Sentenza 12 gennaio 2001
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- 1. Adunanza Plenaria, differenze retributive pubblico impiego: interessi e rivalutazione al netto delle ritenuteRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 9 giugno 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO00366/ 0 1 LA CORTE SUPREMALI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giovanni PRESTIPINO R.G.N. 9302/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere- 9768/99 . Dott. Donato FIGURELLI Consigliere 12440/99 740 - Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Cron. Rel. Consigliere Rep.Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente Ud.25/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENT ENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. IC VI, elettivamente domiciliato in ROMA 600 per diritti L. 600 11. 1-2-GEN 2001- VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato CANCELLIERE MUGGIA ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta LE 1000 CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente
contro
IT LINEE AEREE ITALIANE SPA;
CG407397 - intimato sul 2° ricorso n° 09302/99 proposto da: IT LINEE AEREE ITALIANE SPA, in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2000 Rilasciate copia legale al Sig.Aligres domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo 4458 -per-diritti L. -1- IL CANC CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE studio dell'avvocato MARAZZA MAURIZIO, che lo Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATI rappresenta e difende, giusta delega in atti;
per diritti L. 6000 il 29 GEN 2001.. - ricorrente + IL CANCELLIERE
contro
IC VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato MUGGIA ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta CANCELLERIA delega in atti;
controricorrente cicerce incidentalet e sul 3° ricorso n° 12440/99 proposto da: IT LINEE AEREE ITALIANE SPA, in persona del CANCELLER A legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-.controue corrente & ricorrente incidentale * CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Rilasciata copia legale IC VI, elettivamente domiciliato in ROMA al Sig. MUGGA 146, presso lo studio dell'avvocato per diritti L. VIA GERMANICO || 13:2:04 IL CANCELLIERE che lo rappresenta e difende, giusta ROBERTO MUGGIA, delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente al ricorso incidentale UFFICIO PIE Rilasciata copia legale avverso la sentenza n. 8449/98 del Tribunale di ROMA, al sig. SH depositata il 11/05/98 R.G.N. 11762/96; 21.02.2001 per diritti udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE -2- udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato MARAZZA;
udito l'Avvocato MUGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso previa riunione dei fascicoli, rigetto del ricorso principale IC n. 9768, accoglimento del ricorso IT n. 9302, ed inammissibilità per il ricorso n. 12440. -3- Svolgimento del processo Il 19 marzo 1996 la s.p.a. LI ricorreva contro la sentenza del Pretore di Roma che, condividendo la tesi di LO IC, primo ufficiale con mansioni di copilota della società - secondo cui aveva diritto a svol- gere l'attività di pilota di linea sino al sessantacinquesimo anno d'età in base al d.P.R. 27 marzo '92, n. 279, avendone chiesto l'applicazione con telegramma del 6 luglio '93 - aveva ordinato la sua reintegrazione, annul- lando il licenziamento del 28 ottobre '92 con cui la Compagnia gli aveva comunicato, ex art. 914, cod.nav., che, compiendo il sessantesimo anno d'età il 15 luglio '93, il suo rapporto di lavoro sarebbe cessato, avendo maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia. Il Tribunale di Roma, reputata infondata la domanda del IC, rifor- mava, con la sentenza gravata, la decisione sul ritenuto licenziamento, ri- gettando quella dell'LI diretta ad ottenere la restituzione della somma corrisposta in esecuzione della sentenza di I grado, che aveva, oltre alla reintegrazione, condannato l'LI al pagamento delle retribuzioni matu- rate medio tempore. Il Tribunale, anzitutto, respingeva la tesi del IC secondo cui, in se- guito alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.P.R. 27 marzo '92, n. 279 al 2°comma dell'art. 9 del d.P.R. 18 novembre '88, n. 566, in materia di li- cenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai piloti sarebbe stato attribuito il diritto di proseguire l'attività di pilotaggio sino al sessantacinquesimo anno d'età, ostandovi l'art. 731, cod.nav. (come modificato dall'art. 3 della 1. 