Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1999, n. 6266
CASS
Sentenza 21 giugno 1999

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Il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età in base all'art. 6 della legge n. 407 del 1990 e all'art. 1 del D.Lgs. n. 503 del 1992 - il quale ultimo ha innalzato a sessantacinque anni il limite di età di sessantadue anni previsto dalla norma del 1990 - è esercitabile anche dai lavoratori che non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima (i quali quindi non hanno l'onere di ricorrere all'opzione prevista dall'art. 6 del D.L. n. 791 del 1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 54 del 1982), come si evince, oltre che dalla finalità delle normativa, dal tenore letterale del citato art. 6, che consente la prosecuzione del rapporto "anche nel caso" in cui sia stata raggiunta l'anzianità contributiva massima. (Fattispecie relativa a lavoratore che aveva maturato il diritto a pensione poco dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503/1992 e durante il relativo periodo transitorio, per effetto del compimento del sessantesimo anno e di un'anzianità contributiva inferiore a quella massima: la S.C. - rilevato che l'interessato aveva compiuto la prescritta comunicazione prima del compimento del sessantesimo anno - ha escluso la rilevanza ostativa anche dell'inutile decorso del termine per l'opzione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 407/1990).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1999, n. 6266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6266
    Data del deposito : 21 giugno 1999

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