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Sentenza 24 ottobre 2023
Sentenza 24 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2023, n. 43233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43233 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SI NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2022 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. UI Pratola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito l'Avv. Anna Vio del Foro di Bologna per la parte civile Oipa Italia Odv, anche in sostituzione dell'Avv. Matteo Cerruti del Foro di Rovigo per Italia Nostra Onlus e dell'Avv. IZ RE del Foro di Bologna per W.W.F. Italia, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte che deposita. Udito l'Avv. Francesco Paolo Colliva del Foro di Bologna per Legambiente Emilia Romagna, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alle conclusioni che deposita. Lette le conclusioni scritte depositate dall'Avv. Marco Meduri del Foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Maria Morena Suaria per la parte civile N.O.G.E.Z., che conclude per la conferma della sentenza. Udito, per il ricorrente, l'Avv. Luca Sirotti del Foro di Bologna, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/10/2022, il Tribunale di Ravenna condannava NI SI, all'epoca dei fatti Presidente dell'Autorità di Sistema LE del mare Adriatico centro- 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 43233 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 11/10/2023 settentrionale, in ordine alla contravvenzione di cui all'articolo 9, comma 1, del d. Igs. N. 202/2007, così riqualificata l'originaria contestazione di cui all'articolo 452-bis cod. pen., alla pena di euro 8.000,00 di ammenda, con pena sospesa. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, lamentando: 2.1. Con il primo motivo, la violazione di norma processuale prevista a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, lett. c) c.p.p., con riferimento alla mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza ai sensi dell'art. 521 e 522 c.p.p., laddove la responsabilità del ricorrente è stata affermata nei termini di cui all'art. 113 c.p., norma non oggetto di contestazione, in cooperazione colposa con altri soggetti non imputati nella contravvenzione di inquinamento ambientale prevista dall'art. 9 del d.l.gs. n. 202/2007, per la quale è stata disposta la condanna in luogo dell'originaria contestazione di inquinamento ambientale doloso previsto dall'art. 452-bis c.p., nonché violazione del diritto di difesa, rilevante ex artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p., a causa della riqualificazione giuridica del fatto contestato avvenuta "a sorpresa" ed in modo imprevedibile, anche con riferimento alla mancata rimessione in termini per definire il procedimento con l'oblazione. Il Giudice dell'Udienza Preliminare, ritenendo il fatto contestato - spandimento degli idrocarburi nella limitatissima area sopra descritta - non tipico ai sensi dell'art. 452-bis c.p., lo sussumeva nella diversa fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 9 d.lgs. n. 202/2007, dichiaratamente riconducendo tale operazione di mutamento radicale del fatto ad una mera riqualificazione giuridica. La fattispecie contravvenzionale individuata dal giudicante prevede quale specifico soggetto attivo «il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera» e «nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione» risultano punibili anche «i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave». Il Presidente dell'Autorità di Sistema LE è stato condannato in cooperazione colposa con EL EO e IA ER (soggetti succedutisi quali proprietari del relitto in questione), malgrado nel capo di imputazione non fosse neppure descritta la condotta dai medesimi posta in essere, essendo la loro posizione stata, in precedenza, archiviata. Evidenzia conclusivamente il ricorrente come ci si trovi di fronte ad una modifica della struttura materiale dell'imputazione, posto che la variazione della regiudicanda ha investito il fatto, e non solo il nomen iuris ad esso attribuito, concretizzando una vera e propria immutatío libelli. Tale modifica materiale dell'imputazione era del tutto imponderabile, e come tale ha determinato un evidente pregiudizio effettivo alla posizione dell'imputato, la cui strategia argomentativa e probatoria è stata addirittura fuorviata dall'intervenuta archiviazione di EO e ER. Le conseguenze di tale imprevedibilità sono altrettanto chiare: la difesa non è stata messa nella condizione di approntare in modo adeguato la propria strategia rispetto all'attività dei terzi intranei, e non ha potuto svolgere alcuna iniziativa 2 (argomentativa o probatoria) in ordine alla tipicità e alla rilevanza delle condotte implicitamente ascritte (in realtà archiviate) a EO e ER. Inoltre, avendo l'imputato optato per il rito abbreviato, la modifica dei connotati dell'accusa (sia pure in bonam partem) ha determinato un'indebita preclusione in ordine alla possibilità di chiedere (ed ottenere) l'estinzione del reato beneficiando dell'istituto dell'oblazione. 2.2. Con il secondo motivo censura: 2.2.1. violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p.: erronea applicazione a soggetto non previsto dalla norma dell'dell'art. 9 d.lgs. n. 202/2007, fattispecie a doppia tipizzazione soggettiva, prevedendo un reato proprio in relazione al quale il legislatore ha altresì selezionato gli eventuali cooperanti. L'art. 9 del d.lgs. n. 202/2007, rubricato "inquinamento colposo", nel prevedere la punibilità delle violazioni colpose dell'art 4 - il quale, a sua volta, codifica il divieto di sversare o di causare lo sversamento di idrocarburi in mare - delimita doppiamente l'ambito dei soggetti attivi del reato, selezionandone autori propri e concorrenti, in deroga agli istituti del concorso di persone nel reato e della cooperazione colposa. La fattispecie codifica infatti una contravvenzione propria del Comandante della nave, selezionando, con l'utilizzo dello specifico avverbio "nonché", anche la platea dei concorrenti eventuali: membri dell'equipaggio, proprietario della nave, armatore, i quali sono individuati come responsabili unicamente «nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione». Chiaro ed esplicito l'intento di selezione dei concorrenti/cooperanti perseguito nell'incriminazione degli sversamenti provenienti dalle navi: qualora il legislatore non avesse finalizzato la previsione delle predette clausole di concorsualità alla selezione degli autori, anche eventuali, del reato, in senso limitativo del concorso e della cooperazione dell'extraneus nella contravvenzione, la loro specificazione risulterebbe inutilmente pleonastica, tenuto conto della generale applicabilità - sia consentita la chiosa superflua - delle norme in materia di concorso di persone nel reato. Per tali ragioni, deve essere esclusa in radice l'attribuibilità soggettiva della contravvenzione a NI SI, per essere il Presidente deii'AdSP soggetto non individuato quale concorrente eventuale dalla fattispecie. 2.2.2. violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p.: erronea applicazione degli artt. 2,4 e 9 d.lgs. 202/2007 per essere la fattispecie rivolta alle navi e non ai relitti. Mancanza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. in punto di riconduzione del fatto alla fattispecie di cui all'art. 9 d.lgs.202/2007 in relazione alla ritenuta classificazione della motonave ex KA B quale relitto. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 606 let. b) c.p.p. in relazione all'inosservanza e all'erronea applicazione degli artt. 40 cpv c.p., 6 e 8 I. 84/1994, 11 e 12. I. 979/1982, 47, 54 e 73 cod.nav. e delle altre disposizioni 3 rilevanti ai fini della determinazione delle competenze dell'autorità di sistema portuale, norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della indicata legge penale. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, co. 1, lett. c), e 546 c.p.p. nonché carenza assoluta di motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata (con riferimento all'art. 606, let. b), c) ed e), c.p.p. in relazione all'omessa presa in considerazione delle decisive argomentazioni difensive esposte in sede di discussione e nella memoria depositata in data 21 luglio 2022 con riferimento alle competenze e ai poteri dell'autorità di sistema portuale. Contraddittorietà della motivazione rilevante ex art. 606, lett. e), risultante dal testo del provvedimento nonché da atti del processo specificamente indicati nel presente motivo. Secondo la sentenza impugnata, il Presidente dell'AdSP sarebbe titolare di una posizione di garanzia estesa alla tutela di beni giuridici eterogenei e non previamente individuabilil coincidente con il dovere di presidiare qualunque rischio verificabile in ambito portuale, e specificamente il rischio ambientale. In realtà, sia la posizione di garanzia che la regola cautelare vengono individuate attraverso un processo creativo condotto ex post e non come invece affermato a più riprese da Questa Cortei mediante la ricognizione di poteri e regole modali preesistenti al fatto. La fonte di tale ampia e indiscriminata posizione di garanzia è rinvenuta dal Giudice nella propria interpretazione di talune norme della L. 84/1994, e segnatamente quelle relative al rinnovo della concessione e alla omessa dichiarazione di decadenza della stessa. In realtà, non soltanto il rinnovo della concessione demaniale, accordato a MSR, nonché l'ascritta omessa dichiarazione di decadenza (o di revoca) risultano totalmente ininfluenti nella dinamica del fatto ascritto, ma le richiamate disposizioni normative, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non sono idonee a configurare in capo al Presidente di AdSP alcuna posizione di garanzia. La mancanza di un obbligo di garanzia in capo al presidente della AdSP deriva direttamente dalla tassativa ripartizione di competenze in materia di tutela ambientale tra AdSP e Autorità Marittima, alla quale sono legislativamente demandate le competenze in materia di tutela dell'ambiente marino. Del tutto erroneamente il Giudice, esaminando la ripartizione di competenze in materia di inquinamento delle acque tra l'Autorità Marittima (Capitaneria di Porto di Ravenna) e I'AdSP, ritiene che, mentre la prima, ai sensi degli artt. 11 e 12 L. 979/1982, sarebbe deputata ad intervenire solo in situazioni di emergenza o, addirittura, di urgenza, per prevenire o circoscrivere gli effetti dell'inquinamento marino imminente o già prodotto, I'AdSP risulterebbe onerata di un analogo dovere d'intervento, in via ordinaria, nell'amministrazione delle concessioni e nel controllo delle attività portuali, diretta a scongiurare i possibili danni provocati da qualsiasi fonte inquinante che insista nella circoscrizione dell'area portuale. 