incapace di intendere e volere;
ed infatti, tale condizione psichica della donna non è attestata dallo psichiatra di riferimento e la resistente si è anche costituita in giudizio, facendo valere le sue ragioni nel processo. In particolare, in base alla documentazione prodotta dalle parti e alla deposizione della teste, vicina di casa dei coniugi, è emerso quanto segue: la resistente, durante la Tes_1 convivenza, aveva un atteggiamento violento e aggressivo, tanto che il ricorrente ha prodotto il certificato rilasciatogli dal PS a luglio del 2023, dopo che lo stesso aveva subito dalla donna delle percosse alla testa ed essere stato rinvenuto in strada svenuto ( cfr. certificato PS e querela); la coppia coniugale litigava anche di notte, disturbando il vicinato per le urla che si sentivano dalla abitazione;
la resistente spesso era in evidente stato di ubriachezza, tanto da essere aggressiva e molesta, oltre che verso il marito, verso i vicini, che più volte dovettero chiedere intervento infine, la resistente, anche prima della fine della convivenza, era Pt_2
pagina 2 di 3 solita ricevere in orario notturno uomini in casa, in chiara violazione del dovere di fedeltà coniugale. Deve ritenersi, dunque, che le plurime condotte tenute dalla resistente e neppure puntualmente contestate dalla stessa, siano state la causa della crisi del rapporto di coniugio e la causa dell'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale. In ragione di ciò, la domanda di addebito va accolta. Da tale conclusione deriva il rigetto delle domande della resistente in punto di mantenimento. Il ricorrente ha chiesto che dopo la pronuncia di separazione la causa sia rimessa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Tale richiesta può essere accolta e le spese saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi Parte_1
e , con addebito alla resistente;
[...] Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di PIOMBINO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in PIOMBINO il giorno 17/09/2018 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 42 parte 1 anno 17/09/2018; rigetta le domande della resistente;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
Livorno, 01/07/2025
Il Presidente
Dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3