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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/11/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 3195/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del
19.9.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3195/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...] S. NA (CA) il 9.4.1956, ivi residente nella Via Luigi Settembrini 47, Parte_1
C.F. elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Risorgimento 61, presso lo C.F._1 studio dell'Avvocato Valentina Mereu, che lo rappresenta e difende giusta procura posta a margine del ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente siti in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto di Tucci e Paolo Spiga giusta procura generale alle liti,
parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“● accertare e dichiarare, per le causali sopra esposte, il diritto del ricorrente al riconoscimento della malattia professionale e, per l'effetto, il diritto del ricorrente all'indennizzo per la menomazione dell'integrità fisica (danno biologico) contratta in occasione dell'attività lavorativa pagina 1 di 4 svolta e per le sue conseguenze patrimoniali, in misura pari o superiore al 6%, da stabilirsi a mezzo CTU e da cumularsi al 16% già accertato;
per l'ulteriore effetto,
● condannare l' al pagamento dei relativi indennizzi in rendita e/o in capitale, con CP_1 rivalutazione ed interessi legali maturati dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse ritenersi di giustizia;
Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“1) rigettare la domanda mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2021, - premesso di aver svolto prevalentemente Parte_1 attività lavorativa come operaio nel settore dell'edilizia, e di essere beneficiario di una rendita in CP_1 ragione del riconoscimento di postumi da malattie professionali (patologie legate al tratto lombare, udito, spalle) nella misura del 16% - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di una patologia alle ginocchia, anch'essa di origine professionale, come da domanda amministrativa del 20.5.2019, rigettata dall' . CP_1
L'attore ha precisato che avverso il rigetto della domanda aveva proposto opposizione, anch'essa conclusa con esito negativo.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando l'origine professionale della CP_1 malattia denunciata, nonché l'esposizione e l'idoneità ai rischi lavorativi cui sarebbe stato esposto il ricorrente.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata per i seguenti motivi.
La prova testimoniale raccolta all'udienza del 25.1.2023, mediante l'escussione dei testi Tes_1
e , ha consentito di accertare lo svolgimento da parte dell'attore, almeno dal 1980
[...] Tes_2 al 1981 e poi dal 1985 fino al 2017, dell'attività di operaio muratore alle dipendenze del Gruppo Puddu
Antonio Costruzioni.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso l'attività lavorativa svolta dall'attore si differenziava di volta in volta in base alle esigenze dell'azienda, e che pertanto il ricorrente aveva svolto le mansioni di pagina 2 di 4 carpentiere e ferraiolo, posatore e piastrellista, occupandosi di tutte le attività edilizie di cantiere di base, come ad esempio della preparazione degli impasti (malte, cemento, stucchi, collanti), dei lavori di impermeabilizzazione e coibentazione, dei lavori di rimozione della pavimentazione e dei rivestimenti preesistenti, dei lavori rivestimento delle superfici orizzontali e verticali, della predisposizione delle pendenze e degli scoli dell'acqua, dello stuccaggio delle fughe e della successiva pulizia delle superfici stuccate.
Entrambi i testi hanno inoltre confermato che il ricorrente seguiva un orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì (all'occorrenza anche il sabato), dalle 7,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,30, con pausa pranzo di circa un'ora, talune volte svolgendo anche lavoro straordinario.
***
Tenendo conto di tali mansioni e del periodo di esposizione ai corrispondenti rischi, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. dopo accurati esami medici e attento Persona_1 studio dei documenti prodotti, ha accertato, come da relazione depositata il 4.12.2023, che parte attrice
è affetta da “MENISCOPATIA DEGENERATIVA A CARICO DELLE DUE GINOCCHIA”.
In particolare, l'ausiliario ha constatato che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente in maniera prolungata negli anni ha comportato, in modo non occasionale, la ripetizione di movimenti in estensione e in flessione delle ginocchia oltre al mantenimento di posture incongrue, che a suo giudizio ha determinato un'esposizione a rischio lavorativo idoneo per le due ginocchia.
Tenendo conto di quanto sopra, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “da patologia degenerativa meniscosica di alto grado del menisco mediale sinistro e frattura su base degenerativa del menisco mediale destro senza riflesso sulla funzionalità articolare.”, che determina, a suo giudizio, un danno biologico nella misura del 4% (per analogia con i codici 281 e 283).
Il consulente ha quantificato il danno biologico complessivo, inteso come riduzione dell'integrità psico-fisica, conglobato con le preesistenze già riconosciute (del 16%), nella misura corrispondente al
19%, con decorrenza della domanda amministrativa del 20.5.2019.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, peraltro non contestate dalle parti, le quali nessuna osservazione hanno formulato rispetto alla bozza della perizia.
