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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 7450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7450 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE NI nato il [...] ler A-611h ) k1 9. avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente;
uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e l'avv.to Angela Porcelli, difensore di SE, che ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/9/2024, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 5/7/2019, ha escluso le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena inflitta a SE ON in anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, ordinandone altresì l'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. La Corte territoriale, accogliendo il gravame del Pubblico Ministero, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, stante il comportamento processuale dell'imputato, e ha confermato la 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 7450 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 28/01/2026 sussistenza della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.p.r. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 c.p.p. La difesa lamenta la violazione del diritto di partecipazione dell'imputato al processo. Si espone che, in vista dell'udienza dell'11/1/2024, la difesa, con istanza del 9/11/2024, aveva comunicato alla Corte di appello la sopravvenuta detenzione dell'imputato in Albania, chiedendo un rinvio per consentirne la partecipazione. La Corte, inizialmente, rigettava l'istanza ritenendo la documentazione inidonea e la richiesta intempestiva. Tuttavia, alla successiva udienza del 30/5/2024, preso atto di documentazione asseverata da un notaio che attestava lo stato detentivo in Albania di SE, la Corte disponeva lo stralcio della posizione dell'imputato, fissando una nuova udienza per il 27/9/2024, così impedendo che l'attività istruttoria svolta in quell'udienza potesse esplicare effetti sulla posizione di Sejdaj. Il ricorrente sostiene che, una volta accertato il legittimo impedimento, il giudice avrebbe avuto l'obbligo di rinviare e disporre la traduzione dell'imputato o, comunque, di attivarsi per garantirne la partecipazione, anche tramite videoconferenza. Si richiamano i principi espressi dalle Sezioni Unite (sentenze n. 7635/2021 e n. 37483/2006), secondo cui la detenzione per altra causa costituisce legittimo impedimento che il giudice ha l'obbligo di rimuovere, anche d'ufficio, in assenza di un'espressa rinuncia a comparire da parte dell'imputato. Si deduce che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto l'impedimento tanto da disporre lo stralcio, non ha poi adottato alcun provvedimento per rendere effettivo il diritto di partecipazione dell'imputato, né ha notificato allo stesso i verbali di rinvio o il decreto di citazione per il giudizio di appello, procedendo erroneamente a dichiarare lo stato di assenza e a definire il processo all'udienza del 27/9/2024 nonostante l'impedimento dell'imputato. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 420-ter e 178, lett. c), c.p.p. Il motivo è strettamente connesso al precedente e denuncia ulteriori vizi procedurali. In primo luogo, si eccepisce l'omessa notificazione all'imputato, detenuto all'estero, del verbale dell'udienza del 30/5/2024 con cui si disponeva lo stralcio e il rinvio al 27/9/2024. Tale omissione avrebbe impedito all'imputato di interloquire con il giudice e di esercitare il proprio diritto a partecipare al processo. In secondo luogo, si deduce una nullità relativa all'assistenza del difensore di fiducia. Il ricorrente espone che la cancelleria della Corte di appello, a seguito di formale richiesta del 2 difensore, formulata in relazione al proc. 365/2020 RG CA con indicazione del nome di SE, aveva comunicato erroneamente via PEC la data di rinvio del processo al 3/10/2024, anziché quella corretta del 27/9/2024. Tale errore avrebbe ingannato il difensore di fiducia, che non presenziava all'udienza di discussione, venendo sostituito da un difensore d'ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. Si sostiene che tale circostanza, sebbene l'assenza non fosse dovuta a legittimo impedimento del difensore, abbia cagionato una nullità sostanziale per violazione del diritto di difesa, essendo l'assenza incolpevole e determinata da un fatto addebitabile all'ufficio giudiziario. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p. riproponendosi la questione del rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, avanzata per l'udienza del 30/10/2018 dinanzi al Tribunale di primo grado a causa delle avverse condizioni climatiche della Capitale che avevano determinato la dichiarazione dello stato di emergenza. La Corte d'appello ha rigettato tale motivo ritenendo che la difesa non avesse provato l'impossibilità assoluta di raggiungere la sede giudiziaria. Il ricorso reitera le argomentazioni già svolte in appello, insistendo sulla eccezionalità dell'evento climatico e sullo stato di emergenza dichiarato osservando che la regolarità dei collegamenti aerei Roma -Bari non era significativa in quanto era stata dimostrata l'impraticabilità "delle strade di Roma" e, conseguentemente, l'impossibilità di raggiungere l'aeroporto. 