Sentenza 3 novembre 2011
Massime • 1
La detenzione all'estero, anche per reato diverso da quello oggetto del giudizio, costituisce legittimo impedimento a comparire in dibattimento, purchè risulti dagli atti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la dichiarazione di contumacia dell'imputato effettuata nel giudizio di merito posto che il difensore si era limitato a segnalare all'udienza lo stato di detenzione in Croazia dell'imputato senza ulteriori precisazioni, laddove l'imputato era, invece, detenuto in Francia).
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La massima La Sesta Sezione, in tema di mandato d'arresto europeo, ha affermato che il rifiuto facoltativo di consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. a), L. n. 69/2005 presuppone che la commissione del reato in Italia risulti con certezza e non solo in via ipotetica. In mancanza di un procedimento penale pendente nello Stato richiesto per gli stessi fatti, la consegna deve essere disposta, non potendo la Corte di appello sindacare la proporzionalità o le ragioni dell'emissione del mandato da parte dello Stato membro di origine. La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 17/09/2025, (ud. 17/09/2025, dep. 18/09/2025), n.31298 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in …
Leggi di più… - 2. Detenuto all'estero, è legittimo impedimento al processo in Italia? (Cass. 43200/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 novembre 2022
Il diritto dell'interessato di partecipare personalmente al giudizio e di essere presente, soprattutto se egli sia sottoposto a restrizioni della libertà personale, costituisce espressione qualificata del fondamentale diritto di difesa. il diritto di difesa è un diritto fondamentale dell'individuo e nell'ottica del processo "tendenzialmente" accusatorio, la partecipazione dell'imputato al processo è condizione indefettibile per il regalare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al diritto di difesa e non è "conculcabile", potendo al più essere oggetto di rinuncia esplicita da parte del titolare dello stesso. Al diritto dell'imputato di partecipare al processo è riconosciuto rango …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2011, n. 47497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47497 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Presidente del 03/11/2011
Dott. GALBIATI Ruggero rel. Consigliere SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa Consigliere N. 1769
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea Consigliere N. 37317/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AS IT n. il 10/7/1973;
avverso la sentenza n. 975/2010 della Corte di Appello di Firenze in data 16/9/2010;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Ruggero Galbiati;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze-giudice monocratico-, con sentenza in data 28-1-2009, dichiarava AS IT, nella qualità di titolare dell'impresa edile "Nita e Nora snc", colpevole per il reato di lesioni colpose gravi perpetrato a danno del lavoratore TA HA dipendente dell'impresa. Lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati in Euro 65.000,00.
Il fatto (16-5-2004), era avvenuto che il lavoratore, mentre stava camminando sul tetto di copertura di un capannone industriale costituito da lastre in eternit, era caduto dall'altezza di circa quattro metri a causa della rottura di una delle lastre. Nell'occorso, il dipendente aveva riportato trauma cranico con frattura occipitale e soffusione sub aracnoidea da caduta accidentale, contusioni escoriate sul dorso e l'avambraccio; da tali lesioni era conseguita una malattia della durata di oltre 60 giorni. L'imputato era accusato di avere determinato l'evento per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione della normativa in materia di prevenzione infortuni;
in particolare, egli non aveva predisposto adeguati ponteggi o impalcature atti ad eliminare il pericolo di caduta di persone dall'alto e cioè dalla copertura in eternit.
2. Proposta impugnazione, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 16-9-2010, confermava la decisione di primo grado. Riteneva corretta ed esaustiva la motivazione espressa dal Tribunale fondata sulla corretta ricostruzione del fatto, come delineata dalla parte offesa ed anche da altro teste.
3. L'imputato proponeva ricorso per cassazione impugnando la sentenza emessa dalla Corte di Firenze ed anche l'ordinanza dibattimentale pronunciata dalla Corte all'udienza del 16-9-2010 con la quale non era stato disposto l'accertamento del legittimo impedimento dell'imputato a comparire perché in stato di detenzione all'estero ed era stata dichiarata parimenti la sua contumacia. Affermava che il Collegio di Appello era incorso nella violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) e art. 420 ter cod. proc. pen.. Invero, la Corte di Firenze aveva erroneamente dichiarato la contumacia di esso istante, escludendo che l'imputato potesse essere in stato detentivo al momento di notifica del decreto di citazione a giudizio in appello. Per contro, risultava da rituale certificazione che AS IT era detenuto per altra causa sin dal 10-9-2009 presso il carcere francese di Lyon dove era tuttora astretto. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza e della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere respinto perché infondato. Si osserva che la Corte di Appello ha correttamente valutato le condizioni per dichiarare la contumacia dell'imputato, non comparso all'udienza. In particolare, risulta correttamente applicato l'art.420 ter cod. proc. pen., comma 2, secondo cui il giudice rinvia la causa ad altra udienza quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Inoltre, la 2 parte del comma citato stabilisce che il giudizio sulla probabilità dell'impossibilità di comparire è effettuato dal giudice con valutazione "libera" e non può formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione.
Nel caso di specie, il Collegio di Appello ha ritenuto proveniente da fonte incerta la notizia riferita dal difensore di avere ricevuto una telefonata da persona qualificatasi come sorella dell'imputato che aveva affermato che questi era detenuto in Croazia;
per cui, i Giudici hanno escluso la ricorrenza di prova dell'impedimento addotto, sottolineando l'improbabilità comunque della sua sussistenza. Del resto, si palesa in concreto ragionevole il giudizio formulato dalla Corte e non contrassegnato da inadeguatezza in relazione all'effettiva situazione di fatto, atteso che l'informazione su questa risultava ampiamente vaga e generica, come attestato successivamente per cui si è venuti a conoscenza che l'imputato in realtà all'epoca non si trovava in Croazia ma in Francia.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011