4 Al contrario, le competenze dell'Autorità Marittima, invocate dall'art. 14 L. 84/1994, vengono, in primis, declinate dalla L. 979/1982, agli artt. 11 e 12, che rispetto alla normativa di cui alla legge 84/94, in quanto rivolta a disciplinare specifici aspetti attinenti alla competenza in tema di tutela ambientale, costituisce lex specialis e, pertanto deve ritenersi prevalente. L'intervento dell'Autorità Marittima in situazioni di emergenza è infatti disciplinato autonomamente dal co. 3 dell'art. 12 I. 979/1982, mentre gli stessi artt. 11 e 12 disciplinano poteri di intervento esercitabili in ogni caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte. In particolare, all'emanazione della diffida prevista dall'art. 12 comma 2 della Legge n. 979/1982 consegue, nel caso di inerzia del destinatario, uno specifico dovere di attivazione da parte dell'Autorità Marittima la quale deve fare "eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute". Le modalità di attivazione per i casi d'urgenza sono individuate nel successivo comma 3 della stessa disposizione di legge. Nel caso riguardante la KA B, parte dei predetti poteri, in particolare quello di diffida, sono stati effettivamente attivati dall'AM, a partire dal 4 ottobre 2017. D'altra parte, lo stesso art. 73 c.n. assegna all'Autorità Marittima anche le competenze in materia di rimozione dei relitti, ove essi costituiscano un intralcio, come nel caso di specie, per la navigazione. Viene in rilievo, infine, l'art. 135 comma 2 del d.lgs. n. 66/2010 ("Codice dell'ordinamento militare"), a mente del quale il Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera esercita poteri di controllo in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità; c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero». Nessun dubbio, allora, residua in merito all'individuazione nella Capitaneria di Porto dell'Ente competente in materia di inquinamento causato dai relitti. Inoltre, ammesso e non concesso che la Capitaneria di Porto fosse tenuta ad intervenire nelle sole situazioni straordinarie e di urgenza, non v'è dubbio che, secondo le stesse affermazioni della sentenza impugnata, tali presupposti sussistessero nel caso di specie. Alla stregua della normativa di settore, la valutazione degli aspetti tecnici dell'attività di demolizione del relitto e dei correlati rischi per l'ambiente marino competeva alla 5 Capitaneria di Porto e non all'Autorità LE, competente unicamente per la concessione dell'area portuale funzionale alla predetta attività. A conferma della correttezza della ripartizione normativa delle competenze sopra delineata, non residuano dubbi in merito al concreto ruolo rivestito dalla Capitaneria di Porto di Ravenna - in conformità alla competenza ad essa espressamente attribuita dal legislatore in materia di tutela ambientale - nell'ambito della vicenda di cui trattasi, ove il predetto Ente ha: - analizzato a più riprese il piano di demolizione del relitto e le varie procedure antinquinamento approntate da MSR;
- esercitato, numerose volte, il proprio potere di diffida, specificamente dedicato dalla I. 879/1982 all'inquinamento delle acque, anche accidentale, da idrocarburi;
-svolto il ruolo di vigilanza sull'attività posta in essere da MSR, comunicando con I'AUSL e trasmettendo all'AdSP i carteggi ritenuti rilevanti. L'AM resterà, poi, interlocutore di MSR anche dopo che I'AUSL aveva disposto il sequestro d'urgenza del relitto. Anzi, proprio la continua corrispondenza tra i predetti EN ed il proprietario, conferma il riparto di competenze nella materia che ci occupa, del tutto negletta dal Tribunale, benché fosse stata ampiamente sottoposta al Giudice in sede di discussione e nella memoria depositata il 21 luglio 2022. La motivazione è, altresì, del tutto carente nella parte in cui, genericamente, richiama, a fondamento della posizione di garanzia del Presidente dell'AdSP, la sua titolarità di ampi poteri di spesa, a differenza dell'AM, la quale, opina la sentenza, pur volendo agire non ne disponeva. Ad ulteriore conferma della ripartizione di competenze più volte ribadita, che in una vicenda successiva e del tutto analoga a quella della KA B, la Capitaneria di Porto di Ravenna, dopo aver attivato, nell'ottobre 2022, il potere di diffida ai sensi degli artt. 11 e. 12 L. 979/1982 nei confronti del proprietario del relitto motopesca "LUGARAIN", affondato ad 11 miglia nautiche dal Porto di Ravenna e ritenuto pericoloso per l'ambiente marino in relazione agli idrocarburi presenti a bordo, ha richiesto al competente Ministero dell'Ambiente la copertura dei fondi necessari all'intervento di aspirazione delle predette sostanze dalle casse carburante. 2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge rilevante ex art. 606 let. b) c.p.p.: erronea applicazione degli artt. 40, 41, 43, 113 c.p. e 9, dIg.s n. 202/2007, con riferimento all'individuazione di una condotta omissiva, all'affermata causalità giuridica tra l'omissione contestata e l'evento e alla sussistenza della colpa (nella misura oggettiva e soggettiva); nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, col, let c) e 546 c.p.p. nonché carenza assoluta di motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata (con riferimento all'art. 606, let. c) ed e), c.p.p in relazione all'omessa presa in considerazione delle decisive argomentazioni difensive esposte in sede di discussione e nella memoria depositata in data 21 luglio 2022 in merito alla ritenuta 6 _iq inerzia del presidente dell'ADSP e dell'eziologia di tale condotta rispetto al ritenuto sversamento, nonché contraddittorietà della motivazione in ordine ai medesimi punti, risultante sia dal testo del provvedimento che dagli specifici atti richiamati nel motivo di gravame;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione al sensi dell'art. 606 co. 1, lett. e) in merito alla ritenuta sussistenza della condotta, del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'art. 9 d.lgs. 202/2007. Dalla motivazione della sentenza in tema di attribuibilità soggettiva all'imputato della contravvenzione propria del Comandante della nave, NI SI, preso atto dell'inerzia del proprietario del relitto, avrebbe dovuto sostituirvisi prima nella bonifica e poi nella demolizione del relitto. La sentenza descrive, poi, l'obbligo di bonifica ricorrendo all'individuazione del comportamento alternativo lecito nell'aspirazione degli idrocarburi interni al relitto. Le premesse su cui si fonda il ragionamento esposto dal GUP di Ravenna, infatti, sono fondate su una ricostruzione dei fatti parziale e contraddittoria, che trascura numerosi elementi cruciali e decisivi sottoposti dalla difesa nell'ambito del giudizio di primo grado. Sotto questo profilo, come si vedrà, la sentenza incorre altresì in un evidente travisamento del fatto, allorché attribuisce alla sola attivazione della Capitaneria di Porto ogni azione ritenuta idonea ad evitare l'inquinamento marino. Il primo e cruciale punto risolto dal GUP di Ravenna investe la causalità giuridica, affermata nel caso di specie con il ricorso alla forma partecipativa della mancata attivazione del dovere di sostituirsi al proprietario nella bonifica. Nondimeno, il primo segmento rilevante della condotta retroagisce nella sentenza alla delibera di rinnovo della concessione demaniale o al mancato esercizio del potere di dichiarare la revoca/decadenza della concessione, alla cui attivazione sarebbe conseguita la necessità di intimare al decaduto concessionario lo sgombero dell'area e, in caso di sua inerzia, provvedervi I'AdSP d'ufficio. Opina sul punto il ricorrente che altro è il mancato rinnovo e altro è la fattispecie tipizzata di decadenza della concessione demaniale, che "può" essere dichiarata solo a fronte della riscontrata sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dall'art.47 del Codice Navigazione. Quanto all'evento, poi, nonostante i numerosi sopralluoghi eseguiti dalla Capitaneria di Porto ed elogiati dal GUP di Ravenna, prima e dopo l'apposizione della prima fila di panne galleggianti antinquinamento, ed intensificati a partire dal 6 luglio 2018, la prima aspirazione si rese necessaria solo il 12 febbraio 2019, a seguito dell'ulteriore cedimento del relitto. La Capitaneria di Porto segnalava, infatti, all'Autorità LE il 12/02/2019 che, da un sopralluogo eseguito in pari data, era stata rilevata la fuoriuscita di sostanze oleose dall'interno del relitto, rimaste confinate all'interno delle panne posizionate in data 6/04/2018. Di tale avvenimento I'AM notiziava anche EO e ER, nei cui confronti reiterava le prescrizioni impartite con le precedenti diffide (cfr: 7 note della Capitaneria di Porto del 12/02/2019 e del 13/02/2019 al1.23). L'evento, pertanto, può essere collocato soltanto in tale data. Posto che il periodo di vigenza della concessione, relativo al terzo ed ultimo rinnovo, era integralmente spirato il 31 marzo 2018, è evidente come i rinnovi della licenza demaniale non abbiano rivestito alcuna rilevanza nell'eziologia dell'evento attribuito all'imputato. A ciò si aggiunga un'altra dirimente circostanza: la KA B stazionava nel Porto di Ravenna dal 2009 (ben cinque anni prima dell'incarico di Presidente conferito a NI SI), il periodo concessorio è durato complessivamente meno di un anno, nel corso e successivamente al quale il proprietario non ha mai ottemperato alle prescrizioni impartitegli, dapprima, dall'Autorità Marittima e, successivamente, a partire dal 30/03/2018, dall'AdSP. La motivazione è, sul punto, sia mancante che contraddittoria: manca di punti decisivi del percorso logico ed è viziata nella selezione delle informazioni probatorie rilevanti. Sul piano della colpa, poi, il Giudice di prime cure colloca le condotte ascritte all'imputato «nell'ambito della incapacità amministrativa», ritenendo che la sua azione «tardiva e inefficace, sia stata mossa fa scarsissimo senso di responsabilità», non prendendo posizione sulla classificazione di tale comportamento nell'ambito dell'imperizia o della negligenza, entrambe richiamate in sentenza (p.68). Sebbene nello stesso punto della motivazione venga richiamata apoditticamente la violazione di regole cautelari anche in parte specifiche, nessuna regola modale viene invocata dal Giudice di prime cure a fondamento dell'individuato comportamento alternativo lecito dell'aspirazione dei liquidi dalle stive e dai serbatoi del relitto. A base della sua argomentazione, il giudice porta la relazione dell'Ing Ceccarelli, ma nel così fare incorre in un evidente travisamento di prova, riferendo le conclusioni dell'ingegnere alla relazione preliminare laddove sono riferibili alla relazione definitiva del dicembre 2018. Il ricorrente evidenzia come solo nell'ottobre 2018 I'AdSP riceveva i disegni della nave dal registro navale turco, in assenza dei quali sarebbe stato impossibile redigere un piano di aspirazione - da eseguirsi su un relitto spezzato a metà, oggetto di sequestro preventivo richiesto dall'AUSL, che di fatto ne impediva l'accesso a chiunque, e rispetto al quale non si conosceva l'ubicazione delle casse carburante né la presenza di eventuali combustibili pericolosi - che non comportasse dei rischi. La sentenza non si confronta con le prove acquisite e sottoposte al Giudice dalla difesa, in particolare con i verbali degli incontri tenutisi dinanzi alla Prefettura di Ravenna per discutere della situazione KA B.. Un ulteriore profilo di censura della sentenza impugnata riguarda, infatti, il mancato accertamento di tutti gli elementi strutturali del rimprovero colposo: nessun punto della motivazione impugnata spiega quale diverso comportamento sarebbe stato esigibile da 8 un Presidente dell'Autorità LE modello nella determinata situazione, né, poi, cosa avrebbe dovuto fare di più l'agente concreto SI. La sentenza ha trascurato il ruolo, determinante nell'agire di NI SI, esplicato dall'incertezza normativa emersa nell'ambito dei tavoli istituzionali, dall'agire simultaneo di più amministrazioni, dalla situazione del tutto peculiare ed insolita in cui l'agente si è, per la prima volta, trovato a dover intervenire, su indicazione di altra amministrazione. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1 lett. b.) c.p.p. in relazione agli artt. 4 e 9 d.lgs. n. 202/2007 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e), in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo previsto dalla fattispecie di cui all'art. 9 d.lgs. n. 202/2007 in termini di sversamento. Mancanza assoluta della motivazione in punto di accertamento e rilevanza penale del ritenuto sversamento. Manca integralmente, nella motivazione del Giudice, la descrizione e collocazione del momento in cui l'idrocarburo si sarebbe in concreto versato nelle acque del Porto di Ravenna. Nessuna argomentazione viene spesa dalla sentenza impugnata per definire lo sversamento in concreto asseritamente verificatosi. Il GUP di Ravenna si limita a collocare temporalmente l'insorgenza della posizione di garanzia, ma non individua in alcun punto della motivazione il momento consumativo del reato;
