TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23498 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Controparte_1
[...
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. IDA RAMPINO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.12.2023 il ricorrente in epigrafe deduceva: di aver subito, in data 11.4.2022, per effetto dello svolgimento delle proprie mansioni, un infortunio sul lavoro in conseguenza del quale l'istituto gli aveva riconosciuto una menomazione della propria integrità psico-fisica in misura pari al 7%; che, tuttavia, i gravi postumi riportati dal ricorrente, determinavano una menomazione della sua integrità psico-fisica, con un tasso del 18% (come da documentazione allegata), con consequenziale diritto da parte dello stesso a percepire la relativa rendita ex DPR 1124/1965 e D.lgs. 38/2000.
Tanto premesso proponeva ricorso al fine di: accertare che il ricorrente,
a seguito dell'infortunio occorso, versa nelle condizioni previste dalla legge, per la concessione della rendita e di ogni altra prestazione diretta e consequenziale ex DPR 1124/1965 e D.lgs. 38/2000; per
l'effetto, condannare l a corrispondere allo stesso le relative CP_1 provvidenze economiche, fin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa ovvero dalla data che verrà accertata anche all'esito dell'espletanda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei scaduti e sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva l che chiedeva il rigetto del ricorso perché CP_1 infondato.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
La domanda è procedibile risultando agli atti il previo esperimento dell'iter amministrativo.
Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 23/2/2000 n.38 “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito CP_1 del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
(…) l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento
è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico";
(…) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso”.
Il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che il ricorrente è affetto da: “Esiti algo-funzionali di frattura scomposta del terzo medio della clavicola dx e di frattura scomposta della IV, V, VI e VII costa di destra”. I postumi a carico della clavicola, consolidata con callo deforme, tenuto anche conto della concorrenza di importanti limitazioni funzionali della scapolo-omerale, vanno valutati nella misura del 14%, quelli a carico delle coste nella misura totale del 4% stante la documentata frattura scomposta degli elementi costali. Pertanto, procedendo ad una valutazione complessiva, si ritiene che il danno globale sia del 17%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Dunque, nell'accertata sussistenza dei presupposti di carattere sanitario utili ai fini del riconoscimento della rendita per inabilità da infortunio sul lavoro nella misura superiore a quella già accordata al ricorrente, la domanda va accolta con conseguente condanna dell' CP_1 alla costituzione di una rendita da invalidità permanente, in favore del ricorrente, nella misura del 17% nonché alla corresponsione dei ratei maturati, con gli interessi e svalutazione monetaria e con vittoria di spese.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l alla costituzione CP_1 di una rendita da invalidità permanente, in favore del ricorrente, nella misura del 17%, nonché alla corresponsione dei ratei maturati, oltre interessi e svalutazione monetaria. Condanna l al pagamento delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con attribuzione.
Napoli, il 19/03/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli