Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 2
A norma dell'art. 4 del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, il direttore di azienda municipalizzata, cui è attribuita per legge la rappresentanza organica della stessa, ha la capacità di stare in giudizio in suo nome, previa autorizzazione (salvo che per i crediti derivanti dal normale esercizio dell'azienda) della commissione amministratrice; ne consegue, in presenza di tale autorizzazione, la facoltà del direttore di un consorzio tra amministrazioni locali per l'esercizio di pubblici trasporti in concessione di sottoscrivere la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione.
La preventiva comunicazione al datore di lavoro e all'ente previdenziale della volontà del lavoratore di optare per la prosecuzione del rapporto fino al compimento del sessantaduesimo anno di età nonostante il conseguimento dell'anzianità contributiva massima utile, prevista dall'art. 6, comma primo, della legge n. 407 del 1990 per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS e alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima, costituisce un preciso onere il cui adempimento entro il termine previsto ("almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia"), di cui va riconosciuto il carattere decadenziale anche in mancanza di una specifica qualificazione legislativa, rappresenta condizione di un valido esercizio della facoltà di opzione ed elemento costitutivo del diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Neanche la tempestività della comunicazione all'istituto assicuratore può ritenersi non essenziale, dato che le gestioni previdenziali sono interessate alla conoscenza di un evento che, differendo la decorrenza del pensionamento e comportando il diritto a una maggiorazione del trattamento maturato (art. 6, sesto comma, della legge n. 407/1990), ha rilievo rispetto alla corretta gestione degli interventi pensionistici e alla definitività e certezza delle situazioni giuridiche coinvolte, e in senso contrario non possono assumere rilievo circolari o rinunce dell'istituto assicurativo competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5900 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA Presidente
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. Attilio CELENTANO Consigliere
Dott. Gabriella COLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ATI - Consortile Trasporti Pubblici Irpini in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via V. Veneto 108 presso lo studio dell'avv. Claudio Rossano che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per atto notar Pellegrino D'Amore di Cervinara dell'8/5/97 Rep. 123929;
- ricorrente -
contro
IC NT, elettivamente domiciliato in Roma, via Gianicolense 111 presso lo studio della dott.ssa Assunta Galasso, rappresentato e difeso dagli avv. TO Loguercio, Italo Benigni ed Ugo Loguercio giusta delega in atti, e giusta procura speciale (per l'avv. Ugo Loguercio) per atto notar Alfonso Capasso di Serino del 16/12/98 Rep. 71492;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.822/95 del Tribunale di Avellino depositata il 18/11/95 R.G. 56/95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.98 dal Relatore Cons. Dott. Coletti Gabriella;
Udito l'avv. Claudio Rossano;
Udito l'avv. Loguercio Ugo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CA TO, ex dipendente dell'ATI - Azienda Consortile Trasporti Pubblici Irpini - aveva esercitato la facoltà di proseguire l'attività lavorativa fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, ai sensi dell'art.6 della legge n.407 del 1990, dandone comunicazione all'azienda datrice di lavoro e all'INPS. L'ATI aveva, peraltro, ritenuto inaccoglibile la richiesta perché la comunicazione all'INPS non era stata inviata sei mesi prima della data del pensionamento.
Assumendo che il comportamento dell'ATI disattendeva il contenuto della circolare n.80 dell'Istituto che escludeva la decadenza per tale motivo e concretava disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe verificatesi per altri dipendenti, con ricorso al Pretore di Avellino il CA chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto a beneficiare della prosecuzione del rapporto di lavoro con condanna dell'ATI alla riassunzione, al pagamento degli stipendi non corrisposti e al risarcimento del danno. Si costituiva l'azienda datrice di lavoro la quale svolgeva, in via riconvenzionale, domanda risarcitoria ai sensi degli artt. 89 e 96 c.p.c. Il Pretore, con sentenza 5 maggio 1994, rigettava la domanda. La decisione era impugnata dal lavoratore dinanzi al Tribunale di Avellino, il quale, con sentenza in data 18 novembre 1995, accoglieva l'appello e dichiarava il diritto del CA alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 62^ anno di età, con conseguente condanna dell'ATI alla sua riassunzione in servizio. Il Tribunale osservava che il CA aveva adempiuto tardivamente alla comunicazione di cui al secondo comma dell'art.6 della legge n.407 del 1990 nei confronti dell'INPS, ma riteneva che tale circostanza non comportasse, per il lavoratore, decadenza dal diritto di essere mantenuto in servizio;
e ciò sia per il tenore letterale della norma dell'art.6 della legge n.407 del 1990, la quale non evidenziava la perentorietà del termine di sei mesi da essa previsto, sia per il contenuto della circolare n.80 del 25 marzo 1991 emanata dallo stesso Istituto previdenziale - vale a dire dal soggetto direttamente interessato al controverso adempimento - che era tale da eliminare ogni dubbio sulla natura non perentoria del suddetto termine.