13 maggio '83, n. 213), che prescrive il possesso, da parte del personale di volo, di licenze, attestati e abilitazioni, secondo le disposizioni dei citati d.P.R., in conformità ("uniformandosi") ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla Convenzione sull'aviazione civile internazio- nale, stipulata a Chicago il 7 dicembre '44, approvata e resa esecutiva con d.lgs. 6 marzo '48, n. 616, ratificato con l. 17 aprile '56, n. 561. Il Giudice d'appello riteneva, altresì, in base all'allegato alla Convenzione secondo cui gli Stati aderenti "non devono permettere" che un pilota - abilitato, se ha compiuto il sessantesimo anno d'età, possa svolgere le funzioni di pilota responsabile della condotta e della sicurezza dell'aereo, intesa l'espressione come comando tassativo e non come semplice racco- mandazione che l'elevazione al sessantacinquesimo anno d'età dell'at- tività di pilota di linea e non di linea, introdotta dal d.P.R. n. 279/92, non attribuisse un diritto all'interessato, ma fosse permessa, solo se l'Azienda la consentiva, qualora il servizio, indipendentemente dalla natura interna- zionale o nazionale del volo, fosse assicurato da più di un pilota, purchè uno di età inferiore a sessanta anni;
il che, osservava il Tribunale, assorbi- va "le altre deduzioni del IC concernenti l'applicabilità delle di- sposizioni di cui agli artt. 6 1.n.54/82 e 6 1. n. 407/90 ed il preteso diritto alla prosecuzione del rapporto...". Inoltre il Tribunale sosteneva: - che la disciplina regolamentare citata doveva essere disapplicata, perché in contrasto con l'allegato 1 della Convenzione di Chicago, a prescindere da alcuni interventi del Consiglio di Stato: parere 27 ottobre '93 e annul- lamento, con la sentenza n. 577 del 1997, dell'art. 1 del d.P.R. n. 279; - che la questione, pur tardivamente sollevata dal IC, di un recesso datoriale sostenuto da giustificato motivo oggettivo, con la conseguenza di rendere necessaria la valutazione della possibilità di un diverso impie- go, era infondata, anche sotto il profilo dell'attribuzione dell'indennità di preavviso, configurandosi al riguardo un'impossibilità totale sopravvenuta della prestazione (artt. 1463 e 1464, cod.civ.). Infine, quanto all'appello dell'LI, la sentenza evidenziava che la pre- tesa d'ottenere in restituzione quanto corrisposto al IC non poteva essere accolta, non avendo la società dimostrato l'aliunde perceptum. Il IC, con atto del 10 maggio '99, depositato al n. 9768/99 del R.G., da definire principale in virtù della proritaria notifica, ha impugnato la sentenza, esponendo quattro motivi di impugnazione, variamente artico- lati, cui l'intimata LI ha contrapposto, oltre a contestarne il fonda- mento, un motivo di ricorso incidentale (RG. n. 12440/99) che si é ag- giunto ad altro, intrecciatosi l'11 maggio con quello principale, avverso il quale la difesa del IC replica con controricorso. Le parti, già convocate, limitatamente al ricorso LI n. 9302/99 e al connesso controricorso, per l'udienza di discussione del 4 luglio scorso, per la quale avevano depositato memorie, sono state chiamate, per la ri- unione dei tre giudizi, all'odierna udienza, in vista della quale la difesa del IC ha integrato la precedente memoria. Motivi della decisione I tre ricorsi, essendo proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti (art. 335, cod.proc.civ.). L'impugnazione del IC si dirige verso quella parte della sentenza che ha ritenuto legittima la comunicazione Altalia del recesso per la data del compimento del sessantesimo anno d'età. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.P.R. 18 novembre '88, n. 566, come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 27 marzo '92, n. 279, con riferimento agli artt. 731, modificato dall'art. 3 della 1. 