2.4 Con il quarto e quinto motivo, si deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c), in relazione all'art. 192 c.p.p., ed e) c.p.p. Il ricorso si dilunga nell'individuazione dei principi teorici che avrebbero dovuto regolare la valutazione del compendio probatorio per poi lamentare la manifesta illogicità della motivazione e la violazione delle regole di valutazione della prova indiziaria. Si contesta, inoltre, la decisione dei giudici di merito di fondare la condanna su elementi (intercettazioni, dati di traffico, dichiarazioni di un collaboratore) ritenuti equivoci e non concordanti. In particolare, si critica l'attribuzione all'imputato di un'utenza telefonica non a lui intestata, l'interpretazione "forzata" di conversazioni dal contenuto criptico (c.d. "droga parlata") in assenza di riscontri oggettivi come il sequestro della sostanza e la ricostruzione degli spostamenti dei soggetti coinvolti nelle vicende. La difesa sostiene che la Corte d'appello abbia operato una "fusione di elementi di dubbia capacità rappresentativa" per preservare l'esito del primo giudizio, senza procedere a una corretta valutazione atomistica e poi complessiva degli indizi, in violazione del canone del "ragionevole dubbio". 2.5 Con il sesto motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale per l'esclusione delle attenuanti generiche da parte della Corte di appello. Si assume che l'inasprimento del trattamento sanzionatorio era illegittimo in quanto era stata ritenuta ostruzionistica una condotta processuale improntata all'esercizio del diritto di difesa. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito riportate. 1. L'esame del fascicolo processuale, consentito dalle plurime violazioni del codice di rito denunciate, permette di ricostruire nei termini seguenti le vicende del giudizio di appello. Il decreto di citazione venne notificato all'imputato presso lo studio dell'avv.to Porcelli ex art. 161 comma 4 c.p.p. Alle udienze del 12/5/2022, del 29/9/2022, del 20/12/2022, del 14/3/2023 e del 21/11/2023 la Corte accolse le istanze di rinvio inoltrate dall'avv.to Porcelli per concomitanti impegni professionali. All'udienza del giorno 11/1/2024, la Corte respinse la richiesta di rinvio fatta pervenire dall'avv.to Porcelli, assente, sostituita ex art. 97 comma 4 c.p.p., con cui si rappresentava che SE era detenuto in Albania, rilevando che la sentenza allegata all'istanza non era 40' "in copia conforme e, quindi, risultai incerta provenienza e originalità, per di più in lingua albanese e per di sé solo non è idonea ad acclarare l'effettivo stato di detenzione di Seidaj" e che la richiesta di rinvio era intempestiva. All'udienza del 30/5/2024, la Corte dette atto di una nuova richiesta di rinvio fatta pervenire dall'avv.to Porcelli, assente e sostituita ex art. 97, comma 4, c.p.p., e ritenuto che la documentazione allegata provava che SE era detenuto in Albania e che non vi erano ostacoli alla separazione della relativa posizione processuale, dispose lo stralcio della posizione del predetto rinviando la trattazione del processo all'udienza del 27/9/2024. All'udienza del 27/9/2024, sostituito ex art. 97 comma 4 l'avv.to Porcelli, il processo venne definito con la sentenza impugnata. 1.1 Le censure difensive impongono una breve premessa volta a ribadire alcuni principi di diritto, dal collegio condivisi, relativi alle questioni sollevate. Va, in primo luogo, ricordato che la detenzione all'estero, anche per reato diverso da quello oggetto del giudizio, costituisce legittimo impedimento a comparire in dibattimento, purché risulti dagli atti (Sez. 4, n. 47497 del 03/11/2011, Gasi, Rv. 251740; Sez. 2, n. 24535 del 29/05/2009, Volpe, Rv. 244252). Del tutto corretta deve pertanto ritenersi la risposta offerta dalla Corte territoriale, all'udienza in data 11/1/2024 allorquando ritenne che lo stato di detenzione di EJ non trovasse alcun riscontro nella produzione documentale della difesa, costituita da una sentenza in lingua albanese priva di qualunque garanzia di autenticità. Del pari, all'udienza del 27/9/2024, non essendo stata formalizzata alcuna istanza di rinvio o prodotta documentazione attestante la persistenza dello stato detentivo di SE, non vi era ragione alcuna per disporre il rinvio del dibattimento. Va, infatti, osservato che l'attestazione in data 2/4/2024, prodotta dalla difesa in relazione all'udienza del 30/5/2024, rivelava solamente che SE si trovava detenuto in Albania dal 21/4/2023 in 4 "custodia preventiva" senza fornire alcun ulteriore dato che potesse legittimare la conclusione che lo stato detentivo fosse proseguito sino al 27/9/2024. Non può sottacersi, peraltro, una tale condizione alla data dell'udienza di discussione non trova riscontro neppure nella documentazione allegata al ricorso. Si deve, quindi, concludere che lo stato detentivo dell'imputato, se sussistente, non era stato portato a conoscenza della Corte territoriale all'udienza di discussione né poteva essere desunto dal giudice dalla documentazione prodotta alle udienze precedenti. 1.2 La difesa, ancora, eccepisce che il verbale che disponeva lo stralcio della posizione di SE e il rinvio all'udienza del 27/9/2024 non venne notificato né all'imputato né al difensore, senza però contestare la regolarità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Effettivamente, all'udienza del 30/5/2024, la corte territoriale non dispose darsi avviso del rinvio all'imputato, come il codice di rito avrebbe prescritto. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, però, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez. 3, n. 16096 del 16/01/2025, Isaia, Rv. 287874 - 01; Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032 - 01; Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, Musciolà, Rv. 255503 - 01; Sez. 6, n. 2324 del 22/11/2006, Lucarelli, Rv. 235724 - 01; Sez. 1, n. 29254 del 04/06/2024, Ghilardi, non mass.; Sez. 7, n. 29045 del 02/07/2024, Maiale, non mass.). Nel caso di specie, incontestata la corretta instaurazione del contraddittorio con l'imputato ritualmente citato a comparire per l'udienza del 12/5/2022, la difesa, all'udienza del 27/9/2024 non sollevò alcuna eccezione, così sanando la nullità intervenuta. 