L'ATI chiede la cassazione della sentenza d'appello con ricorso fondato su due motivi illustrati con memoria ai quali resiste il CA con controricorso.
Il resistente ha depositato note di replica alle richieste del Procuratore Generale osservando: che il ricorso sarebbe inammissibile perché la procura non contiene riferimenti alla sentenza impugnata e la sottoscrizione è quella del direttore e non già del presidente o comunque legale rappresentante dell'azienda; che la mancata comunicazione all'INPS sarebbe sanata dalla implicita volontà dell'ente previdenziale (espressa nella circolare n.80) di rinunziare al termine previsto dall'art.6 dalla legge n.407/90; che il CA era esentato dalla proposizione della istanza di opzione ai sensi del comma 3 dello stesso art.6.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il controricorso è inammissibile perché notificato alla parte personalmente anziché al procuratore costituito (art.330 c.p.c.) Esaminando, in via pregiudiziale, la questione della validità della procura alle liti dell'azienda ricorrente, osserva la Corte che si tratta di una procura conferita "a margine" del ricorso per cassazione, onde la sussistenza del requisito della specialità, richiesto dall'art.365 c.p.c., è garantita indipendentemente dalle espressioni adoperate nella redazione dell'atto di conferimento, dal momento che esso viene a costituire un "corpus" inscindibile con il ricorso e, perciò stesso, esclude ogni dubbio sulla volontà della parte di promuovere il giudizio di legittimità in relazione al processo e alla sentenza indicati nel ricorso medesimo (cfr. Cass. sent. 9 ottobre 1998 n. 10033; sent. 3 settembre 1998 n. 8739). Quanto alla legittimazione processuale dell'A.T.I. costituitasi in persona del direttore, il quale ha anche sottoscritto la procura speciale previa autorizzazione della commissione amministratrice in data 11.1.1996, risultano pienamente osservate le prescrizioni dell'art.4 del r.d. 15 ottobre 1925 n.2578 (t.u. delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), il quale stabilisce che la direzione dell'azienda municipalizzata è affidata al direttore e che al medesimo è attribuita la rappresentanza organica, anche processuale, di fronte ai terzi, sempre che sia stato preventivamente autorizzato a stare in giudizio dalla commissione amministratrice ( il cui intervento non è necessario per il solo caso della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda) (cfr. Cass. sent. 7 febbraio 1992 n. 1338, sent. 12 febbraio 1991 n. 1413, 17 febbraio 1988 n. 1704). Può quindi procedersi all'esame del ricorso per cassazione con il primo motivo del quale l'A.T.I. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990 n.407; di ogni altra norma e principio in materia di decadenza dal diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene la ricorrente che la facoltà di opzione prevista dalll'art.6 della legge n. 407/90 , con la conseguente deroga che la norma comporta alla normativa generale concernente la decorrenza della pensione di vecchiaia, è concretamente indirizzata alla realizzazione degli obiettivi di politica previdenziale, consentendo al lavoratore, tra l'altro, la massimizzazione del trattamento pensionistico. Il carattere eccezionale e il rilievo pubblicistico dell'istituto inducono, a giudizio della ricorrente, a ritenere che il termine entro il quale deve essere effettuata la duplice comunicazione dell'opzione - al datore di lavoro e all'ente previdenziale competente a norma dell'art.6, secondo comma, della legge, è un termine di carattere perentorio, con la conseguenza che l'opzione non può essere esercitata dopo la sua scadenza. Essenziale requisito di validità dell'opzione sarebbe anche la duplicità della dichiarazione, sicché in mancanza della comunicazione all'ente previdenziale, l'onere rimarrebbe inadempiuto e non potrebbe dirsi realizzata la fattispecie legale. Con il secondo motivo l'azienda ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1 disp.prel.cod.civ. e di ogni altra norma o principio in materia di fonti del diritto;
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art.360 nn.3 e 5) criticando, in particolare, la impugnata sentenza per aver utilizzato come strumento di interpretazione dell'art. 6 della legge n.407/90 la circolare dell'INPS n.80 del 25 marzio 1991. E stravolto, con ciò, il significato letterale e la "ratio" della indicata disposizione, che sarebbero chiaramente indicativi della volontà del legislatore di porre con l'indicato termine un preciso limite preclusivo all'esercizio della facoltà di opzione. Aggiunge che dalla struttura dell'enunciato normativo non sarebbe ricavabile una diversa operatività del termine di sei mesi per la comunicazione al datore di lavoro e per quella dovuta all'ente previdenziale che, anzi, risulterebbero chiaramente equiparate sotto il profilo procedimentale. Anche il raffronto con il sistema normativo vigente indurrebbe alla prospettata interpretazione. Il legislatore, infatti, avrebbe, in sostanza, riprodotto il dettato testuale dell'ipotesi di opzione di cui all'art. 6 della legge 54/82, e ciò ne esprimerebbe l'intento di attribuire al ricordato termine semestrale la stessa natura di quello previsto in tale disposizione;
così come l'adozione della stessa formulazione letterale sarebbe significativa della volontà di non distinguere, in relazione agli effetti derivanti dal mancato rispetto del termine di sei mesi, tra comunicazione indirizzata al datore di lavoro e quella all'INPS.
