Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 1
Il difensore che abbia ottenuto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza che ha disposto il differimento, in quanto, in tale caso, l'avviso è validamente recepito dal difensore designato in sostituzione a norma dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., a nulla rilevando che il giudice abbia comunque disposto la comunicazione della data della nuova udienza. (Nel caso di specie, la comunicazione della data dell'udienza di rinvio era stata erroneamente indirizzata ai difensori di fiducia in precedenza revocati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2008, n. 36643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36643 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/06/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2557
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 34527/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE ZO, N. IL 15/02/1967;
avverso la SENTENZA del 17/04/2007 CORTE DI APPELLO di SALERNO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 17 aprile 2007 la Corte d'Appello di Salerno, in ciò confermando la decisione assunta dal Tribunale di Nocera Inferiore (salvo mitigazione del trattamento sanzionatorio), ha riconosciuto CE RE responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della "San NC Società Cooperativa Agricola s.r.l.", della quale era stato componente del consiglio di amministrazione. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, la contabilità della società era stata tenuta in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, siccome inficiata da false Otturazioni relative ad inesistenti forniture di pomodoro nei rapporti con la cooperativa Europa Verde, nel periodo compreso fra gli anni 1989, 1990 e 1991. Il RE ha proposto personalmente ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente, richiamandosi ai motivi aggiunti depositati in appello, rinnova l'eccezione di nullità del dibattimento di primo grado, per essere stato notificato a difensori non più legittimati l'avviso di fissazione di nuova udienza a seguito di rinvio.
Col secondo motivo il ricorrente riproduce pedissequamente i motivi aggiunti dedotti in secondo grado relativamente al merito, lamentando che la Corte di Appello non vi abbia dato adeguata risposta. Aggiunge, a contestazione di quanto argomentato da quel giudice, che da nessun atto del processo risulta che le false fatturazioni siano state riportate nelle scritture contabili della società poi fallita. Col terzo motivo il RE contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assumendo di aver operato in funzione di "testa di legno" nell'interesse di altri soggetti, che erano di fatto i veri amministratori della società.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
In ordine al primo motivo va rilevato che, secondo un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il difensore impedito a comparire ha diritto alla comunicazione del rinvio dell'udienza soltanto se la nuova data non sia già stabilita nell'ordinanza che ha disposto il differimento, giacché in quest'ultimo caso l'avviso è validamente recepito dal difensore designato in sostituzione a norma dell'alt. 97 c.p.p. (Cass. 28 febbraio 2006, Grassia;
Cass. 31 marzo 2004, Foltran). Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, in cui della data del rinvio - stabilita in udienza - ha preso atto il difensore designato in sostituzione ex art. 97 c.p.p., comma 4: sicché la comunicazione disposta dal giudice ha costituito un fuor d'opera, la cui erronea esecuzione (perché indirizzata a difensori già revocati) è ininfluente. Nè alcuna rilevanza può riconoscersi al fatto che, nell'ordinanza emessa in udienza, la designazione del difensore ex art. 97 c.p.p. abbia fatto errato riferimento, quali difensori sostituiti, a quelli di fiducia già revocati in precedenza, anziché a quello nominato d'ufficio: trattasi, invero, di errore materiale che in nulla influisce sulla sostanza dell'atto compiuto. In ordine al secondo motivo vi è da osservare che il giudizio di responsabilità del RE è stato motivato dalla Corte d'Appello in base alle seguenti considerazioni: 1) la felsità delle fatturazioni intercorse fra la - poi fallita - cooperativa San NC e la cooperativa Europa Verde, per forniture di pomodoro in realtà inesistenti, è emersa con certezza dalle deposizioni del verbalizzante maresciallo Luisi e del curatore fallimentare, oltre ad aver trovato conferma nella sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa nei confronti del coimputato ON TO ed in quella stessa emessa nei confronti del medesimo RE per i reati di associazione per delinquere ed emissione di fatture per operazioni inesistenti;
2) le false fatturazioni sono state riportate nella contabilità della società poi fallita;
3) ne è derivata l'inidoneità delle scritture contabili alla ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Siffatta linea argomentativa, incompatibile con la lettura del materiale probatorio probatorio prospettata dal RE coi nuovi motivi di appello, è del tutto esauriente nel sostenere la decisione adottata, in guisa da non lasciare spazio ad altra valida alternativa: onde l'obbligo di motivazione può dirsi soddisfatto, anche in mancanza di una analitica confutazione degli argomenti addotti dall'appellante.
Inammissibile è, poi, la deduzione con la quale il ricorrente contesta che le false fatturazioni siano state riportate nella contabilità; trattandosi, invero, di giudizio di mero fatto, basato sulle risultanze istruttorie dianzi indicate, non ne è consentita la revisione in sede di legittimità.
Non merita, infine, accoglimento il terzo motivo, col quale si deduce mancanza o illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato.
La Corte di merito ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a ravvisare la consapevolezza in capo al RE in ordine alla falsità delle risultanze contabili, rilevando come la stessa emergesse dal contesto nel quale si erano svolti i fatti, dalla posizione rivestita dall'imputato nell'amministrazione della società e nell'avvenuto patteggiamento, da parte sua, dell'applicazione di pena per il reato di cui all'art. 416 c.p. e per emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La linea argomentativa così sviluppata non mostra alcuna caduta di consequenzialità; ne' vale addurre una sua contraddittorietà rispetto alle emergenze probatorie, dovendosi in proposito ricordare che, per consolidata giurisprudenza, pur dopo la modifica legislativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. 15 marzo 2006, Casula);
e il riferimento ivi contenuto anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità come dianzi delimitato, rimanendovi comunque estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. 22 marzo 2006, Cugliari).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008