1.3 Considerazioni del tutto simili possono essere svolte con riferimento all'udienza tenutasi il giorno 11/1/2024, risultando la documentazione prodotta dalla difesa inidonea a provare lo stato detentivo di SE e non essendo stata sollevata alcuna eccezione al riguardo all'udienza successiva, tenutasi il 14/3/2024. 1.4 Venendo alle questioni relative al fatto che all'avv.to Porcelli non venne comunicato il rinvio del processo al 27/9/2024, va osservato che all'udienza del 30/5/2024 il difensore risultò assente e venne sostituito dall'avv.to Massimo De Iulis ai sensi dell'art. 97 comma 4 c. p. p. Non era pertanto dovuta alcuna comunicazione in favore dell'avv.to Porcelli che poteva ritenersi edotto della data del rinvio per effetto della nomina dell'avv.to De Iulis a sostituto e della lettura in udienza dell'ordinanza che disponeva il rinvio (Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascarano, Rv. 287652 - 01). 5 Questa Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha da tempo affermato il principio - che il Collegio condivide e si intende ribadire - per cui il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio (è il caso del c.d. "rinvio a nuovo ruolo"), poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza rende non necessario l'avviso atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza (così Sez. Un. n. 8285 del 28.2.2006, Grassia, Rv. 232906; Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso;
Sez. 5, n. 36643 del 4.6.2008, Sorrentino, Rv. 241721). 1.5 Irrilevante risulta la nota con cui la cancelleria, il 5/6/2024, comunicò all'avv.to Porcelli che il processo 365/2020 sarebbe stato trattato il 3/10/2024. La nota, infatti, fece seguito a una richiesta inviata dal legale il 4/6/2024, avente il seguente testo: " Ud- 30.05.24-alla C.A. della III Sezione Penale della Corte di appello di Bari-data di rinvio udienza- SE ON-rgapp 365/2020". E' vero che la richiesta riportava il nome di SE ON, ma, subito dopo, il numero di ruolo del processo dal quale la posizione del ricorrente era stata stralciata. La richiesta di rinvio presentata all'udienza del 30 maggio, inoltre, rendeva prevedibile che la posizione di SE potesse essere stata stralciata dal processo principale. La richiesta di informazioni dell'avv.to Porcelli, inviata martedì 4 giugno 2024, fu quindi inoltrata talmente a ridosso dell'udienza tenutasi il precedente giovedì, da rendere possibile che nei sistemi informatici della Corte territoriale non fosse stato ancora registrato un eventuale provvedimento di stralcio. Vi era, quindi, il rischio che la risposta della cancelleria potesse non tenere conto di eventuali provvedimenti di stralcio intervenuti, la cui adozione, il 5 giugno del 2024, avrebbe potuto essere appurata con certezza solo attraverso l'esame del verbale di udienza, adempimento che, tuttavia, sarebbe gravato sul difensore o su un suo delegato e che, comunque, stante il tenore della richiesta, incentrata sul numero di ruolo originario del processo, la cancelleria ha legittimamente ritenuto che non fosse dovuto. L'errore cui è incorso il legale in ordine alla data di rinvio, pertanto, trovò causa nella negligenza del medesimo che non comparve, senza addure alcun impedimento all'udienza del 30/5/2024, non nominò un sostituto, non interpellò il sostituto processuale nominato per informarsi su quanto avvenuto e inoltrò alla cancelleria una richiesta di informazioni che presentava il rischio, per il tenore e per il breve lasso temporale decorso dall'udienza, che la risposta potesse non tenere conto di eventuali provvedimenti di stralcio intervenuti. 1.6 Il ricorso, ancora, fa un cenno all'attività istruttoria tenutasi all'udienza del 30/5/2024 cui SE non aveva potuto partecipare. La censura, tuttavia, risulta estremamente generica, se si considera che la rinnovazione era stata disposta a seguito 6 dell'appello del PG, e non spiega in che misura l'attività istruttoria incise o avrebbe potuto incidere sulla posizione del ricorrente. 2. Venendo alle censure relative alle ordinanze in data 30/10/2018 e 4/12/2018, il ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione della Corte territoriale che ha rimarcato, da una parte, che non vi era prova della imprevedibilità delle avverse condizioni meteo, a volerne ammettere la sussistenza, e, dall'altra, che i dati acquisiti provavano che le comunicazioni via terra, in autostrada e sulla tratta ferroviaria, oltre ai voli aerei, non avevano subito interruzioni, tant'è che "altre persone provenienti da Roma risultavano regolarmente presenti in Tribunale". Tale motivazione è contestata dal ricorso richiamando un "carteggio" che, contrariamente a quanto si legge nell'impugnazione, non è allagato al ricorso, deducendo una "impraticabilità delle strada di Roma" del tutto indimostrata e non confrontandosi con l'argomento della Corte territoriale secondo cui la prevedibilità delle avverse condizioni meteo avrebbe onerato il difensore ad anticipare la trasferta a Bari. 3. Il quarto motivo si compone di una sequela di "considerazioni di ordine generali", la cui riferibilità a passaggi specifici della sentenza è inesplicata, per giungere alla conclusione che i reati accertati a carico di SE non potevano ritenersi provati risultando le intercettazioni "incomplete ed equivoche sia sotto il profilo dell'attribuibilità allo stesso SE sia sotto il profilo dell'interpretazione", senza ulteriori specificazioni. Trattasi, all'evidenza, di censure generiche, che non si confrontano con il ragionamento probatorio contestato, individuandone errori di diritto o fratture logiche in relazione a specifici passaggi argomentativi, che condannano il motivo all'inammissibilità. 