laddove il capo d'imputazione collocava la condotta ascritta ad AdSP a partire dal 27 ottobre 2017, il primo sversamento di idrocarburi veniva segnalato dalla Capitaneria di Porto in data 12/02/2019. Che lo sversamento punito dall'art. 9 cit. debba essere considerato nella sua concreta manifestazione lesiva è confermato anche dal considerando 2 della Direttiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, che, come ricordato nel motivo II di ricorso, si rivolge agli scarichi di sostanze inquinanti «senza che alcuna azione correttiva sia intrapresa». Chiaro, allora, che, non essendosi verificato nel caso di specie alcuno sversamento non fronteggiato da un'azione correttiva, ovverosia non trattenuto dalle panne antinquinamento ed eliso dalle aspirazioni disposte, il fatto non raggiunge la soglia di tipicità richiesta ai fini dell'integrazione della fattispecie contravvenzionale ascritta a NI SI. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente censura violazione di legge ex art. 606. lett. b.) c.p.p. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 442 c.p.p. per la riduzione nella misura di un terzo della pena applicata per la contravvenzione di cui all'art. 9, d.lgs. n. 202/2007 anziché della metà, come invece previsto dall'art. 442 co. 2. Il GUP di Ravenna, dopo aver determinato la pena base in Euro 27.000 di ammenda, riducendola ex art. 62, n. 6 c.p., ad Euro 18.000 e, ulteriormente, ad Euro 12.000 per effetto dell'applicazione delle attenuanti generiche, ha applicato la diminuente per il rito di un terzo, giungendo alla pena finale di Euro 8.000 irrogata con la sentenza (p.72). Qualora il Giudice 9 di prime cure avesse applicato la diminuente processuale al reato contravvenzionale nella sua esatta estensione, la pena comminata sarebbe stata pari ad Euro 6.000 di ammenda. Nessun dubbio, allora, sull'erronea quantificazione della pena irrogata con la sentenza impugnata. Il ricorrente censura altresì la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e), della motivazione, in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il Giudice di prima cura, pur dando atto del ruolo significativo rivestito dal SI nell'aspirazione dei liquidi inquinanti e nella rimozione del relitto nonché della straordinarietà dell'operazione richiestagli, ha ritenuto di determinare la pena base in misura prossima al massimo edittale (stabilito in Euro 30.000), sul presupposto del significativo grado della colpa e della consistenza del danno causato all'ambiente, senza considerare il ruolo determinante rivestito dal SI nella risoluzione della vicenda KA B, della cui straordinarietà da atto anche la sentenza impugnata. 2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. con riferimento alle statuizioni civili riconosciute nell'impugnata sentenza, di cui chiede l'annullamento. Evidenzia come il giudice, in nessuno dei punti della sentenza, si occupa di verificare, non solo il quantum risarcibile, ma la stessa sussistenza di un danno arrecato alle costituite parti civili diverso da quello ambientale in senso stretto, per il quale è legittimato solo lo Stato. Manca qualsiasi riferimento, in altre parole, ad un diritto proprio degli enti, ovvero a un danno autonomo e direttamente risarcibile e/o un interesse relativo ad una situazione storica circostanziata. 3. In data 25 settembre 2023, l'avv. Matteo Ceruti, difensore di fiducia nonché procuratore speciale, della parte civile di Italia Nostra 0.N.L.U.S., depositava memoria. Quanto alla dedotta violazione dell'articolo 521 del codice di rito, evidenzia che l'operazione condotta dal GUP si sostanzia in una semplice riqualificazione del fatto contestato, rectius in una dequalificazione in bonam partem. Il GUP non ha fatto altro che dare attuazione all'antico brocardo da mihi factum, dabo tibi ius partendo da circostanze contestate nel capo d'imputazione. La dequalificazione è senza dubbio favorevole all'imputato e il nucleo centrale del fatto descritto nel capo d'imputazione non è stato mutato in sede decisoria né il giudice ha accertato un fatto storico differente. La Cassazione, in riferimento alla sentenza SI, ha poi affermato che «la sentenza della Corte EDU 11 dicembre 2007, nel procedimento SI c. Italia, impone l'obbligo di informazione all'imputato solo nel caso in cui il titolo del reato ravvisato sia più grave» (Cass. 24531/2012). 10 A nulla varrebbe, poi, la circostanza esposta nel proprio ricorso dall'imputato inerente alla sua condanna in concorso ex art. 113 c.p. con due soggetti, MA e ER, non indicati nel capo di imputazione la cui condotta criminosa è stata accertata dal GUP di Ravenna incidenter tantum. Del resto, come sostenuto da un consolidato orientamento giurisprudenziale, «non comporta mutamento del fatto, l'aggiunta di un ulteriore concorrente rispetto a quelli originariamente indicati nella imputazione, nel caso in cui la condotta contestata rimanga invariata (Cass. 29114/2012 conforme a Cass. pen., Sez. V, 18/12/2017, n. 17938; Cass. pen., Sez. I, 15/04/1993, n. 5355)». Circa il motivo, che distingue la «nave» dal «relitto», evidenzia che l'ampia definizione normativa di «nave» contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo 202/2007 ha l'evidente scopo di fugare taluni possibili dubbi interpretativi, esplicitando che gli obblighi e i precetti penali contenuti nel testo normativo de quo si applicano a tutti i natanti di qualsiasi tipo, intesi nel senso di strutture galleggianti, ivi comprese le piattaforme ancorate al fondale marino. Sulle competenze ed il ruolo dell'Autorità di Sistema LE la parte civile, rinviando alla sentenza del GUP in ordine alla corretta ripartizione delle competenze tra la Capitaneria di Porto e l'Autorità di Sistema LE in tema di demanio marittimo e di tutela ambientale, rammenta che l'AdSP ha competenze dirette ed esclusive in tema di concessioni di aree demaniali (e relativi rinnovi) e di tutela ambientale (peraltro espressamente oggetto della lettera H (Ambiente) della Concessione rilasciata da AdSP), che nel caso di specie esercita tramite l -Area VII Sicurezza Ambiente ed Energia" appositamente istituita in seno ad AdSP di Ravenna, con compiti di vigilanza che nel caso di specie non sono mai stati esercitati, se non con alcuni sopralluoghi assai tardivi ed azioni manifestamente inefficaci. Contesta, inoltre, il presunto travisamento della prova in relazione alla bonifica in cui sarebbe incorso il GUP, nonché la supposta illogicità della motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato. Quanto alle statuizioni civili, evidenzia che se è vero che l'art. 311 del decreto 152/2016 riserva attualmente allo Stato e, in particolare, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente patrimoniale, tuttavia, ai sensi del successivo art. 313, comma 7, comunque resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio per il risarcimento di detto danno nei confronti del responsabile, a tutela dei diritti e degli interessi lesi. Sotto questo ultimo profilo, sottolinea come Italia Nostra 0.n.l.u.s. ha dimostrato, anche attraverso la copiosa produzione documentale, i danni diretti e specifici sofferti, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico e di natura pubblica, della lesione dell'ambiente, nei termini tradizionalmente riconosciuti, dalla giurisprudenza di lesione delle finalità statutarie (ben note e comunque documentate): come documentato in giudizio, per anni infatti l'associazione, 11 radicata sul territorio attraverso la sezione provinciale di Ravenna, ha prestato particolare interesse alle problematiche relative alla tutela dell'ambiente locale e del Parco regionale del delta del Po e con il relativo sito ZSC-ZPS (tutelato dalla Direttiva "Habitat" n.92/43/CEE e dalla Direttiva Uccelli n.79/409/CEE) con particolare riferimento la zona umida "Pialassa dei Piomboni" che si trova ad appena 135 metri dall'area dell'affondamento della nave KA (in totale continuità idraulica ed ambientale (rive, acque, fondali, aria, spazio di volo, ecc.). Inoltre risulta documentato in giudizio come l'Associazione abbia svolto un'ampia attività specificatamente rivolta alla vicenda della nave KA, attraverso interventi di segnalazione alle autorità amministrative e di vigilanza, nonché di denuncia all'autorità giudiziaria. Concludeva per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente. Il primo è fondato solo nei limiti che seguono, il secondo è invece infondato. 2.1. La sentenza (pag. 66) stabilisce che «le condotte attribuibili al Presidente dell'A.d.S.P., non raggiungendo la soglia di gravità degli art. 452-bis e 452-quinquies c.p., ricadono nella previsione delle fattispecie contravvenzionali di cui al d.l.vo 202/2007, atteso che lo sversamento di idrocarburi dal relitto del KA B, attribuibile in prima battuta a EO EL e a ER IA, responsabili dell'abbandono di un rudere di imbarcazione ormai in precarie condizioni di galleggiabilità, è stato determinato anche dalla decisiva inazione, o quantomeno tardiva azione, di SI NI, titolare di una posizione di garanzia (di vigilanza e controllo), con responsabilità che ha ignorato e poteri che non ha azionato». Ancora, a pagina 69, precisa che, in ordine agli aspetti processuali e sostanziali della sostenuta responsabilità del SI per una contravvenzione propria del comandante della nave, «il procedimento ha coinvolto almeno due "convitati di pietra", soggetti implicitamente richiamati in imputazione, dal momento che il Presidente dell'A.d.S.P. è stato chiamato a rispondere di inquinamento ambientale per non avere impedito un evento necessariamente umano, che altri, ovvero EO EL e ER IA, avevano provveduto a causare. E di questo gli atti e il processo, sebbene celebrato in forma relativamente contratta, hanno dato ampiamente conto, tanto da non consentire alcuna preclusione processuale di giudizio». Sotto il profilo «sostanziale», ritiene il Giudice di primo grado che il citato art. 9 delinea un reato proprio, limitando il novero dei possibili soggetti attivi al comandante, ai membri dell'equipaggio, al proprietario e all'armatore della nave. Nel caso in esame, lo sversamento si sarebbe prodotto «per la duplice e non coordinata azione della proprietà della nave, che, a scopo di profitto, ha volontariamente abbandonato il relitto del natante al suo destino, omettendo di eseguire i lavori di demolizione in sicurezza e assumendosi consapevolmente 12 il rischio dello sversamento, e del Presidente dell'A.d.S.P., che, investito di una posizione di garanzia di controllo, vigilanza e intervento, ha illegittimamente concesso rinnovi della concessione e omesso di attivare i propri poteri officiosi, che avrebbero certamente evitato il danno ambientale». Pertanto, prosegue la sentenza, «non c'è dubbio che SI NI abbia fornito un contributo causale efficiente alla determinazione del danno, a cui la EO, e anche il consapevole ER, avevano dato origine, completando colposamente la loro "opera". Che la EO e ER siano responsabili quantomeno della contravvenzione colposa non ci sono dubbi, considerato che gli stessi sono stati