TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/11/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
OR, in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1525/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. in qualità Parte_1 C.F._1
di rappresentante legale della società (P. IVA Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Longo come da P.IVA_1
procura in atti;
opponente
e
Controparte_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dott. Domenico Pandolfino, dott.ssa Donatella Calabrò, dott.ssa Antonella Oteri, dott.ssa Antonietta CP_3
dott.ssa Maria Luana Cambareri e dott. Pasquale Meduri,
[...]
opposto
FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso depositato il 7 giugno 2022 , Parte_1
in qualità di rappresentante legale della società ha adito Controparte_1
questo giudice del lavoro per l'accertamento della illegittimità e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 806/2021 emessa dall' di Controparte_2
con la quale è stata comminata la sanzione pecuniaria di Controparte_2
27.039,50 euro per la violazione dell'art. 1, comma 910 e 911, L. n. 205/2017, per aver versato la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore per i mesi da luglio 2018 a giugno 2019, e la Controparte_4 violazione dell'art. 1 L. n. 4753, per non aver consegnato al lavoratore i prospetti paga da ottobre 2015 a giungo 2019, deducendo la violazione dell'art. 22 L. n. 241/1990 e l'inosservanza del termine di cui all'art. 14 L. n. 698/1981.
Costituitosi in giudizio l , ha Controparte_2
resistito alla pretesa chiedendone il rigetto.
Quindi, sostituita l'udienza di discussione mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, va disattesa la doglianza relativa alla violazione dell'art. 22 L. n. 241/1990 poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n. 689 del 1981,
l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione può essere pronunciata per violazione di legge anche nel caso in cui si accerti la sussistenza di vizi formali,
e cioè derivanti da inosservanza delle regole del procedimento, non potendo però ricomprendersi tra queste quelle stabilite dalla legge n. 241 del 1990 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di disciplina del procedimento amministrativo, le quali non sono applicabili alle fattispecie disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, che costituisce legge speciale e, quindi, prevale sulla legge generale in materia di procedimento amministrativo, risultando peraltro previste garanzie di livello non inferiore a quelle stabilite da quest'ultima legge” (v. Cass. n. 27681/2005).
Inoltre, va rigettata l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente per violazione dell'art. 14 della L. n.689/1982.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 cit. non decorre dal momento della violazione e nemmeno dal momento della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza del fatto ed idonee a formulare la contestazione.
È stato osservato infatti che il dies a quo per il computo del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. n.689/1981, entro il quale può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell'infrazione, spettando poi al giudice di merito valutare la congruità, se eccepita, del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni (v. Cass. nn. 5467/2008, 1054/2015 e
8456/2006).
Nel caso di specie è emerso che gli ispettori hanno acquisito piena consapevolezza della violazione contestata soltanto dopo aver acquisito, in seguito ai verbali interlocutori consegnati al legale rappresentante della società,
l'intera documentazione necessaria ai fini dell'accertamento dell'infrazione.
Nel dettaglio, dall'analisi della documentazione in atti si evince, da un lato, che con verbale interlocutorio del 19/12/2019, notificato al legale rappresentante della società, l' ha richiesto la produzione di documentazione utile ai CP_2
fini dell'ispezione entro il 20/01/2020, dall'altro, che l'acquisizione di ulteriore materiale rilevante per vagliare la legittimità dell'operato dell'opponente è avvenuta in data 4/02/2020 (v. Comunicazione Unilav lavoratore
[...]
in atti). CP_4
Per tale ragione il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, notificato il 18/02/2020, risulta tempestivo.
La domanda va pertanto respinta, con assorbimento di ogni altra questione.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 2.008,00 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente a corrispondere all'opposto le spese del giudizio, liquidate in 2.008,00 euro, oltre spese generali.
Palmi, 28/11/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia OR