Il ricorso è fondato. E i due motivi nei quali esso si articola devono essere esaminati congiuntamente, stante l'intima loro connessione e interdipendenza.
Per meglio comprendere i termini della questione occorre ricordare che l'art.6, comma 1, della legge 29 dicembre 1990 n.407 ha introdotto per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS e alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima la possibilità di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al compimento del sessantaduesimo anno di età anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti e sempre che non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione o di un trattamento di vecchiaia a carico dell'INPS o delle ricordate gestioni, stabilendo poi, nel comma 6, che la cessazione del rapporto stesso avviene senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti in seguito all'avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di età del lavoratore. Il fine specifico dell'opzione, nella "ratio" della disciplina speciale contenuta nel detto provvedimento normativo, diventa la prosecuzione dell'attività lavorativa e la permanenza del rapporto di lavoro, con tutte le reciproche obbligazioni, oltre la sua prevista scadenza fino al limite temporale segnato dal raggiungimento di una certa età anagrafica del prestatore, in considerazione dei vantaggi, non solo di carattere economico, da costui acquisibili attraverso lo spostamento in avanti del pensionamento di vecchiaia, nonostante la maturazione dei relativi requisiti .
In deroga alla normativa generale concernente la decorrenza del trattamento di vecchiaia, l'art.6 , nel comma 5, stabilisce infatti che, per i lavoratori optanti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda del trattamento pensionistico. Differenzia essenziale tra questa disposizione e quella dell'art.6 del d.l. 22 dicembre 1981 n.791, convertito nella legge 25 febbraio 1982 n.54 - analoghe per tutto il resto, compresa la tecnica normativa - è che l'opzione non è qui condizionata all'obiettivo dell'incremento dell'anzianità contributiva utile. Sicché il diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a sessantadue anni, nel senso del divieto del licenziamento intimato solo per ragioni di età, spetta a tutti i lavoratori, anche se abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva.
Invece è comune alle due leggi la caratteristica di subordinare l'estensione dei vincoli legali al potere di licenziamento del lavoratore pensionabile al preventivo adempimento da parte di costui di un onere di comunicazione dell'esercizio della facoltà di opzione "almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia". Con l'aggiunta, peraltro, nella sola legge più recente, di un ulteriore destinatario della comunicazione anzidetta, che non è più soltanto il datore di lavoro ma, altresì, l'ente previdenziale competente.
In definitiva, la protrazione del rapporto di lavoro e del regime di tutela che lo caratterizzava prima della sua naturale cessazione è consentita dalla legge "fino al compimento del sessantaduesimo anno di età per il lavoratore che abbia "comunicato al datore e all'ente previdenziale competente" la sua volontà di proseguire il rapporto "almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia".
La sola eccezione alla regola della duplice preventiva comunicazione contenuta nel comma 2 dell'art.6 della legge 407 del 1990 è prevista nel successivo comma 3 dello stesso art.6, che ne esonera gli assicurati i quali, alla data di entrata in vigore della legge, prestino ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia e gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi a tale data.