l'ultimo di una lunga serie di condotte, in origine certamente fraudolente, che hanno circondato la KA B, da quando è entrata, ancora nel 2009, nel Porto di Ravenna, traendo l'ultima parte dei profitti possibile dalla nave, smantellandone la parte più agevole e rivendendone i residui ferrosi, senza assumersi gli oneri di bonifica, per poi abbandonare lo scafo, con le poche strutture rimaste a bordo, ed evitare le spese più ingenti del completo smaltimento. Allo stato non può ritenersi raggiunta la prova che gli stessi fossero sufficientemente consapevoli che il danno si sarebbe creato, residuando il dubbio che, fino all'affondamento della nave, gli stessi abbiano contato sul non affondamento o sull'intervento dell'autorità responsabile, poi non intervenuto». In tale situazione, «il Presidente dell'A.d.S.P. era tenuto, senza alcuna discrezionalità, a non rinnovare o, meglio, a revocare la concessione, quindi a sostituirsi al proprietario della nave (almeno un anno prima dell'inizio delle immissioni inquinanti), prima nella bonifica (in urgenza) e poi nella demolizione del relitto, svolgendone le funzioni con gli stessi poteri, così evitando qualsiasi forma di inquinamento nel porto. In termini tecnici, deve ritenersi che la complessiva fattispecie si sia articolata quale cooperazione colposa nella contravvenzione propria del proprietario della nave (anche, eventualmente, quale "sostituto" ex lege del proprietario della nave). Sul punto vale ricordare che l'art. 113 c.p. contempla una forma partecipava al delitto, superando i limiti del concorso nei delitti dolosi, delineato dall'art. 110 c.p.. Le norme relative al concorso si riferiscono solo all'ipotesi di delitti dolosi, e non a quelli colposi, difettando ìn questi il requisito del previo accordo, incompatibile con il carattere di involontarietà proprio della colpa. La cooperazione nel delitto colposo poggia su requisiti diversi da quelli previsti per il concorso, costituiti dalla mancanza della volontà di concorrere con la propria condotta alla realizzazione di un fatto criminoso e la consapevolezza, da parte di ciascun partecipe, dell'esistenza dell'azione altrui in concomitanza con l'azione propria». Secondo il giudice, la natura giuridica di reato «proprio» dell'illecito prospettato «non esclude che anche soggetti diversi da quelli individuati dalla norma incriminatrice possano essere considerati responsabili del reato di cui all'art. 9 D.L.vo 202/2007, laddove apportino alla realizzazione della fattispecie illecita un contributo causale rilevante e consapevole (nella condotta commissiva od omissiva). Ciò vale specificamente nel caso in esame, nel quale l'imputato era posto dall'ordinamento quale garante nella gestione dei beni del demanio marittimo ed era a conoscenza del concreto pericolo di inquinamento». 13 2.2. Ciò premesso, il motivo, nella parte in cui lamenta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è infondato. In proposito, Collegio rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte sullo specifico tema (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 - 03), la diversa qualificazione giuridica del fatto senza preventivamente renderne edotte le parti non determina compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, ove non avvenga «a sorpresa», ossia quando l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione. Solo in questo caso, infatti, viene rispettato il diritto dell'imputato ad «essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti» (Sez. 5, n. 30435 del 18/04/2018, Trombetta, Rv. 273807 - 01). E, sempre e solo in tal caso (Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, Rv. 271758 - 01) vengono rispettati gli artt. 111, comma 3, della Costituzione e 6, comma 3, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - come interpretato dalla Corte Europea Diritti dell'Uomo nella sentenza 11 dicembre 2007, SI c. Italia, che impongono l'instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla relativa questione di diritto. Nel caso in esame, è senz'altro vero che la riqualificazione giuridica del fatto è avvenuta «a sorpresa»; vero è anche che la struttura del reato riqualificato è diversa rispetto a quello originariamente contestato: diversa è la natura dei reati (delitto e contravvenzione); diversa la struttura dei reati (reato di condotta quello di cui all'art. 9 d. Igs. 202/2007; reato di evento quello di cui all'articolo 452-bis cod. pen.); diversa la platea dei soggetti responsabili (reato «comune» il delitto di cui all'articolo 452-bis cod. pen.; reato «proprio» quello di cui all'art. 9 d. Igs. 202/2007, peraltro neppure contestato ai soggetti destinatari diretti del precetto penale); diversa la possibilità di definizione degli stessi con riti alternativi (oblabilità della contravvenzione e non del delitto). Tuttavia, ritiene il Collegio che nel caso di specie non ci si trovi di fronte ad una immutatio libelli in quanto il nucleo del fatto addebitato al SI non ha subito alcuna modificazione. Le Sezioni Unite della corte (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925) hanno infatti chiarito che (pag. 15 motivazione) il legislatore ha attribuito al giudice un (circoscritto) potere «qualificatorio» costituito dal permanere della «identità del fatto contestato rispetto a quello ritenuto in sentenza». Il nucleo del potere di riqualificazione dell'addebito «sta, dunque, tutto nella individuazione del fatto-storico che forma oggetto del thema decidendum, giacché è soltanto all'interno di quello stesso thema che può estendersi la variazione del titolo di reato;
pena, altrimenti, il superamento dell'invalicabile limite rappresentato dalla necessaria corrispondenza tra il "deciso" ed il "contestato"». In altre parole, per aversi mutamento del fatto, occorre una 14 trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge. Le Sezioni Unite, aderendo ad un approccio «sostanzialistico» (così, testualmente, pag. 16), ritengono che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponda alla esigenza di «evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423)». Ciò che rileva, quindi, non è l'imputazione contestata, ma il fatto storico che essa presuppone. Come si è visto nel paragrafo che precede, la sentenza ha chiarito che la condotta omissiva contestata al SI, così come il perimetro della posizione di garanzia ad esso assegnata, non ha subito modificazione alcuna;
né del resto, la conclusione sarebbe stata diversa in caso di riqualificazione della imputazione originariamente contestata in quella di cui all'articolo 452-quinquies cod. pen., in cui la condotta del SI non avrebbe di certo produrre da sola l'evento senza il pregresso contributo causale dei «convitati di pietra» ai sensi dell'articolo 113 cod. pen. (il Collegio evidenzia peraltro, sia pure obiter - in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa - la contraddizione che affligge il provvedimento impugnato, il quale, a pag. 62-63, da un lato sottolinea come, in caso di inquinamento della matrice acqua, la norma incriminatrice in rubrica contestata non prevede, come invece avviene per il suolo o il sottosuolo, che l'evento interessi porzioni «estese o significative» della matrice stessa;
e dall'altro ritenga non integrata, pur in presenza di un inquinamento misurabile che ha interessato un'area - circoscritta all'interno della doppia fila di panne, ma - non irrilevante, un inquinamento significativo). 2.3. Né, il passaggio da un reato di danno ad un reato di pericolo, ha determinato una modifica in pejus della sua posizione, essendosi accompagnato ad una più benevola disciplina sanzionatoria. La citata sentenza Tamborrino, analizzando la sentenza della Corte EDU del 11/12/2007, SI c. Italia, ha precisato che ciò che risalta nella decisione della Corte di Strasburgo (così come in altre occasioni in cui la medesima Corte ebbe ad affrontare il tema della modifica della imputazione, v. ex multis, le sentenze 01/03/2001, Dallos c. Ungheria;
20/04/2006, I.H. c. Austria;
03/07/2006, Vesque c. Francia) è che la diversa qualificazione dei fatti ha assunto specifici connotati agli effetti del rispetto dei principi del giusto processo e della conoscenza della accusa, in tutti i casi in cui lo ius variandi riconosciuto da vari ordinamenti ai giudici si accompagni a modifiche le quali, per la loro natura, siano in grado di influire in peíus sul trattamento dell'imputato. In tal modo coinvolgendo direttamente le facoltà difensive, compromesse «inopinatamente» da un aggravamento del quadro dell'accusa. Una prospettiva, dunque, del tutto diversa dalla ipotesi che viene qui in risalto. 2.4. Il motivo è infondato anche nella parte in cui censura la sopravvenuta impossibilità di richiedere l'oblazione a seguito della imprevista riqualificazione. 15 La citata sentenza Tannborrino ha, sul punto, stabilito il principio secondo cui nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio. Solo in questo caso (Sez. 1, n. 20573 del 25/02/2021, Martinalli, Rv. 281388 - 01) il giudice il quale, con la sentenza che definisce il giudizio, assegni al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio, è tenuto a contestualmente ammettere l'imputato all'oblazione, fissando termini e modalità di pagamento della somma prevista per il conseguimento dell'effetto estintivo del reato in conformità allo schema procedimentale indicato dall'art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.». 2.5. E' invece fondato, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui sostanzialmente contesta come, a seguito della riqualificazione del fatto, la sentenza abbia omesso di valutare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato riqualificato. In primo luogo, con riferimento all'asserito «spandimento degli idrocarburi». La sentenza impugnata presente un evidente deficit di motivazione laddove, nel riqualificare i fatti contestati nella contravvenzione di cui all'articolo 9 d. Igs. 202/2007, non analizza in modo chiaro la sussistenza degli elementi costitutivi del reato stesso. Sul punto, il Collegio evidenzia che la violazione per colpa delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto, che a sua volta vieta versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto, a sua volta, definisce come «sostanze inquinanti» le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 198. Tali allegati contengono una copiosa elencazione di «sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale italiano», la cui presenza, tra i liquidi sversati nel caso concreto, non è tuttavia indicata in sentenza, laddove parla, genericamente, di «idrocarburi». 3. In secondo luogo, è fondato il motivo di cui al punto 2.2.2. delle premesse in fatto. A pag. 25-26, la sentenza impugnata si premura di chiarire se, nel caso alla sua attenzione, ci si trovasse di fronte ad una «nave» ovvero ad un «relitto», concludendo per la 16 seconda ipotesi («Nel caso di specie, secondo una ragionevole valutazione di merito, la KA B è sempre stata un relitto», pag. 26). E, tuttavia, la contravvenzione ritenuta applicabile al caso di specie è reato «proprio» del solo «comandante di una nave», che l'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto definisce quale «natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti». La sentenza non si cura di sanare questa apparente contraddizione, limitandosi, a pag. 26, a precisare che, a fini diversi dal codice della navigazione, i confini tra i due concetti «risultano più difficilmente individuabili». La sentenza va quindi annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna in diversa composizione fisica. 5. I restanti motivi restano assorbiti dall'accoglimento dei motivi di ricorso di cui ai paragrafi che precedono.