13 maggio '83, n. 213 e 914, cod.nav., e la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 112 e 416, cod.proc.civ.; decisione ultra petita e motivazione carente e contraddittoria. La censura, assai articolata e complessa, nega, anzitutto, che il Tribunale (ex art.112 e 416, cod.proc.civ.) potesse porre a base della propria deci- sione, "dissentendo" dalla motivazione giuridica enunciata dall'appellante e "ragionando come potrebbe invece fare la Corte di Cassazione", un principio giuridico autonomo, sostanzialmente favorevole all'appellante. Osserva, inoltre, il ricorrente, premesso un richiamo "generale" al conte- 1 nuto delle licenze, abilitazioni e attestati che accompagnano l'attività di pilotaggio e non scadono con il compimento di determinate età, che non é condivisibile la prospettazione del Tribunale, secondo cui l' "estensione" dell'età prevista dal d.P.R. 279/92, peraltro già contenuta nel d.P.R. 566/ 88, sarebbe illegittima, perché in contrasto con la Convenzione interna- zionale per l'aviazione civile, adottata a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva in Italia con d.lgs 6 marzo 48, n. 616, in quanto la limitazione d'età riguarderebbe, in base a detta convenzione, i soli voli internazionali, essendo oltretutto la Convenzione citata, diversamente da quanto sostenu- to dal Tribunale, derogabile, in conformità al suo art. 38, posto che l'ob- bligo di uniformarvisi, espresso dall'art. 731, cod.nav., concerne, appunto, i voli internazionali. In questo quadro, se ben si comprende la censura e la sua rilevanza, nega che il d.P.R. 4 luglio '85, n. 461, di attuazione della 1. 13 maggio 1983, n. 213, integrativa dell'art: 687 del codice della navigazione, al fine di assi- - curare uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale dell'aviazione civile ("Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione...di Chicago> ...") -, si ponga in termini di raffronto con il d.P.R. n. 566/88, posto che il primo riguarda i criteri di emanazione delle disposizioni tecniche emanande dal Ministro dei Tra- sporti, mentre il secondo, pur contemplato dall'art. 3 del d.P.R. 461, che si riallaccia espressamente "all'emanando regolamento ex art. 3 legge 13 6 maggio 1983, n. 213" ha per oggetto, "nel rispetto dei principi di cui all'al- legato 1 della convenzione di Chicago..." le modalità per il rilascio delle licenze, degli attestati o delle abilitazioni che devono essere possedute dal personale di volo o addetto ai servizi di terra. D'altra parte, il ricorrente afferma la natura giurisdizionale, con effetti limitati alle parti processuali, della decisione, peraltro condivisa dal Tri- bunale, del Consiglio di Stato 10 aprile'97, n. 577, che ha annullato l'art. 1 del d.P.R. 279/ 92, e ribadisce la piena legittimità derogatoria del d.P.R., sostenendo che, comunque, gli dovevano essere affidate attività alternati- ve al volo di linea (voli di ricognizione, addestramento, prova, ecc.), po- sto che il concetto di attività "consentita", espresso dal d.P.R. 279/92, ha valore in sé e non, come inteso dal Tribunale, con riferimento ad un in- debito consenso aziendale. Adduce, infine, che, in ogni caso, al personale di volo si estende la tutela della 1. n. 604 del 1966, sicchè non se ne può disporre il licenziamento prima del compimento del sessantacinquesimo anno d'età, bensì, al più, in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato, escluderlo dal pilotag- gio dei voli internazionali, tenuto conto che, in applicazione dell'art. 914, cod.nav., non é prevista la risoluzione di diritto del rapporto al compimen- to del sessantesimo anno d'età, posto che a tale età il pilota conserva l'iscrizione agli albi e il titolo professionale. Con il secondo motivo il IC, oltre a rimarcare le prima ricordate attività alternative di pilotaggio e facendo leva, secondo la formula del Giudice d'appello, sull'affermata impossibilità oggettiva della prestazione, ribadisce (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applica- zione degli artt. 2118, 1463 e 1464, cod.civ.; 3, 1. 15 luglio 1966, n. 604 e denuncia motivazione carente e contraddittoria, evidenziando che era one- re dell'impresa, ove mai fosse stata applicabile la decisione del Consiglio di Stato, assegnare al lavoratore, definitivamente inidoneo all'attività con- trattuale di pilota di voli di linea e non di linea internazionali, un'altra compresa nella stessa mansione o in mansioni equivalenti, da individuare nei voli di ricognizione, addestramento, prova, ecc.. Con il terzo mezzo, sempre in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc. civ., il IC, premesso d'aver esercitato il 6 luglio 1993 il diritto di opzione per proseguire l'attività lavorativa sino al 65° anno d'età, eviden- zia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 1. 