Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 1
Il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età in base all'art. 6 della legge n. 407 del 1990 e all'art. 1 del D.Lgs. n. 503 del 1992 - il quale ultimo ha innalzato a sessantacinque anni il limite di età di sessantadue anni previsto dalla norma del 1990 - è esercitabile anche dai lavoratori che non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima (i quali quindi non hanno l'onere di ricorrere all'opzione prevista dall'art. 6 del D.L. n. 791 del 1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 54 del 1982), come si evince, oltre che dalla finalità delle normativa, dal tenore letterale del citato art. 6, che consente la prosecuzione del rapporto "anche nel caso" in cui sia stata raggiunta l'anzianità contributiva massima. (Fattispecie relativa a lavoratore che aveva maturato il diritto a pensione poco dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503/1992 e durante il relativo periodo transitorio, per effetto del compimento del sessantesimo anno e di un'anzianità contributiva inferiore a quella massima: la S.C. - rilevato che l'interessato aveva compiuto la prescritta comunicazione prima del compimento del sessantesimo anno - ha escluso la rilevanza ostativa anche dell'inutile decorso del termine per l'opzione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 407/1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1999, n. 6266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6266 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco Sommella Presidente
Dott. Vincenzo Mileo Consigliere
Dott. Ettore Mercurio Consigliere
Dott. Alberto Spanò Cons. rel.
Dott. Donato Figurelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NG NI, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico presso gli avvocati Roberto Muggia e Pier Luigi Panici, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro la società Uniroyal Chimica S.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio Veneto n.96, presso l'avv. Nicola Troilo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 167/95 del 25 ottobre 1995 - 8 febbraio 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8 aprile 1999 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Uditi gli avvocati Roberto Muggia per il ricorrente e Nicola Troilo per la resistente;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 796/95 del 3 giugno 1994, il Pretore di Latina respingeva la domanda proposta dall'odierno ricorrente NG NI, intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per raggiunti limiti di età, a lui intimato dalla Uniroyal Chimica S.r.l. con lettera del 17 marzo 1993 malgrado richiesta avanzata in data 10 febbraio 1993 e quindi prima del compimento del sessantesimo anno di età.
Il lavoratore interponeva appello e in esito Tribunale di Latina, con sentenza n.167/95, in data 25 ottobre 1995 - 6 febbraio 1996, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, giustificava la soluzione accolta.
Osservava che il NG, il quale al momento del licenziamento, intimatogli in data 17 marzo 1993, aveva raggiunto l'età di anni 60 ed era in possesso dei requisiti pensionistici, aveva chiesto il 10 febbraio 1993, e quindi dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 6 legge 54/82, il prolungamento del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art, 1 DL 503/92. Escludeva l'applicabilità al caso in esame della disciplina introdotta con l'art. 6 della legge 407/90, che affermava esser relativa ai lavoratori i quali già avevano raggiunto l'anzianità contributiva massima. Riteneva quindi legittimo il recesso da parte del datore di lavoro.
Il NG propone ricorso per cassazione e deduce un solo motivo. Resiste con controricorso la società Uniroyal Chimica S.r.l.. Il ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 cpc.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo sì denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile, dell'art. 1 DI, 20 dicembre 1992 n. 503, dell'art. 38 della Costituzione. Si assume, cosi prospettando ancora a questa Corte di legittimità l'interpretazione disattesa dai Giudici del merito, che al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 è stata introdotta una norma di valenza generale, concernente sia i lavoratori in possesso dell'anzianità contributiva massima utile ai fini della pensione, sia quelli che tale anzianità non abbiano ancora raggiunto, come appunto l'odierno ricorrente. Si censura quindi la soluzione accolta nella sentenza impugnata ove, così confermando la sentenza pretorile, si è ritenuto che detta norma abbia concesso l'opzione per proseguire il rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età solamente ai lavoratori in possesso dell'anzianità contributiva massima utile. Il ricorso è fondato per le argomentazioni che si seguito si svolgono.
Appare necessario premettere un richiamo allo sviluppo della normativa in materia.
Con D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni con L. 26 febbraio 1982, n. 54, si è stabilito, all'art. 6, che "gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria".
Si è posto à carico del lavoratore l'onere di comunicare al datore di lavoro l'intento di avvalersi di tale facoltà "almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia" e sì è introdotta una norma transitoria in favore degli "assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia", esentati dalla comunicazione al datore di lavoro". Per "gli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto" il termine per la comunicazione è stato differito alla "data in cui i predetti requisiti vengono maturati". La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988, n. 156, ha peraltro dichiarato l'illegittimità dell'art.6, terzo comma, ultima proposizione, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 e l'illegittimità dell'art. 6, secondo comma, stesso decreto, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge medesimo.
Con l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 si è stabilito che "gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendentì ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purché di vecchiaia"
Anche in questo caso si è posto a carico del lavoratore l'onere di comunicare l'intento di avvalersi di tale facoltà "al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia" e si è introdotta una norma transitoria a favore "degli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia", esentati dalla comunicazione, nonché degli "assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge", tenuti ad effettuarla "non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati".
