Art. 7. Modifiche al testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , per chiarire e definire i presupposti e le condizioni rilevanti per il mantenimento delle cariche pubbliche ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il numero: "314" sono inserite le seguenti parole: ", primo comma"; ((2))
a-bis) all'articolo 59, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto";
b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 28 MAGGIO 2004, N. 140 ;
b-bis)all'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Ineleggibilita' e incompatibilita' alla carica di sindaco e presidente di provincia";
2) al comma 1, numero 2), sono soppresse le seguenti parole: ", di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";
3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";
b-ter) all'articolo 64, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della provincia";
b-quater) all' articolo 254, il comma 6 e' abrogato;
b-quinquies) all' articolo 256, comma 4, le parole da: ", su segnalazione del Ministero dell'interno" sino alla fine del comma sono soppresse".
1-bis. I ricorsi presentati al Ministero dell'interno, ai sensi dell' articolo 87, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni, e dell' articolo 254, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 , non ancora decisi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono estinti. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i ricorrenti originari o i loro aventi causa possono proporre ricorso per i medesimi motivi avanti il giudice amministrativo o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, purche' tali mezzi non siano stati azionati in precedenza.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 23 maggio 2007, n. 171 (in G.U. 1a s.s. 30/5/2007, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera a), del presente articolo.
sull'ordinamento degli enti locali 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , per chiarire e definire i presupposti e le condizioni rilevanti per il mantenimento delle cariche pubbliche ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il numero: "314" sono inserite le seguenti parole: ", primo comma"; ((2))
a-bis) all'articolo 59, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto";
b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 28 MAGGIO 2004, N. 140 ;
b-bis)all'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Ineleggibilita' e incompatibilita' alla carica di sindaco e presidente di provincia";
2) al comma 1, numero 2), sono soppresse le seguenti parole: ", di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";
3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";
b-ter) all'articolo 64, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della provincia";
b-quater) all' articolo 254, il comma 6 e' abrogato;
b-quinquies) all' articolo 256, comma 4, le parole da: ", su segnalazione del Ministero dell'interno" sino alla fine del comma sono soppresse".
1-bis. I ricorsi presentati al Ministero dell'interno, ai sensi dell' articolo 87, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni, e dell' articolo 254, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 , non ancora decisi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono estinti. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i ricorrenti originari o i loro aventi causa possono proporre ricorso per i medesimi motivi avanti il giudice amministrativo o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, purche' tali mezzi non siano stati azionati in precedenza.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 23 maggio 2007, n. 171 (in G.U. 1a s.s. 30/5/2007, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera a), del presente articolo.