15 luglio '66, n. 604; 6, d.l. 22 dicembre '81, n.791 convertito nella 1. 26 febbraio '82, n. 54; 6, 1. 29 dicembre '90, n. 407; 3, 1. 23 ottobre '92, n. 421 e 1, d.lgs. 30 dicem- bre '92, n. 503, oltre a motivazione carente e contraddittoria, contestando la decisione, resa in fattispecie analoga, di questa Corte 24 luglio 98, n. 7297, poiché, una volta ammessa la facoltà di opzione, la protrazione del- l'attività non può essere affidata alla mera discrezionalità del datore di la- voro, posto che altrimenti la disposizione andrebbe ritenuta nulla, attri- buendo rilevanza alla sua volontà esclusiva, il che evidenzierebbe un profilo di incostituzionalità. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente approfondendo l'eccezione, già ventilata nel precedente motivo, di illegittimità costituzionale degli artt. 914, cod. nav., 6, 1. 29 dicembre '90, n. 407 (sull' "Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro"); 1, comma 2, d.lgs. 30 dicembre '92, n. 503 (ulteriore disposizione sull' "Età per il pensionamento di vec- chiaia"); 3, 1. 15 luglio '66, n. 604 (sui licenziamenti per giustificato mo- tivo oggettivo) e 4, comma 2°, 1. 11 maggio '90, n. 108 (in tema di "Area di non applicazione" del regime di stabilità reale), per contraso con gli artt. 3, 4, 35, 38, cost. (ma nel corso dell'esposizione vengono anche -ma solo- segnalati gli artt. 24, 36 e 41, cost.), sostiene che essendo stata pa- rificata, in seguito agli interventi della Corte costituzionale, la risoluzione 8 del rapporto del personale di volo a quella di altri lavoratori, anche con riferimento al compimento del 65° anno d'età, l'interpretazione accolta dal Tribunale, rispetto a quella da lui propugnata, si pone in contrasto con le garanzie costituzionali di riferimento. I riprodotti motivi non meritano di essere accolti, perché irrilevanti o non coerenti con il sistema che intendono reclamare. Ad essi sarà pertanto data una risposta complessiva. A parte che la tesi sopra riassunta al primo punto del primo motivo, quale introduzione generale rispetto alle altre censure (il Tribunale, quale giudi- ce del fatto non poteva farsi carico di dare all'impugnazione LI una diversa impostazione giuridica), é priva di fondamento, sia perchè anche il giudice di merito é deputato ad applicare ed interpretare la norma perti- nente al caso sottoposto alla sua giustizia, sia perchè non sono affatto coerenti le sentenze della Cassazione nn. 5110 e 3980/98 e 11121/95 ri- chiamate per avvalorarla, questa Corte ritiene che le problematiche espo- ste diffusamente nei primi due motivi di ricorso: a) sulla natura e sulle disposizioni che, nell'ordinamento interno, traggono vigore dalla Convenzione di Chicago;
b) sulla natura e sugli effetti della decisione del Consiglio di Stato n. 577 dell'11 aprile 1997; c) sull'interpretazione data dal Tribunale circa la necessità della coopera- zione aziendale in relazione alla disposizione (art. 9, comma 2, lett. al, d.P.R. 27 marzo 1992, n. 279) che prevede, in deroga alla deroga, rispetto al limite dell'attività professionale esercitabile, in funzione delle licenze e degli attestati di volo posseduti, il suo "consenso" allo svolgimento del servizio di trasporto aereo di linea e non di linea oltre il sessantesimo an- no d'età e sino al sessantacinquesimo anno;
d) sulla possibilità di impieghi alternativi, per i quali la licenza consenta un esercizio di volo professionale agli ultrasessantenni, siano, nel loro complesso, fuorvianti e, tranne per particolari aspetti, co- munque irrilevanti, meritando, invece, considerazione gli argomenti svi- luppati nel terzo motivo, che fonda il suo assunto sull'uniformità della di- sciplina del rapporto di lavoro dei piloti con quella propria degli altri lavo- ratori subordinati. Si vuol dire, cioè, che le censure (peraltro anche per questi aspetti appro- fonditamente discusse e risolte nelle sentenze 24 luglio '98, n. 7297 e 14 settembre '98, n.9169 del 1998, nonchè 27 maggio 2000, n. 7024, ben note alle parti che vi hanno ripetutamente fatto riferimento), dedotte nel primo e nel secondo motivo di