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna in diversa composizione fisica. Così deciso il 11/10/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. UI Pratola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito l'Avv. Anna Vio del Foro di Bologna per la parte civile Oipa Italia Odv, anche in sostituzione dell'Avv. Matteo Cerruti del Foro di Rovigo per Italia Nostra Onlus e dell'Avv. IZ RE del Foro di Bologna per W.W.F. Italia, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte che deposita. Udito l'Avv. Francesco Paolo Colliva del Foro di Bologna per Legambiente Emilia Romagna, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alle conclusioni che deposita. Lette le conclusioni scritte depositate dall'Avv. Marco Meduri del Foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Maria Morena Suaria per la parte civile N.O.G.E.Z., che conclude per la conferma della sentenza. Udito, per il ricorrente, l'Avv. Luca Sirotti del Foro di Bologna, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/10/2022, il Tribunale di Ravenna condannava NI SI, all'epoca dei fatti Presidente dell'Autorità di Sistema LE del mare Adriatico centro- 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 43233 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 11/10/2023 settentrionale, in ordine alla contravvenzione di cui all'articolo 9, comma 1, del d. Igs. N. 202/2007, così riqualificata l'originaria contestazione di cui all'articolo 452-bis cod. pen., alla pena di euro 8.000,00 di ammenda, con pena sospesa. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, lamentando: 2.1. Con il primo motivo, la violazione di norma processuale prevista a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, lett. c) c.p.p., con riferimento alla mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza ai sensi dell'art. 521 e 522 c.p.p., laddove la responsabilità del ricorrente è stata affermata nei termini di cui all'art. 113 c.p., norma non oggetto di contestazione, in cooperazione colposa con altri soggetti non imputati nella contravvenzione di inquinamento ambientale prevista dall'art. 9 del d.l.gs. n. 202/2007, per la quale è stata disposta la condanna in luogo dell'originaria contestazione di inquinamento ambientale doloso previsto dall'art. 452-bis c.p., nonché violazione del diritto di difesa, rilevante ex artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p., a causa della riqualificazione giuridica del fatto contestato avvenuta "a sorpresa" ed in modo imprevedibile, anche con riferimento alla mancata rimessione in termini per definire il procedimento con l'oblazione. Il Giudice dell'Udienza Preliminare, ritenendo il fatto contestato - spandimento degli idrocarburi nella limitatissima area sopra descritta - non tipico ai sensi dell'art. 452-bis c.p., lo sussumeva nella diversa fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 9 d.lgs. n. 202/2007, dichiaratamente riconducendo tale operazione di mutamento radicale del fatto ad una mera riqualificazione giuridica. La fattispecie contravvenzionale individuata dal giudicante prevede quale specifico soggetto attivo «il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera» e «nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione» risultano punibili anche «i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave». Il Presidente dell'Autorità di Sistema LE è stato condannato in cooperazione colposa con EL EO e IA ER (soggetti succedutisi quali proprietari del relitto in questione), malgrado nel capo di imputazione non fosse neppure descritta la condotta dai medesimi posta in essere, essendo la loro posizione stata, in precedenza, archiviata. Evidenzia conclusivamente il ricorrente come ci si trovi di fronte ad una modifica della struttura materiale dell'imputazione, posto che la variazione della regiudicanda ha investito il fatto, e non solo il nomen iuris ad esso attribuito, concretizzando una vera e propria immutatío libelli. Tale modifica materiale dell'imputazione era del tutto imponderabile, e come tale ha determinato un evidente pregiudizio effettivo alla posizione dell'imputato, la cui strategia argomentativa e probatoria è stata addirittura fuorviata dall'intervenuta archiviazione di EO e ER. Le conseguenze di tale imprevedibilità sono altrettanto chiare: la difesa non è stata messa nella condizione di approntare in modo adeguato la propria strategia rispetto all'attività dei terzi intranei, e non ha potuto svolgere alcuna iniziativa 2 (argomentativa o probatoria) in ordine alla tipicità e alla rilevanza delle condotte implicitamente ascritte (in realtà archiviate) a EO e ER. Inoltre, avendo l'imputato optato per il rito abbreviato, la modifica dei connotati dell'accusa (sia pure in bonam partem) ha determinato un'indebita preclusione in ordine alla possibilità di chiedere (ed ottenere) l'estinzione del reato beneficiando dell'istituto dell'oblazione. 2.2. Con il secondo motivo censura: 2.2.1. violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p.: erronea applicazione a soggetto non previsto dalla norma dell'dell'art. 9 d.lgs. n. 202/2007, fattispecie a doppia tipizzazione soggettiva, prevedendo un reato proprio in relazione al quale il legislatore ha altresì selezionato gli eventuali cooperanti. L'art. 9 del d.lgs. n. 202/2007, rubricato "inquinamento colposo", nel prevedere la punibilità delle violazioni colpose dell'art 4 - il quale, a sua volta, codifica il divieto di sversare o di causare lo sversamento di idrocarburi in mare - delimita doppiamente l'ambito dei soggetti attivi del reato, selezionandone autori propri e concorrenti, in deroga agli istituti del concorso di persone nel reato e della cooperazione colposa. La fattispecie codifica infatti una contravvenzione propria del Comandante della nave, selezionando, con l'utilizzo dello specifico avverbio "nonché", anche la platea dei concorrenti eventuali: membri dell'equipaggio, proprietario della nave, armatore, i quali sono individuati come responsabili unicamente «nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione». Chiaro ed esplicito l'intento di selezione dei concorrenti/cooperanti perseguito nell'incriminazione degli sversamenti provenienti dalle navi: qualora il legislatore non avesse finalizzato la previsione delle predette clausole di concorsualità alla selezione degli autori, anche eventuali, del reato, in senso limitativo del concorso e della cooperazione dell'extraneus nella contravvenzione, la loro specificazione risulterebbe inutilmente pleonastica, tenuto conto della generale applicabilità - sia consentita la chiosa superflua - delle norme in materia di concorso di persone nel reato. Per tali ragioni, deve essere esclusa in radice l'attribuibilità soggettiva della contravvenzione a NI SI, per essere il Presidente deii'AdSP soggetto non individuato quale concorrente eventuale dalla fattispecie. 2.2.2. violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p.: erronea applicazione degli artt. 2,4 e 9 d.lgs. 202/2007 per essere la fattispecie rivolta alle navi e non ai relitti. Mancanza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. in punto di riconduzione del fatto alla fattispecie di cui all'art. 9 d.lgs.202/2007 in relazione alla ritenuta classificazione della motonave ex KA B quale relitto. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 606 let. b) c.p.p. in relazione all'inosservanza e all'erronea applicazione degli artt. 40 cpv c.p., 6 e 8 I. 84/1994, 11 e 12. I. 979/1982, 47, 54 e 73 cod.nav. e delle altre disposizioni 3 rilevanti ai fini della determinazione delle competenze dell'autorità di sistema portuale, norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della indicata legge penale. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, co. 1, lett. c), e 546 c.p.p. nonché carenza assoluta di motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata (con riferimento all'art. 606, let. b), c) ed e), c.p.p. in relazione all'omessa presa in considerazione delle decisive argomentazioni difensive esposte in sede di discussione e nella memoria depositata in data 21 luglio 2022 con riferimento alle competenze e ai poteri dell'autorità di sistema portuale. Contraddittorietà della motivazione rilevante ex art. 606, lett. e), risultante dal testo del provvedimento nonché da atti del processo specificamente indicati nel presente motivo. Secondo la sentenza impugnata, il Presidente dell'AdSP sarebbe titolare di una posizione di garanzia estesa alla tutela di beni giuridici eterogenei e non previamente individuabilil coincidente con il dovere di presidiare qualunque rischio verificabile in ambito portuale, e specificamente il rischio ambientale. In realtà, sia la posizione di garanzia che la regola cautelare vengono individuate attraverso un processo creativo condotto ex post e non come invece affermato a più riprese da Questa Cortei mediante la ricognizione di poteri e regole modali preesistenti al fatto. La fonte di tale ampia e indiscriminata posizione di garanzia è rinvenuta dal Giudice nella propria interpretazione di talune norme della L. 84/1994, e segnatamente quelle relative al rinnovo della concessione e alla omessa dichiarazione di decadenza della stessa. In realtà, non soltanto il rinnovo della concessione demaniale, accordato a MSR, nonché l'ascritta omessa dichiarazione di decadenza (o di revoca) risultano totalmente ininfluenti nella dinamica del fatto ascritto, ma le richiamate disposizioni normative, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non sono idonee a configurare in capo al Presidente di AdSP alcuna posizione di garanzia. La mancanza di un obbligo di garanzia in capo al presidente della AdSP deriva direttamente dalla tassativa ripartizione di competenze in materia di tutela ambientale tra AdSP e Autorità Marittima, alla quale sono legislativamente demandate le competenze in materia di tutela dell'ambiente marino. Del tutto erroneamente il Giudice, esaminando la ripartizione di competenze in materia di inquinamento delle acque tra l'Autorità Marittima (Capitaneria di Porto di Ravenna) e I'AdSP, ritiene che, mentre la prima, ai sensi degli artt. 11 e 12 L. 979/1982, sarebbe deputata ad intervenire solo in situazioni di emergenza o, addirittura, di urgenza, per prevenire o circoscrivere gli effetti dell'inquinamento marino imminente o già prodotto, I'AdSP risulterebbe onerata di un analogo dovere d'intervento, in via ordinaria, nell'amministrazione delle concessioni e nel controllo delle attività portuali, diretta a scongiurare i possibili danni provocati da qualsiasi fonte inquinante che insista nella circoscrizione dell'area portuale. 