Come già affermato da questa Corte (Cass. sent. 10 giugno 1998 n. 5787) la comunicazione anzidetta è oggetto, per l'assicurato, di un preciso onere il cui adempimento costituisce condizione di valido esercizio della facoltà di opzione e elemento costitutivo del diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Valgono, infatti, anche per l'opzione disciplinata dall'art.6 della legge n.407 del 1990, le considerazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'analoga facoltà riconosciuta al lavoratore dall'art.6 del d.l. n.791 del 1981 (conv. in legge n.54 del 1982), nel senso del carattere inderogabile non solo del termine all'uopo assegnato ma anche, per il carattere strumentale alla operatività di questo, delle modalità di esercizio della facoltà di opzione, indicate con l'uso del verbo "comunicare" (cfr. Cass. sent. 13 gennaio 1994 n. 315, sent. 24 aprile 1987 n. 4017). Anche l'esercizio della opzione disciplinata dall'art.6 della legge n.407 del 1990, pertanto, deve risolversi in una dichiarazione
"indirizzata" o "recettizia", in una dichiarazione cioè che, per la sua esistenza e validità, deve essere comunicata al datore di lavoro e all'ente previdenziale nel termine previsto nel comma 2 dell'art.6, termine che, essendo posto con onere di perentoria osservanza per l'esercizio di un diritto (la locuzione "almeno sei mesi prima" usata dal legislatore, non può che significare "non oltre", altrimenti non avrebbe senso la doverosità della dichiarazione imposta espressamente con la formula "deve") va qualificato di decadenza anche in mancanza di una specifica definizione legislativa (cfr. Cass. 21 giugno 1976 n. 4043); con la conseguenza che il mancato rispetto del suddetto termine rende l'opzione improduttiva degli effetti che la legge ricollega al suo valido esercizio, vale a dire la prosecuzione del rapporto di lavoro e la possibilità di pensionamento "posticipato".
Nè può condividersi la tesi del CA, secondo cui l'inadempimento dell'onere di tempestiva comunicazione nei confronti dell'ente previdenziale sarebbe superabile o sostituibile con la comunicazione al datore di lavoro effettuata nei termini di legge, ove si consideri che le gestioni onerate della erogazione dei trattamenti di vecchiaia sono direttamente interessate alla conoscenza di un evento che, differendo la decorrenza del pensionamento e comportando il diritto a una maggiorazione del trattamento maturato (art. 6, comma 6, della legge n. 407 del 1990), ha indubbio rilievo rispetto alla corretta gestione degli interventi pensionistici per ragioni di definitività e certezza delle situazioni giuridiche che coinvolgono determinazioni ed erogazioni di spesa gravanti sui pubblici bilanci.
Del resto, se la previsione del termine non rispondesse, anche nei confronti degli enti previdenziali, a precise esigenze di limitazione nel tempo dell'esercizio della facoltà di opzione, a tutela di interessi pubblicistici e di obiettivi di politica previdenziale che trascendono quelli delle parti del rapporto di lavoro, non avrebbe senso la loro inclusione tra i soggetti destinatari della comunicazione;
ne' sarebbe giustificata la previsione, direttamente operata dal legislatore nel comma 3 dell'art.6, delle situazioni nelle quali "si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2". Deve escludersi infine, come sembra, invece, prospettare la sentenza del Tribunale, che l'ente previdenziale possa, attraverso propri provvedimenti, rinunciare alla decadenza o riconoscere il diritto (alla prosecuzione del rapporto di lavoro) ad essa soggetto, con effetti impeditivi o sananti (ai sensi dell'art.2966 cod.civ.), non essendo ipotizzabile in questa materia un interesse patrimoniale disponibile dell'ente medesimo mentre i principi di imparzialità e di uguaglianza intesi sia come divieto di trattamenti preferenziali che come parità di trattamento di situazioni uguali - che devono caratterizzarne l'azione a beneficio di tutti gli assicurati, ne vietano comportamenti che facciano conseguire un "vantaggio di fatto" a determinati soggetti, comunque di carattere particolare anziché generale.
Applicando gli enunciati principi al caso sottoposto a giudizio, la sentenza impugnata avrebbe dovuto negare la sussistenza del diritto del CA alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al sessantaduesimo anno di età, per la carenza di uno dei suoi presupposti essenziali, rappresentato dalla tempestiva comunicazione all'INPS dell'esercizio della relativa opzione.
In ordine poi alla questione cui la difesa del CA fa cenno nelle note di udienza, vale a dire che il lavoratore sarebbe stato esentato dall'onere di comunicazione, versando in situazione che consentiva di prescindere da tale adempimento, ai sensi dell'art.6, comma 3, della legge n.407 del 1990, è sufficiente osservare che si tratta di una questione, involgente accertamenti di fatto, che viene proposta inammissibilmente per la prima volta in questa sede, essendo estranea alla materia del contendere come ricostruita nella sentenza impugnata, della quale, peraltro, non è stato dal CA denunciato alcun vizio di omessa pronuncia.
Il ricorso dell'azienda va, dunque, accolto con conseguente cassazione della impugnata sentenza.
Poiché, tuttavia, ai fini della decisione non necessitano accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quelli - già compiuti - sui quali si fonda il giudizio di diritto errato, la causa può essere direttamente decisa da questa Corte nel merito, a norma dell'art.384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda del CA.
La novità della questione e il diverso esito delle fasi di merito giustificano (art.92 comma 2, c.p.c.) la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999