ricorso, espresse sotto i profili variamente riconducibili alla titolarità delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, di cui al regolamento approvato con d.P.R.18 novembre 1988, n. 566, possono rilevare solo in quanto il pilota, al pari degli altri prestatori d'ope- ra subordinata, alleghi e dimostri d'avere tempestivamente esercitato la facoltà di opzione per "continuare a prestare la propria opera" (così l'art. 6 della 1. n. 54/82 e l'art.6 della 1. n. 407/ 90) nel termine decadenziale pre- visto dalle norme testè riferite di cui, con il terzo motivo, si denuncia la mancata applicazione richiamando, al fine, anche talune sentenze del Giudice delle leggi e una circolare dell'INPS sulla loro estensione al per- sonale assicurato presso il Fondo Volo. Come, infatti, sostiene la citata sentenza di questa Corte n. 7297, "il "compimento del sessantesimo anno per il pilota ha un duplice rilievo: uno "generale attinente alla stabilità del rapporto di lavoro ed uno specifico "afferente all'abilitazione all'esercizio dell'attività di pilota. "Sotto quest'ultimo profilo il compimento del sessantesimo anno di età "rileva al fine dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di pilota nel senso "che dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato -..."occorre verificare "in concreto se e in quale misura il pilota possa esercitare le attività di "terzo pilota o di istruttore, ritenute pertinenti dal Giudice amministrativo. "Sotto il primo profilo -riferisce sempre la sentenza n. 7297- invece il "raggiungimento del sessantesimo anno, in concorso con il possesso dei "requisiti pensionistici, determina il passaggio del rapporto nell'area della "libera recedibilità (ex art. 4, 1. n. 108/90), derogata solo dalla disciplina "dell'opzione (sia quella per il raggiungimento della massima anzianità "previdenziale, sia quella che tale anzianità presuppone già raggiunta).". Avuto riguardo a quest'esatta distinzione, la prima indagine che occorre effettuare é, pertanto, quella relativa all'esercizio della facoltà di opzione: infatti se tale facoltà non é stata esercitata, o se é stata esercitata in modo non conforme a legge, vien meno il diritto del pilota di proseguire la sua attività professionale oltre il sessantesimo anno, mentre, se é stata eserci- tata correttamente occorrerà stabilire a quale attività il pilota possa in concreto essere adibito all'interno della Compagnia. Orbene, come si evince da quanto lo stesso afferma nel ricorso, il Pichiral- lo non ha manifestato correttamente la facoltà d'opzione, essendosi egli limitato, pochi giorni prima del compimento del sessantesimo anno ed in relazione alle disposizioni del d.P.R. n. 279/92, cit., sull'esercizio dell'at- tività di volo professionale abilitato dalla licenza posseduta (servizio di trasporto aereo di linea e non di linea con aeromobili per i quali é previsto l'impiego di più piloti), a chiedere la prosecuzione della attività lavorativa oltre il sessantesimo anno, senza avere mai dedotto, nemmeno ora, di non essere in possesso dei requisiti pensionistici e senza fare riferimento alle facoltà previste dai citati artt. 6, d.l. n.791/81 e 1. n. 407/90, cui s'aggiunse l'art. 1 del d.lgs. n. 503/92. .' Costituisce, infatti, dato non controverso fra le parti, in quanto affermato dallo stesso ricorrente, quello secondo cui il IC aveva, il 6 luglio 1993 (v. pg. 53 del ricorso per cassazione), alcuni giorni prima del 15 luglio, in cui avrebbe compiuto il sessantesimo anno d'età, espresso for- malmente l'intenzione, facendo pervenire alla Compagnia un telegramma in tal senso, di proseguire la sua attività oltre tale età, richiamando al ri- guardo il d.P.R. n. 279/92 in materia di licenze, attestati e abilitazioni, che aveva introdotto, all'art. 1, modificando la precedente disposizione del- l'art. 9 del d.P.R. n. 566 dell'88, una deroga alle attività professionali con- sentite dalle licenze e dagli attestati di volo, prevedendo l'ultrattività della licenza sino al sessantacinquesimo anno ai piloti impiegati in servizi di trasporto aereo di linea e non di linea con aeromobili per i quali é prescrit- to l'impiego di più di un pilota. (L'art. 9 vigente in seguito alla modifica accennata dispone infatti:
1- Le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno d'età.
