Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
Il difensore d'ufficio dell'imputato è legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna, atteso che alcuna norma impone che il medesimo sia munito di procura speciale per procedere all'impugnazione in questione e che non è altrimenti spiegabile l'obbligo previsto dalla legge processuale di notificare anche allo stesso difensore il decreto penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2008, n. 46164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46164 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 01/10/2008
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 1690
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere - N. 047256/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI AL N. IL 07/10/1976;
avverso ORDINANZA del 05/06/2006 GIP TRIBUNALE di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mura che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
OSSERVA
-1- Con provvedimento del 5 giugno 2006, il Gip presso il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile, ex art. 461 c.p.p., comma 4, l'opposizione al decreto penale di condanna, emesso nei confronti di TR AL perché proposta dal difensore di ufficio dell'imputato, da questua ciò non espressamente incaricato con procura speciale rilasciata prima o contestualmente all'opposizione, e dunque da persona ritenuta non legittimata.
Avverso tale decisione, propone ricorso per Cassazione l'imputato, a norma dell'art. 461 c.p.p., comma 6, che denuncia l'erronea applicazione dei commi 1 e 4 della predetta norma e sostiene la legittimazione del difensore d'ufficio designato all'imputato a proporre opposizione contro il decreto di condanna. -2- Il ricorso è fondato.
Sulla questione oggetto del presente ricorso si sono contrapposte, nella giurisprudenza di questa Corte, decisioni di segno opposto poiché, mentre in taluni casi si è sostenuto che solo l'imputato ed il suo difensore di fiducia possono proporre opposizione al decreto penale, non anche il difensore designato d'ufficio, posto che l'art.461 c.p.p., comma 1 riconduce la facoltà di proporre opposizione all'interessato ed al "difensore eventualmente nominato", con ciò escludendo il difensore d'ufficio, in altri casi si è affermato che la norma sopra richiamata, nell'indicare il difensore "nominato", si riferisce anche al difensore nominato d'ufficio. D'altra parte, si è anche sostenuto dai fautori di tale secondo indirizzo interpretativo che la norma fa indistinto riferimento al difensore, senza specificare l'origine della nomina;
ne' ragioni di alcun genere autorizzano una interpretazione limitativa della norma che, peraltro, determinerebbe una violazione del diritto di difesa ed una ingiustificata disparità di trattamento, di dubbia legittimità costituzionale.
Orbene, tale ultima interpretazione, alla quale questa Corte ritiene di aderire, si è recentemente proposta, nella giurisprudenza di legittimità, con maggiore insistenza e capacità argomentativa (Cass. n. 18352/2007), anche attraverso il richiamo alla considerazione, contenuta in Corte Costituzionale n. 504/2000, sulle "non condivisibili affermazioni circa la mancanza di legittimazione del difensore nominato d'ufficio a proporre opposizione", ed alla modifica all'art. 460 c.p.p., comma 3, introdotta con L. n. 60 del 2000, relativa all'obbligo di notificazione del decreto penale anche al difensore d'ufficio, che ha, evidentemente, lo scopo di consentire allo stesso di proporre impugnazione;
ciò, peraltro, in conformità alla disciplina generale delle impugnazioni dettata dall'art. 571 c.p.p., comma 3. Mentre nessuna norma impone che il difensore, per proporre l'opposizione, debba esser munito di procura speciale. Il provvedimento impugnato deve essere, in conclusione, annullato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2008