4. Solo apparentemente le censure costituenti il quinto motivo presentano un livello di specificità superiore degli argomenti appena esaminati. Le sentenze rese nelle fasi di merito integrano una tipica ipotesi di c.d. «doppia conforme» sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ( ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), la sentenza impugnata si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado, per effetto sia dei ripetuti richiami a quest'ultima sia per l'adozione degli stessi criteri nella valutazione delle prove, per cui, costituendo un unico corpo decisionale, per l'esame delle censure difensive si procederà a una lettura integrata delle sentenze di primo e secondo grado. 4.1 Il Tribunale ha valorizzato, ai fini del giudizio di responsabilità, in ordine al capo 11 la deposizione di Dicolangelo, i frammenti del filmato che raffiguravano OS e Monacelli intenti a trasportare i borsoni contenenti la sostanza stupefacente dall'abitazione di via Petroni n. 87/R alla vettura tg. BP952XT, alla cui guida si trovava CA, i traffici 7 telefonici relativi alle utenze di telefonia mobile in uso agli imputati e la localizzazione delle celle agganciate dai predetti telefoni, le intercettazioni telefoniche relative all'utenza 3293085741 in uso a CA e quella contraddistinta dal n. 3512866171 in uso a SE, il manoscritto sequestrato a SH al momento dell'arresto e le dichiarazioni dal medesimo rese. 4.2 Su tale piattaforma probatoria si innestano gli argomenti della Corte territoriale che si è soffermata a spiegare le ragioni per le quali doveva ritenersi che l'utenza n. 3512866171 fosse stata per tutta la durata delle indagini nella disponibilità di SE e perché i dati relativi alle celle agganciate fossero perfettamente coerenti con l'ipotesi accusatoria, che addebitava a CA, HI e SE di aver trasportato la sostanza stupefacente il 22/7/2016 da Bari a Torre Annunziata. 4.3 Tale sforzo motivazionale è però ignorato dal ricorso che si sofferma solo su alcuni degli elementi valorizzati dai giudici di merito ignorandone altri. Si assume che il contributo causale fornito da SE si sarebbe esaurito nella presenza nella vettura condotta da CA che aveva trasportato la droga a Torre Annunziata e che tale presenza era stata desunta dal fatto che l'utenza telefonica sopra indicata, la cui utilizzazione da parte di SE nel luglio 2016 era rimasta indimostrata, aveva agganciato "alcune celle telefoniche presenti nel territorio di Bari". Le sentenze di merito, però, facendo riferimento al contenuto delle telefonate e ai servizi di osservazione, spiegano perché quell'utenza risultava essere stata utilizzata dal ricorrente durante tutto il periodo di indagine. Non è vero, ancora, che il ragionamento probatorio contestato desume la presenza di SE sulla vettura solo dalla dislocazione delle celle telefoniche agganciate dall'utenza n. 3512866171 nella Città di Bari, avendo gli investigatori, tramite i ripetitori agganciati, ricostruito il viaggio fatto dalla vettura sino a Torre Annunziata. L'ipotizzata connivenza non punibile si infrange contro le dichiarazioni di SH e sui dati del suo manoscritto che dimostrano che il ricorrente acquistava chilogrammi di sostanza stupefacente procedendo poi allo smercio. Il ricorso, ancora, richiama elementi probatori senza allegare l'atto di indagine da cui promanano, riprende l'argomento relativo alla durata del viaggio Bari - Torre Annunziata ignorando la risposta data al riguardo dalla Corte territoriale e chiedendo a questa Corte di "disporre ex art. 603 cpp l'accertamento del dato storico", per poi richiamare "recenti trattati e pubblicazioni" costituenti "allegati", la cui esistenza è smentita dall'ultima pagina del ricorso, per dimostrare l'inattendibilità "dell'aggancio di una cella", senza considerare che, nel caso di specie, era stato accertato che le celle agganciate corrispondevano al tragitto seguito dalla vettura condotta da Bjrcai per raggiungere, da Bari, Torre Annunziata. 5. Anche in relazione all'apparato argomentativo che sorregge la condanna in relazione al capo 17, il ricorso propone censure generiche che forniscono una non corretta sintesi del 8 ragionamento probatorio che sorregge la condanna senza un effettivo confronto con la trama argomentativa sviluppata dai giudici di merito. 6. Aspecifico risulta, inoltre, anche l'ultimo motivo del ricorso che addebita alla Corte di aver sanzionato con l'esclusione delle attenuanti generiche "l'esercizio di ordinarie e lecite attività defensionali". Anche in questo caso, però, il ricorso non si confronta con la motivazione contestata che ha ritenuto insussistente il "comportamento collaborativo" dell'imputato, cui il Tribunale aveva ancorato il riconoscimento delle attenuanti generiche, analizzando le condotte processuali intervenute, improntate non soltanto a una recisa contestazione degli addebiti, come il ricorso lascia a intendere, ma scandita dall'opposizione all'acquisizione di atti processuali e all'indicazione, quale teste a discarico, della figlia che, nel tentativo di fornire un alibi al padre, aveva reso una deposizione non veridica. Tale tessuto argomentativo non sindaca le scelte difensive ma, rilevando l'insussistenza del comportamento collaborativo cui, genericamente, aveva fatto riferimento il Tribunale, giunge alla conclusione che non emergevano "elementi sintomatici della necessaria meritevolezza ai fini della concessione delle attenuanti generiche". Il motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione ma non spiega quali profili di meritevolezza, pretermessi dalla Corte territoriale, rendevano la condotta processuale in valutazione idonea a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche ovvero le norme di legge che il giudice di appello avrebbe violato. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/1/2026.
