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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ON FR, Relatore
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1393/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO n. 0379385G 2024 00 1166 CONTRIBUTO CONS 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2418/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso iscritto al n. 1393/2025 proposto da Ricorrente_1, nato in [...] il Data_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1 ), avverso il sollecito di pagamento n. 0379385G2024001166, notificato in data 3.3.2025, nei confronti della società CRESET– Crediti Servizi e Tecnologie SpA, per il pagamento del contributo dovuto al Consorzio di Bonifica, afferente il tributo 630 per l'anno 2020.
******
Il ricorrente ha dedotto in particolare la mancanza del presupposto contributivo, non sussistendo la prova del beneficio diretto e specifico in favore delle unità immobiliari, e l'assenza del piano di classifica adeguato ed aggiornato.
Il ricorrente ha chiesto quindi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite da distrarre al difensore antistatario.
Si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia chiedendo da parte sua il rigetto integrale del ricorso ex adverso proposto in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita altresì la società Creset SpA eccependo il difetto di legittimazione passiva, inerendo i motivi di impugnazione al merito della pretesa contributiva.
All'udienza del 24.10.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società di riscossione.
Anche l'ente della riscossione è tenuto, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio, a dare la prova della sussistenza dei presupposti della pretesa contributiva, a nulla rilevando sul piano giuridico che tali elementi attengano al merito e siano di competenza dell'ente impositore.
Quanto alla contestazione dei presupposti fattuali della richiesta contributiva, il ricorso non è fondato e deve essere quindi rigettato.
La questione giuridica dirimenti da esaminare riguarda sostanzialmente la sussistenza del vantaggio diretto e specifico, quale essenziale presupposto affinché il consorzio resistente possa imputare ai singoli proprietari dei fondi inclusi nel relativo perimetro consortile quota parte delle spese affrontate di anno in anno per la realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche all'uopo previste dal piano di bonifica approvato. Quanto alla paventata insussistenza dei presupposti contributivi, si evidenzia che il consorzio di bonifica resistente ha prodotto in giudizio una perizia giurata dalla quale è possible evincere in modo inconfutabile l'inconsistenza del relativo rilievo, avendo il perito accertato con motivazione congrua e documentata l'effettiva realizzazione di opere idrauliche in buono stato di manutenzione serventi l'area su cui insiste la proprietà fondiaria del ricorrente.
Trattasi quindi di accertamento peritale analitico che elide qualsiasi dubbio in ordine sia alla effettiva realizzazione delle opere di bonifica e manutentive da parte del consorzio che alla sussistenza del beneficio diretto e specifico per il fondo del ricorrente.
Beneficio che può derivare dalle complessive opere idrauliche presenti nel perimetro consortile, secondo le caratteristiche proprie del relativo bacino idrografico.
Infine il Consorzio ha allegato che il piano di classifica risulta adottato con delibera di Giunta Regionale n.
1148/2013, secondo iI dettami della legge regionale n. 12/2011.
Ne consegue il rigetto del ricorso dovendo il ricorrente versare la propria quota contributiva in favore del
Consorzio resistente.
Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto della complessità degli accertamenti oggetto di giudizio e della controvertibilità delle soluzioni giuridiche adottabili.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Bari 24/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
NC VO AT LL
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ON FR, Relatore
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1393/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO n. 0379385G 2024 00 1166 CONTRIBUTO CONS 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2418/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso iscritto al n. 1393/2025 proposto da Ricorrente_1, nato in [...] il Data_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1 ), avverso il sollecito di pagamento n. 0379385G2024001166, notificato in data 3.3.2025, nei confronti della società CRESET– Crediti Servizi e Tecnologie SpA, per il pagamento del contributo dovuto al Consorzio di Bonifica, afferente il tributo 630 per l'anno 2020.
******
Il ricorrente ha dedotto in particolare la mancanza del presupposto contributivo, non sussistendo la prova del beneficio diretto e specifico in favore delle unità immobiliari, e l'assenza del piano di classifica adeguato ed aggiornato.
Il ricorrente ha chiesto quindi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite da distrarre al difensore antistatario.
Si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia chiedendo da parte sua il rigetto integrale del ricorso ex adverso proposto in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita altresì la società Creset SpA eccependo il difetto di legittimazione passiva, inerendo i motivi di impugnazione al merito della pretesa contributiva.
All'udienza del 24.10.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società di riscossione.
Anche l'ente della riscossione è tenuto, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio, a dare la prova della sussistenza dei presupposti della pretesa contributiva, a nulla rilevando sul piano giuridico che tali elementi attengano al merito e siano di competenza dell'ente impositore.
Quanto alla contestazione dei presupposti fattuali della richiesta contributiva, il ricorso non è fondato e deve essere quindi rigettato.
La questione giuridica dirimenti da esaminare riguarda sostanzialmente la sussistenza del vantaggio diretto e specifico, quale essenziale presupposto affinché il consorzio resistente possa imputare ai singoli proprietari dei fondi inclusi nel relativo perimetro consortile quota parte delle spese affrontate di anno in anno per la realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche all'uopo previste dal piano di bonifica approvato. Quanto alla paventata insussistenza dei presupposti contributivi, si evidenzia che il consorzio di bonifica resistente ha prodotto in giudizio una perizia giurata dalla quale è possible evincere in modo inconfutabile l'inconsistenza del relativo rilievo, avendo il perito accertato con motivazione congrua e documentata l'effettiva realizzazione di opere idrauliche in buono stato di manutenzione serventi l'area su cui insiste la proprietà fondiaria del ricorrente.
Trattasi quindi di accertamento peritale analitico che elide qualsiasi dubbio in ordine sia alla effettiva realizzazione delle opere di bonifica e manutentive da parte del consorzio che alla sussistenza del beneficio diretto e specifico per il fondo del ricorrente.
Beneficio che può derivare dalle complessive opere idrauliche presenti nel perimetro consortile, secondo le caratteristiche proprie del relativo bacino idrografico.
Infine il Consorzio ha allegato che il piano di classifica risulta adottato con delibera di Giunta Regionale n.
1148/2013, secondo iI dettami della legge regionale n. 12/2011.
Ne consegue il rigetto del ricorso dovendo il ricorrente versare la propria quota contributiva in favore del
Consorzio resistente.
Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto della complessità degli accertamenti oggetto di giudizio e della controvertibilità delle soluzioni giuridiche adottabili.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Bari 24/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
NC VO AT LL