CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 18365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18365 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AF NAIM nato 11 13/02/1987 avverso l'ordinanza del 05/07/2022 del TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18365 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale AI AF aveva chiesto, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la restituzione del termine per proporre appello avverso la sentenza dello stesso Tribunale, emessa in data 20 ottobre 2014, irrevocabile il 5 maggio 2022, in seguito alkquale era stato destinatario di ordine di esecuzione in data 27 ottobre 2016 e conseguentemente tradotto in carcere il 5 maggio 2022. A ragione della sua decisione il Tribunale ha: i) premesso che, vertendo la doglianza su questione di nullità processuale in punto di notifica degli atti al difensore di ufficio (presso cui AF aveva eletto domicilio) e della mancata conoscenza della lingua italiana, si dovesse procedere «ex art 629 cod. proc. pen. alla luce del principio espresso in Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931»; ii) limitato l'oggetto della propria decisione ex art. 670 cod.proc. pen. all'inefficacia della revoca dell'ordine di esecuzione a causa del difetto di regolare notifica dell'originario ordine di esecuzione di pene concorrenti contestualmente sospeso;
HO ritenuto - per ragioni che non rilevano ai fini del nostro giudizio - tale notifica avvenuta ritualmente e sostanzialmente consumato il termine per chiedere misure alternative;
iv) infine, rigettato l'istanza. 2. Ricorre AF per cassazione e, con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell' art. 175 cod. proc. pen. e il relativo vizio di motivazione. Il Tribunale ha indebitamente delimitarione l'oggetto della sua richiesta, mentre l'oggetto era la mancata effettiva conoscenza del procedimento da parte sua. Nessun rilievo poteva assumere la presunzione legale di conoscenza determinata dall'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, posto che egli, fermato in aeroporto, era stato immediatamente rimpatriato, senza avere alcuna conoscenza neppure della pendenza del giudizio nei suoi riguardi. La Corte si è occupata esclusivamente della regolarità della notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, senza pronunciarsi sulla richiesta di restituzione nel termine fondata sul fatto che l'imputato non aveva avuto notizia della sentenza emessa nei suoi confronti. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, con conclusioni scritte depositale il 26 ottobre 2022, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Non è superfluo preliminarmente evidenziare che l'imputato deduce di essere stato espulso dal territorio dello Stato contestualmente alla sua identificazione e al sequestro del documento oggetto d'imputazione, il 27 febbraio 2013, sicché il giudizio nei suoi riguardi si è svolto in contumacia. Inoltre, essendo stata emessa la sentenza nei confronti dell'istante 20 ottobre 2014, divenuta irrevocabile il 5 maggio 2025, trova applicazione la disciplina normativa previgente rispetto a quella introdotta con la Legge n. 67 del 2014, per il principio tempus regit actum. Questa Corte, postasi l'interrogativo se tale novella (che corrisponde, nella sostanza, a un'intervenuta abrogazione, in parte qua, dell'istituto oggetto del presente ricorso) trovi applicazione nei procedimenti in corso, in ragione del cennato brocardo, che regola la successione nel tempo delle norme processuali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, l'ha condivisibilmente risolto affermando che «La previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo» e, segnatamente, alla data del 22 agosto 2014 (vedi Sez. 2, n. 23882 del 27/05/2014, Asan, Rv. 259634). 3. Venendo al caso che ci occupa, a fronte dell'univoca richiesta avanzata nell'interesse del AF, intesa a sollecitare l'applicazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, sul rilievo della dedotta incolpevole mancata conoscenza del procedimento celebratosi in sua contumacia e della sentenza di condanna pronunciata a suo carico e il cui estratto c:ontumaciale era stato notificato al difensore di ufficio, senza aver mai rinunciato a comparire in giudizio o a formulare impugnazione, né essersi volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento, la Corte territoriale, investita della richiesta, si è limitata a motivare in punto di regolarità della notificazione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, indebitamente limitando l'oggetto del petitum ed errando nell'individuazione del rimedio esperibile e, di più, correttamente esperito dall'istante. 3 4. Alla stregua dei rilievi svolti il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio al Tribunale di Bergamo, per nuovo giudizio in relazione al contenuto della richiesta formulata nell'interesse del condannato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo. Così deciso il 14 dicembre 2022.