2- Il limite di cui al comma 1 é ridotto al compimento del sessantesimo anno d'età per: a) piloti impiegati nei servisi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo pilota a bordo. I suddetti servizi di traspor- to aereo sono consentiti sino al sessantacinquesimo anno d'età con gli aero- mobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilota, purchè uno dei piloti abbia un'età inferiore a sessanta anni. b) piloti istruttori, limitatamente all'attività di istruzione di volo acrobatico".). Ciò premesso, la facoltà di opzione e, più in generale il regime di stabilità del lavoratore ultrasessantenne, é soggetto alle seguenti regole. 1°) L'art. 11, I comma, della legge 15 luglio '66, n. 604, abrogato dall'art. 6 della 1. 11 maggio '90, n. 108, prevedeva, nella formulazione originaria che esso non si applicasse ai lavoratori "in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque supe- rato il sessantacinquesimo anno di età...". 2°) Con l'art. 6 del d.l. 22 dicembre '81, n. 791, convertito con modifica- zioni nella 1. 25 febbraio '82, n. 54, fu attribuita al lavoratore, al fine di perfezionare la massima anzianità contributiva, o incrementarla, purchè non avesse ottenuto o chiesto la liquidazione di una pensione a carico del- l'INPS o di trattamenti assimilabili, la facoltà d'opzione, da comunicare al datore di lavoro almeno sei mesi prima del conseguimento della pensione di vecchiaia, per protrarre il rapporto non oltre il compimento del sessan- tacinquesimo anno di età. Per effetto dell'opzione il 4° comma dell'art. 6 in argomento stabili la pro- trazione, in deroga all'art. 11, 1. n. 604/66, del regime di stabilità del rap- porto assicurato dalla 1. 604/66, cit., sicché il rapporto del lavoratore che, a pur avendo compiuto sessanta anni di età, non avesse ancora maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, rimaneva stabile, senza ne- cessità di opzione. Infatti l'art. 4, II comma, della 1. n.108/90 ha escluso l'applicabilità del regime di stabilità reale del rapporto ai lavoratori ultrasessantenni, in pos- sesso dei requisiti pensionistici, che non esercitino l'opzione per protrarre il rapporto ex art. 6, cit.. 3°) Con l'art. 6, I comma, della 1. 29 dicembre '90, n.407 si é consentito al lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o a gestioni as- similate che, pur avendo raggiunto l'anzianità contributiva massima, non abbia ottenuto o non richieda la liquidazione di una pensione di vecchiaia a carico dell'INPS (o di trattamenti assimilabili), di continuare il rapporto fino al compimento del sessantaduesimo anno (ora sessantacinquesimo ex art. 1, d.lgs. 30 dicembre '92, n.503), comunicandone l'intenzione, almeno/ sei mesi prima della data di conseguimento della pensione di vecchiaia, al datore di lavoro e all'Ente di previdenza. In tal caso il IV comma ha pre- visto l'applicazione della legge n. 108/90, assicurando così il regime di stabilità (reale o obbligatoria) del rapporto fino al sessantaduesimo / ses- santacinquesimo anno di età. Al compimento del limite d'età anzidetto il rapporto diventa liberamente recedibile, senza onere di preavviso e senza diritto all'indennità sostitutiva (come del resto previsto dall'art. 6 d.l. 22 dicembre '81 n. 791, conv. in 1. 26 febbraio '82, n. 54, per proseguire l'attività lavorativa fino alla anziani- tà contributiva massima). Ne consegue che, in mancanza dell'esercizio dell'opzione il rapporto transita dal regime di stabilità a quello di mera recedibilità, mentre il man- cato possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vec- chiaia, lascia comunque permanere il regime di stabilità del rapporto sen- za limiti di età. (V. Cass., nn. 7297 e 9169/98, cit., nonchè 21 giugno 99, n. 6266). D'altra parte il decreto legislativo, che ha elevato a sessantacinque anni l'età lavorativa (v.Corte cost. 6 maggio '97, n.117) esclude dall'onere della comunicazione dell'opzione, dettando una disciplina transitoria: a) gli assicurati che alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 93) prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia;
