Art. 4.
A modifica dell'ultimo comma dell'articolo 105 del testo unico, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , avverso i provvedimenti emessi dagli uffici del genio civile territorialmente competenti per le province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza, e' dato ricorso al presidente del magistrato alle acque, il cui provvedimento e' definitivo.
A modifica dell'ultimo comma dell'articolo 105 del testo unico, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , avverso i provvedimenti emessi dagli uffici del genio civile territorialmente competenti per le province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza, e' dato ricorso al presidente del magistrato alle acque, il cui provvedimento e' definitivo.