4 Al contrario, le competenze dell'Autorità Marittima, invocate dall'art. 14 L. 84/1994, vengono, in primis, declinate dalla L. 979/1982, agli artt. 11 e 12, che rispetto alla normativa di cui alla legge 84/94, in quanto rivolta a disciplinare specifici aspetti attinenti alla competenza in tema di tutela ambientale, costituisce lex specialis e, pertanto deve ritenersi prevalente. L'intervento dell'Autorità Marittima in situazioni di emergenza è infatti disciplinato autonomamente dal co. 3 dell'art. 12 I. 979/1982, mentre gli stessi artt. 11 e 12 disciplinano poteri di intervento esercitabili in ogni caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte. In particolare, all'emanazione della diffida prevista dall'art. 12 comma 2 della Legge n. 979/1982 consegue, nel caso di inerzia del destinatario, uno specifico dovere di attivazione da parte dell'Autorità Marittima la quale deve fare "eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute". Le modalità di attivazione per i casi d'urgenza sono individuate nel successivo comma 3 della stessa disposizione di legge. Nel caso riguardante la KA B, parte dei predetti poteri, in particolare quello di diffida, sono stati effettivamente attivati dall'AM, a partire dal 4 ottobre 2017. D'altra parte, lo stesso art. 73 c.n. assegna all'Autorità Marittima anche le competenze in materia di rimozione dei relitti, ove essi costituiscano un intralcio, come nel caso di specie, per la navigazione. Viene in rilievo, infine, l'art. 135 comma 2 del d.lgs. n. 66/2010 ("Codice dell'ordinamento militare"), a mente del quale il Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera esercita poteri di controllo in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità; c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero». Nessun dubbio, allora, residua in merito all'individuazione nella Capitaneria di Porto dell'Ente competente in materia di inquinamento causato dai relitti. Inoltre, ammesso e non concesso che la Capitaneria di Porto fosse tenuta ad intervenire nelle sole situazioni straordinarie e di urgenza, non v'è dubbio che, secondo le stesse affermazioni della sentenza impugnata, tali presupposti sussistessero nel caso di specie. Alla stregua della normativa di settore, la valutazione degli aspetti tecnici dell'attività di demolizione del relitto e dei correlati rischi per l'ambiente marino competeva alla 5 Capitaneria di Porto e non all'Autorità LE, competente unicamente per la concessione dell'area portuale funzionale alla predetta attività. A conferma della correttezza della ripartizione normativa delle competenze sopra delineata, non residuano dubbi in merito al concreto ruolo rivestito dalla Capitaneria di Porto di Ravenna - in conformità alla competenza ad essa espressamente attribuita dal legislatore in materia di tutela ambientale - nell'ambito della vicenda di cui trattasi, ove il predetto Ente ha: - analizzato a più riprese il piano di demolizione del relitto e le varie procedure antinquinamento approntate da MSR;
- esercitato, numerose volte, il proprio potere di diffida, specificamente dedicato dalla I. 879/1982 all'inquinamento delle acque, anche accidentale, da idrocarburi;
-svolto il ruolo di vigilanza sull'attività posta in essere da MSR, comunicando con I'AUSL e trasmettendo all'AdSP i carteggi ritenuti rilevanti. L'AM resterà, poi, interlocutore di MSR anche dopo che I'AUSL aveva disposto il sequestro d'urgenza del relitto. Anzi, proprio la continua corrispondenza tra i predetti EN ed il proprietario, conferma il riparto di competenze nella materia che ci occupa, del tutto negletta dal Tribunale, benché fosse stata ampiamente sottoposta al Giudice in sede di discussione e nella memoria depositata il 21 luglio 2022. La motivazione è, altresì, del tutto carente nella parte in cui, genericamente, richiama, a fondamento della posizione di garanzia del Presidente dell'AdSP, la sua titolarità di ampi poteri di spesa, a differenza dell'AM, la quale, opina la sentenza, pur volendo agire non ne disponeva. Ad ulteriore conferma della ripartizione di competenze più volte ribadita, che in una vicenda successiva e del tutto analoga a quella della KA B, la Capitaneria di Porto di Ravenna, dopo aver attivato, nell'ottobre 2022, il potere di diffida ai sensi degli artt. 11 e. 12 L. 979/1982 nei confronti del proprietario del relitto motopesca "LUGARAIN", affondato ad 11 miglia nautiche dal Porto di Ravenna e ritenuto pericoloso per l'ambiente marino in relazione agli idrocarburi presenti a bordo, ha richiesto al competente Ministero dell'Ambiente la copertura dei fondi necessari all'intervento di aspirazione delle predette sostanze dalle casse carburante. 2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge rilevante ex art. 606 let. b) c.p.p.: erronea applicazione degli artt. 40, 41, 43, 113 c.p. e 9, dIg.s n. 202/2007, con riferimento all'individuazione di una condotta omissiva, all'affermata causalità giuridica tra l'omissione contestata e l'evento e alla sussistenza della colpa (nella misura oggettiva e soggettiva); nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, col, let c) e 546 c.p.p. nonché carenza assoluta di motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata (con riferimento all'art. 606, let. c) ed e), c.p.p in relazione all'omessa presa in considerazione delle decisive argomentazioni difensive esposte in sede di discussione e nella memoria depositata in data 21 luglio 2022 in merito alla ritenuta 6 _iq inerzia del presidente dell'ADSP e dell'eziologia di tale condotta rispetto al ritenuto sversamento, nonché contraddittorietà della motivazione in ordine ai medesimi punti, risultante sia dal testo del provvedimento che dagli specifici atti richiamati nel motivo di gravame;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione al sensi dell'art. 606 co. 1, lett. e) in merito alla ritenuta sussistenza della condotta, del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'art. 9 d.lgs. 202/2007. Dalla motivazione della sentenza in tema di attribuibilità soggettiva all'imputato della contravvenzione propria del Comandante della nave, NI SI, preso atto dell'inerzia del proprietario del relitto, avrebbe dovuto sostituirvisi prima nella bonifica e poi nella demolizione del relitto. La sentenza descrive, poi, l'obbligo di bonifica ricorrendo all'individuazione del comportamento alternativo lecito nell'aspirazione degli idrocarburi interni al relitto. Le premesse su cui si fonda il ragionamento esposto dal GUP di Ravenna, infatti, sono fondate su una ricostruzione dei fatti parziale e contraddittoria, che trascura numerosi elementi cruciali e decisivi sottoposti dalla difesa nell'ambito del giudizio di primo grado. Sotto questo profilo, come si vedrà, la sentenza incorre altresì in un evidente travisamento del fatto, allorché attribuisce alla sola attivazione della Capitaneria di Porto ogni azione ritenuta idonea ad evitare l'inquinamento marino. Il primo e cruciale punto risolto dal GUP di Ravenna investe la causalità giuridica, affermata nel caso di specie con il ricorso alla forma partecipativa della mancata attivazione del dovere di sostituirsi al proprietario nella bonifica. Nondimeno, il primo segmento rilevante della condotta retroagisce nella sentenza alla delibera di rinnovo della concessione demaniale o al mancato esercizio del potere di dichiarare la revoca/decadenza della concessione, alla cui attivazione sarebbe conseguita la necessità di intimare al decaduto concessionario lo sgombero dell'area e, in caso di sua inerzia, provvedervi I'AdSP d'ufficio. Opina sul punto il ricorrente che altro è il mancato rinnovo e altro è la fattispecie tipizzata di decadenza della concessione demaniale, che "può" essere dichiarata solo a fronte della riscontrata sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dall'art.47 del Codice Navigazione. Quanto all'evento, poi, nonostante i numerosi sopralluoghi eseguiti dalla Capitaneria di Porto ed elogiati dal GUP di Ravenna, prima e dopo l'apposizione della prima fila di panne galleggianti antinquinamento, ed intensificati a partire dal 6 luglio 2018, la prima aspirazione si rese necessaria solo il 12 febbraio 2019, a seguito dell'ulteriore cedimento del relitto. La Capitaneria di Porto segnalava, infatti, all'Autorità LE il 12/02/2019 che, da un sopralluogo eseguito in pari data, era stata rilevata la fuoriuscita di sostanze oleose dall'interno del relitto, rimaste confinate all'interno delle panne posizionate in data 6/04/2018. Di tale avvenimento I'AM notiziava anche EO e ER, nei cui confronti reiterava le prescrizioni impartite con le precedenti diffide (cfr: 7 note della Capitaneria di Porto del 12/02/2019 e del 13/02/2019 al1.23). L'evento, pertanto, può essere collocato soltanto in tale data. Posto che il periodo di vigenza della concessione, relativo al terzo ed ultimo rinnovo, era integralmente spirato il 31 marzo 2018, è evidente come i rinnovi della licenza demaniale non abbiano rivestito alcuna rilevanza nell'eziologia dell'evento attribuito all'imputato. A ciò si aggiunga un'altra dirimente circostanza: la KA B stazionava nel Porto di Ravenna dal 2009 (ben cinque anni prima dell'incarico di Presidente conferito a NI SI), il periodo concessorio è durato complessivamente meno di un anno, nel corso e successivamente al quale il proprietario non ha mai ottemperato alle prescrizioni impartitegli, dapprima, dall'Autorità Marittima e, successivamente, a partire dal 30/03/2018, dall'AdSP. La motivazione è, sul punto, sia mancante che contraddittoria: manca di punti decisivi del percorso logico ed è viziata nella selezione delle informazioni probatorie rilevanti. Sul piano della colpa, poi, il Giudice di prime cure colloca le condotte ascritte all'imputato «nell'ambito della incapacità amministrativa», ritenendo che la sua azione «tardiva e inefficace, sia stata mossa fa scarsissimo senso di responsabilità», non prendendo posizione sulla classificazione di tale comportamento nell'ambito dell'imperizia o della negligenza, entrambe richiamate in sentenza (p.68). Sebbene nello stesso punto della motivazione venga richiamata apoditticamente la violazione di regole cautelari anche in parte specifiche, nessuna regola modale viene invocata dal Giudice di prime cure a fondamento dell'individuato comportamento alternativo lecito dell'aspirazione dei liquidi dalle stive e dai serbatoi del relitto. A base della sua argomentazione, il giudice porta la relazione dell'Ing Ceccarelli, ma nel così fare incorre in un evidente travisamento di prova, riferendo le conclusioni dell'ingegnere alla relazione preliminare laddove sono riferibili alla relazione definitiva del dicembre 2018. Il ricorrente evidenzia come solo nell'ottobre 2018 I'AdSP riceveva i disegni della nave dal registro navale turco, in assenza dei quali sarebbe stato impossibile redigere un piano di aspirazione - da eseguirsi su un relitto spezzato a metà, oggetto di sequestro preventivo richiesto dall'AUSL, che di fatto ne impediva l'accesso a chiunque, e rispetto al quale non si conosceva l'ubicazione delle casse carburante né la presenza di eventuali combustibili pericolosi - che non comportasse dei rischi. La sentenza non si confronta con le prove acquisite e sottoposte al Giudice dalla difesa, in particolare con i verbali degli incontri tenutisi dinanzi alla Prefettura di Ravenna per discutere della situazione KA B.. Un ulteriore profilo di censura della sentenza impugnata riguarda, infatti, il mancato accertamento di tutti gli elementi strutturali del rimprovero colposo: nessun punto della motivazione impugnata spiega quale diverso comportamento sarebbe stato esigibile da 8 un Presidente dell'Autorità LE modello nella determinata situazione, né, poi, cosa avrebbe dovuto fare di più l'agente concreto SI. La sentenza ha trascurato il ruolo, determinante nell'agire di NI SI, esplicato dall'incertezza normativa emersa nell'ambito dei tavoli istituzionali, dall'agire simultaneo di più amministrazioni, dalla situazione del tutto peculiare ed insolita in cui l'agente si è, per la prima volta, trovato a dover intervenire, su indicazione di altra amministrazione. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1 lett. b.) c.p.p. in relazione agli artt. 4 e 9 d.lgs. n. 202/2007 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e), in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo previsto dalla fattispecie di cui all'art. 9 d.lgs. n. 202/2007 in termini di sversamento. Mancanza assoluta della motivazione in punto di accertamento e rilevanza penale del ritenuto sversamento. Manca integralmente, nella motivazione del Giudice, la descrizione e collocazione del momento in cui l'idrocarburo si sarebbe in concreto versato nelle acque del Porto di Ravenna. Nessuna argomentazione viene spesa dalla sentenza impugnata per definire lo sversamento in concreto asseritamente verificatosi. Il GUP di Ravenna si limita a collocare temporalmente l'insorgenza della posizione di garanzia, ma non individua in alcun punto della motivazione il momento consumativo del reato;
