Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5900
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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A norma dell'art. 4 del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, il direttore di azienda municipalizzata, cui è attribuita per legge la rappresentanza organica della stessa, ha la capacità di stare in giudizio in suo nome, previa autorizzazione (salvo che per i crediti derivanti dal normale esercizio dell'azienda) della commissione amministratrice; ne consegue, in presenza di tale autorizzazione, la facoltà del direttore di un consorzio tra amministrazioni locali per l'esercizio di pubblici trasporti in concessione di sottoscrivere la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione.

La preventiva comunicazione al datore di lavoro e all'ente previdenziale della volontà del lavoratore di optare per la prosecuzione del rapporto fino al compimento del sessantaduesimo anno di età nonostante il conseguimento dell'anzianità contributiva massima utile, prevista dall'art. 6, comma primo, della legge n. 407 del 1990 per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS e alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima, costituisce un preciso onere il cui adempimento entro il termine previsto ("almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia"), di cui va riconosciuto il carattere decadenziale anche in mancanza di una specifica qualificazione legislativa, rappresenta condizione di un valido esercizio della facoltà di opzione ed elemento costitutivo del diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Neanche la tempestività della comunicazione all'istituto assicuratore può ritenersi non essenziale, dato che le gestioni previdenziali sono interessate alla conoscenza di un evento che, differendo la decorrenza del pensionamento e comportando il diritto a una maggiorazione del trattamento maturato (art. 6, sesto comma, della legge n. 407/1990), ha rilievo rispetto alla corretta gestione degli interventi pensionistici e alla definitività e certezza delle situazioni giuridiche coinvolte, e in senso contrario non possono assumere rilievo circolari o rinunce dell'istituto assicurativo competente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5900
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5900
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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