udita la relazione svolta dal Presidente;
uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e l'avv.to Angela Porcelli, difensore di SE, che ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/9/2024, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 5/7/2019, ha escluso le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena inflitta a SE ON in anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, ordinandone altresì l'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. La Corte territoriale, accogliendo il gravame del Pubblico Ministero, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, stante il comportamento processuale dell'imputato, e ha confermato la 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 7450 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 28/01/2026 sussistenza della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.p.r. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 c.p.p. La difesa lamenta la violazione del diritto di partecipazione dell'imputato al processo. Si espone che, in vista dell'udienza dell'11/1/2024, la difesa, con istanza del 9/11/2024, aveva comunicato alla Corte di appello la sopravvenuta detenzione dell'imputato in Albania, chiedendo un rinvio per consentirne la partecipazione. La Corte, inizialmente, rigettava l'istanza ritenendo la documentazione inidonea e la richiesta intempestiva. Tuttavia, alla successiva udienza del 30/5/2024, preso atto di documentazione asseverata da un notaio che attestava lo stato detentivo in Albania di SE, la Corte disponeva lo stralcio della posizione dell'imputato, fissando una nuova udienza per il 27/9/2024, così impedendo che l'attività istruttoria svolta in quell'udienza potesse esplicare effetti sulla posizione di Sejdaj. Il ricorrente sostiene che, una volta accertato il legittimo impedimento, il giudice avrebbe avuto l'obbligo di rinviare e disporre la traduzione dell'imputato o, comunque, di attivarsi per garantirne la partecipazione, anche tramite videoconferenza. Si richiamano i principi espressi dalle Sezioni Unite (sentenze n. 7635/2021 e n. 37483/2006), secondo cui la detenzione per altra causa costituisce legittimo impedimento che il giudice ha l'obbligo di rimuovere, anche d'ufficio, in assenza di un'espressa rinuncia a comparire da parte dell'imputato. Si deduce che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto l'impedimento tanto da disporre lo stralcio, non ha poi adottato alcun provvedimento per rendere effettivo il diritto di partecipazione dell'imputato, né ha notificato allo stesso i verbali di rinvio o il decreto di citazione per il giudizio di appello, procedendo erroneamente a dichiarare lo stato di assenza e a definire il processo all'udienza del 27/9/2024 nonostante l'impedimento dell'imputato. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 420-ter e 178, lett. c), c.p.p. Il motivo è strettamente connesso al precedente e denuncia ulteriori vizi procedurali. In primo luogo, si eccepisce l'omessa notificazione all'imputato, detenuto all'estero, del verbale dell'udienza del 30/5/2024 con cui si disponeva lo stralcio e il rinvio al 27/9/2024. Tale omissione avrebbe impedito all'imputato di interloquire con il giudice e di esercitare il proprio diritto a partecipare al processo. In secondo luogo, si deduce una nullità relativa all'assistenza del difensore di fiducia. Il ricorrente espone che la cancelleria della Corte di appello, a seguito di formale richiesta del 2 difensore, formulata in relazione al proc. 365/2020 RG CA con indicazione del nome di SE, aveva comunicato erroneamente via PEC la data di rinvio del processo al 3/10/2024, anziché quella corretta del 27/9/2024. Tale errore avrebbe ingannato il difensore di fiducia, che non presenziava all'udienza di discussione, venendo sostituito da un difensore d'ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. Si sostiene che tale circostanza, sebbene l'assenza non fosse dovuta a legittimo impedimento del difensore, abbia cagionato una nullità sostanziale per violazione del diritto di difesa, essendo l'assenza incolpevole e determinata da un fatto addebitabile all'ufficio giudiziario. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p. riproponendosi la questione del rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, avanzata per l'udienza del 30/10/2018 dinanzi al Tribunale di primo grado a causa delle avverse condizioni climatiche della Capitale che avevano determinato la dichiarazione dello stato di emergenza. La Corte d'appello ha rigettato tale motivo ritenendo che la difesa non avesse provato l'impossibilità assoluta di raggiungere la sede giudiziaria. Il ricorso reitera le argomentazioni già svolte in appello, insistendo sulla eccezionalità dell'evento climatico e sullo stato di emergenza dichiarato osservando che la regolarità dei collegamenti aerei Roma -Bari non era significativa in quanto era stata dimostrata l'impraticabilità "delle strade di Roma" e, conseguentemente, l'impossibilità di raggiungere l'aeroporto. 