laddove il capo d'imputazione collocava la condotta ascritta ad AdSP a partire dal 27 ottobre 2017, il primo sversamento di idrocarburi veniva segnalato dalla Capitaneria di Porto in data 12/02/2019. Che lo sversamento punito dall'art. 9 cit. debba essere considerato nella sua concreta manifestazione lesiva è confermato anche dal considerando 2 della Direttiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, che, come ricordato nel motivo II di ricorso, si rivolge agli scarichi di sostanze inquinanti «senza che alcuna azione correttiva sia intrapresa». Chiaro, allora, che, non essendosi verificato nel caso di specie alcuno sversamento non fronteggiato da un'azione correttiva, ovverosia non trattenuto dalle panne antinquinamento ed eliso dalle aspirazioni disposte, il fatto non raggiunge la soglia di tipicità richiesta ai fini dell'integrazione della fattispecie contravvenzionale ascritta a NI SI. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente censura violazione di legge ex art. 606. lett. b.) c.p.p. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 442 c.p.p. per la riduzione nella misura di un terzo della pena applicata per la contravvenzione di cui all'art. 9, d.lgs. n. 202/2007 anziché della metà, come invece previsto dall'art. 442 co. 2. Il GUP di Ravenna, dopo aver determinato la pena base in Euro 27.000 di ammenda, riducendola ex art. 62, n. 6 c.p., ad Euro 18.000 e, ulteriormente, ad Euro 12.000 per effetto dell'applicazione delle attenuanti generiche, ha applicato la diminuente per il rito di un terzo, giungendo alla pena finale di Euro 8.000 irrogata con la sentenza (p.72). Qualora il Giudice 9 di prime cure avesse applicato la diminuente processuale al reato contravvenzionale nella sua esatta estensione, la pena comminata sarebbe stata pari ad Euro 6.000 di ammenda. Nessun dubbio, allora, sull'erronea quantificazione della pena irrogata con la sentenza impugnata. Il ricorrente censura altresì la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e), della motivazione, in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il Giudice di prima cura, pur dando atto del ruolo significativo rivestito dal SI nell'aspirazione dei liquidi inquinanti e nella rimozione del relitto nonché della straordinarietà dell'operazione richiestagli, ha ritenuto di determinare la pena base in misura prossima al massimo edittale (stabilito in Euro 30.000), sul presupposto del significativo grado della colpa e della consistenza del danno causato all'ambiente, senza considerare il ruolo determinante rivestito dal SI nella risoluzione della vicenda KA B, della cui straordinarietà da atto anche la sentenza impugnata. 2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. con riferimento alle statuizioni civili riconosciute nell'impugnata sentenza, di cui chiede l'annullamento. Evidenzia come il giudice, in nessuno dei punti della sentenza, si occupa di verificare, non solo il quantum risarcibile, ma la stessa sussistenza di un danno arrecato alle costituite parti civili diverso da quello ambientale in senso stretto, per il quale è legittimato solo lo Stato. Manca qualsiasi riferimento, in altre parole, ad un diritto proprio degli enti, ovvero a un danno autonomo e direttamente risarcibile e/o un interesse relativo ad una situazione storica circostanziata. 3. In data 25 settembre 2023, l'avv. Matteo Ceruti, difensore di fiducia nonché procuratore speciale, della parte civile di Italia Nostra 0.N.L.U.S., depositava memoria. Quanto alla dedotta violazione dell'articolo 521 del codice di rito, evidenzia che l'operazione condotta dal GUP si sostanzia in una semplice riqualificazione del fatto contestato, rectius in una dequalificazione in bonam partem. Il GUP non ha fatto altro che dare attuazione all'antico brocardo da mihi factum, dabo tibi ius partendo da circostanze contestate nel capo d'imputazione. La dequalificazione è senza dubbio favorevole all'imputato e il nucleo centrale del fatto descritto nel capo d'imputazione non è stato mutato in sede decisoria né il giudice ha accertato un fatto storico differente. La Cassazione, in riferimento alla sentenza SI, ha poi affermato che «la sentenza della Corte EDU 11 dicembre 2007, nel procedimento SI c. Italia, impone l'obbligo di informazione all'imputato solo nel caso in cui il titolo del reato ravvisato sia più grave» (Cass. 24531/2012). 10 A nulla varrebbe, poi, la circostanza esposta nel proprio ricorso dall'imputato inerente alla sua condanna in concorso ex art. 113 c.p. con due soggetti, MA e ER, non indicati nel capo di imputazione la cui condotta criminosa è stata accertata dal GUP di Ravenna incidenter tantum. Del resto, come sostenuto da un consolidato orientamento giurisprudenziale, «non comporta mutamento del fatto, l'aggiunta di un ulteriore concorrente rispetto a quelli originariamente indicati nella imputazione, nel caso in cui la condotta contestata rimanga invariata (Cass. 29114/2012 conforme a Cass. pen., Sez. V, 18/12/2017, n. 17938; Cass. pen., Sez. I, 15/04/1993, n. 5355)». Circa il motivo, che distingue la «nave» dal «relitto», evidenzia che l'ampia definizione normativa di «nave» contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo 202/2007 ha l'evidente scopo di fugare taluni possibili dubbi interpretativi, esplicitando che gli obblighi e i precetti penali contenuti nel testo normativo de quo si applicano a tutti i natanti di qualsiasi tipo, intesi nel senso di strutture galleggianti, ivi comprese le piattaforme ancorate al fondale marino. Sulle competenze ed il ruolo dell'Autorità di Sistema LE la parte civile, rinviando alla sentenza del GUP in ordine alla corretta ripartizione delle competenze tra la Capitaneria di Porto e l'Autorità di Sistema LE in tema di demanio marittimo e di tutela ambientale, rammenta che l'AdSP ha competenze dirette ed esclusive in tema di concessioni di aree demaniali (e relativi rinnovi) e di tutela ambientale (peraltro espressamente oggetto della lettera H (Ambiente) della Concessione rilasciata da AdSP), che nel caso di specie esercita tramite l -Area VII Sicurezza Ambiente ed Energia" appositamente istituita in seno ad AdSP di Ravenna, con compiti di vigilanza che nel caso di specie non sono mai stati esercitati, se non con alcuni sopralluoghi assai tardivi ed azioni manifestamente inefficaci. Contesta, inoltre, il presunto travisamento della prova in relazione alla bonifica in cui sarebbe incorso il GUP, nonché la supposta illogicità della motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato. Quanto alle statuizioni civili, evidenzia che se è vero che l'art. 311 del decreto 152/2016 riserva attualmente allo Stato e, in particolare, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente patrimoniale, tuttavia, ai sensi del successivo art. 313, comma 7, comunque resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio per il risarcimento di detto danno nei confronti del responsabile, a tutela dei diritti e degli interessi lesi. Sotto questo ultimo profilo, sottolinea come Italia Nostra 0.n.l.u.s. ha dimostrato, anche attraverso la copiosa produzione documentale, i danni diretti e specifici sofferti, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico e di natura pubblica, della lesione dell'ambiente, nei termini tradizionalmente riconosciuti, dalla giurisprudenza di lesione delle finalità statutarie (ben note e comunque documentate): come documentato in giudizio, per anni infatti l'associazione, 11 radicata sul territorio attraverso la sezione provinciale di Ravenna, ha prestato particolare interesse alle problematiche relative alla tutela dell'ambiente locale e del Parco regionale del delta del Po e con il relativo sito ZSC-ZPS (tutelato dalla Direttiva "Habitat" n.92/43/CEE e dalla Direttiva Uccelli n.79/409/CEE) con particolare riferimento la zona umida "Pialassa dei Piomboni" che si trova ad appena 135 metri dall'area dell'affondamento della nave KA (in totale continuità idraulica ed ambientale (rive, acque, fondali, aria, spazio di volo, ecc.). Inoltre risulta documentato in giudizio come l'Associazione abbia svolto un'ampia attività specificatamente rivolta alla vicenda della nave KA, attraverso interventi di segnalazione alle autorità amministrative e di vigilanza, nonché di denuncia all'autorità giudiziaria. Concludeva per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente. Il primo è fondato solo nei limiti che seguono, il secondo è invece infondato. 2.1. La sentenza (pag. 66) stabilisce che «le condotte attribuibili al Presidente dell'A.d.S.P., non raggiungendo la soglia di gravità degli art. 452-bis e 452-quinquies c.p., ricadono nella previsione delle fattispecie contravvenzionali di cui al d.l.vo 202/2007, atteso che lo sversamento di idrocarburi dal relitto del KA B, attribuibile in prima battuta a EO EL e a ER IA, responsabili dell'abbandono di un rudere di imbarcazione ormai in precarie condizioni di galleggiabilità, è stato determinato anche dalla decisiva inazione, o quantomeno tardiva azione, di SI NI, titolare di una posizione di garanzia (di vigilanza e controllo), con responsabilità che ha ignorato e poteri che non ha azionato». Ancora, a pagina 69, precisa che, in ordine agli aspetti processuali e sostanziali della sostenuta responsabilità del SI per una contravvenzione propria del comandante della nave, «il procedimento ha coinvolto almeno due "convitati di pietra", soggetti implicitamente richiamati in imputazione, dal momento che il Presidente dell'A.d.S.P. è stato chiamato a rispondere di inquinamento ambientale per non avere impedito un evento necessariamente umano, che altri, ovvero EO EL e ER IA, avevano provveduto a causare. E di questo gli atti e il processo, sebbene celebrato in forma relativamente contratta, hanno dato ampiamente conto, tanto da non consentire alcuna preclusione processuale di giudizio». Sotto il profilo «sostanziale», ritiene il Giudice di primo grado che il citato art. 9 delinea un reato proprio, limitando il novero dei possibili soggetti attivi al comandante, ai membri dell'equipaggio, al proprietario e all'armatore della nave. Nel caso in esame, lo sversamento si sarebbe prodotto «per la duplice e non coordinata azione della proprietà della nave, che, a scopo di profitto, ha volontariamente abbandonato il relitto del natante al suo destino, omettendo di eseguire i lavori di demolizione in sicurezza e assumendosi consapevolmente 12 il rischio dello sversamento, e del Presidente dell'A.d.S.P., che, investito di una posizione di garanzia di controllo, vigilanza e intervento, ha illegittimamente concesso rinnovi della concessione e omesso di attivare i propri poteri officiosi, che avrebbero certamente evitato il danno ambientale». Pertanto, prosegue la sentenza, «non c'è dubbio che SI NI abbia fornito un contributo causale efficiente alla determinazione del danno, a cui la EO, e anche il consapevole ER, avevano dato origine, completando colposamente la loro "opera". Che la EO e ER siano responsabili quantomeno della contravvenzione colposa non ci sono dubbi, considerato che gli stessi sono stati l'ultimo di una lunga serie di condotte, in origine certamente fraudolente, che hanno circondato la KA B, da quando è entrata, ancora nel 2009, nel Porto di Ravenna, traendo l'ultima parte dei profitti possibile dalla nave, smantellandone la parte più agevole e rivendendone i residui ferrosi, senza assumersi gli oneri di bonifica, per poi abbandonare lo scafo, con le poche strutture rimaste a bordo, ed evitare le spese più ingenti del completo smaltimento. Allo stato non può ritenersi raggiunta la prova che gli stessi fossero sufficientemente consapevoli che il danno si sarebbe creato, residuando il dubbio che, fino all'affondamento della nave, gli stessi abbiano contato sul non affondamento o sull'intervento dell'autorità responsabile, poi non intervenuto». In tale situazione, «il Presidente dell'A.d.S.P. era tenuto, senza alcuna discrezionalità, a non rinnovare o, meglio, a revocare la concessione, quindi a sostituirsi al proprietario della nave (almeno un anno prima dell'inizio delle immissioni inquinanti), prima nella bonifica (in urgenza) e poi nella demolizione del relitto, svolgendone le funzioni con gli stessi poteri, così evitando qualsiasi forma di inquinamento nel porto. In termini tecnici, deve ritenersi che la complessiva fattispecie si sia articolata quale cooperazione colposa nella contravvenzione propria del proprietario della nave (anche, eventualmente, quale "sostituto" ex lege del proprietario della nave). Sul punto vale ricordare che l'art. 113 c.p. contempla una forma partecipava al delitto, superando i limiti del concorso nei delitti dolosi, delineato dall'art. 110 c.p.. Le norme relative al concorso si riferiscono solo all'ipotesi di delitti dolosi, e non a quelli colposi, difettando ìn questi il requisito del previo accordo, incompatibile con il carattere di involontarietà proprio della colpa. La cooperazione nel delitto colposo poggia su requisiti diversi da quelli previsti per il concorso, costituiti dalla mancanza della volontà di concorrere con la propria condotta alla realizzazione di un fatto criminoso e la consapevolezza, da parte di ciascun partecipe, dell'esistenza dell'azione altrui in concomitanza con l'azione propria». Secondo il giudice, la natura giuridica di reato «proprio» dell'illecito prospettato «non esclude che anche soggetti diversi da quelli individuati dalla norma incriminatrice possano essere considerati responsabili del reato di cui all'art. 9 D.L.vo 202/2007, laddove apportino alla realizzazione della fattispecie illecita un contributo causale rilevante e consapevole (nella condotta commissiva od omissiva). Ciò vale specificamente nel caso in esame, nel quale l'imputato era posto dall'ordinamento quale garante nella gestione dei beni del demanio marittimo ed era a conoscenza del concreto pericolo di inquinamento». 13 2.2. Ciò premesso, il motivo, nella parte in cui lamenta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è infondato. In proposito, Collegio rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte sullo specifico tema (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 - 03), la diversa qualificazione giuridica del fatto senza preventivamente renderne edotte le parti non determina compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, ove non avvenga «a sorpresa», ossia quando l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione. Solo in questo caso, infatti, viene rispettato il diritto dell'imputato ad «essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti» (Sez. 5, n. 30435 del 18/04/2018, Trombetta, Rv. 273807 - 01). E, sempre e solo in tal caso (Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, Rv. 271758 - 01) vengono rispettati gli artt. 111, comma 3, della Costituzione e 6, comma 3, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - come interpretato dalla Corte Europea Diritti dell'Uomo nella sentenza 11 dicembre 2007, SI c. Italia, che impongono l'instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla relativa questione di diritto. Nel caso in esame, è senz'altro vero che la riqualificazione giuridica del fatto è avvenuta «a sorpresa»; vero è anche che la struttura del reato riqualificato è diversa rispetto a quello originariamente contestato: diversa è la natura dei reati (delitto e contravvenzione); diversa la struttura dei reati (reato di condotta quello di cui all'art. 9 d. Igs. 202/2007; reato di evento quello di cui all'articolo 452-bis cod. pen.); diversa la platea dei soggetti responsabili (reato «comune» il delitto di cui all'articolo 452-bis cod. pen.; reato «proprio» quello di cui all'art. 9 d. Igs. 202/2007, peraltro neppure contestato ai soggetti destinatari diretti del precetto penale); diversa la possibilità di definizione degli stessi con riti alternativi (oblabilità della contravvenzione e non del delitto). Tuttavia, ritiene il Collegio che nel caso di specie non ci si trovi di fronte ad una immutatio libelli in quanto il nucleo del fatto addebitato al SI non ha subito alcuna modificazione. Le Sezioni Unite della corte (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925) hanno infatti chiarito che (pag. 15 motivazione) il legislatore ha attribuito al giudice un (circoscritto) potere «qualificatorio» costituito dal permanere della «identità del fatto contestato rispetto a quello ritenuto in sentenza». Il nucleo del potere di riqualificazione dell'addebito «sta, dunque, tutto nella individuazione del fatto-storico che forma oggetto del thema decidendum, giacché è soltanto all'interno di quello stesso thema che può estendersi la variazione del titolo di reato;
pena, altrimenti, il superamento dell'invalicabile limite rappresentato dalla necessaria corrispondenza tra il "deciso" ed il "contestato"». In altre parole, per aversi mutamento del fatto, occorre una 14 trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge. Le Sezioni Unite, aderendo ad un approccio «sostanzialistico» (così, testualmente, pag. 16), ritengono che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponda alla esigenza di «evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423)». Ciò che rileva, quindi, non è l'imputazione contestata, ma il fatto storico che essa presuppone. Come si è visto nel paragrafo che precede, la sentenza ha chiarito che la condotta omissiva contestata al SI, così come il perimetro della posizione di garanzia ad esso assegnata, non ha subito modificazione alcuna;
né del resto, la conclusione sarebbe stata diversa in caso di riqualificazione della imputazione originariamente contestata in quella di cui all'articolo 452-quinquies cod. pen., in cui la condotta del SI non avrebbe di certo produrre da sola l'evento senza il pregresso contributo causale dei «convitati di pietra» ai sensi dell'articolo 113 cod. pen. (il Collegio evidenzia peraltro, sia pure obiter - in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa - la contraddizione che affligge il provvedimento impugnato, il quale, a pag. 62-63, da un lato sottolinea come, in caso di inquinamento della matrice acqua, la norma incriminatrice in rubrica contestata non prevede, come invece avviene per il suolo o il sottosuolo, che l'evento interessi porzioni «estese o significative» della matrice stessa;
e dall'altro ritenga non integrata, pur in presenza di un inquinamento misurabile che ha interessato un'area - circoscritta all'interno della doppia fila di panne, ma - non irrilevante, un inquinamento significativo). 2.3. Né, il passaggio da un reato di danno ad un reato di pericolo, ha determinato una modifica in pejus della sua posizione, essendosi accompagnato ad una più benevola disciplina sanzionatoria. La citata sentenza Tamborrino, analizzando la sentenza della Corte EDU del 11/12/2007, SI c. Italia, ha precisato che ciò che risalta nella decisione della Corte di Strasburgo (così come in altre occasioni in cui la medesima Corte ebbe ad affrontare il tema della modifica della imputazione, v. ex multis, le sentenze 01/03/2001, Dallos c. Ungheria;
20/04/2006, I.H. c. Austria;
03/07/2006, Vesque c. Francia) è che la diversa qualificazione dei fatti ha assunto specifici connotati agli effetti del rispetto dei principi del giusto processo e della conoscenza della accusa, in tutti i casi in cui lo ius variandi riconosciuto da vari ordinamenti ai giudici si accompagni a modifiche le quali, per la loro natura, siano in grado di influire in peíus sul trattamento dell'imputato. In tal modo coinvolgendo direttamente le facoltà difensive, compromesse «inopinatamente» da un aggravamento del quadro dell'accusa. Una prospettiva, dunque, del tutto diversa dalla ipotesi che viene qui in risalto. 2.4. Il motivo è infondato anche nella parte in cui censura la sopravvenuta impossibilità di richiedere l'oblazione a seguito della imprevista riqualificazione. 15 La citata sentenza Tannborrino ha, sul punto, stabilito il principio secondo cui nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio. Solo in questo caso (Sez. 1, n. 20573 del 25/02/2021, Martinalli, Rv. 281388 - 01) il giudice il quale, con la sentenza che definisce il giudizio, assegni al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio, è tenuto a contestualmente ammettere l'imputato all'oblazione, fissando termini e modalità di pagamento della somma prevista per il conseguimento dell'effetto estintivo del reato in conformità allo schema procedimentale indicato dall'art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.». 2.5. E' invece fondato, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui sostanzialmente contesta come, a seguito della riqualificazione del fatto, la sentenza abbia omesso di valutare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato riqualificato. In primo luogo, con riferimento all'asserito «spandimento degli idrocarburi». La sentenza impugnata presente un evidente deficit di motivazione laddove, nel riqualificare i fatti contestati nella contravvenzione di cui all'articolo 9 d. Igs. 202/2007, non analizza in modo chiaro la sussistenza degli elementi costitutivi del reato stesso. Sul punto, il Collegio evidenzia che la violazione per colpa delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto, che a sua volta vieta versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto, a sua volta, definisce come «sostanze inquinanti» le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 198. Tali allegati contengono una copiosa elencazione di «sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale italiano», la cui presenza, tra i liquidi sversati nel caso concreto, non è tuttavia indicata in sentenza, laddove parla, genericamente, di «idrocarburi». 3. In secondo luogo, è fondato il motivo di cui al punto 2.2.2. delle premesse in fatto. A pag. 25-26, la sentenza impugnata si premura di chiarire se, nel caso alla sua attenzione, ci si trovasse di fronte ad una «nave» ovvero ad un «relitto», concludendo per la 16 seconda ipotesi («Nel caso di specie, secondo una ragionevole valutazione di merito, la KA B è sempre stata un relitto», pag. 26). E, tuttavia, la contravvenzione ritenuta applicabile al caso di specie è reato «proprio» del solo «comandante di una nave», che l'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto definisce quale «natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti». La sentenza non si cura di sanare questa apparente contraddizione, limitandosi, a pag. 26, a precisare che, a fini diversi dal codice della navigazione, i confini tra i due concetti «risultano più difficilmente individuabili». La sentenza va quindi annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna in diversa composizione fisica. 5. I restanti motivi restano assorbiti dall'accoglimento dei motivi di ricorso di cui ai paragrafi che precedono.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna in diversa composizione fisica. Così deciso il 11/10/2023