Infine, con l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, il limite di età "previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407" è stato elevato fino al compimento del 65^ anno". Si è ancora una volta dettata una disciplina transitoria nel senso che gli assicurati i quali "alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi "alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati". Anche in questo caso, la Corte costituzionale, con sentenza 5-6 maggio 1997 n. 117, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, ultima proposizione, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della facoltà di opzione non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo. L'odierno ricorrente, il quale compiva i sessant'anni di età il 23 febbraio i aveva manifestato la volontà di fruire della proroga con il prescritto anticipo di sei mesi e peraltro, in data 10 febbraio 1992, avanzava richiesta di prosecuzione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età, con esplicito riferimento all'art. 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.503, avvalendosi della disciplina transitoria, esplicitamente richiamata. Ricorrono dunque i presupposti di fatto richiesti dalla cennata disposizione, atteso che il NG era in servizio alla data in entrata in vigore del Decreto Legislativo (1 gennaio 1993) e ha dato comunicazione il 10 febbraio 1993 e quindi prima del compimento del sessantesimo anno di età.
Il Tribunale ha invece affermato che l'attore, non avendo raggiunto l'anzianità contributiva massima ma solo quella per il conseguimento della pensione di vecchiaia, poteva optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro solamente col rispetto della normativa dettata dall'art. 6 D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 febbraio 1982, n. 54, e quindi rispettando l'onere di comunicazione con anticipo di almeno sei mesi rispetto al compimento del sessantesimo anno di età. Nessun effetto in suo favore potrebbero spiegare, secondo il Collegio di merito, la legge 407/90 e il dlg 503/92, attinenti alla diversa ipotesi del lavoratore che ha raggiunto l'anzianità contributiva massima. L'opzione in regime transitorio, con riferimento all'entrata in vigore del dlg 503/92 non sarebbe quindi valida mancando il predetto requisito dell'anzianità contributiva massima.
Tale assunto non può essere condiviso.
Come questa Corte ha già osservato nella sentenza 5787 in data 10 giugno 1998, sia pure a fini diversi rispetto all'interpretazione della disciplina transitoria, "l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 ha modificato, innalzandolo a sessantacinque anni, il limite di età previsto per l'applicazione dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990 n. 407, disposizione questa che . . . ha introdotto per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS o alle gestioni sostitutive la possibilità di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al compimento del sessantaduesimo anno di età,
indipendentemente dall'aver raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti (ma sempre che non abbiano ottenuto o richiesto la pensione di vecchiaia). Il fine specifico dell'opzione, nella ratio della disciplina speciale contenuta negli anzidetti provvedimenti normativi diventa la prosecuzione dell'attività lavorativa e la permanenza del rapporto di lavoro, con tutte le reciproche obbligazioni delle parti, oltre la prevista scadenza e fino al limite temporale segnato dal raggiungimento di una certa età anagrafica, laddove l'obbiettivo ultimo della opzione esercitata a norma dell'art. 6 della legge n. 54 del 1982 era quello di consentire, attraverso la prosecuzione del rapporto (eventualmente) fino al sessantacinquesimo anno, il raggiungimento dell'anzianità contributiva massima." Al riguardo nella predetta sentenza si richiamano le pronunce di questa Corte di legittimità n. 9796/91 e 12811/92, ove si poneva in rilievo che il primo testo normativo aveva riguardo all'interesse del lavoratore al miglioramento della sua posizione previdenziale e non già alla mera prosecuzione del rapporto di lavoro.
Ad avviso di questa Corte, la circostanza che sia stato raggiunto o meno il massimo livello contributivo utile ai fini della Pensione risulta, nella nuova disciplina, del tutto indifferente, come ben si desume dalla lettera della legge: ed invero l'art. 6, comma primo, legge 29 dicembre 1990 n. 407 dispone nel senso che "gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti". Il significato delle espressioni usate è palese nel senso che la nuova disciplina vale per chi non ha raggiunto l'anzianità contributiva massima ed altresì per chi l'ha raggiunto. Non può quindi essere accettata una diversa interpretazione in conflitto col testo normativo e chiaramente sospetta di illegittimità costituzionale, siccome idonea ad avvantaggiare colui che si trova in condizione più favorevole, non anche colui che ha allo stato una minore aspettativa pensionistica ed è quindi in posizione deteriore.
È il caso di osservare, ancorché il punto non abbia formato oggetto di trattazione nella sentenza denunciata e neppure negli scritti difensivi, atteso che trattasi di questione di diritto rilevabile di ufficio e idonea a fondare la reiezione del ricorso previa correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 secondo comma cpc, che a nulla vale la circostanza dell'inutile decorso del termine per l'opzione ai sensi dell'art. 6 legge 29 dicembre 1990 n. 407, poiché la posizione dell'odierno ricorrente, il quale ha compiuto il sessantesimo anno di età ben oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore di detta legge, non era ricompresa nella disciplina transitoria posta in detto testo normativo e pertanto la facoltà di esercitare l'opzione in vista di una nuova e più favorevole disciplina gli è stato per la prima volta attribuita col decreto legislativo 503/92. Si impone dunque la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altro giudice di egual grado, che si designa nel Tribunale di Roma, per un nuovo esame del merito, in conformità ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 1999