2.4 Con il quarto e quinto motivo, si deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c), in relazione all'art. 192 c.p.p., ed e) c.p.p. Il ricorso si dilunga nell'individuazione dei principi teorici che avrebbero dovuto regolare la valutazione del compendio probatorio per poi lamentare la manifesta illogicità della motivazione e la violazione delle regole di valutazione della prova indiziaria. Si contesta, inoltre, la decisione dei giudici di merito di fondare la condanna su elementi (intercettazioni, dati di traffico, dichiarazioni di un collaboratore) ritenuti equivoci e non concordanti. In particolare, si critica l'attribuzione all'imputato di un'utenza telefonica non a lui intestata, l'interpretazione "forzata" di conversazioni dal contenuto criptico (c.d. "droga parlata") in assenza di riscontri oggettivi come il sequestro della sostanza e la ricostruzione degli spostamenti dei soggetti coinvolti nelle vicende. La difesa sostiene che la Corte d'appello abbia operato una "fusione di elementi di dubbia capacità rappresentativa" per preservare l'esito del primo giudizio, senza procedere a una corretta valutazione atomistica e poi complessiva degli indizi, in violazione del canone del "ragionevole dubbio". 2.5 Con il sesto motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale per l'esclusione delle attenuanti generiche da parte della Corte di appello. Si assume che l'inasprimento del trattamento sanzionatorio era illegittimo in quanto era stata ritenuta ostruzionistica una condotta processuale improntata all'esercizio del diritto di difesa. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito riportate. 1. L'esame del fascicolo processuale, consentito dalle plurime violazioni del codice di rito denunciate, permette di ricostruire nei termini seguenti le vicende del giudizio di appello. Il decreto di citazione venne notificato all'imputato presso lo studio dell'avv.to Porcelli ex art. 161 comma 4 c.p.p. Alle udienze del 12/5/2022, del 29/9/2022, del 20/12/2022, del 14/3/2023 e del 21/11/2023 la Corte accolse le istanze di rinvio inoltrate dall'avv.to Porcelli per concomitanti impegni professionali. All'udienza del giorno 11/1/2024, la Corte respinse la richiesta di rinvio fatta pervenire dall'avv.to Porcelli, assente, sostituita ex art. 97 comma 4 c.p.p., con cui si rappresentava che SE era detenuto in Albania, rilevando che la sentenza allegata all'istanza non era 40' "in copia conforme e, quindi, risultai incerta provenienza e originalità, per di più in lingua albanese e per di sé solo non è idonea ad acclarare l'effettivo stato di detenzione di Seidaj" e che la richiesta di rinvio era intempestiva. All'udienza del 30/5/2024, la Corte dette atto di una nuova richiesta di rinvio fatta pervenire dall'avv.to Porcelli, assente e sostituita ex art. 97, comma 4, c.p.p., e ritenuto che la documentazione allegata provava che SE era detenuto in Albania e che non vi erano ostacoli alla separazione della relativa posizione processuale, dispose lo stralcio della posizione del predetto rinviando la trattazione del processo all'udienza del 27/9/2024. All'udienza del 27/9/2024, sostituito ex art. 97 comma 4 l'avv.to Porcelli, il processo venne definito con la sentenza impugnata. 1.1 Le censure difensive impongono una breve premessa volta a ribadire alcuni principi di diritto, dal collegio condivisi, relativi alle questioni sollevate. Va, in primo luogo, ricordato che la detenzione all'estero, anche per reato diverso da quello oggetto del giudizio, costituisce legittimo impedimento a comparire in dibattimento, purché risulti dagli atti (Sez. 4, n. 47497 del 03/11/2011, Gasi, Rv. 251740; Sez. 2, n. 24535 del 29/05/2009, Volpe, Rv. 244252). Del tutto corretta deve pertanto ritenersi la risposta offerta dalla Corte territoriale, all'udienza in data 11/1/2024 allorquando ritenne che lo stato di detenzione di EJ non trovasse alcun riscontro nella produzione documentale della difesa, costituita da una sentenza in lingua albanese priva di qualunque garanzia di autenticità. Del pari, all'udienza del 27/9/2024, non essendo stata formalizzata alcuna istanza di rinvio o prodotta documentazione attestante la persistenza dello stato detentivo di SE, non vi era ragione alcuna per disporre il rinvio del dibattimento. Va, infatti, osservato che l'attestazione in data 2/4/2024, prodotta dalla difesa in relazione all'udienza del 30/5/2024, rivelava solamente che SE si trovava detenuto in Albania dal 21/4/2023 in 4 "custodia preventiva" senza fornire alcun ulteriore dato che potesse legittimare la conclusione che lo stato detentivo fosse proseguito sino al 27/9/2024. Non può sottacersi, peraltro, una tale condizione alla data dell'udienza di discussione non trova riscontro neppure nella documentazione allegata al ricorso. Si deve, quindi, concludere che lo stato detentivo dell'imputato, se sussistente, non era stato portato a conoscenza della Corte territoriale all'udienza di discussione né poteva essere desunto dal giudice dalla documentazione prodotta alle udienze precedenti. 1.2 La difesa, ancora, eccepisce che il verbale che disponeva lo stralcio della posizione di SE e il rinvio all'udienza del 27/9/2024 non venne notificato né all'imputato né al difensore, senza però contestare la regolarità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Effettivamente, all'udienza del 30/5/2024, la corte territoriale non dispose darsi avviso del rinvio all'imputato, come il codice di rito avrebbe prescritto. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, però, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez. 3, n. 16096 del 16/01/2025, Isaia, Rv. 287874 - 01; Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032 - 01; Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, Musciolà, Rv. 255503 - 01; Sez. 6, n. 2324 del 22/11/2006, Lucarelli, Rv. 235724 - 01; Sez. 1, n. 29254 del 04/06/2024, Ghilardi, non mass.; Sez. 7, n. 29045 del 02/07/2024, Maiale, non mass.). Nel caso di specie, incontestata la corretta instaurazione del contraddittorio con l'imputato ritualmente citato a comparire per l'udienza del 12/5/2022, la difesa, all'udienza del 27/9/2024 non sollevò alcuna eccezione, così sanando la nullità intervenuta. 