b) gli assicurati che maturino i suddetti requisiti nei sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo "fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati". Anche in questo caso, come già s'era verificato con la sentenza 28 gen- naio-11 febbraio 1988, n. 156, la Corte costituzionale, con sentenza 5, maggio 1997 n. 117, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, terzo comma, ultima proposizione, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 e l'illegittimità dell'art. 6, secondo comma, stesso decreto, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge medesimo. Per l'interpretazione di queste disposizioni soccorrono alcune sentenze di questa Corte e, in particolare: 1) la sentenza 14 giugno 1999, n. 5900, secondo cui la comunicazione costituisce requisito per il valido esercizio della facoltà di opzione finaliz- zata alla prosecuzione del rapporto di lavoro;
2) la sentenza 22 giugno 2000, n. 8494, secondo cui il termine, di natura decadenziale, di sei mesi (anteriori alla data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia) ha la funzione di dare necessaria certezza alla durata del rapporto e all'inizio del trattamento pensionistico, aggiungendo che le disposizioni che prevedono alcuni casi di esenzione dall'obbligo della comunicazione sono "insuscettibili di interpretazione diversa da quella letterale"; 3) la sentenza 9 agosto 1996, n. 7386, che ha affermato che il termine de- cadenziale di sei mesi va computato a ritroso, ai sensi dell'art. 2963, cod.civ., "ex numeratione dierum" e scade nel corrispondente giorno del mese finale. Nel caso in esame, fermo restando che il IC ha invocato, nel corso del processo, l'applicazione delle disposizioni della 1. n. 407 del '90 e del d.lgs. n. 503 del '92, va rilevato che egli non rientrava nei casi di esonero dell'obbligo della comunicazione, dato che compiva i sessanta anni il 13 luglio, ovvero, e comunque, sei mesi dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1993, del d.lgs. da ultimo citato. 15 In altre parole il lavoratore non ha adempiuto l'onere di comunicare l'in- tenzione di volersi avvalere della facoltà di opzione almeno sei mesi pri- ma del 13 luglio 1993, vale a dire entro il 15 gennaio '93, essendosi limi- tato a manifestarla solo il 6 luglio 1993, rimarcando di essere in possesso del prescritto titolo professionale,. Il che se significa, per questo aspetto, come afferma esattamente la difesa del ricorrente, che anche ai lavoratori operanti nel settore del trasporto ae- ronautico civile si applicano le disposizioni dettate per tutti gli altri lavora- tori in tema di durata, quanto all'età, del rapporto di lavoro, e ciò rende manifestamente priva di rilevanza la dedotta questione di legittimità costi- tuzionale, esposta nel quarto motivo di ricorso. In questi termini deve essere, rigettato il ricorso del IC, dato che deve essere tenuta ferma la sentenza impugnata, previa correzione della motivazione (art. 384, II comma, cod.proc.civ.), essendo il rapporto entra- to, a far tempo dalla data del recesso, e in mancanza del corretto esercizio della facoltà di opzione, nell'area della libera recedibilità e avendo, per conseguenza, l'LI intimato il recesso espressamente in funzione di tale evenienza. L'esaurimento dell'esame dell'impugnazione principale, implica l'esame dei due ricorsi incidentali della società LI. Quanto al ricorso notificato l'11 maggio '99, l'LI censura la sentenza del Tribunale, sostenendo la violazione dell'art. 1, 1. 11 maggio'90, n.108, nonchè omessa e contraddittoria motivazione (art.360, nn.3 e 5, cod.proc. civ.) perché, sebbene avesse documentato d'aver versato al IC, in esecuzione della sentenza di I grado, che le aveva dato torto, la somma di circa L. 175 milioni, maturata nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza, tuttavia il Tribunale, pur avendo accolto il suo appello, rite- nendo legittimo il recesso, "aveva argomentato che LI non ha prova- to l'aliunde perceptum". Obietta al riguardo, richiamata anche la giurisprudenza di questa Corte (nn. 9716/92; 315/93 e 4881/98), che, a prescindere dalla natura delle somme versate tra la sentenza di I grado e quella di riforma in appello, le somme erogate a copertura del periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza pretorile, hanno natura risarcitoria, sicchè, venuto meno il tito- lo giustificativo, "rappresentano un indebito che va restituito". D'altra parte, con il ricorso incidentale notificato il 18 giugno '99, introdot- to con controricorso avverso il ricorso del IC, denuncia la viola- zione dell'art.112, cod.proc.civ., in relazione all'art.360, nn. 3 e 5 cod. proc.civ., osservando che il suo interesse a questa ulteriore