***
Parte attrice, pertanto, ha diritto alla costituzione dell'indennizzo in rendita per danno biologico nella misura del 19%, con decorrenza di legge dal 20.5.2019.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo in rendita CP_1 commisurato al danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in pagina 3 di 4 relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato CP_1 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa). CP_1
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte attrice, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo in rendita, per il riconoscimento della nuova patologia professionale, commisurato ad un danno biologico pari al 19
% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 20.5.2019 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della corrispondente rendita, dedotto quanto già corrisposto all'attore, oltre al CP_1 maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 1.418,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 18.11.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del
19.9.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3195/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...] S. NA (CA) il 9.4.1956, ivi residente nella Via Luigi Settembrini 47, Parte_1
C.F. elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Risorgimento 61, presso lo C.F._1 studio dell'Avvocato Valentina Mereu, che lo rappresenta e difende giusta procura posta a margine del ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente siti in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto di Tucci e Paolo Spiga giusta procura generale alle liti,
parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“● accertare e dichiarare, per le causali sopra esposte, il diritto del ricorrente al riconoscimento della malattia professionale e, per l'effetto, il diritto del ricorrente all'indennizzo per la menomazione dell'integrità fisica (danno biologico) contratta in occasione dell'attività lavorativa pagina 1 di 4 svolta e per le sue conseguenze patrimoniali, in misura pari o superiore al 6%, da stabilirsi a mezzo CTU e da cumularsi al 16% già accertato;
per l'ulteriore effetto,
● condannare l' al pagamento dei relativi indennizzi in rendita e/o in capitale, con CP_1 rivalutazione ed interessi legali maturati dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse ritenersi di giustizia;
Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“1) rigettare la domanda mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2021, - premesso di aver svolto prevalentemente Parte_1 attività lavorativa come operaio nel settore dell'edilizia, e di essere beneficiario di una rendita in CP_1 ragione del riconoscimento di postumi da malattie professionali (patologie legate al tratto lombare, udito, spalle) nella misura del 16% - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di una patologia alle ginocchia, anch'essa di origine professionale, come da domanda amministrativa del 20.5.2019, rigettata dall' . CP_1
L'attore ha precisato che avverso il rigetto della domanda aveva proposto opposizione, anch'essa conclusa con esito negativo.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando l'origine professionale della CP_1 malattia denunciata, nonché l'esposizione e l'idoneità ai rischi lavorativi cui sarebbe stato esposto il ricorrente.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata per i seguenti motivi.
La prova testimoniale raccolta all'udienza del 25.1.2023, mediante l'escussione dei testi Tes_1
e , ha consentito di accertare lo svolgimento da parte dell'attore, almeno dal 1980
[...] Tes_2 al 1981 e poi dal 1985 fino al 2017, dell'attività di operaio muratore alle dipendenze del Gruppo Puddu
Antonio Costruzioni.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso l'attività lavorativa svolta dall'attore si differenziava di volta in volta in base alle esigenze dell'azienda, e che pertanto il ricorrente aveva svolto le mansioni di pagina 2 di 4 carpentiere e ferraiolo, posatore e piastrellista, occupandosi di tutte le attività edilizie di cantiere di base, come ad esempio della preparazione degli impasti (malte, cemento, stucchi, collanti), dei lavori di impermeabilizzazione e coibentazione, dei lavori di rimozione della pavimentazione e dei rivestimenti preesistenti, dei lavori rivestimento delle superfici orizzontali e verticali, della predisposizione delle pendenze e degli scoli dell'acqua, dello stuccaggio delle fughe e della successiva pulizia delle superfici stuccate.
Entrambi i testi hanno inoltre confermato che il ricorrente seguiva un orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì (all'occorrenza anche il sabato), dalle 7,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,30, con pausa pranzo di circa un'ora, talune volte svolgendo anche lavoro straordinario.
***
Tenendo conto di tali mansioni e del periodo di esposizione ai corrispondenti rischi, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. dopo accurati esami medici e attento Persona_1 studio dei documenti prodotti, ha accertato, come da relazione depositata il 4.12.2023, che parte attrice
è affetta da “MENISCOPATIA DEGENERATIVA A CARICO DELLE DUE GINOCCHIA”.
In particolare, l'ausiliario ha constatato che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente in maniera prolungata negli anni ha comportato, in modo non occasionale, la ripetizione di movimenti in estensione e in flessione delle ginocchia oltre al mantenimento di posture incongrue, che a suo giudizio ha determinato un'esposizione a rischio lavorativo idoneo per le due ginocchia.
Tenendo conto di quanto sopra, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “da patologia degenerativa meniscosica di alto grado del menisco mediale sinistro e frattura su base degenerativa del menisco mediale destro senza riflesso sulla funzionalità articolare.”, che determina, a suo giudizio, un danno biologico nella misura del 4% (per analogia con i codici 281 e 283).
Il consulente ha quantificato il danno biologico complessivo, inteso come riduzione dell'integrità psico-fisica, conglobato con le preesistenze già riconosciute (del 16%), nella misura corrispondente al
19%, con decorrenza della domanda amministrativa del 20.5.2019.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, peraltro non contestate dalle parti, le quali nessuna osservazione hanno formulato rispetto alla bozza della perizia.
***
Parte attrice, pertanto, ha diritto alla costituzione dell'indennizzo in rendita per danno biologico nella misura del 19%, con decorrenza di legge dal 20.5.2019.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo in rendita CP_1 commisurato al danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in pagina 3 di 4 relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato CP_1 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa). CP_1
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte attrice, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo in rendita, per il riconoscimento della nuova patologia professionale, commisurato ad un danno biologico pari al 19
% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 20.5.2019 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della corrispondente rendita, dedotto quanto già corrisposto all'attore, oltre al CP_1 maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 1.418,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 18.11.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
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