1.3 Considerazioni del tutto simili possono essere svolte con riferimento all'udienza tenutasi il giorno 11/1/2024, risultando la documentazione prodotta dalla difesa inidonea a provare lo stato detentivo di SE e non essendo stata sollevata alcuna eccezione al riguardo all'udienza successiva, tenutasi il 14/3/2024. 1.4 Venendo alle questioni relative al fatto che all'avv.to Porcelli non venne comunicato il rinvio del processo al 27/9/2024, va osservato che all'udienza del 30/5/2024 il difensore risultò assente e venne sostituito dall'avv.to Massimo De Iulis ai sensi dell'art. 97 comma 4 c. p. p. Non era pertanto dovuta alcuna comunicazione in favore dell'avv.to Porcelli che poteva ritenersi edotto della data del rinvio per effetto della nomina dell'avv.to De Iulis a sostituto e della lettura in udienza dell'ordinanza che disponeva il rinvio (Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascarano, Rv. 287652 - 01). 5 Questa Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha da tempo affermato il principio - che il Collegio condivide e si intende ribadire - per cui il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio (è il caso del c.d. "rinvio a nuovo ruolo"), poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza rende non necessario l'avviso atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza (così Sez. Un. n. 8285 del 28.2.2006, Grassia, Rv. 232906; Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso;
Sez. 5, n. 36643 del 4.6.2008, Sorrentino, Rv. 241721). 1.5 Irrilevante risulta la nota con cui la cancelleria, il 5/6/2024, comunicò all'avv.to Porcelli che il processo 365/2020 sarebbe stato trattato il 3/10/2024. La nota, infatti, fece seguito a una richiesta inviata dal legale il 4/6/2024, avente il seguente testo: " Ud- 30.05.24-alla C.A. della III Sezione Penale della Corte di appello di Bari-data di rinvio udienza- SE ON-rgapp 365/2020". E' vero che la richiesta riportava il nome di SE ON, ma, subito dopo, il numero di ruolo del processo dal quale la posizione del ricorrente era stata stralciata. La richiesta di rinvio presentata all'udienza del 30 maggio, inoltre, rendeva prevedibile che la posizione di SE potesse essere stata stralciata dal processo principale. La richiesta di informazioni dell'avv.to Porcelli, inviata martedì 4 giugno 2024, fu quindi inoltrata talmente a ridosso dell'udienza tenutasi il precedente giovedì, da rendere possibile che nei sistemi informatici della Corte territoriale non fosse stato ancora registrato un eventuale provvedimento di stralcio. Vi era, quindi, il rischio che la risposta della cancelleria potesse non tenere conto di eventuali provvedimenti di stralcio intervenuti, la cui adozione, il 5 giugno del 2024, avrebbe potuto essere appurata con certezza solo attraverso l'esame del verbale di udienza, adempimento che, tuttavia, sarebbe gravato sul difensore o su un suo delegato e che, comunque, stante il tenore della richiesta, incentrata sul numero di ruolo originario del processo, la cancelleria ha legittimamente ritenuto che non fosse dovuto. L'errore cui è incorso il legale in ordine alla data di rinvio, pertanto, trovò causa nella negligenza del medesimo che non comparve, senza addure alcun impedimento all'udienza del 30/5/2024, non nominò un sostituto, non interpellò il sostituto processuale nominato per informarsi su quanto avvenuto e inoltrò alla cancelleria una richiesta di informazioni che presentava il rischio, per il tenore e per il breve lasso temporale decorso dall'udienza, che la risposta potesse non tenere conto di eventuali provvedimenti di stralcio intervenuti. 1.6 Il ricorso, ancora, fa un cenno all'attività istruttoria tenutasi all'udienza del 30/5/2024 cui SE non aveva potuto partecipare. La censura, tuttavia, risulta estremamente generica, se si considera che la rinnovazione era stata disposta a seguito 6 dell'appello del PG, e non spiega in che misura l'attività istruttoria incise o avrebbe potuto incidere sulla posizione del ricorrente. 2. Venendo alle censure relative alle ordinanze in data 30/10/2018 e 4/12/2018, il ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione della Corte territoriale che ha rimarcato, da una parte, che non vi era prova della imprevedibilità delle avverse condizioni meteo, a volerne ammettere la sussistenza, e, dall'altra, che i dati acquisiti provavano che le comunicazioni via terra, in autostrada e sulla tratta ferroviaria, oltre ai voli aerei, non avevano subito interruzioni, tant'è che "altre persone provenienti da Roma risultavano regolarmente presenti in Tribunale". Tale motivazione è contestata dal ricorso richiamando un "carteggio" che, contrariamente a quanto si legge nell'impugnazione, non è allagato al ricorso, deducendo una "impraticabilità delle strada di Roma" del tutto indimostrata e non confrontandosi con l'argomento della Corte territoriale secondo cui la prevedibilità delle avverse condizioni meteo avrebbe onerato il difensore ad anticipare la trasferta a Bari. 3. Il quarto motivo si compone di una sequela di "considerazioni di ordine generali", la cui riferibilità a passaggi specifici della sentenza è inesplicata, per giungere alla conclusione che i reati accertati a carico di SE non potevano ritenersi provati risultando le intercettazioni "incomplete ed equivoche sia sotto il profilo dell'attribuibilità allo stesso SE sia sotto il profilo dell'interpretazione", senza ulteriori specificazioni. Trattasi, all'evidenza, di censure generiche, che non si confrontano con il ragionamento probatorio contestato, individuandone errori di diritto o fratture logiche in relazione a specifici passaggi argomentativi, che condannano il motivo all'inammissibilità. 