impugnazione deriva dal gravame del pilota, di cui aveva inutilmente contestato, sia in primo grado che in appello, la pretesa di protrarre oltre il sessantesimo anno d'età il servizio, di cui s'è discusso sopra, perchè manifestata dal Pi- chirallo pochi giorni prima di tale data esclusivamente con riferimento al d.P.R. 27 marzo 1992, n. 279. Questo secondo ricorso incidentale (n. 12440/99) deve essere dichiarato inammissibile non (sol) tanto per il principio di consumazione del diritto all'impugnazione (v., ex multis, Cass. 9 luglio '96, n. 6235; 10 giugno '93, n. 6471), ma soprattutto perché non é ricorribile in cassazione una que- stione sulla quale, per ritenuto assorbimento, il Tribunale ha ritenuto di non doversi pronunciare (posto che la decisione impugnata non era stata sfavorevole all'interessato, che ben avrebbe potuto riproporre la questione davanti al giudice di rinvio, in caso di accoglimento, in questa sede, del ricorso di controparte). Quanto al ricorso LI n. 9302/99, notificato il 10 maggio '99, va pre- messo che é in questione, come già detto, per pacifica ammissione dei difensori, ribadita nel corso della discussione orale, la restituzione della somma erogata dalla Compagnia fra il licenziamento e la sentenza di pri- mo grado. Orbene una recente decisione di questa Corte (10 dicembre '99, n.13854), riallacciandosi alla sentenza 14 maggio '98, n.4881, di cui la difesa Pichi- rallo offre una lettura parziale e concentrata esclusivamente su quanto percepito dal lavoratore "per l'inottemperanza dell'ordine di reintegrazio- ne" (così il fulcro della motivazione riferita da questa parte), ha ribadito la giurisprudenza (Cass. 16 dicembre '91, n.13534; 13 dicembre '89, n.5562) affermatasi in tema di riforma, in appello, della sentenza di primo grado che, accertata l'illegittimità del licenziamento, ordini la reintegrazione del lavoratore. In particolare, é stato ritenuto, per quanto qui interessa, che: a) devono essere restituite le somme erogate in relazione al periodo che va dal licenziamento alla pronuncia di primo grado, in considerazione del carattere autonomo della tutela risarcitoria rispetto a quella che riguarda le somme corrispondenti alla retribuzione maturata tra la sentenza di primo grado e la sentenza di riforma;
b) non devono essere restituite le somme riferibili al periodo compreso fra la sentenza di primo grado e la sentenza di riforma, in base alla riaf- fermata vigenza della "lex contractus" e all'equiparazione della disponi- bilità delle prestazioni del dipendente alla loro effettiva utilizzazione. A questa seconda parte della decisione ricordata si è contrapposta, recen- temente, una tesi contraria (n. 8263 del 17 giugno 2000) che fonda il suo argomentare sulla nuova formulazione, in seguito alla riforma del '90 (1. n. 108) dell'art. 18 dello Statuto, in cui si esplicita, rispetto alla precedente, il complessivo carattere risarcitorio dell'indennità dovuta al lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità, essendo, ہ ہوا precedentemente ben ferma la distinzione fra risarcimento e retribuzioni dovute al lavoratore indebitamente licenziato. Non essendo qui necessario prendere posizione sull'indicato contrasto, l'area di questa decisione interessando, come riferito, solo quella parte della condanna pacificamente considerata risarcitoria, il motivo, aderen- dosi alla richiamata giurisprudenza, da cui non v'è ragione per discostarsi, deve essere accolto e la causa dve essere rimessa alla Corte d'appello di Roma per la determinazione della somma restituenda. Infatti, va ribadito che costituiscono somme ripetibili quelle corrispon- denti all'ammontare delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamen- to alla sentenza del Pretore, di natura prettamente risarcitoria, sul cui am- montare (e sulle connesse questioni accessorie) a questa Corte é precluso il giudizio. La Corte designata dovrà, infine, regolare le spese processuali di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale proposto da Lo- OV IC (n. 9768/99) e dichiara inammissibile il secondo ricorso incidentale proposto dalla soc. LI (n. 12440/99). Accoglie il primo ricorso incidentale dell'LI (n. 9302/99), cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2000 Il Consigliere est. lluko Il Presidente vention. سا IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 12 GEN: 2001 19 oggi, IL L ABORATORE DI CANCELLERIA