Articolo 1 della Legge 13 aprile 1977, n. 146
Versione
12 maggio 1977
Art. 1. Articolo unico

La tabella annessa alla legge 11 ottobre 1973, n. 620 , e' sostituita dalla seguente:

(Personale della guardia di finanza da impiegare in servizi speciali di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia).
Grado Numero
Capitano (a) .................................................. 1 Tenenti o sottotenenti (a) .................................... 4 Marescialli maggiori .......................................... 4 Marescialli ordinari .......................................... 10 Brigadieri o vicebrigadieri (b) ............................... 51 Militari di truppa ............................................ 530 --- Totale ............................. 600
(a) I periodi di comando di reparto sono equiparati ad ogni effetto ai comandi di compagnia per il capitano, ed ai comandi di tenenza per i tenenti o sottotenenti, e sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando ai fini dell'avanzamento.
(b) I periodi di comando di reparto e di servizio nei medesimi sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio ai fini dell'avanzamento.

Entrata in vigore il 12 maggio 1977