4. Solo apparentemente le censure costituenti il quinto motivo presentano un livello di specificità superiore degli argomenti appena esaminati. Le sentenze rese nelle fasi di merito integrano una tipica ipotesi di c.d. «doppia conforme» sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ( ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), la sentenza impugnata si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado, per effetto sia dei ripetuti richiami a quest'ultima sia per l'adozione degli stessi criteri nella valutazione delle prove, per cui, costituendo un unico corpo decisionale, per l'esame delle censure difensive si procederà a una lettura integrata delle sentenze di primo e secondo grado. 4.1 Il Tribunale ha valorizzato, ai fini del giudizio di responsabilità, in ordine al capo 11 la deposizione di Dicolangelo, i frammenti del filmato che raffiguravano OS e Monacelli intenti a trasportare i borsoni contenenti la sostanza stupefacente dall'abitazione di via Petroni n. 87/R alla vettura tg. BP952XT, alla cui guida si trovava CA, i traffici 7 telefonici relativi alle utenze di telefonia mobile in uso agli imputati e la localizzazione delle celle agganciate dai predetti telefoni, le intercettazioni telefoniche relative all'utenza 3293085741 in uso a CA e quella contraddistinta dal n. 3512866171 in uso a SE, il manoscritto sequestrato a SH al momento dell'arresto e le dichiarazioni dal medesimo rese. 4.2 Su tale piattaforma probatoria si innestano gli argomenti della Corte territoriale che si è soffermata a spiegare le ragioni per le quali doveva ritenersi che l'utenza n. 3512866171 fosse stata per tutta la durata delle indagini nella disponibilità di SE e perché i dati relativi alle celle agganciate fossero perfettamente coerenti con l'ipotesi accusatoria, che addebitava a CA, HI e SE di aver trasportato la sostanza stupefacente il 22/7/2016 da Bari a Torre Annunziata. 4.3 Tale sforzo motivazionale è però ignorato dal ricorso che si sofferma solo su alcuni degli elementi valorizzati dai giudici di merito ignorandone altri. Si assume che il contributo causale fornito da SE si sarebbe esaurito nella presenza nella vettura condotta da CA che aveva trasportato la droga a Torre Annunziata e che tale presenza era stata desunta dal fatto che l'utenza telefonica sopra indicata, la cui utilizzazione da parte di SE nel luglio 2016 era rimasta indimostrata, aveva agganciato "alcune celle telefoniche presenti nel territorio di Bari". Le sentenze di merito, però, facendo riferimento al contenuto delle telefonate e ai servizi di osservazione, spiegano perché quell'utenza risultava essere stata utilizzata dal ricorrente durante tutto il periodo di indagine. Non è vero, ancora, che il ragionamento probatorio contestato desume la presenza di SE sulla vettura solo dalla dislocazione delle celle telefoniche agganciate dall'utenza n. 3512866171 nella Città di Bari, avendo gli investigatori, tramite i ripetitori agganciati, ricostruito il viaggio fatto dalla vettura sino a Torre Annunziata. L'ipotizzata connivenza non punibile si infrange contro le dichiarazioni di SH e sui dati del suo manoscritto che dimostrano che il ricorrente acquistava chilogrammi di sostanza stupefacente procedendo poi allo smercio. Il ricorso, ancora, richiama elementi probatori senza allegare l'atto di indagine da cui promanano, riprende l'argomento relativo alla durata del viaggio Bari - Torre Annunziata ignorando la risposta data al riguardo dalla Corte territoriale e chiedendo a questa Corte di "disporre ex art. 603 cpp l'accertamento del dato storico", per poi richiamare "recenti trattati e pubblicazioni" costituenti "allegati", la cui esistenza è smentita dall'ultima pagina del ricorso, per dimostrare l'inattendibilità "dell'aggancio di una cella", senza considerare che, nel caso di specie, era stato accertato che le celle agganciate corrispondevano al tragitto seguito dalla vettura condotta da Bjrcai per raggiungere, da Bari, Torre Annunziata. 5. Anche in relazione all'apparato argomentativo che sorregge la condanna in relazione al capo 17, il ricorso propone censure generiche che forniscono una non corretta sintesi del 8 ragionamento probatorio che sorregge la condanna senza un effettivo confronto con la trama argomentativa sviluppata dai giudici di merito. 6. Aspecifico risulta, inoltre, anche l'ultimo motivo del ricorso che addebita alla Corte di aver sanzionato con l'esclusione delle attenuanti generiche "l'esercizio di ordinarie e lecite attività defensionali". Anche in questo caso, però, il ricorso non si confronta con la motivazione contestata che ha ritenuto insussistente il "comportamento collaborativo" dell'imputato, cui il Tribunale aveva ancorato il riconoscimento delle attenuanti generiche, analizzando le condotte processuali intervenute, improntate non soltanto a una recisa contestazione degli addebiti, come il ricorso lascia a intendere, ma scandita dall'opposizione all'acquisizione di atti processuali e all'indicazione, quale teste a discarico, della figlia che, nel tentativo di fornire un alibi al padre, aveva reso una deposizione non veridica. Tale tessuto argomentativo non sindaca le scelte difensive ma, rilevando l'insussistenza del comportamento collaborativo cui, genericamente, aveva fatto riferimento il Tribunale, giunge alla conclusione che non emergevano "elementi sintomatici della necessaria meritevolezza ai fini della concessione delle attenuanti generiche". Il motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione ma non spiega quali profili di meritevolezza, pretermessi dalla Corte territoriale, rendevano la condotta processuale in valutazione idonea a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche ovvero le norme di legge che il giudice di appello avrebbe violato. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/1/2026.