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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8292/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8292/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Piscitelli Parte_1 C.F._1
( ) e dall'avv. Angelo Piscitelli ( ), presso lo studio dei CodiceFiscale_2 C.F._3
quali, in Napoli, alla via Santa Maria a Cappella Vecchia n. 11, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
, procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ), procuratrice di ( ), procuratrice di P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena
[...] P.IVA_4
Frascino ( ), presso lo studio della quale, in Benevento, via Pacevecchia n. 14/C, C.F._4
è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 270/2020 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 10.368,07, oltre Parte_2
interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del contratto di credito al consumo n. 2260219 concluso con Consum.it s.p.a. L'opponente ha, per quanto qui rileva, dedotto di non aver mai sottoscritto il pagina 1 di 4 contratto posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo ed ha, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul modulo prodotto in sede monitoria evidenziandone altresì le difformità rispetto alla propria sottoscrizione quale risultante dal documento di identità e dalla procura alle liti. ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo -per quanto qui rileva- che, ferma la Parte_2
genericità del disconoscimento delle sottoscrizioni, la conclusione del contratto risulta confermata dal pagamento di ben 27 delle 48 rate del finanziamento nonché (indirettamente) dalla mancata adozione, da parte della debitrice, di iniziative (nonostante, tra l'altro, la notificazione della comunicazione dell'avvenuta cessione) prima della notificazione del decreto ingiuntivo.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata disposta c.t.U. grafologica. Depositata la relazione da parte del c.t.U., intervenuta (in luogo dell'originaria opposta) nella qualità indicata in intestazione, mutato Controparte_1 il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024 con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. A fronte di disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (che non può considerarsi generico avendo la - Parte_1
tra l'altro- sottolineato pure la difformità tra le sottoscrizioni in verificazione e quella apposta sulla procura alle liti) è stata disposta c.t.U. grafologica all'esito della quale (con valutazione che, sotto il profilo tecnico, non è stata contrastata e che questo Giudice intende far propria) il consulente, preso atto del mancato reperimento dell'originale del documento contrattuale, ha (avuto pure riguardo alle caratteristiche della copia del documento depositata nel fascicolo monitorio) osservato che “la copia del contratto di finanziamento non è assolutamente grafologabile”.
Da tale conclusione discende la mancata possibilità di ritenere effettivamente concluso il contratto, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo non avendo la parte opposta provato il titolo alla base della propria domanda.
Ad una differente conclusione non può giungersi (come pretende l'opposta) sulla base dell'avvenuta, parziale esecuzione del contratto (risultando pagate 27 delle 48 rate pattuite). Infatti, solo in caso di disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. è possibile accertare la conformità della copia del documento all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Nel caso (in concreto ricorrente) di disconoscimento ex art. 214 c.p.c., invece, il documento disconosciuto risulta utilizzabile solo ove sia proposta verificazione (tra le tantissime, Cass., sez. 5, sent. 8 giugno 2018, n. 14950) e solo ove la verificazione confermi la riconducibilità della sottoscrizione alla parte che l'ha disconosciuta.
pagina 2 di 4 2.2. Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, non è possibile valorizzare il dedotto (e, per la verità, non specificamente contestato) parziale pagamento delle somme dovute anche alla luce di un motivo ulteriore rispetto all'esito della verificazione. A ben vedere, infatti, il contratto in base al quale è stato chiesto ed emesso il decreto qui opposto risulta annoverabile tra i “contratti di credito collegati” nell'accezione accoltane dall'art. 121, co. 1, lett. d), t.u.b.; contratto per il quale è, quindi, richiesta la forma scritta ad substantiam (si veda l'art. 125bis, coo. 1 e 2, t.u.b. ove è il richiamo pure all'art. 117, co. 3, t.u.b.), sì che deve escludersene la possibilità di conclusione per facta concludentia.
2.3. Da ultimo, la conclusione cui si è qui pervenuti risulta ulteriormente corroborata dalla mancata possibilità (alla luce degli elementi acquisiti -ed è appena il caso di osservare che il documento recante le asserite sottoscrizioni apposte dalla consta, in realtà, della sola prima pagina di un apparente Parte_1
contratto, ma non contiene la riproduzione delle condizioni generali dello stesso) di compiere quel doveroso controllo d'ufficio in ordine alla mancata vessatorietà (nell'accezione accoltane dal codice del consumo) delle clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore che costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi
Credit Polska S.A. w Bielsku Białej); controllo che, pur nei limiti di quanto previsto dall'art. 34, co. 2, cod. cons., deve (ciò che non può essere nel presente giudizio alla luce, come detto, degli elementi acquisiti) essere compiuto anche in relazione alle clausole che attengono alla “determinazione dell'oggetto del contratto”.