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18365 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale AI AF aveva chiesto, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la restituzione del termine per proporre appello avverso la sentenza dello stesso Tribunale, emessa in data 20 ottobre 2014, irrevocabile il 5 maggio 2022, in seguito alkquale era stato destinatario di ordine di esecuzione in data 27 ottobre 2016 e conseguentemente tradotto in carcere il 5 maggio 2022. A ragione della sua decisione il Tribunale ha: i) premesso che, vertendo la doglianza su questione di nullità processuale in punto di notifica degli atti al difensore di ufficio (presso cui AF aveva eletto domicilio) e della mancata conoscenza della lingua italiana, si dovesse procedere «ex art 629 cod. proc. pen. alla luce del principio espresso in Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931»; ii) limitato l'oggetto della propria decisione ex art. 670 cod.proc. pen. all'inefficacia della revoca dell'ordine di esecuzione a causa del difetto di regolare notifica dell'originario ordine di esecuzione di pene concorrenti contestualmente sospeso;
HO ritenuto - per ragioni che non rilevano ai fini del nostro giudizio - tale notifica avvenuta ritualmente e sostanzialmente consumato il termine per chiedere misure alternative;
iv) infine, rigettato l'istanza. 2. Ricorre AF per cassazione e, con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell' art. 175 cod. proc. pen. e il relativo vizio di motivazione. Il Tribunale ha indebitamente delimitarione l'oggetto della sua richiesta, mentre l'oggetto era la mancata effettiva conoscenza del procedimento da parte sua. Nessun rilievo poteva assumere la presunzione legale di conoscenza determinata dall'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, posto che egli, fermato in aeroporto, era stato immediatamente rimpatriato, senza avere alcuna conoscenza neppure della pendenza del giudizio nei suoi riguardi. La Corte si è occupata esclusivamente della regolarità della notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, senza pronunciarsi sulla richiesta di restituzione nel termine fondata sul fatto che l'imputato non aveva avuto notizia della sentenza emessa nei suoi confronti. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, con conclusioni scritte depositale il 26 ottobre 2022, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Non è superfluo preliminarmente evidenziare che l'imputato deduce di essere stato espulso dal territorio dello Stato contestualmente alla sua identificazione e al sequestro del documento oggetto d'imputazione, il 27 febbraio 2013, sicché il giudizio nei suoi riguardi si è svolto in contumacia. Inoltre, essendo stata emessa la sentenza nei confronti dell'istante 20 ottobre 2014, divenuta irrevocabile il 5 maggio 2025, trova applicazione la disciplina normativa previgente rispetto a quella introdotta con la Legge n. 67 del 2014, per il principio tempus regit actum. Questa Corte, postasi l'interrogativo se tale novella (che corrisponde, nella sostanza, a un'intervenuta abrogazione, in parte qua, dell'istituto oggetto del presente ricorso) trovi applicazione nei procedimenti in corso, in ragione del cennato brocardo, che regola la successione nel tempo delle norme processuali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, l'ha condivisibilmente risolto affermando che «La previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo» e, segnatamente, alla data del 22 agosto 2014 (vedi Sez. 2, n. 23882 del 27/05/2014, Asan, Rv. 259634). 3. Venendo al caso che ci occupa, a fronte dell'univoca richiesta avanzata nell'interesse del AF, intesa a sollecitare l'applicazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, sul rilievo della dedotta incolpevole mancata conoscenza del procedimento celebratosi in sua contumacia e della sentenza di condanna pronunciata a suo carico e il cui estratto c:ontumaciale era stato notificato al difensore di ufficio, senza aver mai rinunciato a comparire in giudizio o a formulare impugnazione, né essersi volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento, la Corte territoriale, investita della richiesta, si è limitata a motivare in punto di regolarità della notificazione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, indebitamente limitando l'oggetto del petitum ed errando nell'individuazione del rimedio esperibile e, di più, correttamente esperito dall'istante. 3 4. Alla stregua dei rilievi svolti il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio al Tribunale di Bergamo, per nuovo giudizio in relazione al contenuto della richiesta formulata nell'interesse del condannato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo. Così deciso il 14 dicembre 2022.