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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro
Caccaviello; letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 7.12.22, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4291 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
P.I.: , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonio Gioia, C.F.: , ed elett.te dom.ta presso lo studio CodiceFiscale_1
legale di quest'ultimo sito in Napoli, alla Via Nuova Marina, 5, giusta procura materialmente congiunta ex art. 83 c.p.c. all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
(p. iva rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Giovan Battista Riccio (C.F. ) presso il cui stu- C.F._2
dio in Napoli alla via Alessandro Scarlatti 67, elettivamente domicilia giusta pro-
cura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, III comma, c.p.c., e da inten-
dersi in calce alla comparsa di costituzione.
OPPOSTO
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di € 59.969 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
L'opponente ha dedotto che: non vi è prova del credito vantato, basato solo su fatture;
la risoluzione del contratto operata dall'opposta ha comportato il passaggio dell'opponente al mercato tutelato, con conseguente aggravio di costi;
ha chiesto in via istruttoria l'esperimento di una ctu volta ad accertare i reali con- sumi dell'opponente; nel merito revocarsi il d.i. opposto;
in via riconvenzionale condannarsi l'opposta al risarcimento dei danni causati, con vittoria di spese.
L'opposta ha dedotto che:
l'opponente società non ha contestato la validità del contratto ovvero delle singo- le clausole contrattuali, né i prezzi applicati, ma la mancanza di prova in ordine alla congruita e consumi esposti in bolletta;
al fine di superare la avversa contestazione la società opposta deposita le certifi-
cazioni dei flussi di misura dei consumi forniti dal distributore;
Controparte_2
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che il credito vantato è stato documentato.
Le eccezioni proposte dall'opponente, che peraltro non ha mai contestato le fattu- re ricevute, sono del tutto generiche e non legittimano la richiesta di una ctu che sarebbe meramente esplorativa.
A fronte dell'ingiustificato, reiterato mancato pagamento della fornitura di ener- gia risulta, pertanto, legittima la risoluzione del contratto.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositi-
vo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
2
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n.
22/2023 emesso il 2.1.2023 proposta da nei confronti di Parte_1
con atto di citazione notificato l'8.2.23, così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 9.142 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 20.1.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
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