2.4. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi dichiarato nullo senza possibilità di adottare alcuna domanda di condanna dell'opponente al pagamento di somme (essendo stata la domanda di condanna formulata esclusivamente sulla base dell'inadempimento del contratto), ferma la possibilità, per l'opposta, di valutare l'eventuale proponibilità di domanda ex art. 2033 c.c. (fondata, pertanto, su causa petendi differente da quella fatta valere nella presente sede) in relazione alle (sole) somme versate alla odierna controparte.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di c.t.U., liquidate con provvedimento depositato il
23.9.2022, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico dell'opposta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la semplicità del giudizio) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 270/2020 di questo
Tribunale;
2) pone, in via definitiva ed integrale, a carico di in persona del legale rappresentante p. Controparte_4
t., le spese di c.t.U. liquidate con provvedimento depositato il 23.9.2022;
3) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore degli avv. Controparte_4
ti. Luca Piscitelli ed Angelo Piscitelli, difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi e, per compensi, in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali,
c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 13 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8292/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Piscitelli Parte_1 C.F._1
( ) e dall'avv. Angelo Piscitelli ( ), presso lo studio dei CodiceFiscale_2 C.F._3
quali, in Napoli, alla via Santa Maria a Cappella Vecchia n. 11, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
, procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ), procuratrice di ( ), procuratrice di P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena
[...] P.IVA_4
Frascino ( ), presso lo studio della quale, in Benevento, via Pacevecchia n. 14/C, C.F._4
è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 270/2020 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 10.368,07, oltre Parte_2
interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del contratto di credito al consumo n. 2260219 concluso con Consum.it s.p.a. L'opponente ha, per quanto qui rileva, dedotto di non aver mai sottoscritto il pagina 1 di 4 contratto posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo ed ha, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul modulo prodotto in sede monitoria evidenziandone altresì le difformità rispetto alla propria sottoscrizione quale risultante dal documento di identità e dalla procura alle liti. ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo -per quanto qui rileva- che, ferma la Parte_2
genericità del disconoscimento delle sottoscrizioni, la conclusione del contratto risulta confermata dal pagamento di ben 27 delle 48 rate del finanziamento nonché (indirettamente) dalla mancata adozione, da parte della debitrice, di iniziative (nonostante, tra l'altro, la notificazione della comunicazione dell'avvenuta cessione) prima della notificazione del decreto ingiuntivo.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata disposta c.t.U. grafologica. Depositata la relazione da parte del c.t.U., intervenuta (in luogo dell'originaria opposta) nella qualità indicata in intestazione, mutato Controparte_1 il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024 con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. A fronte di disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (che non può considerarsi generico avendo la - Parte_1
tra l'altro- sottolineato pure la difformità tra le sottoscrizioni in verificazione e quella apposta sulla procura alle liti) è stata disposta c.t.U. grafologica all'esito della quale (con valutazione che, sotto il profilo tecnico, non è stata contrastata e che questo Giudice intende far propria) il consulente, preso atto del mancato reperimento dell'originale del documento contrattuale, ha (avuto pure riguardo alle caratteristiche della copia del documento depositata nel fascicolo monitorio) osservato che “la copia del contratto di finanziamento non è assolutamente grafologabile”.
Da tale conclusione discende la mancata possibilità di ritenere effettivamente concluso il contratto, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo non avendo la parte opposta provato il titolo alla base della propria domanda.
Ad una differente conclusione non può giungersi (come pretende l'opposta) sulla base dell'avvenuta, parziale esecuzione del contratto (risultando pagate 27 delle 48 rate pattuite). Infatti, solo in caso di disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. è possibile accertare la conformità della copia del documento all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Nel caso (in concreto ricorrente) di disconoscimento ex art. 214 c.p.c., invece, il documento disconosciuto risulta utilizzabile solo ove sia proposta verificazione (tra le tantissime, Cass., sez. 5, sent. 8 giugno 2018, n. 14950) e solo ove la verificazione confermi la riconducibilità della sottoscrizione alla parte che l'ha disconosciuta.
pagina 2 di 4 2.2. Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, non è possibile valorizzare il dedotto (e, per la verità, non specificamente contestato) parziale pagamento delle somme dovute anche alla luce di un motivo ulteriore rispetto all'esito della verificazione. A ben vedere, infatti, il contratto in base al quale è stato chiesto ed emesso il decreto qui opposto risulta annoverabile tra i “contratti di credito collegati” nell'accezione accoltane dall'art. 121, co. 1, lett. d), t.u.b.; contratto per il quale è, quindi, richiesta la forma scritta ad substantiam (si veda l'art. 125bis, coo. 1 e 2, t.u.b. ove è il richiamo pure all'art. 117, co. 3, t.u.b.), sì che deve escludersene la possibilità di conclusione per facta concludentia.
2.3. Da ultimo, la conclusione cui si è qui pervenuti risulta ulteriormente corroborata dalla mancata possibilità (alla luce degli elementi acquisiti -ed è appena il caso di osservare che il documento recante le asserite sottoscrizioni apposte dalla consta, in realtà, della sola prima pagina di un apparente Parte_1
contratto, ma non contiene la riproduzione delle condizioni generali dello stesso) di compiere quel doveroso controllo d'ufficio in ordine alla mancata vessatorietà (nell'accezione accoltane dal codice del consumo) delle clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore che costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi
Credit Polska S.A. w Bielsku Białej); controllo che, pur nei limiti di quanto previsto dall'art. 34, co. 2, cod. cons., deve (ciò che non può essere nel presente giudizio alla luce, come detto, degli elementi acquisiti) essere compiuto anche in relazione alle clausole che attengono alla “determinazione dell'oggetto del contratto”.
2.4. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi dichiarato nullo senza possibilità di adottare alcuna domanda di condanna dell'opponente al pagamento di somme (essendo stata la domanda di condanna formulata esclusivamente sulla base dell'inadempimento del contratto), ferma la possibilità, per l'opposta, di valutare l'eventuale proponibilità di domanda ex art. 2033 c.c. (fondata, pertanto, su causa petendi differente da quella fatta valere nella presente sede) in relazione alle (sole) somme versate alla odierna controparte.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di c.t.U., liquidate con provvedimento depositato il
23.9.2022, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico dell'opposta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la semplicità del giudizio) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 270/2020 di questo
Tribunale;
2) pone, in via definitiva ed integrale, a carico di in persona del legale rappresentante p. Controparte_4
t., le spese di c.t.U. liquidate con provvedimento depositato il 23.9.2022;
3) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore degli avv. Controparte_4
ti. Luca Piscitelli ed Angelo Piscitelli, difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi e, per compensi, in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali,
c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 13 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
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